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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
R. G. N. 2334/2024
Tribunale Ordinario di Bergamo
Sezione Lavoro
Il Giudice di Bergamo
Dott.ssa Giulia Bertolino quale Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa promossa da
Parte_1 con l'avv. Gianluca Blasi
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di lavoro.
Nelle note per l'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale domanda cautelare proposta avanti al Tribunale di
Bergamo, quale Giudice del Lavoro, il ricorrente ha citato il al fine di Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'impugnato decreto di depennamento dalla graduatoria provinciale ATA 2021-2022 nr 6104/2024 approvata con atto prot. 6840 del 05.08.2021 e della conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato nr 11164/24 stipulato presso l' di Sarnico per tutti i motivi ampiamente esposti in ricorso e, per l'effetto, Parte_2 reintegrare in forma specifica il ricorrente nella richiamata graduatoria e nel posto di lavoro presso il suddetto 1 Istituto;
inoltre condannare l'Amministrazione resistente a titolo di risarcimento del danno al pagamento di tutte le retribuzioni che lo stesso avrebbe maturato dal 22.05.2024, data della risoluzione del contratto e fino all'effettivo reintegro nel posto di lavoro, con ampia riserva di ogni migliore ed ulteriore specificazione. »
La parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'amministrazione scolastica esponendo:
- che il DM 640 del 2017 definiva l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2017/18 -2019/20,
- di aver presentato domanda (per il tramite della scuola polo Istituto Comprensivo di Cisano Bergamasco – BGIC841003) di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie del personale ATA per il triennio 2017/2019, dichiarando di aver svolto servizio, tra gli altri, presso l'istituto paritario “La Fenice di
Mutolo Giulia” in qualità di collaboratore scolastico nei seguenti periodi dal 29.03.2017 al
31.08.2017, per mesi 5 e giorni 2;
- di aver conseguito un punteggio complessivo pari a 10,95 (9,70 quale punteggio precedente e 1,25 quale punteggio servizi),
- di aver poi stipulato una serie di contratti di supplenza nel triennio,
- di aver quindi maturato 24 mesi di servizio presso la scuola statale,
- di aver inoltrato istanza di inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ATA in provincia di Bergamo, nella quale non dichiarava nemmeno il servizio prestato per la
Fenice, avendo, come detto, svolto più di 24 mesi di servizio presso la scuola statale,
- di aver ricevuto 19.04.2024 comunicazione prot. nr. 4680 avente ad oggetto l'avvio di un procedimento amministrativo ex art. 7 L. 241/90 a suo carico, nell'ambito del quale si intimava allo stesso l'esclusione dalla graduatoria permanente ATA in provincia di
Bergamo per il profilo di collaboratore scolastico e la conseguente revoca della nomina in ruolo,
- che l' i Bergamo rappresentava di aver acquisito una “ordinanza di applicazione di CP_2 misure cautelari personali, emessa il 28.10.2022” nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n.
4756/18 e RGGIP n. 4779/2018, incardinato presso la Procura di Nocera Inferiore, la quale, secondo la ricostruzione sottoposta, avrebbe accertato “che il fittizio rapporto [presso l' ] era stato instaurato al solo fine di ottenere il punteggio in graduatoria e Parte_3 quindi scavalcare coloro che, senza raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio” e quindi, semplicemente, tra coloro che sono risultati destinatari di tale indagine, sarebbe figurato anche il nominativo della sig. solo ed esclusivamente come indagato, Parte_1
2 - che gli è stata addebitata una inesistente falsità dichiarativa derivante solo dal mancato versamento dei contributi ad opera dell' , circostanza ininfluente ai fini Parte_4 del servizio e estranea alla sfera di controllo del ricorrente,
***
Il convenuto si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda. CP_1
In particolare, ha dedotto che sono stati avviati accertamenti sulle posizioni di alcuni candidati inclusi nelle graduatorie di terza fascia ATA 2017/2020, tra cui la ricorrente, a causa di indagini della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore relative a presunti servizi fittizi prestati presso scuole paritarie per accumulare punteggio. In tale contesto l' aveva CP_3 provveduto ad annullare i rapporti di lavoro di in quanto basato su rapporti di lavoro risultati insussistenti – con ” di Nocera Inferiore (SA), notificando i relativi Parte_4 provvedimenti di disconoscimento. Cosicché anche il servizio dichiarato dal ricorrente per l'inserimento nelle graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2017/2020 era stato disconosciuto, dopo che l' aveva invitato, ai sensi Controparte_4 degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, il Dirigente Scolastico competente ( essendo i controlli affidati dal D.M. 640/2017 all'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia) ad avviare un procedimento amministrativo per l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria di terza fascia
ATA 2017-2020, a causa della dichiarazione mendace sui titoli di servizio. Infatti, nella specie, la parte ricorrente aveva dichiarato, come servizio valutabile, i servizi resi presso l'istituto "La
Fenice " dal 29/03/2017 al 31/08/2017, laddove il rapporto di lavoro è stato invece disconosciuto in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c .
