Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 29/04/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.636/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paola de Lisio Presidente dott. Ombretta Paini Consigliere dott. Francesca Altrui Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 636/2024 promossa da:
( C.F. , che si difende personalmente, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Girolamo Scarfò, con domicilio telematico ai fini delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria e ad istanza di parte presso le caselle di P.E.C. iscritte nel ReGIndE
e Email_1
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APPELLATO_APPELLANTE INCIDENTALE in Riassunzione
Contro
( ) con il patrocinio dell'avv.Rita CP_1 CodiceFiscale_2
Urbani, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in
Perugia, via Bontempi 44
APPELLATA-APPELLANTE
Con l'Intervento del procuratore Generale della Repubblica di Perugia
OGGETTO: Appello in riassunzione avverso la sentenza del Tribunale di
Perugia n.891/2022 pubblicata il 21.06.2022 pagina 1 di 9
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso in riassunzione a seguito di ordinanza della Suprema Corte di
Cassazione n.21955/2024, pubblicata il 5.08.2024, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 712/2022 depositata il
22.12.2022, ha convenuto in riassunzione, dinanzi alla Parte_1
Corte di Appello di Perugia, chiedendo di respingere CP_1
l'appello principale proposto dalla avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Perugia n.891/2022 pubblicata il 21.06.2022,e, “in riforma della sentenza di primo grado, accogliere l'appello incidentale per tutti i motivi illustrati in parte narrativa e, per l'effetto, dichiarare
l'insussistenza del diritto della dott.ssa a percepire CP_1
l'assegno divorzile e ordinare alla appellante la restituzione delle somme dalla stessa percepite a titolo di assegno di divorzio dalla data di presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e sino alla data di emissione della sentenza. Con vittoria di spese, compensi professionali e accessori come per legge di tutti i gradi del giudizio, ivi compreso quello di legittimità per come statuito dalla Corte di Cassazione sul punto.”
Si è costituita contestando le avverse richieste e CP_1 deduzioni e chiedendo, “previo accertamento della durata effettiva del matrimonio e della sussistenza inter partes di una comunione materiale e morale di vita, disporre a carico del SI. un assegno Parte_1 mensile di divorzio, ex art. 5, 6° comma, L. n. 898/70 e succ.mod., nella misura ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, da versare alla ex moglie entro il giorno cinque di ogni mese, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 214/2021 emessa dal
Tribunale di Perugia in data 20/01/2021 e pubblicata in data 5/02/2021.
Voglia, altresì, respingere la domanda di restituzione delle somme versate dal ricorrente a titolo di assegno divorzile perchè infondata in fatto e in pagina 2 di 9 diritto per le ragione di cui in narrativa;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di restituzione, disporre la restituzione con decorrenza dalla data ritenuta di giustizia, che tenga conto delle precarie condizioni economiche e del grave stato di salute in cui versa la SI.ra Con vittoria di CP_1 spese e compensi professionali del primo e del secondo grado di giudizio, oltre accessori di legge, da evolvere in favore dello Stato essendo la
SI.ra in procinto di essere ammessa al gratuito patrocino a spese CP_1 dello Stato”.
All'udienza del 24.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.Con l'ordinanza n. 21955/2024 la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da avverso la sentenza della Corte di Parte_1
Appello che aveva rigettato l'appello principale della e accolto CP_1 solo parzialmente l'appello incidentale del , riducendo l'importo Pt_1 dell'assegno divorzile, ha cassato la sentenza di secondo grado accogliendo il primo e secondo motivo e dichiarando assorbiti i restanti motivi nonché
i motivi del ricorso incidentale proposto dalla ed ha rinviato la CP_1 causa dinanzi alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione.
Nello specifico, ha affermato la Suprema Corte che “I primi due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti con riferimento e limitatamente alla deduzione della non spettanza dell'assegno divorzile per la mancata instaurazione di una comunione di vita effettiva tra i coniugi, in conseguenza della scarsissima durata del matrimonio, e dell'assenza di una convivenza effettiva.
