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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/04/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 4399/2021 R.G.
promossa da
L'AVVOCATO -in proprio ex Art. 86 C.p.c.- (C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliata in Aosta Regione Borgnalle 10/E C.F._1
ATTRICE
Contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 dell'AVV. CASOLI ANGIOLO elettivamente domiciliata in Perugia Via Cotani 106
CONVENUTA
Oggetto: illecito aquiliano
1
La parte attrice ha precisato le seguenti conclusioni:
Accertare che la condotta di , mediante la presentazione di un esposto al Controparte_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aosta con deduzioni di circostanze inveritiere e lesive dell'onore e del decoro dell'attrice, integra gli estremi dell'atto illecito compiuto colposamente e / o dolosamente ex art. 2043 c.c., come indicato in atto di citazione b)
Accertare che la suddetta condotta ha determinato la lesione dei diritti della persona all'onore, al decoro ed alla reputazione e per l'effetto, condannare la convenuta all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e morali riferiti sia alla persona fisica, sia alla persona professionale, dell'attrice nella misura di € 30.000,00 e / o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284,
4° comma, c.c. con decorrenza dal Giugno 2015 fino all'integrale soddisfo. c) Accertare che ha rifiutato di aderire alla domanda di mediazione che era stata Controparte_1 dall'attrice proposta prima del presente giudizio e, per l'effetto, condannare la convenuta all'integrale pagamento delle spese sostenute per la procedura di mediazione, per la negoziazione assistita e per il presente giudizio”.
La parte convenuta ha ribadito le conclusioni di cui alla comparsa costitutiva:
“Rigetto delle domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di cui alla superiore narrativa;
nella denegata ipotesi che il Tribunale andasse di diverso avviso dichiarare congrua la somma offerta prima del Giudizio come viene detto avanti. In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato).
L'esposizione in “synopsis” dà contezza alla parte esplicativa dell'odierna pronuncia.
Il processo in epigrafe ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato il 30.8.21 con cui l'avv. ha evocato in giudizio per sentire accogliere le suesposte Pt_1 CP_1
conclusioni.
2 L'editio actionis di cui all'atto introduttivo che precede è stata contraddistinta da quanto segue:
L'attrice ha dedotto il fatto afferente alla presentazione di un esposto al competente COA che risultò infondato con ciò determinandosi una serie di danni gravi e ingiusti sotto il profilo morale e patrimoniale.
Con raccomandata a.r. del 3 agosto 2020 (doc. n. 10 citazione) l'attrice invitò al CP_1
pagamento dei danni per i fatti relativi alla presentazione del predetto esposto per complessivi euro 30.000,00.
In particolare, l'avv. specificò che aveva depositato in data l'11.6.15 un Pt_1 CP_1 esposto al Consiglio dell'Ordine di Aosta asserendo che “L'Avv. aveva Parte_1 ricevuto acconti per € 5.000,00 e inviava note spese nelle quali venivano indicate le varie voci dell'attività da Lei svolta, ma in parte non previste dalle allora vigenti tariffe professionali, così da gonfiare l'ammontare dei compensi richiesti.”
L'avv. ha evidenziato quanto segue: Le due notule inviate alla cliente per le due Pt_1
diverse attività professionali contenevano, invece, gli importi corrispondenti alle allora vigenti tariffe professionali, tant'è che il Giudice di Pace per ambedue le notule ha confermato la correttezza e la congruità dei corrispettivi.
Inoltre, con l'esposto (a pag. 2) testualmente affermò: “Ritiene la scrivente che CP_1
l'Avv. , avendo iniziato a distanza di poco tempo l'uno dall'altro 2 giudizi relativi a Pt_1
due fasi dello stesso processo ed avendo con una sentenza iniziato un pignoramento presso terzi e con l'altra effettuato un intervento nella stessa esecuzione, abbia aggravato la situazione debitoria della controparte senza effettive ragioni di tutela della professionista”.
