Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/03/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1238 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato ad [...] il [...] Parte_1
e ivi residente in piazza Canigliari, n. 14, c.f.: , C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Concetta Miasi, c.f.:
, pec: presso il cui C.F._2 Email_1
studio, sito in Messina via Luciano Manara, n. 119, ha eletto domicilio;
PARTE RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], residente in CP_1
NT, piazza Canigliari, n. 14, c.f.: ed C.F._3
elettivamente domiciliata in Messina via Santa Maria del selciato, 4 presso lo studio dell'Avv. Filippo Alessi (c.f.: , pec: C.F._4
fax: 0906783159), che la rappresenta e difende, Email_2
giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 25.03.2024, , premesso che in Parte_1
data 25.03.1998, ad NT (ME), aveva contratto matrimonio con
(atto iscritto nei registri dello Strato Civile di detto CP_1
Comune al n. 2 parte 1 anno 1998); che dal matrimonio erano nati tre figli,
a Messina il 22.09.2000, a Messina il 18.01.2003 e Per_1 Per_2
a Taormina il 07.06.2005; che le parti si erano separate Per_3
consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Messina il 07.06.2023; che l'accordo di separazione omologato prevedeva che la figlia minore fosse affidata ad entrambi i genitori con collocazione Per_3
privilegiata presso la madre, alla quale era stata assegnata la casa coniugale di proprietà del deducente con l'impegno da parte della di CP_1
rilasciare detto immobile al raggiungimento della maggiore età da parte della figlia;
che egli si era obbligato a corrispondere un assegno mensile di
€ 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e la metà delle spese mediche, scolastiche, sportive e straordinarie previamente concordate;
che egli aveva altresì rinunciato a percepire la propria quota dell'assegno unico in favore della;
che egli si era obbligato a CP_1
corrispondere alla un assegno mensile di € 50,00 per il di lei CP_1
mantenimento; che era trascorso il termine previsto dalla legge per la procedibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati e la ricostituzione della unità familiare era ormai impossibile;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dei coniugi.
Quanto al mantenimento della figlia maggiorenne , rilevava che Per_3
ormai la ragazza conviveva in eguale misura con entrambi i genitori, dopo che la madre aveva lasciato, in esecuzione degli accordi di separazione, la
2 casa coniugale, trasferendosi in altro immobile condotto in locazione, dove viveva con il suo compagno. Riteneva, pertanto, che non vi fossero più i presupposti perché egli dovesse ancora provvedere alla corresponsione di un assegno per il mantenimento della figlia, tenuto conto del fatto che egli vi provvedeva direttamente e che non era ravvisabile una disparità nei redditi dei genitori. Osservava, peraltro, che poteva dubitarsi della stessa sussistenza dell'obbligo a carico dei genitori di mantenere la figlia, posto che la stessa, dopo la conclusione delle scuole superiori, non aveva continuato gli studi e non aveva intrapreso alcuna attività lavorativa. In subordine, chiedeva che l'assegno per il mantenimento della figlia fosse determinato in misura non superiore ad € 100,00 mensili, anche in considerazione del fatto che le capacità economiche del deducente si erano ridotte. In particolare, rilevava che egli lavorava come semestrale per l'Azienda Forestale Siciliana e guadagnava circa € 12.000,00 annui, mentre la svolgeva attività lavorativa non contrattualizzata come CP_1
badante ed aveva intrapreso stabile relazione di convivenza. Evidenziava, pertanto, che alla non poteva spettare alcun assegno divorzile. CP_1
Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dei coniugi e che fosse stabilito che entrambi i genitori avrebbero provveduto in via diretta alle esigenze della figlia maggiorenne o, in subordine, che Per_3
