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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 26/05/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1621 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2018, vertente tra
p. I.V.A. ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Simone Cantarini (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Roberto Di Pietro in Avezzano, al viale Gramsci 41
- OPPONENTE -
e
(c.f. ) CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dagli Avv. Edmondo Panella (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Luco dei Marsi, alla via C.F._3
Umbria 3
- OPPOSTA –
Conclusioni: per entrambe le parti, come da verbale dell'udienza dell'8.5.2025
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 440/18 del Tribunale di Avezzano notificato in data
26.9.2018, chiedendone la revoca previo accertamento della non debenza dell'importo ingiunto, nonché, in via subordinata, chiedendo limitarsi la condanna alla eventuale minore somma ritenuta dovuta.
Si è costituito chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 CP_1
c.p.c., il rigetto dell'opposizione.
Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. ed escussi i testi ammessi, con ordinanza dell'11.3.2025 è stata formulata alle parti proposta conciliativa in base alla quale la parte opponente avrebbe dovuto corrispondere alla parte opposta l'importo omnicomprensivo di € 5.000,00 entro due mesi dall'eventuale adesione alla proposta, con compensazione delle spese di lite.
Entrambe le parti hanno dichiarato di aderire a tale proposta con le note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza fissata allo scopo ex art. 127 ter c.p.c.
Alla successiva udienza, fissata per la verifica del perfezionamento dell'accordo, le parti hanno dato atto dell'avvenuto pagamento dell'importo indicato nella proposta conciliativa ed hanno formulato conclusioni congiunte con cui, in considerazione dell'adesione alla proposta, del pagamento dell'importo ivi previsto e dell'introduzione della domanda con ricorso monitorio, hanno chiesto revocarsi il decreto opposto e dichiararsi intervenuta la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
Quindi a tale udienza, preso atto altresì della rinuncia delle parti alla concessione di termini per conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione, senza termini.
Tanto premesso, tenuto conto del pagamento effettuato in seguito all'adesione alla proposta formulata con ordinanza dell'11.3.2025, il decreto opposto deve necessariamente essere revocato.
Inoltre, in considerazione dell'adesione di entrambe le parti alla proposta conciliativa e delle conclusioni congiunte formulate dalle parti medesime, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite tanto della fase monitoria tanto del presente giudizio.
2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1621 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2018 così provvede:
1. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 440/18 del Tribunale di Avezzano;
2. DICHIARA la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di condanna formulata in via monitoria da nei confronti di ed CP_1 Parte_1 all'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1
CP_1
3. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite della fase monitoria e del presente giudizio.
Così deciso in data 26.5.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1621 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2018, vertente tra
p. I.V.A. ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Simone Cantarini (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Roberto Di Pietro in Avezzano, al viale Gramsci 41
- OPPONENTE -
e
(c.f. ) CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dagli Avv. Edmondo Panella (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Luco dei Marsi, alla via C.F._3
Umbria 3
- OPPOSTA –
Conclusioni: per entrambe le parti, come da verbale dell'udienza dell'8.5.2025
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 440/18 del Tribunale di Avezzano notificato in data
26.9.2018, chiedendone la revoca previo accertamento della non debenza dell'importo ingiunto, nonché, in via subordinata, chiedendo limitarsi la condanna alla eventuale minore somma ritenuta dovuta.
Si è costituito chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 CP_1
c.p.c., il rigetto dell'opposizione.
Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. ed escussi i testi ammessi, con ordinanza dell'11.3.2025 è stata formulata alle parti proposta conciliativa in base alla quale la parte opponente avrebbe dovuto corrispondere alla parte opposta l'importo omnicomprensivo di € 5.000,00 entro due mesi dall'eventuale adesione alla proposta, con compensazione delle spese di lite.
Entrambe le parti hanno dichiarato di aderire a tale proposta con le note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza fissata allo scopo ex art. 127 ter c.p.c.
Alla successiva udienza, fissata per la verifica del perfezionamento dell'accordo, le parti hanno dato atto dell'avvenuto pagamento dell'importo indicato nella proposta conciliativa ed hanno formulato conclusioni congiunte con cui, in considerazione dell'adesione alla proposta, del pagamento dell'importo ivi previsto e dell'introduzione della domanda con ricorso monitorio, hanno chiesto revocarsi il decreto opposto e dichiararsi intervenuta la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
Quindi a tale udienza, preso atto altresì della rinuncia delle parti alla concessione di termini per conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione, senza termini.
Tanto premesso, tenuto conto del pagamento effettuato in seguito all'adesione alla proposta formulata con ordinanza dell'11.3.2025, il decreto opposto deve necessariamente essere revocato.
Inoltre, in considerazione dell'adesione di entrambe le parti alla proposta conciliativa e delle conclusioni congiunte formulate dalle parti medesime, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite tanto della fase monitoria tanto del presente giudizio.
2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1621 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2018 così provvede:
1. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 440/18 del Tribunale di Avezzano;
2. DICHIARA la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di condanna formulata in via monitoria da nei confronti di ed CP_1 Parte_1 all'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1
CP_1
3. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite della fase monitoria e del presente giudizio.
Così deciso in data 26.5.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
3