Anche sul punto l'Avv. ha dedotto: Contrariamente a quanto affermato dalla Pt_1
la situazione debitoria non è stata aggravata: al contrario, ciò ha permesso di CP_1
contenere le singole domande nei limiti di competenza per valore del Giudice di Pace, mentre la proposizione di un unico giudizio avanti il Tribunale avrebbe avuto come conseguenza una condanna alle spese di lite più gravosa per l'esponente.
Con decreto del 20.9.21 la prima udienza di comparizione è stata differita al 6.4.22. ai sensi dell'art. 168-bis, c. 5° c.p.c.
3 Con comparsa costitutiva del 13.10.21 la convenuta ha formulato le suesposte richieste ed ha escluso ogni addebito. Ha, infine, eccepito l'esimente del diritto di critica.
Ha specificato, inoltre, le seguenti circostanze:
“…la scrivente ha dunque sbagliato in quella affermazione, ma il suo livello culturale è fermo alla licenza media e la sua frustrazione per aver dovuto erogare ben oltre 45.000 euro complessivi l'ha indotta a quella affermazione, che da un lato è chiaramente stata vergata in buona fede ( basti pensare che c'erano già state le due sentenze che affermavano il contrario) e dall'altro ha costituito, certo troppo ermeticamente, il proprio dissenso rispetto a una vicenda nata male e ( per lei) finita peggio. Pacificamente non c'è stata la commissione di alcun reato e la comparente ha espresso, pur malamente, solo la propria opinione. Per altro verso la vicenda, nella quale la attrice non ha nemmeno controdedotto,
è stata conosciuta solo dagli organi di disciplina … e l'organo preposto l'ha senza indugio archiviata: secondo chi scrive non c'è stato soggettivamente alcun illecito e oggettivamente nessun danno”.
Con ordinanza del sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6° c.p.c. .
A seguito dell'assegnazione del fascicolo a questo giudice onorario è stato disposto l'interrogatorio non formale delle parti che, a seguito dei rinvii, è stato celebrato in data
6.11.24. In seno alla predetta udienza le parti hanno tentato, invano, la soluzione alternativa della lite.
Sulla base del rigetto della richiesta istruttoria afferente alle prove orali dedotte dall'attrice, in data 21.4.24, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni cui ha fatto seguito l'assegnazione della causa a sentenza con termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è infondata e va, pertanto, respinta.
Nella prospettiva di una soluzione questo giudice onorario, fermi i fatti di causa, ha ritenuto di dovere applicare al caso in scrutinio gli artt. 2043 e 2059 c.c..
In via consequenziale, il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti del fatto costitutivo dell'azione risarcitoria promossa dall'attrice correlata simultaneamente alla esimente eccepita dalla convenuta in relazione alla legittimità dell'esercizio del diritto di critica sotteso dall'esposto rivolto al COA.
4 L'illecito extracontrattuale sussiste soltanto se ricorrono simultaneamente i seguenti elementi costitutivi: fatto illecito, nesso causale materiale, ingiustizia (o antigiuridicità) del danno, colpevolezza e danno.
La disamina che si incentra sul presupposto dell'antigiuridicità obiettiva del danno ha reso necessaria l'indagine ulteriore ed afferente al contrasto obiettivo con un dovere giuridico avuto riguardo, altresì, al grado di inferenza del diritto di critica esercitato dalla convenuta mediante lo scritto difensivo inviato al Aosta. Pt_2
Il diritto all'onore e la libera manifestazione del pensiero rappresentano due principi rientranti nello stesso nucleo di norme inviolabili della persona:
Dal lato dell'attrice, l'onore e la reputazione rappresentano diritti fondamentali della persona la cui protezione, ai sensi dell'Art. 2 della Costituzione, integra di per sé la fattispecie legale di risarcibilità dei danni materiali e morali al suo massimo livello di espressione.