l'assegno per il mantenimento della figlia fosse rideterminato in misura non superiore ad € 100,00 mensili. Chiedeva, inoltre che l'assegno unico fosse ripartito tra i genitori della misura del 50 % come per legge.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 08/09.04.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa tempestivamente depositata il 06.06.2024, si costituiva la quale non si CP_1
opponeva alla pronuncia di divorzio, ma rilevava che non era vero che la
3 figlia trascorresse un tempo equivalente con entrambi i genitori, in Per_3
quanto la stessa viveva prevalentemente con la madre ed anche i figli maschi maggiorenni ed autonomi sovente si recavano a casa della madre sia per il vitto che per il vestiario e la biancheria pulita. Negava, poi, che ella vivesse con un compagno. Osservava, infine, che la figlia era Per_3
priva di redditi ed era alla ricerca di un lavoro. Alla stregua delle suddette circostanze, evidenziava che non vi erano i presupposti né per prevedere il mantenimento diretto della figlia da parte dei genitori né per l'accoglimento della domanda subordinata avanzata dalla controparte di riduzione dell'assegno per la figlia, specie in considerazione del fatto che il ricorrente non intendeva più dare il consenso alla percezione dell'assegno unico nella sua interezza da parte della deducente. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande formulate dalla controparte con riferimento al mantenimento della figlia . Rilevava, poi, che la situazione economica del Per_3 Pt_1
non era quella desumibile dalla documentazione fiscale prodotta, poichè lo stesso percepiva la disoccupazione agricola ed effettuava altri lavori, mentre lei svolgeva attività agricola e percepiva la disoccupazione agricola per un totale di circa € 3.300,00 annui. Chiedeva, pertanto, che le fosse riconosciuto un assegno divorzile dell'importo di € 300,00 mensili, in considerazione del fatto che in precedenza fruiva della casa coniugale mentre dopo la separazione aveva dovuto trasferirsi in un alloggio in locazione.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 1 c.p.c. depositata il
17.06.2024, negava che la figlia vivesse Parte_1
prevalentemente presso la madre ed evidenziava che al contrario la stessa per lungo tempo aveva preferito permanere presso il padre nella casa dove era cresciuta sin dalla nascita, mentre solo recentemente aveva deciso di vivere durante la settimana presso la madre e nei fine settimana dal venerdì
4 alla domenica presso il padre. Ribadiva che la ragazza non aveva alcuna progettualità lavorativa e contava solamente di svolgere il servizio civile presso il Comune di NT a partire dal prossimo mese di settembre.
Rilevava, in ogni caso, che egli non poteva più versare la somma mensile di
€ 300,00 e che l'accordo delle parti per l'attribuzione alla nella CP_1
sua interezza dell'assegno unico era ormai superato. Quanto alla domanda di assegno divorzile, osservava che la era autonoma da un CP_1
punto di vista economico, in quanto svolgeva quotidianamente attività lavorativa come badante e collaboratrice domestica presso due persone, sicché non era ravvisabile alcuna funzione assistenziale dell'assegno di divorzio, mentre non emergeva che vi fosse una esigenza perequativa e compensativa, in quanto la non aveva mai immaginato di fare CP_1
un lavoro diverso da quello che aveva svolto durante il matrimonio e che ancora svolgeva. Osservava, poi, che la nei fine settimana si CP_1
recava ad Alì a casa del compagno e che tale Persona_4
relazione era notoria in paese. Chiedeva, pertanto, che fosse rigettata la domanda di assegno divorzile avanzata dalla controparte o, in subordine, che detto assegno fosse determinato in misura pari a € 50,00 corrispondente all'assegno di separazione concordato solo pochissimo tempo prima.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 2 cp.c. depositata il
21.06.2024, contestava le ulteriori deduzioni del CP_1
ricorrente contenute nella memoria depositata il 17.06.2024.
All'udienza del 09.07.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva.
