CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1133/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Andria - O.zza Umberto I 76123 Andria BT
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 470 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2707/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La ha proposto ricorso avverso l'avviso di pagamento n. 470 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2025 in rettifica in epigrafe indicato, con il quale il Comune di Andria ha richiesto il pagamento della somma di Euro 3.640,00 a titolo di versamento del Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2025 , nonché per la disapplicazione, per quanto di interesse, della delibera della G.M. n. 237 del 02.12.2024(con la quale il detto Comune ha approvato le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori per l'anno 2025 del Canone Unico Patrimoniale), della delibera del C.C. n. 1 del 07.01.2025 (con la quale il detto Comune ha approvato le modifiche al Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale ), del Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale, pubblicato il 28.01.2025.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Violazione del principio di invarianza di gettito (art. 1, comma 817, Legge n. 160/2029).
2-Difetto di motivazione
3-Mancata applicazione delle riduzioni di cui all'art. 50 Regolamento CUP
Si è costituito in giudizio il COMUNE DI ANDRIA, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato nonché la fondatezza della pretesa.
All'esito della udienza del 24.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo motivo ed al terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, si osserva che, siccome affermato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato sent. n. 8846/2023, Corte dei Conti Lombardia, delib. N. 216/2024) il principio di invarianza di gettito (art. 1, comma 817, Legge n. 160/2029) non pone un divieto assoluto di incremento tariffario ma unicamente un vincolo tendenziale alla parità complessiva del gettito, compatibile con modifiche tariffarie purchè finalizzate a mantenere l'equilibrio tra i tributi sostituiti ed il nuovo Canone Unico Patrimoniale (CUP).
Nella specie il Comune di Andria ha rispettato il richiamato principio, atteso che, siccome evincibile dalle emergenze processuali, l'aumento delle tariffe per i dehors è stato compensato dalla riduzione delle altre voci (mercati, esposizioni pubblicitarie), con un conseguente gettito complessivo sostanzialmente invariato (Euro 1.305.152,48 del 2024 ed Euro 1.328.199, 21 nel 2015),
Con l'avviso in rettifica qui impugnato, peraltro, il Comune, annullando in autotutela il precedente atto emesso, ha applicato la riduzione del 30%, prevista per i dehors dall'art. 50, comma 1, lettera a) Regolamento CUP , unica ex actis applicabile nella fattispecie concreta in difetto di prova della sussistenza dei presupposti per ulteriori riduzioni previste dal cit. art. 50 Regolamento CUP.
Il motivo è pertanto infondato. -In ordine al secondo motivo si rileva che l'atto impugnato contiene , comunque, tutti gli elementi utili e /o necessari ad acquisire contezza della pretesa (indicazione della normativa di riferimento e delle delibere di approvazione del Regolamento del tributo e delle relative tariffe , individuazione degli immobili, indicazione della tassa dovuta e dei relativi accessori).
E vale ricordare che, per quieto insegnamento del giudice di legittimità (cfr. ex multis Cass. 08.11.2017 n. 26454, 30.06.2017 n. 16289, n. 22254/2016, n. 13105/2012, n. 25371/2008, etc.) , l'onere di allegazione posto a carico della Amministrazione Finanziaria dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, Legge n. 212/2000, dell'”altro atto”, richiamato nella motivazione dell'avviso di accertamento
, si riferisce agli atti che rappresentano la motivazione della pretesa tributaria che deve essere applicata nell'avviso e non agli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono a conoscenza “legale” da parte del contribuente, né i Comuni sono obbligati a dimostrare l'avvenuta pubblicazione di una delibera , in quanto tale pubblicazione deve presumersi, integrando il sistema di pubblicità legale delle delibere dei Comuni un obbligo di legge (art. 124 DLgs. n. 267/2000).
Il motivo è pertanto infondato.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta accoglie il ricorso.
Compensa comunque integralmente tra le parti le spese del giudizio attesa la novità delle questioni trattate e l'esito della decisione.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 2, G.M.: :
-Rigetta il ricorso.
-Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari il 24.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1133/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Andria - O.zza Umberto I 76123 Andria BT
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 470 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2707/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La ha proposto ricorso avverso l'avviso di pagamento n. 470 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2025 in rettifica in epigrafe indicato, con il quale il Comune di Andria ha richiesto il pagamento della somma di Euro 3.640,00 a titolo di versamento del Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2025 , nonché per la disapplicazione, per quanto di interesse, della delibera della G.M. n. 237 del 02.12.2024(con la quale il detto Comune ha approvato le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori per l'anno 2025 del Canone Unico Patrimoniale), della delibera del C.C. n. 1 del 07.01.2025 (con la quale il detto Comune ha approvato le modifiche al Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale ), del Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale, pubblicato il 28.01.2025.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Violazione del principio di invarianza di gettito (art. 1, comma 817, Legge n. 160/2029).
2-Difetto di motivazione
3-Mancata applicazione delle riduzioni di cui all'art. 50 Regolamento CUP
Si è costituito in giudizio il COMUNE DI ANDRIA, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato nonché la fondatezza della pretesa.
All'esito della udienza del 24.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo motivo ed al terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, si osserva che, siccome affermato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato sent. n. 8846/2023, Corte dei Conti Lombardia, delib. N. 216/2024) il principio di invarianza di gettito (art. 1, comma 817, Legge n. 160/2029) non pone un divieto assoluto di incremento tariffario ma unicamente un vincolo tendenziale alla parità complessiva del gettito, compatibile con modifiche tariffarie purchè finalizzate a mantenere l'equilibrio tra i tributi sostituiti ed il nuovo Canone Unico Patrimoniale (CUP).
Nella specie il Comune di Andria ha rispettato il richiamato principio, atteso che, siccome evincibile dalle emergenze processuali, l'aumento delle tariffe per i dehors è stato compensato dalla riduzione delle altre voci (mercati, esposizioni pubblicitarie), con un conseguente gettito complessivo sostanzialmente invariato (Euro 1.305.152,48 del 2024 ed Euro 1.328.199, 21 nel 2015),
Con l'avviso in rettifica qui impugnato, peraltro, il Comune, annullando in autotutela il precedente atto emesso, ha applicato la riduzione del 30%, prevista per i dehors dall'art. 50, comma 1, lettera a) Regolamento CUP , unica ex actis applicabile nella fattispecie concreta in difetto di prova della sussistenza dei presupposti per ulteriori riduzioni previste dal cit. art. 50 Regolamento CUP.
Il motivo è pertanto infondato. -In ordine al secondo motivo si rileva che l'atto impugnato contiene , comunque, tutti gli elementi utili e /o necessari ad acquisire contezza della pretesa (indicazione della normativa di riferimento e delle delibere di approvazione del Regolamento del tributo e delle relative tariffe , individuazione degli immobili, indicazione della tassa dovuta e dei relativi accessori).
E vale ricordare che, per quieto insegnamento del giudice di legittimità (cfr. ex multis Cass. 08.11.2017 n. 26454, 30.06.2017 n. 16289, n. 22254/2016, n. 13105/2012, n. 25371/2008, etc.) , l'onere di allegazione posto a carico della Amministrazione Finanziaria dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, Legge n. 212/2000, dell'”altro atto”, richiamato nella motivazione dell'avviso di accertamento
, si riferisce agli atti che rappresentano la motivazione della pretesa tributaria che deve essere applicata nell'avviso e non agli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono a conoscenza “legale” da parte del contribuente, né i Comuni sono obbligati a dimostrare l'avvenuta pubblicazione di una delibera , in quanto tale pubblicazione deve presumersi, integrando il sistema di pubblicità legale delle delibere dei Comuni un obbligo di legge (art. 124 DLgs. n. 267/2000).
Il motivo è pertanto infondato.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta accoglie il ricorso.
Compensa comunque integralmente tra le parti le spese del giudizio attesa la novità delle questioni trattate e l'esito della decisione.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 2, G.M.: :
-Rigetta il ricorso.
-Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari il 24.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)