Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 12/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dr. ER MI DE SA Presidente dr. DE EN Consigliere - relatore dr. Giuseppe Vella Primo Referendario ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 23959 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di: NI RO (C.F. [...]), nato a [...]
(AN) il 9/1/1955, residente a [...], in via Vittorio Veneto, n.
92; PEC: mauro.piccioni@sicurezzapostale.it;
visto l’atto di citazione ed esaminati gli altri atti e documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza dell’11 dicembre 2025, con l’assistenza della segretaria dott.ssa Antonella Chiarenza, il consigliere relatore dott. DE EN e il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Cristina Valeri; non costituito in giudizio il convenuto NI RO.
FATTO
I. Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura regionale per SENT. N. 5/2026 le Marche ha convenuto in giudizio NI RO “per sentirlo condannare: al pagamento in favore del Ministero della Giustizia della somma di € 75.000,00, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi legali;
alla rifusione delle spese processuali in favore dello Stato”.
II. In proposito, la Procura ha riferito che la fattispecie in esame afferisce ad un’ipotesi di danno all’immagine del Ministero della Giustizia, che è stato causato dal NI, il quale, con sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 551/2023, divenuta irrevocabile il 5/9/2023, confermativa della sentenza n. 31/2021, emessa, all’esito di giudizio con rito abbreviato, dal G.U.P. presso il Tribunale di Macerata, è stato condannato per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 314 e 328, commi 1 e 2, del c.p.
In particolare, è stato accertato che, in qualità di amministratore di sostegno del sig. NC RI e, quindi, di pubblico ufficiale, nel periodo dal 25/11/2008 (data del decreto di nomina da parte del Giudice Tutelare) e sino al 16/11/2016 (data di revoca dell’incarico) il NI:
- aveva illecitamente sottratto, per fini personali o in assenza di valide ragioni giustificative, dal conto corrente bancario intestato al RI la complessiva somma di € 62.204,19;
- aveva violato, nonostante i solleciti ricevuti, gli obblighi impostigli dal decreto di nomina, tra cui quello di informare il Giudice Tutelare in ordine alle attività svolte, mediante il deposito “di una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, corredata dalla documentazione comprovante le principali voci di reddito e di spesa afferenti al periodo considerato”.
La Procura ha, altresì, evidenziato che la vicenda riguardante il NI ha avuto ampio risalto mediatico, mediante vari articoli pubblicati sulla stampa locale tra il 22/5/2019 ed il 14/4/2022.
III. Ciò premesso, la Procura ha sostenuto che sussistono nella fattispecie in esame i presupposti essenziali di ammissibilità dell’azione di responsabilità per il danno arrecato dal NI all’immagine ed al prestigio del Ministero della Giustizia, ossia:
in primo luogo, la sussistenza di specifici reati commessi da un pubblico ufficiale contro la P.A.;
in secondo luogo, il passaggio in giudicato della relativa sentenza penale di condanna.
In proposito, il P.M. ha sottolineato il ruolo di pubblico ufficiale, che era stato assunto dal NI per effetto del decreto di nomina quale amministratore di sostegno, venendosi così egli a configurare quale
“organo ausiliario” del Giudice Tutelare nello svolgimento di una funzione di pubblico interesse, con correlativo inserimento nell’apparato organizzativo del Ministero della Giustizia.
In tale contesto, compiendo reati di peculato e di omissione di atti d’ufficio, il NI aveva anche accettato le conseguenze extra penali scaturenti dalle sue condotte illecite, ivi compresa la grave lesione inferta all’immagine ed all’onorabilità della P.A., in favore della quale egli svolgeva una funzione di pubblico interesse, quale la tutela di un soggetto (il RI) non in grado di provvedere autonomamente alla gestione dei propri affari.
IV. Relativamente alla quantificazione dell’onere risarcitorio, da porsi a carico del NI per il danno arrecato all’immagine ed al prestigio del Ministero della Giustizia, la Procura ha ritenuto:
di poter applicare il parametro del c.d. “doppio delle utilità percepite”
mediante le condotte di peculato, per quanto riguarda i fatti illeciti verificatisi nel periodo intercorrente dal 28/11/2012 (data di entrata in vigore dell’art. 1, comma 62, della L. n. 190/2012, che ha introdotto nella L. n. 20/1994 l’art. 1-sexies) al 16/11/2016;
di dover operare una valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 del c.c., con applicazione, quindi, dei criteri di natura oggettiva, soggettiva e sociale, elaborati dalla consolidata giurisprudenza, per quanto concerne i fatti illeciti risalenti al periodo dall’1/1/2009 al 27/11/2012.