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art
127 ter c.p.c..
DIRITTO
Il ricorso non può essere accolto, per le ragioni di seguito esposte.
***
Preliminarmente si osserva che tutte le questioni relative a vizi amministrativi dei provvedimenti impugnati – incompetenza, intempestività, contrasto con i principi di legittimo affidamento ed uguaglianza – non rilevano in sede di giudizio ordinario, volto, in sintesi, ad 3 accertare la sussistenza o meno del diritto del ricorrente a permanere nella graduatoria permanente e ad ottenere la nomina in ruolo a tempo indeterminato, con tutti i relativi effetti giuridici ed economici.
Tanto premesso, in ordine alla dichiarazione apparentemente mendace, relativa allo svolgimento di servizio presso la scuola paritaria, non si condivide l'assunto secondo il quale sarebbe necessario un accertamento definitivo in sede penale, nei confronti del lavoratore, per ritenere legittima la sua esclusione dalle graduatorie citate nonché la risoluzione dei contratti con il medesimo instaurati dall'amministrazione.
E' pacifico che i provvedimenti oggi impugnati sono stati adottati sulla base del disconoscimento effettuato dall' di Nocera Inferiore dei rapporti di lavoro subordinato CP_3 con la scuola paritaria dichiarati nella domanda di inserimento nelle graduatorie.
In particolare, è stata contestata la falsa dichiarazione in ordine ai servizi prestati, presso la scuola paritaria “La Fenice di Mutolo Giulia” per il periodo dal 29/03/2017 al 31/08/2017.
Al lavoratore sono stati notificati il provvedimento di disconoscimento del 9.12.20, mai oggetto di impugnazione (doc. 8 bis del ricorso).
E' in atti che nella domanda di inserimento nelle graduatorie III fascia personale ATA per il triennio 2017- 2020 l'odierno ricorrente ha dichiarato tra i titoli posseduti i rapporti di lavoro subordinato intrattenuti con la scuola paritaria “La Fenice di Mutolo Giulia”.
Il servizio indicato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed è risultato determinante per l'assunzione a termine nel triennio che è poi la fonte del diritto all'inserimento nelle nuove graduatorie.
Come detto, a falsità dei titoli dichiarati si desume dal disconoscimento del rapporto di lavoro effettuato da in base ai convergenti esiti delle indagini condotte dagli Ispettori , da quelli CP_3 di Agenzia delle Entrate e dalla PG, che hanno messo alla luce il modus operandi della scuola “La
Fenice” di Mutolo Giulia puntualmente descritto nella ordinanza del Giudice delle Indagini
Preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore alla cui integrale lettura si rimanda (doc. 5 del ricorso).
A fronte degli esiti di tali accertamenti il ricorrente non ha provato né si è offerto provare la genuinità del rapporto di lavoro, documentando il pagamento delle retribuzioni e/o lo svolgimento dell'attività lavorativa.
4 Cont Escluso quindi che il disconoscimento sia stato operato dal unicamente in ragione dell'omesso versamento dei contributi previdenziali (circostanza che rende inconferente rispetto al caso di specie l'orientamento giurisprudenziale che reputa insufficiente, ai fini del disconoscimento del servizio prestato, la mera irregolarità contributiva), sarebbe stato onere del ricorrente fornire una prova in ordine alla effettività del servizio prestato presso la scuola paritaria (“Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole”: così le note alla Tabella di Valutazione allegata al D.M. 640/2017).