In tale sede dichiarava di percepire circa € 1.080,00 a CP_1
titolo di disoccupazione agricola, oltre al reddito annuo che risultava dalla
Certificazione Unica prodotta;
di arrotondare le suddette entrate con lo
5 svolgimento di attività lavorativa di collaborazione familiare per la quale percepiva circa € 300,00 al mese;
di dovere pagare il canone di locazione della casa in cui viveva, dell'importo di € 200,00 e di dovere, inoltre, restituire all delle somme percepite durante il Covid per un importo CP_2
complessivo di € 2.400,00 con ratei mensili di € 100,00; negava di avere instaurato convivenza con altro uomo, pur frequentando un giovane dal quale, però, non riceveva alcun aiuto economico. Parte_1
dichiarava di percepire la somma di quasi € 3.000,00 a titolo di
[...]
disoccupazione agricola, come risultava dal modello 730 prodotto;
negava di svolgere delle attività lavorative non regolarizzate e dichiarava che, pertanto, il suo reddito era esclusivamente quello che risultava dalla dichiarazione dei redditi;
evidenziava che la nei fine settimana CP_1
dal venerdì alla domenica non stava a casa e verosimilmente la stessa si recava dal compagno che abitava fuori di NT.
Il Giudice delegato, provvedeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .22
c.p.c. confermando le statuizioni vigenti nel regime della separazione ed ammettendo la prova per testi chiesta dalla resistente.
All'udienza dell'11.10.2024 il procuratore del ricorrente dichiarava che la figlia aveva iniziato a lavorare il 19.09.2024 per il Comune Per_3
di NT, ricevendo compensi pari a circa € 450,00 al mese, e chiedeva, pertanto, la riduzione dell'assegno di mantenimento;
precisava che non chiedeva la revoca dell'assegno perché la ragazza aveva instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato per un anno. Alla medesima udienza il Giudice delegato dichiarava parte resistente decaduta dalla prova per testi ammessa, non avendo provveduto a citare il teste indicato, e ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, fissava l'udienza per la concessione dei termini previsti dall'art. 473 bis .28 c.p.c.. All'udienza del
20.02.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter
6 c.p.c., il Giudice delegato, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con CP_1
meriti accoglimento.
[...]
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale con il provvedimento di omologa degli accordi di separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale e sia ininterrotto sin dall'udienza nella quale il Giudice, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata con sentenza n. 1164/2023 pubblicata il 09.06.2023 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione
7 non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25.03.1998, ad
NT (ME), con atto iscritto nei registri dello Strato Civile di detto
Comune al n. 2 parte 1 anno 1998.
Riguardo al mantenimento della figlia maggiorenne , il Per_3
ricorrente ha sostenuto che era ormai cessato l'obbligo a carico dei genitori di provvedere al mantenimento della figlia ed ha chiesto, pertanto, la revoca dell'assegno stabilito nell'accordo di separazione omologato;
in subordine, ha chiesto che l'assegno a suo carico fosse ridotto e che fosse previsto il pagamento direttamente in favore della figlia, in considerazione del fatto che la ragazza aveva iniziato il servizio civile universale sin dal mese di ottobre 2024 e che tale rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno le assicurava un introito mensile di euro 507,30.
Gli elementi che costituiscono presupposto per l'attribuzione di un assegno, con riferimento ai figli maggiorenni, sono costituiti dalla convivenza con il genitore richiedente e dal mancato raggiungimento dell'autonomia economica da parte del figlio. Il concetto di “indipendenza economica del figlio” non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile ma occorre, comunque, il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della potenzialità del conseguimento di autonomia economica (Cass.23596/06). Il relativo accertamento deve essere, poi, improntato a criteri di relatività e deve essere compiuto, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 17183/2020) alla luce del “principio di autoresponsabilità”, che impone di tenere conto dei doveri gravanti sui figli adulti, ed alla luce della “funzione educativa del mantenimento”, che “è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia
8 in termini di contenuto, sia di durata”. Il diritto al mantenimento, pertanto, permane quando il figlio sia impegnato in un percorso di studi anche lungo,
“purché proficuamente perseguito” o, più in generale, quando vi sia un percorso formativo in fieri, mentre ove il percorso formativo si sia concluso, il diritto al mantenimento può essere riconosciuto solo in costanza del tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l'indipendenza economica, sempreché risulti che il figlio maggiorenne si è adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere, pertanto, fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cas. civ.
