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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 13/06/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1590/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Laura Di Lauro Giudice
Dott. Martina Ponzin Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 1590/2024 avente ad oggetto: ricorso per la separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], IA LI, rappresentata e difesa dall'Avv. BANDELLI
ROBERTA
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in via S. Caterina n. 20 IA LI, rappresentato e difeso dall'Avv. DE COLLE GIORGIO nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1) La già casa familiare sita in IA LI, via Santa Caterina n. 20, del resto in proprietà alla signora viene assegnata alla stessa;
Parte_1
Per_ Per_ 2) I figli minori ed vengono affidati in modalità condivisa ad entrambi i genitori con loro collocamento prevalente presso la residenza della madre e facoltà di frequentazione con il padre nei seguenti termini: A fine settimana alterni, dalle ore 9 alle ore 21 del sabato (in una giornata a scelta tra sabato e domenica con preavviso di una settimana e senza pernottamento finché il SI. Parte_2 non avrà la possibilità di ospitarli per il pernotto); verosimilmente da settembre 2024, quando Pt_2 avrà disponibilità di un appartamento proprio, a weekend alternati, dalle 9 del sabato alle 21 della domenica, salvi adattamenti sulla base delle esigenze di tutti;
nonché per altre due giornate infrasettimanali nelle ore pomeridiane dopo orario scolastico adempiendo comunque agli impegni extrascolastici dei figli, giornate da concordare in base alle esigenze lavorative di tutti oltre che agli impegni dei figli;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, periodo da indicare entro il 31/05 di ciascun anno;
e, ancora, in modo paritario durante le festività natalizie con giornate da concordare in base alle esigenze lavorative di tutti, giorno del Natale suddiviso tra pranzo e cena in alternanza tra i genitori. Il SI. e la SI.ra si impegnano a soddisfare le richieste dei Pt_2 Pt_1 figli anche al di là degli obblighi di visita e degli orari pattuiti anteponendo il desiderio di visita dei minori agli orari prestabiliti e definiti dall'accordo;
3) Il signor si impegna e obbliga a corrispondere a quale contributo Parte_2 Parte_1 per i figli minori, l'importo mensile pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), da versare in via anticipata entro il giorno 10 di ciascun mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, da accreditarsi sul c/c intestato alla signora;
Pt_1
4) L'assegno unico universale sarà percepito in modo esclusivo dalla signora che si farà Pt_1 carico in toto delle spese straordinarie da sostenere in favore dei figli.
Prendere atto altresì delle seguenti ulteriori pattuizioni:
5) I coniugi si dichiarano autosufficienti economicamente per cui rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento e/o di alimenti;
6) Con l'adempimento di quanto previsto nel ricorso dd. 06/03/2024, fermo restando l'obbligo del padre al mantenimento dei figli di cui al precedente punto 3), i signori e Parte_1 Pt_2
dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per il pregresso rapporto di
[...] coniugio e di avere così regolate le poste di dare ed avere eventualmente pendenti tra le stesse;
Dichiarare compensate le spese legali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in IA LI (GO) in data 2/10/2010 (anno 2010, atto n. 6, parte II, serie A).
Dall'unione coniugale sono nati i figli e , nati rispettivamente in data 7/12/2011 Per_3 Per_4
e in data 30/12/2015. I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 16/4/2024, hanno presentato domanda congiunta di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.
Le parti, nell'ambito del presente giudizio, si sono separate consensualmente, come da conclusioni poi omologate con sentenza del Tribunale di Gorizia n. 100/2024 - RG 1590/2024 V.G. del 12/9/2024, pubblicata il 16/9/2024, passata in giudicato.
Da allora non è mai ripresa la convivenza ed è venuta meno l'affectio coniugalis, avendo le parti manifestato la volontà di non riconciliarsi.