Al riguardo, la Corte d'appello ha rilevato la breve durata del matrimonio,
«peraltro neanche caratterizzato dalla costante convivenza», avendo la moglie mantenuto una propria abitazione, nella quale aveva continuato a vivere. Il che ‒ secondo la stessa Corte d'appello ‒ «non può avere consentito l'effettiva realizzazione di una comunione di vita tra i coniugi», che costituisce, secondo quanto previsto dall'art. 1 l. 898/1970,
l'essenza stessa del matrimonio. E tuttavia, la Corte territoriale ha ‒ nondimeno ‒ riconosciuto l'assegno divorzile alla moglie. Orbene, questa
Corte ha, da tempo, affermato che, in tema di divorzio, la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell'assegno previsto dall'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (come successivamente hanno affermato le S.U. nel 2018) ma non anche ‒ salvo nei casi eccezionali in cui non si sia realizzata alcuna comunione materiale e pagina 3 di 9 spirituale tra i coniugi ‒ sul riconoscimento dell'assegno divorzile (Cass.
n. 6164/2015; Cass. n. 7295/2013; Cass. n. 8233/2000). Più di recente ‒ in relazione ad un matrimonio durato sette anni ‒ si è affermato che, attesa la breve durata del matrimonio, «mancava il prerequisito fattuale» per il riconoscimento dell'assegno in questione (Cass. n. 28481/2022).”
3.Tanto premesso, ritiene la Corte che l'impugnazione incidentale proposta dal , da esaminarsi in via preliminare in quanto inerente l'an della Pt_1 pretesa azionata dalla è fondata e va accolta, con conseguente CP_1 rigetto dell'appello proposto dalla e riforma della sentenza di CP_1 primo grado.
Giova ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell' ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno (cfr. Cass. S.U.
n.18287/2018). Il criterio della durata del matrimonio costituisce dunque parametro da valutare già in sede di attribuzione dell'assegno divorzile laddove, come puntualizzato nell'ordinanza di rinvio della Corte di
Cassazione, l'effettiva realizzazione di una comunione di vita tra i coniugi costituisce, secondo quanto previsto dall'art. 1 l. 898/1970,
l'essenza stessa del matrimonio e la durata del matrimonio influisce sul riconoscimento dell'assegno divorzile nei casi eccezionali in cui non si sia realizzata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi, costituendo detta comunione prerequisito per l'attribuzione dell'assegno rispetto all'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante.
3.1 Ebbene, tornando al caso in esame, va in primo luogo rilevato che il procedimento di divorzio è stato introdotto su ricorso del il quale Pt_1 ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per riconoscere il diritto ad un assegno divorzile in favore della in considerazione del fatto che il CP_1 matrimonio è durato poco più di due anni;
che la moglie non ha mai convissuto con il marito e ha condotto una vita del tutto indipendente non pagina 4 di 9 contribuendo in alcun modo né alla vita familiare né al lavoro del marito;
che non vi è traccia di scelte di vita che hanno comportato da parte della moglie un qualche sacrificio delle sue prospettive professionali ed economiche e che l'eventuale divario economico esistente tra i coniugi non
è quindi dovuto al matrimonio e alle scelte di vita che ne sono seguite;
che la signora possiede qualifiche professionali del tutto CP_1 ragguardevoli che le potrebbero consentire di trovare facilmente lavoro.
Nello specifico, il ha dedotto che, per come risultante dai documenti Pt_1 versati in atti, il matrimonio è durato poco più di 2 anni ove si consideri, che le nozze sono state celebrate il 15.05.2004 e il 17.01.2005 la moglie ha depositato il ricorso per la prima separazione giudiziale, discussa poi in sede di udienza presidenziale il 5.05.2005. La riconciliazione è avvenuta il 4 dicembre del 2007, mentre il secondo ricorso per separazione giudiziale è stato depositato in data 15.07.2009 e l'udienza presidenziale si è tenuta il 9.12.2009. Assume il che anche Pt_1 computando, quindi, i due periodi più lunghi (ovvero quelli decorrenti dalla data dell'udienza presidenziale e non quelli della introduzione del ricorso per separazione giudiziale) la durata complessiva del matrimonio è stata di circa 35 mesi. Qualora invece si computasse come dies ad quo la data di presentazione dei due ricorsi per separazione giudiziale (e quindi le date effettive della cessazione della “convivenza”) la durata si ridurrebbe a 23 mesi (meno di due anni). Si legge ancora nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado “Non solo il matrimonio ha avuto una durata del tutto insignificante, ma tra la coppia non si è mai stabilita alcuna coabitazione. Infatti la signora , al rientro dal CP_1 viaggio di nozze, come già precisato, ha comunicato al marito che non si sarebbe trasferita nella casa coniugale che lo scrivente aveva ristrutturato per l'occasione in base a quanto promessogli prima del matrimonio. La moglie ha continuato a risiedere, anche durante i brevissimi periodi in cui i coniugi risultavano formalmente coniugati, nell'appartamento di Via Jacopone da Todi e non nella casa coniugale. Ella non ha fornito alcun contributo alla vita familiare e, tanto meno, alla vita lavorativa del marito che semmai ha intralciato così come comprovato dal fatto che in molte circostanze lo ha ingiuriato e ridicolizzato pubblicamente in occasioni di cene ed incontri con conoscenti.”
3.3 Come osservato dal , effettivamente la , nella memoria di Pt_1 CP_1 costituzione in primo grado del 16.10.2020 e nella memoria integrativa pagina 5 di 9 dell'8.01.2021, non ha specificamente contestato le deduzioni del ricorrente in ordine alla breve durata del matrimonio, all'assenza di comunione di vita materiale e spirituale e all'assenza di coabitazione, pur avendo, però, fermamente contestato la ricostruzione dei fatti e dei rispettivi comportamenti tenuti dai coniugi come operata dalla controparte, anche alla luce delle risultanze dell'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio di separazione. E' stata la stessa ad affermare CP_1 nel ricorso per separazione giudiziale del 17.01.2005, ai fini della domanda di addebito: “la illustrazione dei fatti in premessa appare quanto mai eloquente rispetto alla situazione di abbandono in cui si è trovata a vivere la SI.ra sin dall'inizio del rapporto matrimoniale, appena CP_1 al rientro dal viaggio di nozze, laddove si è vista rifiutare dal coniuge la coabitazione e la comunione stessa di vita, oltre che il sostegno morale ed economico.[…] Nel caso che ci occupa il si è rifiutato di Pt_1 costituire con la consorte una benché minima comunione di vita, per cui è il fatto stesso dell'abbandono – magari per la incapacità (o non volontà) del coniuge di reggere una normale vita coniugale - che costituisce quella violazione dei doveri matrimoniali e che giustifica la pronuncia dell'addebito” .( cfr. ricorso per separazione giudiziale del 17.01.2005 in atti).
3.4 Ebbene, al di là delle opposte posizioni assunte dalle parti con riferimento alla attribuibilità all'uno o all'altro coniuge della responsabilità nel non aver voluto costituire una comunione di vita e al di là del dato che formalmente la separazione giudiziale è intervenuta a distanza di alcuni anni dal matrimonio, dai documenti versati in atti da entrambe le parti emerge che obiettivamente non si è realizzata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi, essendo sostanzialmente mancati sia la effettiva coabitazione, sia l'affectio tra i coniugi.
Risulta, infatti, che appena 40 giorni dopo il matrimonio, celebrato il
15.05.2004, la moglie ha inviato al marito, in data 28.06.2004, una missiva per il tramite di un legale, rappresentando, tra l'altro, che il marito aveva avuto comportamenti abbandonici nei confronti della moglie, trasferendosi a dormire a casa della propria madre subito dopo il rientro dal viaggio di nozze, che in ragione dei comportamenti tenuti dal marito era ragionevole ritenere che non potesse costituirsi una solidarietà e unione familiare della coppia, ritenendo soluzione preferibile quella di una separazione consensuale. pagina 6 di 9 Nel ricorso per separazione giudiziale presentato il 17.01.2005 la CP_1 rappresentava che, subito dopo il matrimonio, il marito “si comportava come se il matrimonio non fosse stato mai celebrato e l'unione coniugale non si fosse mai realizzata, atteggiandosi sostanzialmente come un semplice
“fidanzato” che rientrava a casa propria la sera( dalla madre) senza alcun obbligo verso la compagna, tantomeno di assistenza.” E' la stessa ricorrente ad affermare che le notizie di una gravidanza il 10.07.2004 e del successivo aborto spontaneo intervenuto il 15.07.2004 erano state apprese dal con freddezza e distacco, lasciando inalterato il proprio Pt_1 contegno verso la moglie, la quale continuava a restare sola e senza alcun sostegno, né affettivo, né materiale, da parte del coniuge ( cfr. ricorso per separazione in atti).