13.10.2021 n. 27904; Cass. civ. 05.03.2018 n. 5088; Cass. civ. 22.06.2016
n. 12952).
Nella fattispecie in esame la figlia maggiorenne , nata a Per_3
Messina il 07.06.2005, ha completato il percorso formativo, ma non ha ancora acquisito una piena indipendenza economica. Infatti, sulla base delle dichiarazioni del ricorrente, che non sono state contestate dalla resistente, la stessa ha intrapreso nel mese di ottobre 2024 il “servizio civile” che avrà la durata di un anno e che le consentirà di percepire per tale periodo la somma mensile di € 507,30, ma tale attività non è certamente idonea ad assicurare l'autonomia della ragazza, sia in relazione al modesto importo della somma che viene mensilmente corrisposta, sia soprattutto in considerazione della durata temporalmente limitata di tale rapporto.
D'altronde, deve escludersi che la ragazza dopo il raggiungimento della
9 minore età sia rimasta colpevolmente inerte e che la stessa, come affermato dal padre, sia priva di progettualità per l'inserimento nel mondo del lavoro, in quanto ciò viene smentito proprio dalla circostanza che la stessa, pur di trovare un'occupazione, non ha esitato ad intraprendere il “servizio civile”, in attesa di reperire una occupazione più stabile. Si deve, pertanto, escludere che sia cessato l'obbligo a carico dei genitori di provvedere al suo mantenimento, anche se non vi è dubbio che, percependo la ragazza una somma mensile, si è ridotto lo stato di bisogno, in ragione del quale era stato fissato l'assegno di mantenimento a carico del padre e, conseguentemente, la misura di tale assegno va parimenti ridotta e rideterminata, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, nella somma mensile di € 150,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, somma calcolata anche in considerazione del fatto che il ha fatto Pt_1
venire meno il suo consenso alla percezione da parte della , CP_1
nella sua interezza, dell'assegno unico.
Non può, invece, essere accolta la domanda avanzata dal di Pt_1
potere pagare l'assegno direttamente alla figlia maggiorenne . Per_3
Invero, l'art. 337 septies c.c., stabilisce che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. Nondimeno, di fronte alle diverse interpretazioni proposte, la giurisprudenza di legittimità ha recepito la soluzione secondo la quale, con il raggiungimento della maggiore età, ove il figlio tuttora economicamente dipendente continui a vivere con il genitore che ne era affidatario, resta invariata la situazione di fatto oggetto di regolamentazione, e più, specificamente, restano identiche le modalità di adempimento dell'obbligazione di mantenimento (sia ordinario che per spese
10 straordinarie) da parte del genitore convivente, e che la pretesa di quest'ultimo di ricevere dall'altro il contributo a suo carico trova ragione non solo o non tanto nell'interesse patrimoniale del medesimo a non anticipare la quota della prestazione gravante sull'altro, ma anche e soprattutto nel munus su di lui gravante di provvedere direttamente ed in modo completo al mantenimento, alla formazione ed all'istruzione del figlio (Cass., 19 gennaio 2007, n. 1146). Si è, quindi, evidenziato che il pagamento dell'assegno direttamente all'avente diritto, vale a dire al figlio maggiorenne, non solo non esclude la legittimazione concorrente del genitore convivente (Cass. civ. 10.01.2014 n. 359; Cass. civ. 08.09.2014 n.
18869), ma addirittura non può essere disposto dal Giudice in mancanza di una domanda in tal senso del figlio stesso (Cass. civ. 11.11.2013 n. 25300), domanda che nel caso in esame non è stata formulata.
Quanto alla domanda di assegno divorzile avanzata da CP_1
occorre premettere che la decisione in ordine alla richiesta di
[...]
assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi (Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ.
