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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 05/06/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2/2024
Oggi 05/06/2025, alle ore 10.00, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per , la parte personalmente e l'avv. CORBARI Parte_1
MASSIMILIANO
Per , il legale rappresentante della società, sig. , e l'avv. CP_1 Parte_1
CORBARI MASSIMILIANO
Per , l'avv. I Controparte_2
Morandi, in sost. dell'avv. IOLITA MASSIMO
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
NA, 05/06/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Corbari Massimiliano, domiciliato in NA, via Sigismondo Trecchi n. 25, presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Corbari Massimiliano, CP_1 P.IVA_1
domiciliata in NA, via Sigismondo Trecchi n. 25, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Iolita Massimo,
[...] P.IVA_2
domiciliata in SC, via Malta n. 7/C presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, sospendere
l'efficacia esecutiva del titolo per cui si procede ed in forza del quale è stato notificato all'istante l'atto di precetto qui opposto ed evitare in tal modo che “
[...]
– possa promuovere E_
l'esecuzione in danno dell'esponente; in via principale nel merito, accertare e dichiarare che “ – E_ non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno dell'esponente, per tutti i motivi esposti e dedotti in narrativa e per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 09 dicembre 2023. In ogni caso, condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori”.
Per parte convenuta: “ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia il
Giudice adito: (a) rigettare in quanto inammissibile ed infondata l'opposizione e le
Cont domande tutte proposte dagli opponenti nei confronti di (b) condannare gli opponenti alla rifusione delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. e convenivano in giudizio Parte_1 Controparte_1 [...]
al fine di ottenere E_
l'accoglimento delle domande sopraccitate.
Gli attori deducevano:
- che “con atto di precetto notificato il giorno 09 dicembre 2023, l'istituto di credito
“ ” – E_ E_
intimava al signor , sia personalmente che nella sua qualità di Parte_1
Amministratore Unico della società , il pagamento della somma complessiva CP_1 di € 79.267,50, oltre interessi maturati e maturandi”;
- che “l'intimante riteneva il signor obbligato circa le predette somme Parte_1
in forza di saldo debitore relativo al rapporto di c/c affidato n. 46/460998 acceso presso la banca, credito accertato con procedimento monitorio avanti al Tribunale di SC
(decreto ingiuntivo 3712/2023 emesso il 16.10.2023)”;
- che “l'operazione derivante dall'apertura di credito a valere sul predetto rapporto di conto corrente è assistita dalla garanzia di Confirete Società Cooperativa, nonché controgarantita dalla garanzia del Fondo Pubblico ai sensi di quanto previsto dalla
L.662/1996. Allo stato non risulta che “ E_
– abbia incassato, nemmeno parzialmente, le
[...] predette garanzie, né richiesta l'escussione, né si sia rivalsa sul Fondo per quanto riguarda l'importo garantito, continuando a perseguire illegittimamente il debitore per
l'intera somma anziché per quella, di gran lunga inferiore, non coperta da garanzia”; - che “si contesta altresì l'importo per cui il creditore agisce ed il calcolo che lo ha determinato e si richiede sin d'ora consulenza tecnica con particolare riferimento agli interessi ed ai tassi applicati nel conto corrente, ritenendo i tassi di interesse applicati superiori al tasso soglia fissato dalla Banca d'Italia per il periodo ed il tipo di contratto di riferimento”.
Si costituiva in giudizio E_
, la quale, argomentato circa la fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza
[...]
di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata.
L'opposizione al precetto è inammissibile e infondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che E_
ha notificato al sig. e a
[...] Parte_1 Controparte_1
un atto di precetto sulla base del decreto ingiuntivo n. 3712/2023 emesso dal Tribunale di
SC in data 16.10.2023. Il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo dal medesimo organo giurisdizionale in data 20.12.2024, in quanto gli ingiunti non hanno proposto alcuna opposizione.