Risulta, altresì, che i coniugi sono stati formalmente autorizzati a vivere separati con ordinanza presidenziale del 9.05.2005 e che, a distanza di oltre due anni, si sono riconciliati ( cfr. verbale di conciliazione dinanzi al giudice istruttore del 4.12.2007 in atti). Dagli ulteriori documenti in atti emerge che l'assenza di coabitazione e di comunione di vita ha caratterizzato anche il breve periodo seguente alla riconciliazione giudiziale del 04.12.2007, posto che, con una serie di missive inviate dal alla in data 30.03.2009, 22.04.2009, 12.05.2009 e in data Pt_1 CP_1
08.06.2009, il marito rappresentava e lamentava alla moglie l'assenza di coabitazione e di qualsivoglia comunione di vita. Nel contempo, con il ricorso per separazione depositato in data 15.07.2009 la riportava CP_1 le medesime circostanze già esposte nel ricorso depositato a gennaio del
2005 e rappresentava che dopo la riconciliazione la vita coniugale era stata caratterizzata da continui dissapori, soprattutto per il comportamento invadente ed ostile della suocera, avallato dal marito, circostanze che “consigliavano la ricorrente a vivere separata di fatto dal coniuge in un modesto appartamento da lei condotto in locazione”, dove appunto la già viveva al momento della presentazione del ricorso. CP_1
4. Conclusivamente, non appare dubitabile che, al di là del dato cronologico secondo il quale i coniugi si sono sposati il 15.05.2004 e sono stati autorizzati a vivere separati nel maggio del 2005, per poi riconciliarsi nel dicembre 2007 e separarsi nuovamente nel 2009, nell'arco di tale complessivo periodo di matrimonio non si è effettivamente mai realizzata una comunione di vita tra gli stessi, né sul piano materiale, né su quello spirituale, comunione che -come innanzi detto e come ribadito pagina 7 di 9 nell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione - costituisce prerequisito per l'attribuzione dell'assegno divorzile anche rispetto all'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante.
Da tanto consegue l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dal
, con conseguente rigetto della domanda di assegno divorzile avanzata Pt_1 dalla assorbiti tutti i motivi di impugnazione proposti dalla CP_1
. CP_1
5.Quanto alla domanda di restituzione delle somme versate avanzata dal
, va in primo luogo osservato che detta domanda non può che riguardare Pt_1 le somme versate a titolo di assegno divorzile e non quelle versate a titolo di assegno di mantenimento disposte in sede di separazione.
Tanto premesso, sul punto è opportuno richiamare la pronuncia delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 32914/2022 che ha statuito che “In tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio - nella sentenza di primo o secondo grado - l'insussistenza
"ab origine", in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della
"condictio indebiti"”.
Nel caso di specie, contrariamente agli assunti della tale regola CP_1 generale non può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, posto che non si versa in nessuna delle due ipotesi in cui tale deroga è possibile, ossia ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ovvero ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica.
Conseguentemente, posto che nel caso in esame è stata accertata l'insussistenza ab origine dei presupposti per il versamento dell'assegno di divorzio, la va condannata a restituire al le somme versate CP_1 Pt_1
a titolo di assegno divorzile a decorrere dalla pubblicazione della sentenza resa dal Tribunale di Perugia il 27.05.2022.
6.Le spese di lite del presente giudizio e del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
rigetta l'appello proposto da e, in accoglimento CP_1 dell'appello incidentale proposto da in riforma della Parte_1 sentenza impugnata:
1.rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da;
CP_1
2.condanna a restituire a le somme da CP_1 Parte_1 questi versate a titolo di assegno divorzile a decorrere dalla pubblicazione della sentenza resa dal Tribunale di Perugia il 27.05.2022;
3.condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 che si liquidano in euro 6521,00 per compensi Parte_1 professionali oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge;
3.condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione che si Parte_1 liquidano in euro 5400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 14.04.2025
Il Presidente
Paola de Lisio
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