Dal lato della convenuta, l'eccezione alla predetta regola discende da un altro precetto di rango primario il cui contenuto s'incentra sulla libertà di manifestazione del pensiero ai sensi dell'Art. 21 della Costituzione.
Tra i due diritti di rango costituzionale s'incunea il brocardo “qui iure suo utitur neminem laedit” che sintetizza il cosiddetto “principio di non contraddizione” in ragione del quale l'esercizio di una determinata facoltà riconosciuta dall'Ordinamento giammai potrà al contempo assumere gli estremi di un illecito.
L'interrogativo, pertanto, s'incentra nella verifica di un preciso limen in ragione del quale il diritto di critica può “recidere” l'antigiuridicità del danno rendendo, in tal guisa, inconfigurabile l'illecito aquiliano paventato dall'attrice.
Per rispondere al predetto interrogativo, questo giudice onorario ha ritenuto di dovere condividere gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità alla stregua dei quali la critica si manifesta in una opinione che per definizione è soggettiva e non obiettiva e che può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio "colorito e pungente" (ex multis, Sez.
3, Sentenza n. 1434 del 27/01/2015, Rv. 634436 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17172 del
06/08/2007, Rv. 598659 - 01).
5 Inoltre, il diritto di critica può essere esercitato anche con espressioni “lesive della reputazione altrui” (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 4545 del 22/03/2012, Rv. 621644 - 01; Sez.
3, Sentenza n. 12420 del 16/05/2008, Rv. 603117 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13646 del
13/06/2006, Rv. 591107 - 01).
Il diritto di critica, in ogni caso, soggiace a tre limiti:
Il primo limite -che non viene in rilievo nel caso in scrutinio- è il rispetto della continenza verbale. Esso è violato quando la critica trasmodi nel turpiloquio, nel disprezzo, nel greve vilipendio, nell'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore, nelle allusioni insinuanti (ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12522 del 17/06/2016, Rv. 640275 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
1434 del 27/01/2015, Rv. 634436 - 01).
Secondo:
Il secondo limite -che viene in rilievo in rilievo solo putativamente- è dato dal principio per cui la critica deve consistere in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata;
i fatti si assumono veri anche solo putativamente e ciò sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante (ex multis, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017,
Rv. 646634 - 03; Sez. 3, Sentenza n. 7847 del 06/04/2011, Rv. 617513 - 01).
Il terzo limite -che non viene in rilievo nel caso in scrutinio trattandosi del COA con attribuzioni di funzioni amministrative- sussiste quando la critica viene espressa con lo scritto o con la parola ed indirizzata ad una platea indeterminata di persone.
Un altro interrogativo ha riguardato nello specifico le tipologie delle offese contenute nello scritto presentato al Consiglio dell'Ordine di Aosta. Sul punto, e ai fini di una risposta unitaria, questo giudice onorario si è avvalso della recente giurisprudenza di legittimità alla stregua della quale il cosiddetto “esposto” al Consiglio dell'Ordine contro l'avvocato accusato di essere scorretto è risultato privo del requisito denigratorio-offensivo con consequenziale legittimo esercizio del diritto di critica da parte del deducente (v. Cass. pen.
36586/2024).
Il complessivo insieme dei suesposti principi, applicati al caso in scrutinio, hanno validato il convincimento di questo Tribunale ai fini dell'odierno pronunciamento per gli ulteriori motivi di seguito indicati.
6 In sostanza, la fattispecie paventata dall'attrice avv. -in base all'invocato art. 2043 Pt_1
c.c.- è priva del necessario presupposto afferente alla antigiuridicità del danno.
L'esposto di -presentato al COA l'11.6.15- racchiude in sé l'espressione CP_1
conforme al legittimo diritto di critica dal contenuto di tipo "rafforzato" giacché esercitato al fine di sollecitare il controllo del COA di Aosta in ordine alle richieste del legale avv.