Tale onere non può dirsi assolto in quanto, giova ribadire, non risultano i contratti di lavoro
(ma solo un certificato di servizio) e tanto meno prova dell'effettiva retribuzione;
peraltro, le attestazioni di servizio in atti (doc. 5 fasc. di parte ricorrente), che non hanno efficacia probatoria di atto pubblico (in quanto sottoscritto dal coordinatore delle attività scolastiche della scuola paritaria, che non riveste la qualifica di pubblico ufficiale), offrono indicazioni affatto generiche e prive di oggettivo riscontro.
Come è stato già evidenziato in vicende analoghe, la mancata dimostrazione di un effettivo rapporto di lavoro esclude in radice lo stato di buona fede in capo alla ricorrente, che ha attestato una certificazione che, riguardando un rapporto giuridico che la riguardava, non poteva non sapere essere falsa.
***
In punto di diritto, poi, sono irrilevanti in questa sede i riferimenti alla disciplina del procedimento disciplinare nel pubblico impiego (artt. 55 ss. D.Lgs. 165/2001) e all'art. 21- novies L. 241/1990, in quanto il provvedimento censurato non ha costituito esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, né ha rappresentato espressione del potere di autotutela amministrativa in capo al medesimo: esso, al contrario, è stato adottato in conformità alle previsioni degli artt. 7 e 8 D.M. 640/2017 e degli artt. 71 ss. D.P.R. 445/2020, quale conseguenza della perdita del requisito necessario per l'assunzione (iscrizione nelle graduatorie), che ha determinato la nullità del contratto di lavoro in esame, a nulla rilevando, quindi, che la 5 ricorrente avrebbe comunque avuto il punteggio per l'attribuzione di incarichi anche escludendo il servizio disconosciuto.
Secondo il chiaro disposto dell'art. 8 D.M. 640/2017 secondo cui : “2. L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: (…) d) - abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false (…) 4. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 5. Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione”.
Né l'art. 7, comma 5, D.M. 640/2017 né l'art. 72 D.P.R. 445/2001 fissano dei termini perentori entro cui avviare e concludere i controlli, che peraltro nel caso di specie sono stati tempestivamente attivati, posto che alla comunicazione di annullamento del rapporto di lavoro pervenuta al ricorrente il 19.4.2024 è seguita già in data 20.5.2024, da parte di quest'ultimo, comunicazione di avvio del procedimento che poi ha portato all'esclusione dalle graduatorie di c.s.
Come è stato pure rimarcato dal Tribunale di Firenze (ord. 23.12.24), in fattispecie analoga, la risoluzione del rapporto di lavoro, poi, lungi dall'essere una sanzione di natura disciplinare è la conseguenza della perdita del requisito necessario per la assunzione costituito dall'iscrizione nelle graduatorie. Il suindicato vizio genetico ha causato la nullità del contratto, nullità che poteva (e doveva) essere fatta valere unilateralmente dal Ministero, “In tema di impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, o per le qualifiche meno elevate nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto di cui al richiamato art. 35, comma
1, lett. b, e dell'art. 23 del d.P.R. n. 487 del 1994, la mancanza o la illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto pertanto da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio operato alle norme inderogabili di legge, può unilateralmente far valere perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei caso in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici” (così tra le altre Cass. n. 11951/2019).
6 Di qui l'inapplicabilità alla fattispecie degli artt. 55 ter d.lvo 165/01 e 21 novies l 241/90 che la difesa ricorrente invoca a sostegno della dedotta illegittimità dei provvedimenti assunti dal convenuto.
Sul punto, anche l'ordinanza in sede di reclamo del Tribunale di Firenze del 18.12.24 ha condivisibilmente stabilito in un caso del tutto analogo, l'integrale rigetto del reclamo avanzato da soggetto in condizione identica a quella del ricorrente:
« Sono pacifici i fatti di causa.