Pertanto, per i fatti illeciti verificatisi dal 28/11/2012 in poi, l’onere risarcitorio è stato quantificato in € 60.000.,00, pari, all’incirca, al doppio della complessiva somma di € 30.005,00, oggetto di appropriazione da parte del NI.
Per i fatti illeciti risalenti al periodo anteriore al 28/11/2012, in cui le somme oggetto di appropriazione ammontano ad € 32.199,19, l’onere risarcitorio è stato quantificato, in via equitativa, in € 15.000,00.
V. Conclusivamente, il P.M. ha chiesto la condanna del NI al pagamento in favore del Ministro della Giustizia di complessivi €
75.000,00.
VI. All’odierna udienza, il P.M., previa richiesta di declaratoria della contumacia del NI (il quale s’è limitato a comunicare alla segreteria di questa Sezione il proprio “domicilio digitale”, da utilizzarsi per le successive comunicazioni/notificazioni di atti processuali), s’è riportato all’atto di citazione, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
DIRITTO
1. Preliminarmente, il Collegio dichiara la contumacia del convenuto NI RO, che non s’è costituito in giudizio, pur avendo ricevuto regolare notifica dell’atto di citazione.
2. La fattispecie di responsabilità amministrativa sottoposta al giudizio di questa Corte afferisce ad un’ipotesi di danno arrecato all’immagine ed al prestigio del Ministero della Giustizia da NI RO, che, in qualità di pubblico ufficiale, svolgendo le funzioni di amministratore di sostegno di un soggetto disabile e, quindi, di “organo ausiliario” del Giudice Tutelare, ha commesso i reati di cui agli artt. 314 e 328 del c.p.,
per i quali è stato penalmente condannato con sentenza passata in giudicato.
Per tali ragioni la Procura ha chiesto la condanna del NI al pagamento in favore del Ministero della Giustizia della complessiva somma di € 75.000,00, quantificata secondo i criteri sopra illustrati.
3. Il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria proposta dalla Procura nei confronti del NI sia meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti.
3.1 In proposito, va rammentato che nell'art. 51, comma 7, del c.g.c.
sono specificate le condizioni di ammissibilità dell’azione per il risarcimento del danno all’immagine della P.A.
La prima condizione è l’avvenuta commissione, da parte di un soggetto legato alla P.A. da un rapporto di servizio, di uno dei delitti previsti nel capo I, titolo II, libro II del codice penale.
La seconda condizione è costituita dall’avvenuto accertamento del reato mediante sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa dal Giudice penale nei confronti dell’autore del fatto illecito.
Orbene, entrambe tali condizioni ricorrono nella fattispecie in esame, in quanto il NI è stato definitivamente condannato per i reati di peculato e di omissione di atti d’ufficio.
3.2 Ugualmente, risultano acclarati il rapporto funzionale di servizio intercorrente tra il NI, quale amministratore di sostegno di un soggetto disabile e di “organo ausiliario” del Giudice tutelare, ed il Ministero della Giustizia nonché il discredito arrecato all’immagine della P.A. per effetto di tali comportamenti penalmente sanzionati.
In particolare, sotto il profilo della sussistenza di un rapporto funzionale di servizio con il Ministero della Giustizia, la consolidata giurisprudenza ha evidenziato che: “L’amministratore di sostegno, dal momento in cui assume le funzioni mediante il giuramento, diventa un pubblico ufficiale.
Più specificamente, rivestendo l'amministratore di sostegno la qualifica di pubblico ufficiale, integra il delitto di peculato la condotta con cui il medesimo si appropri delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati alle persone sottoposte all'amministrazione (v. Corte di Cassazione, sent. n.
29117/2016).