(v. caso analogo: Cass. 21649/16). Pt_1
Le due frasi censurate dall'attrice non rappresentano, pertanto, fatti integranti la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.. Tale affermazione discende dalla carenza di antigiuridicità del danno sulla base del legittimo diritto di critica esercitato dalla convenuta che, a sua volta, ha consentito di ritenere illegittima la pretesa risarcitoria attinente all'onore, al decoro e alla reputazione della paventata danneggiata.
L'affermazione che precede discende, altresì, dalle argomentazioni in ragione delle quali il
Tribunale ha potuto riscontrare sulla base dei documenti versati in atti i seguenti punti di rilievo ai fini del rigetto della domanda attorea:
a) il testo delle due affermazioni riportate in premessa e poste a fondamento dell'offesa all'onore, al decoro ed alla reputazione dell'attrice contengono sia giudizi che fatti specifici;
b) riguardo ai giudizi e ai fatti specifici (“gonfiare l'ammontare dei compensi richiesti e l'avere aggravato la situazione della debitrice”) questo giudice con ragionevole certezza ritiene di potere affermare che essi, così come enunciati, costituiscono legittima espressione del diritto di critica con piena efficacia esimente rispetto al paventato illecito civile (2043 e 2059 c.c.);
c) quanto, invece, ai fatti considerati veri da oltanto putativamente (v. CP_1
“avere aggravato la situazione debitoria”) si è ritenuta preminente l'esternazione
7 scusabile sulla base di un incolpevole convincimento della medesima dichiarante.
L'involontarietà dell'errore è desumibile dai documenti versati in atti ed è chiaramente evincibile sulla base della circostanza afferente all'esposto a firma di l cui contenuto esplicito mira unicamente a minare e adombrare la CP_1
persona dell'avv. cd. argumentum ad hominem); CP_2
d) in definitiva, l'accostamento dei fatti putativamente veri si deve considerare lecito in quanto non ha prodotto un ulteriore significato che li trascenda o che abbia autonoma attitudine lesiva (v. Cass. 11259/07).
Per identità di ragioni è risultata priva di pregio la correlata domanda che l'attrice ha formulato ai sensi dell'art. 2059 c.c. ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale.
La lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. rende, in astratto, ammissibile la risarcibilità del danno non patrimoniale - cosiddetto puro (id est danno morale) - oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, anche nei casi per i quali il danneggiato dimostri la lesione dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione (v. già
SSUU 26972/08).
Il danno all'onore, al decoro e alla reputazione è un danno-conseguenza (v. Cass.
8397/2016 e Cass. 20558/2014).
Questo giudice onorario ha ritenuto di dovere aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'art. 2059 c.c. non delinea una figura distinta di illecito extracontrattuale, ma - nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile – consente, nei casi determinati dalla legge, anche la riparazione dei danni non patrimoniali (cosi, Cass. 8827 e 8828 del 2003).
L'art. 2059 c.c. ha in comune con l'art. 2043 c.c. anche l'elemento costitutivo della antigiuridicità del danno che, nel caso in scrutinio, questo giudice onorario ha ritenuto, sulla base delle risultanze documentali versate in atti, di dovere escludere in considerazione delle argomentazioni testé riportate.
8 L'esclusione dell'antigiuridicità del fatto ha reso, pertanto, infondata la domanda attorea sia in relazione all'invocato art. 2043 c.c. che in riferimento all'art. 2059 c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..
I parametri minimi inderogabili (v. Cass. 6686/19) del D.M. 147/22 sono stati ritenuti congrui in considerazione della semplicità del caso e delle ridotte attività istruttorie- documentali risultanti dagli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea;
CONDANNA parte attrice al pagamento in favore della convenuta dei compensi di difesa qui liquidati in € 2.400,00 (oltre 15% TF iva e cpa).
SENTENZA OPE LEGIS PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA.
Così deciso in Perugia, il 5 aprile 2025
Il giudice onorario
Vincenzo Massimiliano Di Fiore
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