Il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2021/2022 nel profilo di collaboratore scolastico perché incluso, a domanda, nella graduatoria c.d. dei 24 mesi - concorso per soli titoli per l'accesso ai profili professionali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti (cd. ATA) dell'area
A e B, di cui all'art. 554 D.Lgs. 297/1994.
A seguito di quanto comunicato dal Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del convenuto in ordine all'attività di accertamento in corso da parte della Procura della Repubblica di Nocera
Inferiore (doc. 3 fasc. ), con nota prot. DRTO n. 20447/2022 (doc. 2 fasc. ) l'Amministrazione resistente ha avviato accertamenti relativamente a posizioni di alcuni aspiranti inclusi nelle graduatorie del personale ATA di terza fascia triennio 2017/2020, che avrebbero prestato fittiziamente servizio presso una serie di scuole paritarie al solo fine di accumulare punteggio utile da dichiarare per l'inserimento nelle graduatorie di III fascia ATA triennio 2017/2020.
Nell'ambito dell'attività di controllo da parte dell', è stata emessa la nota prot. DRTO n. 192 dell'8.1.2024 della sede di Nocera Inferiore, che – per quanto qui rileva – ha annullato il rapporto di lavoro intercorso tra e la scuola paritaria “La Fenice di Mutolo Giulia” per il periodo dal 6.10.2016 al 31.8.2017 (servizio dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia Personale ATA per il triennio 2017/2020, scadenza prorogata al 2021), con conseguente comunicazione all'interessato del provvedimento di disconoscimento prot. n. 0373257 del 9.12.2020 (doc. 4 fasc. res.).
Con nota di avvio del procedimento prot. n. 1408/2024 del 29.1.2024, il Dirigente Scolastico di Firenze ha comunicato all'odierno reclamante l'avvio del procedimento amministrativo di esclusione dalla graduatoria di III fascia ATA per il triennio 2017-2020, ai sensi dell'art. 8, commi 2, lett. d), e 4 D.M. 640/2017, e il conseguente disconoscimento del servizio prestato presso le scuole statali nel predetto triennio (doc. 1 fasc. ).
Con successivo decreto, il medesimo D.S. ha decretato l'esclusione del dalla graduatoria di III fascia personale
ATA triennio 2017-2020, in applicazione dell'art. 8, commi 2, lett. d), e 4 D.M. 640/2017, con conseguente decadenza dai benefici e con l'effetto che il servizio prestato nelle scuole statali nel triennio di riferimento sia da considerarsi servizio prestato di fatto, non suscettibile di valutazione nell'ambito delle procedure di reclutamento 7 del personale ATA, per aver l'odierno reclamante effettuato una dichiarazione mendace circa i servizi prestati nella scuola paritaria (istituto La Fenice di Mutolo Giulia), dal 6.10.2016 al 31.8.2017, non risultando essere stato effettivamente prestato il predetto servizio, come da comunicazione della sede di Nocera Inferiore (doc. 1 cit.).
Infine, con nota del 2.9.2024 il Dirigente Scolastico del di Firenze ha comunicato al la risoluzione dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato concluso inter partes nell'a.s. 2021/2022, per il profilo di collaboratore scolastico, sulla base del provvedimento di esclusione dalla graduatoria ATA 24 mesi.
Per come delibabile in questa sede sommaria, le doglianze reiterate dal contro quest'ultimo provvedimento non paiono accoglibili, dal momento che:
• il disconoscimento del rapporto di lavoro tra il reclamante e la scuola paritaria La Fenice di Mutulo
Giulia è stato operato sulla base delle convergenti risultanze condotte dall', dalla PG (nell'ambito del procedimento penale richiamato in atti: vd. ordinanza di applicazione delle misure cautelari del
28.10.2022 emessa dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore in atti) e dall'Agenzia delle Entrate
(che, con nota del 12.1.2024, ha rilevato – quanto alla posizione in oggetto – che “non si rilevano redditi comunicati dall'Istituto in Anagrafe Tributaria a carico del soggetto per il periodo indicato”: doc.