In ragione della qualifica e delle funzioni dell’amministratore di sostegno, la Corte dei conti ha affermato che sussiste un rapporto di servizio tra questi e il Ministero della Giustizia, in quanto l’amministratore di sostegno svolge un ruolo ‘volto ad agevolare l’esercizio della funzione giudiziaria’.
In quanto tale, egli è, dunque, ‘organo ausiliario del Giudice Tutelare’ che lo ha nominato, con conseguente sussistenza del ‘rapporto di servizio’ con l’Amministrazione della Giustizia.
Pertanto, ove lo stesso si appropri di somme di cui abbia la gestione in ragione del suo ufficio, si configura un reato compiuto in qualità di Pubblico Ufficiale’
(v. Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, sent. n. 140/2019)” (cfr. Corte dei Conti, Sez. Lombardia, sent. n. 125/2024).
Per quanto riguarda l’entità del discredito subito dalla P.A. dinanzi alla collettività, la Procura ha allegato vari articoli di stampa, che hanno dato risalto a tale vicenda.
A tal fine, vanno, altresì, considerati: la peculiare posizione soggettiva rivestita dal NI (pubblico ufficiale, che avrebbe dovuto assicurare particolare protezione al soggetto assistito); le illecite condotte appropriative, perpetrate per vari anni (tra il 2009 ed il 2016); il cospicuo ammontare delle somme, pari a complessivi € 62.204,19, di cui è stata accertata l’appropriazione da parte del NI; l’omessa rendicontazione al Giudice Tutelare delle attività svolte come amministratore di sostegno, in violazione dell’art. 328 del c.p.
3.3. Ciò premesso, il Collegio reputa, tuttavia, di dover addivenire ad una quantificazione del danno all’immagine del Ministero della Giustizia in misura inferiore rispetto a quella di € 75.000,00, prospettata dalla Procura.
Infatti, appare congruo applicare integralmente alla peculiare fattispecie in esame, caratterizzata da comportamenti sostanzialmente analoghi anche se reiterati nel tempo, il criterio equitativo, di cui all’art.
1226 del c.c.
In particolare, va tenuto conto che, una volta scoperti, tali deplorevoli comportamenti hanno unitariamente e nel loro complesso arrecato discredito al Ministero della Giustizia, a prescindere dal periodo
(anteriore o successivo al 28/11/2012, data di entrata in vigore dell’art.
1, comma 62, della L. n. 190/2012, che ha introdotto nella L. n. 20/1994 l’art. 1-sexies) in cui essi si sono concretamente verificati.
Pertanto, il Collegio ritiene che, in considerazione del ruolo non apicale rivestito dal NI nell’assetto organizzativo dell’Amministrazione della Giustizia (criterio soggettivo) e della diffusione soltanto in ambito locale delle notizie riguardanti la vicenda in questione (criterio sociale dell’ampiezza del clamor fori), possa ragionevolmente prescindersi dal criterio presuntivo ma non vincolante del “doppio delle utilità percepite”,
che è stato prospettato dalla Procura per la quantificazione del danno all’immagine, determinato dalle condotte appropriative poste in essere dal NI successivamente all’entrata in vigore della L. n. 190/2012.
Come evidenziato dalla giurisprudenza in materia, la circostanza che si tratti di un criterio soltanto presuntivo e non vincolante lascia ampi e congrui margini al Giudice per una quantificazione, in via equitativa, dell’onere risarcitorio per il danno all’immagine della P.A. (cfr., tra le altre, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 46/2024).
4. In conclusione, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale, NI RO va condannato al risarcimento del danno arrecato all’immagine del Ministero della Giustizia nella complessiva misura di € 40.000,00, da maggiorarsi degli interessi legali, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza e sino all’effettivo soddisfo del credito erariale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell’art. 31 del c.g.c.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando:
NA
NI RO al pagamento in favore del Ministero della Giustizia della somma di € 40.000,00, da maggiorarsi degli interessi legali, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza e sino all’effettivo soddisfo del credito erariale.
Il NI viene, altresì, condannato alla rifusione in favore dello Stato delle spese processuali, liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell’art. 31 del c.g.c.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
DE EN ER MI DE SA
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria in data 12/01/2026.
Il funzionario amministrativo dott.ssa Milena Posanzini
(f.to digitalmente)