Sentenza 7 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2004, n. 6844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6844 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2004 |
Testo completo
| Aula 'B' REPUB06844/ 04 IN NOME L POPOLO ALIA O LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio MATTONE Presidente R.G. N. 31133/01 Cron. 13137 Consigliere - Dott. Fernando LUPI Dott. Federico ROSELLI - Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere Ud. 08/01/04 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: IS LF IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BRENTA 2/A, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE VERGINELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ONOFRIO PACE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TE NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 155, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA ZHARA BUDA, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMELO ROMEO, giusta delega in2004 23 atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 554/01 del Tribunale di CATANIA, depositata il 13/02/01; 6N 4620138; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/04 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato VERGINELLI;
udito l'Avvocato DE MARINIS per delega ROMEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- 31133/01 Svolgimento del processo Con ricorso del 29.4.1994 al Pretore di Catania Giovanna VI, premesso di aver lavorato alle dipendenze di IO IO IS, titolare di una agenzia di assicurazioni, dal 27.7.1987 al 4.11.1993 con mansioni di segretaria per sei ore al giorno e di essere stata retribuita solo per quattro ore, chiedeva la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive, del TFR e della indennità sostituita del preavviso, essendo stata licenziata in tronco senza giusta causa. Il convenuto si costituiva e si opponeva alla domanda deducendo che la VI aveva lavorato mediamente per quattro ore al giorno e che si ВО era spontaneamente dimessa. Il Pretore, istruita la causa, con sentenza resa il 17.6.1998, dichiarava illegittimo il licenziamento e condannava il IS al pagamento delle differenze retributive, del TFR, dell'indennità di preavviso e del risarcimento del danno. L'appello proposto dal datore di lavoro veniva respinto dal Tribunale di Catania con sentenza depositata il 13 febbraio 2001. In motivazione il Tribunale osservava che le prove raccolte inducevano ragionevolmente a ritenere che la VI, assunta nel luglio 1987 con mansioni di segretaria, aveva prestato servizio continuativamente per sei ore al giorno ed era stata licenziata il 4 novembre 1993 senza giusta causa, per cui aveva diritto a tutte le somme riconosciute dal giudice di primo grado. 1 Per la cassazione di tale sentenza il IS ha proposto ricorso con due motivi illustrato con memoria. L'intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e dell'art. 1 della legge n. 108 del 1990, oltre a vizi di motivazione, e addebita al Tribunale di non aver preso in considerazione varie circostanze di fatto dalle quali emergerebbe la volontà della VI di dimettersi nonché di rifiutare l'invito del datore di lavoro di riprendere servizio;
lamenta ancora il ricorrente che il Tribunale ha ritenuto non provata la giusta causa del licenziamento benché dalle D on deposizioni testimoniali era possibile desumere che la dipendente non rispettava l'orario di lavoro e non eseguiva le direttive impartite dal datore di lavoro e da ultimo si era allontanata dall'ufficio e si era rifiutata di riprendere il lavoro. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2697 cod.civ. e vizi di motivazione e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha fatto decorrere il rapporto di lavoro dal 27 luglio 1987 benchè mancasse ogni prova al riguardo;
lamenta altresì che il giudice di appello ha riconosciuto alla VI la qualifica di segretaria senza motivare in alcun modo tale decisione;
si duole infine del fatto che il Tribunale ha confermato la sentenza del Pretore nella parte in cui prevedeva la sua condanna al pagamento di complessive lire 29.547.382, senza rilevare gli errori di calcolo in cui era incorso il giudice di primo grado. I motivi di ricorso, che per la loro connessione è opportuno esaminare congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento. 2 Le censure in esame, per quanto formalmente proposte anche per violazione di norme di legge, sono sviluppate esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla valutazione delle prove raccolte da parte del giudice di merito. Al riguardo è appena il caso di ricordare che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza nonché di individuare le fonti - del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti spetta in via esclusiva al giudice del merito;
di conseguenza la - deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle Deposi prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito;
pertanto il preteso vizio di motivazione può legittimamente dirsi sussistente solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione;
il ricorrente, pertanto, è tenuto a specificare necessariamente quale sia il vizio logico del ragionamento decisorio nonché ad indicare quali sono le prove decisive trascurate;
non è ammissibile, invece, che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze 3 processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (cfr. tra le tante Cass. n. 5945 del 2000, Cass. n. 9716 del 2000, Cass. n. 6023 del 2000, Cass. n. 5231 del 2001). In definitiva le valutazioni in proposito espresse da quel giudice sono censurabili in sede di legittimità solo sotto il profilo del corretto apprezzamento del mezzo di prova e della adeguata motivazione, senza possibilità per il giudice di legittimità di sostituire la propria valutazione a quella del giudice a quo. Nella specie il giudice di appello ha dato compiuta ragione delle proprie scelte interpretative in ordine a tutti i profili della vicenda oggetto di contestazione tra le parti (inizio del rapporto, mansioni, orario di lavoro, licenziamento, mancanza di prova della giusta causa e del giustificato motivo) non omettendo neppure di indicare le fonti probatorie del proprio дой convincimento. Orbene, le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal giudice di appello sono congruamente motivate e l'iter logico-argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione. Per contro, le censure mosse dal ricorrente si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto già valutate dal giudice di merito in senso contrario alle aspettative del medesimo ricorrente e si traducono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, del tutto inammissibile in sede di legittimità. Le censure del ricorrente sono peraltro inammissibili nella parte in cui investono la quantificazione delle somme complessivamente dovute dal datore di lavoro alla dipendente. Infatti la sentenza del Pretore, nella parte 4 in cui ha provveduto a tale quantificazione, non risulta investita da specifico motivo di appello e di tale problema quindi correttamente non si occupa la sentenza di secondo grado. Ne consegue che le doglianze con le quali oggi il ricorrente addebita al Tribunale il mancato rilievo di presunti errori di calcolo commessi dal primo giudice sono del tutto nuove. Giova ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove non trattate nel giudizio di appello (cfr. da ultimo Cass. N. 1273 del 2003). Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto e il ricorrente deve essere condannato al pagamento in favore della resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 10,00 oltre ad euro duemila per onorari. Così deciso in Roma il giorno 8 gennaio 2004 Il Cons. estensore Il Presidente Мотоц регро Фонов Овропіно き IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 7 APR. 2004.R. 20 oggi, MAD " IL CANCELLIERE 5