3-e fasc. MIM);
• escluso quindi che il disconoscimento sia stato operato dal unicamente in ragione dell'omesso versamento dei contributi previdenziali (circostanza che rende inconferente rispetto al caso di specie l'orientamento giurisprudenziale che reputa insufficiente, ai fini del disconoscimento del servizio prestato, la mera irregolarità contributiva), sarebbe stato onere del fornire un fumus in ordine alla effettività del servizio prestato presso la scuola paritaria (“Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole”: così le note alla Tabella di Valutazione allegata al D.M. 640/2017);
• tale onere non può dirsi assolto, in quanto:
o il contratto di lavoro subordinato asseritamente concluso (peraltro prodotto in giudizio dopo il deposito del ricorso e con nota non autorizzata del 15.10.2024: vd. ordinanza reclamata)
8 non reca la sottoscrizione del lavoratore e contiene una firma non leggibile con riferimento alla parte datoriale;
o le buste paga e i CUD in atti (docc. 4 e 6 fasc. ) non forniscono prova dell'effettivo pagamento delle retribuzioni, in difetto di deposito di ulteriore documentazione idonea a tal fine (contabili di bonifico, estratti di conto corrente, quietanze di pagamento ecc.) ed alla luce della già richiamata nota dell'Agenzia delle Entrate del 12.1.2024;
o il certificato di servizio in atti (doc. 3 fasc. ), che non ha efficacia probatoria di atto pubblico
(in quanto sottoscritto dal coordinatore delle attività scolastiche della scuola paritaria, che non riveste la qualifica di pubblico ufficiale), si limita ad indicare che avrebbe prestato servizio dal
6.10.2016 al 31.8.2017, “senza specificare i giorni di effettivo servizio e, correlativamente, i giorni di assenza, né indicare l'orario di servizio osservato, il CCNL applicato, il livello di inquadramento, la retribuzione concordata” (così, in vicenda del tutto analoga, Trib.
Firenze, sentenza n. 646/2021, dott.ssa Consani);
o l'estratto contributivo datato 15.9.2017 è antecedente al disconoscimento del rapporto successivamente operato dall';
o i rapporti di lavoro fittizi erano denunciati tramite modello unilav, con conseguente irrilevanza di quello depositato sub doc. 5 fasc. ;
• la mancata dimostrazione di un effettivo rapporto di lavoro esclude in radice lo stato di buona fede in capo al ricorrente, che ha attestato una certificazione che, riguardando un rapporto giuridico a lui riferibile, non poteva non sapere essere falsa;
• sono irrilevanti in questa sede i riferimenti alla disciplina del procedimento disciplinare nel pubblico impiego (artt. 55 ss. D.Lgs. 165/2001) e all'art. 21-novies L. 241/1990, in quanto il provvedimento censurato non ha costituito esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, né ha rappresentato espressione del potere di autotutela amministrativa in capo al medesimo: esso, al contrario, è stato adottato in conformità alle previsioni degli artt. 7 e 8 D.M. 640/2017 e degli artt.
71 ss. D.P.R. 445/2020, quale conseguenza della perdita del requisito necessario per l'assunzione
(iscrizione nelle graduatorie), che ha determinato la nullità del contratto di lavoro in esame, senza che quindi possa rilevare che il ricorrente avrebbe comunque avuto il punteggio per l'attribuzione di incarichi anche escludendo il servizio disconosciuto;
• • né l'art. 7, comma 5, D.M. 640/20171, né l'art. 72 D.P.R. 445/20012 fissano dei termini perentori entro cui avviare e concludere i controlli, che peraltro nel caso di specie sono stati
9 tempestivamente attivati, posto che alla comunicazione di annullamento del rapporto di lavoro pervenuta al l'8.1.2024 è seguita già in data 29.1.2024, da parte di quest'ultimo, comunicazione di avvio del procedimento che poi ha portato al depennamento dalle graduatorie.
In conclusione, il reclamo è rigettato ed è confermata l'ordinanza reclamata.”.
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Alla luce della complessiva disamina svolta, il ricorso è infondato.
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Le spese di lite seguono la soccombenza nella fase cautelare e di merito e sono liquidate sullo scaglione indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente a corrispondere alla resistente le spese di lite che si liquidano in € 1.615,00 per la fase cautelare e € 3.689,00 per la fase di merito, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge
Bergamo, 15 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Giulia Bertolino
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