In primo luogo, gli attori non possono chiedere al Tribunale di NA di ordinare
“l'attivazione della procedura di mediazione”, poiché, da un lato, la procedura doveva essere esperita su iniziativa dei predetti, sicché gli stessi non possono dolersi di un proprio comportamento, e, dall'altro, l'opposizione formulata ai sensi dell'art. 615 c. 1 c.p.c. in relazione a un titolo esecutivo di formazione giudiziale non è una controversia soggetta alla condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010.
In secondo luogo, nell'atto introduttivo del giudizio, il sig. Controparte_5 lamentano l'incertezza del credito derivante dal rapporto di conto corrente
[...]
posto a fondamento del decreto ingiuntivo n. 3712/2023 emesso dal Tribunale di SC, asseriscono genericamente che durante l'esecuzione del rapporto l'istituto bancario ha applicato interessi illegittimi e criticano il comportamento della convenuta consistente nella richiesta di pagamento dell'intero importo ingiunto.
Le doglianze relative all'incertezza del credito e all'applicazione di interessi illegittimi sono inammissibili in questo giudizio di opposizione ex art. 615 c. 1 c.p.c., giacché “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino
l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo
è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sent. N. 2785 del 4.2.2025).
È infondata la doglianza relativa al comportamento della convenuta consistente nella richiesta di pagamento dell'intero importo ingiunto. In estrema sintesi gli attori deducono che l'istituto di credito avrebbe dovuto richiedere il pagamento di parte dell'importo ingiunto a coloro che hanno garantito l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di conto corrente. Nessuna disposizione normativa impone siffatto comportamento. Invero, ai sensi dell'art. 1292 c.c., nell'ipotesi in cui più debitori sono tenuti ad eseguire la medesima prestazione, il creditore può pretendere che tale prestazione sia compiuta interamente da un singolo debitore.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione formulata dal sig. Controparte_5
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in Controparte_5
favore di parte convenuta, che si liquidano in euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
NA, 05/06/2025
Il giudice
Daniele Moro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2/2024
Oggi 05/06/2025, alle ore 10.00, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per , la parte personalmente e l'avv. CORBARI Parte_1
MASSIMILIANO
Per , il legale rappresentante della società, sig. , e l'avv. CP_1 Parte_1
CORBARI MASSIMILIANO
Per , l'avv. I Controparte_2
Morandi, in sost. dell'avv. IOLITA MASSIMO
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
NA, 05/06/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Corbari Massimiliano, domiciliato in NA, via Sigismondo Trecchi n. 25, presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Corbari Massimiliano, CP_1 P.IVA_1
domiciliata in NA, via Sigismondo Trecchi n. 25, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Iolita Massimo,
[...] P.IVA_2
domiciliata in SC, via Malta n. 7/C presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, sospendere
l'efficacia esecutiva del titolo per cui si procede ed in forza del quale è stato notificato all'istante l'atto di precetto qui opposto ed evitare in tal modo che “
[...]
– possa promuovere E_
l'esecuzione in danno dell'esponente; in via principale nel merito, accertare e dichiarare che “ – E_ non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno dell'esponente, per tutti i motivi esposti e dedotti in narrativa e per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 09 dicembre 2023. In ogni caso, condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori”.
Per parte convenuta: “ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia il
Giudice adito: (a) rigettare in quanto inammissibile ed infondata l'opposizione e le
Cont domande tutte proposte dagli opponenti nei confronti di (b) condannare gli opponenti alla rifusione delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. e convenivano in giudizio Parte_1 Controparte_1 [...]
al fine di ottenere E_
l'accoglimento delle domande sopraccitate.
Gli attori deducevano:
- che “con atto di precetto notificato il giorno 09 dicembre 2023, l'istituto di credito
“ ” – E_ E_
intimava al signor , sia personalmente che nella sua qualità di Parte_1
Amministratore Unico della società , il pagamento della somma complessiva CP_1 di € 79.267,50, oltre interessi maturati e maturandi”;
- che “l'intimante riteneva il signor obbligato circa le predette somme Parte_1
in forza di saldo debitore relativo al rapporto di c/c affidato n. 46/460998 acceso presso la banca, credito accertato con procedimento monitorio avanti al Tribunale di SC
(decreto ingiuntivo 3712/2023 emesso il 16.10.2023)”;
- che “l'operazione derivante dall'apertura di credito a valere sul predetto rapporto di conto corrente è assistita dalla garanzia di Confirete Società Cooperativa, nonché controgarantita dalla garanzia del Fondo Pubblico ai sensi di quanto previsto dalla
L.662/1996. Allo stato non risulta che “ E_
– abbia incassato, nemmeno parzialmente, le
[...] predette garanzie, né richiesta l'escussione, né si sia rivalsa sul Fondo per quanto riguarda l'importo garantito, continuando a perseguire illegittimamente il debitore per
l'intera somma anziché per quella, di gran lunga inferiore, non coperta da garanzia”; - che “si contesta altresì l'importo per cui il creditore agisce ed il calcolo che lo ha determinato e si richiede sin d'ora consulenza tecnica con particolare riferimento agli interessi ed ai tassi applicati nel conto corrente, ritenendo i tassi di interesse applicati superiori al tasso soglia fissato dalla Banca d'Italia per il periodo ed il tipo di contratto di riferimento”.
Si costituiva in giudizio E_
, la quale, argomentato circa la fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza
[...]
di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata.
L'opposizione al precetto è inammissibile e infondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che E_
ha notificato al sig. e a
[...] Parte_1 Controparte_1
un atto di precetto sulla base del decreto ingiuntivo n. 3712/2023 emesso dal Tribunale di
SC in data 16.10.2023. Il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo dal medesimo organo giurisdizionale in data 20.12.2024, in quanto gli ingiunti non hanno proposto alcuna opposizione.
In primo luogo, gli attori non possono chiedere al Tribunale di NA di ordinare
“l'attivazione della procedura di mediazione”, poiché, da un lato, la procedura doveva essere esperita su iniziativa dei predetti, sicché gli stessi non possono dolersi di un proprio comportamento, e, dall'altro, l'opposizione formulata ai sensi dell'art. 615 c. 1 c.p.c. in relazione a un titolo esecutivo di formazione giudiziale non è una controversia soggetta alla condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010.
In secondo luogo, nell'atto introduttivo del giudizio, il sig. Controparte_5 lamentano l'incertezza del credito derivante dal rapporto di conto corrente
[...]
posto a fondamento del decreto ingiuntivo n. 3712/2023 emesso dal Tribunale di SC, asseriscono genericamente che durante l'esecuzione del rapporto l'istituto bancario ha applicato interessi illegittimi e criticano il comportamento della convenuta consistente nella richiesta di pagamento dell'intero importo ingiunto.
Le doglianze relative all'incertezza del credito e all'applicazione di interessi illegittimi sono inammissibili in questo giudizio di opposizione ex art. 615 c. 1 c.p.c., giacché “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino
l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo
è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sent. N. 2785 del 4.2.2025).
È infondata la doglianza relativa al comportamento della convenuta consistente nella richiesta di pagamento dell'intero importo ingiunto. In estrema sintesi gli attori deducono che l'istituto di credito avrebbe dovuto richiedere il pagamento di parte dell'importo ingiunto a coloro che hanno garantito l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di conto corrente. Nessuna disposizione normativa impone siffatto comportamento. Invero, ai sensi dell'art. 1292 c.c., nell'ipotesi in cui più debitori sono tenuti ad eseguire la medesima prestazione, il creditore può pretendere che tale prestazione sia compiuta interamente da un singolo debitore.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione formulata dal sig. Controparte_5
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in Controparte_5
favore di parte convenuta, che si liquidano in euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
NA, 05/06/2025
Il giudice
Daniele Moro