I coniugi, all'udienza del 15/4/2025, sostituita con il deposito di note scritte, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi, con la conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto e cumulativo di separazione e divorzio depositato il
16/4/2024 e di ottenere pronuncia divorzile.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
2/10/2010, in IA LI (GO) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di IA LI (GO) (anno 2010, atto n. 6, parte II, Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA LI (GO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Laura Di Lauro Giudice
Dott. Martina Ponzin Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 1590/2024 avente ad oggetto: ricorso per la separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], IA LI, rappresentata e difesa dall'Avv. BANDELLI
ROBERTA
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in via S. Caterina n. 20 IA LI, rappresentato e difeso dall'Avv. DE COLLE GIORGIO nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1) La già casa familiare sita in IA LI, via Santa Caterina n. 20, del resto in proprietà alla signora viene assegnata alla stessa;
Parte_1
Per_ Per_ 2) I figli minori ed vengono affidati in modalità condivisa ad entrambi i genitori con loro collocamento prevalente presso la residenza della madre e facoltà di frequentazione con il padre nei seguenti termini: A fine settimana alterni, dalle ore 9 alle ore 21 del sabato (in una giornata a scelta tra sabato e domenica con preavviso di una settimana e senza pernottamento finché il SI. Parte_2 non avrà la possibilità di ospitarli per il pernotto); verosimilmente da settembre 2024, quando Pt_2 avrà disponibilità di un appartamento proprio, a weekend alternati, dalle 9 del sabato alle 21 della domenica, salvi adattamenti sulla base delle esigenze di tutti;
nonché per altre due giornate infrasettimanali nelle ore pomeridiane dopo orario scolastico adempiendo comunque agli impegni extrascolastici dei figli, giornate da concordare in base alle esigenze lavorative di tutti oltre che agli impegni dei figli;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, periodo da indicare entro il 31/05 di ciascun anno;
e, ancora, in modo paritario durante le festività natalizie con giornate da concordare in base alle esigenze lavorative di tutti, giorno del Natale suddiviso tra pranzo e cena in alternanza tra i genitori. Il SI. e la SI.ra si impegnano a soddisfare le richieste dei Pt_2 Pt_1 figli anche al di là degli obblighi di visita e degli orari pattuiti anteponendo il desiderio di visita dei minori agli orari prestabiliti e definiti dall'accordo;
3) Il signor si impegna e obbliga a corrispondere a quale contributo Parte_2 Parte_1 per i figli minori, l'importo mensile pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), da versare in via anticipata entro il giorno 10 di ciascun mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, da accreditarsi sul c/c intestato alla signora;
Pt_1
4) L'assegno unico universale sarà percepito in modo esclusivo dalla signora che si farà Pt_1 carico in toto delle spese straordinarie da sostenere in favore dei figli.
Prendere atto altresì delle seguenti ulteriori pattuizioni:
5) I coniugi si dichiarano autosufficienti economicamente per cui rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento e/o di alimenti;
6) Con l'adempimento di quanto previsto nel ricorso dd. 06/03/2024, fermo restando l'obbligo del padre al mantenimento dei figli di cui al precedente punto 3), i signori e Parte_1 Pt_2
dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per il pregresso rapporto di
[...] coniugio e di avere così regolate le poste di dare ed avere eventualmente pendenti tra le stesse;
Dichiarare compensate le spese legali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in IA LI (GO) in data 2/10/2010 (anno 2010, atto n. 6, parte II, serie A).
Dall'unione coniugale sono nati i figli e , nati rispettivamente in data 7/12/2011 Per_3 Per_4
e in data 30/12/2015. I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 16/4/2024, hanno presentato domanda congiunta di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.
Le parti, nell'ambito del presente giudizio, si sono separate consensualmente, come da conclusioni poi omologate con sentenza del Tribunale di Gorizia n. 100/2024 - RG 1590/2024 V.G. del 12/9/2024, pubblicata il 16/9/2024, passata in giudicato.
Da allora non è mai ripresa la convivenza ed è venuta meno l'affectio coniugalis, avendo le parti manifestato la volontà di non riconciliarsi.
I coniugi, all'udienza del 15/4/2025, sostituita con il deposito di note scritte, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi, con la conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto e cumulativo di separazione e divorzio depositato il
16/4/2024 e di ottenere pronuncia divorzile.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
2/10/2010, in IA LI (GO) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di IA LI (GO) (anno 2010, atto n. 6, parte II, Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA LI (GO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi