Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di coooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984.
Articolo 1 della Legge 27 luglio 1988, n. 369
Articolo 2
- Legge 27 luglio 1988, n. 369
Articolo 1 della Legge 27 luglio 1988, n. 369
Versione
30 agosto 1988
30 agosto 1988
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