Sez. I n. 1758 del 28.01.2008), in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei
11 coniugi e dell'entità dei loro redditi (Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011;
Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011; Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n.
22501; Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007; Cass. 28 giugno 2007 n.
14921; Cass. 27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575).
La normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 legge 898/1970, così come modificato dalla legge 74/1987, il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno. Ciò premesso, secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale, in applicazione del principio di solidarietà che deve informare la funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno e che trova fondamento costituzionale nel principio della pari dignità dei coniugi (art. 2, 3, 29 Cost.).
In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che l'assegno divorzile può svolgere una duplice funzione: “assistenziale”, di modo che sia assicurato ad entrambi gli ex coniugi il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, e “compensativa” al fine di assicurare al coniuge debole un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente
12 sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Naturalmente, il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle Sezioni Unite continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta (Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446;
Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n. 5986), ma l'adeguatezza dei redditi percepiti dalla parte richiedente l'assegno divorzile prescinde, a differenza dell'assegno di separazione, dal tenore di vita coniugale, dovendo essere valutata alla luce del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato negli artt. 2, 3 e 29 Cost..
Orbene, nella fattispecie in esame, gli elementi di conoscenza acquisiti non consentono di affermare che vi sia un apprezzabile divario nei redditi delle parti. Infatti, entrambi percepiscono la cosiddetta
“disoccupazione agricola”, per un importo annuo di circa € 3.000,00, ed entrambi espletano ulteriori attività lavorative senza carattere di stabilità, il come stagionale nella forestale e la in agricoltura. In Pt_1 CP_1
particolare, dalla dichiarazione dei redditi 2022 (mod. 730/2023) risulta che il ha percepito un reddito annuo lordo di € 12.921,00 (in tale Pt_1
somma ricompresa quella sopra indicata a lui corrisposta a titolo di
“disoccupazione agricola”) con una imposta netta pari a € 542,00, mentre la ha ammesso che, oltre alla “disoccupazione agricola”, ha CP_1
percepito la somma di € 3.325,89, risultante dalla Certificazione Unica prodotta, ed una ulteriore entrata di circa € 300,00 al mese derivante da un'attività lavorativa di collaborazione familiare, sicché complessivamente il suo reddito appare sostanzialmente corrispondente a quello del marito. La
ha, invero, affermato che il marito avrebbe svolto anche CP_1
13 ulteriore attività lavorativa non regolarizzata e, come tale, non risultante dalla dichiarazione dei redditi prodotta, ma di ciò non ha fornito prova.
Sulla base di quanto sopra esposto, manca, pertanto, il presupposto fondamentale per il riconoscimento in favore della di un CP_1
assegno divorzile.
Peraltro, non vi sono neppure elementi per potere affermare che nella specie ricorra una esigenza “assistenziale” o “compensativa” che possa giustificare la corresponsione di un assegno. Infatti, come evidenziato dalla
Suprema Corte (Cass. civ. 29920/2022), condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, in quanto la condotta di un coniuge volta alla cura dei figli è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale ed insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività. Di conseguenza, per conseguire il diritto all'assegno divorzile con funzione compensativa, il coniuge richiedente deve dare prova di avere rinunciato occasioni professionali e reddituali così da potere affermare che l'attuale situazione economica sia causalmente riconducibile a quelle scelte, mentre nel caso in esame nulla è stato allegato per corroborare la richiesta di un assegno in funzione perequativo- compensativa. Quanto alla funzione assistenziale, va osservato che la mera diversa consistenza della retribuzione goduta dagli ex coniugi è irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno divorzile perché non è l'entità del reddito dell'altro ex coniuge a giustificare, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze, dovendosi esclusivamente assicurare al coniuge debole la possibilità di condurre un'esistenza dignitosa. Sennonché, nel caso in esame, la svolge attività CP_1
lavorativa dalla quale trae modesti compensi che appaiono, comunquem
14 sufficienti per emanciparla dallo stato di bisogno anche in considerazione del fatto che l'ex coniuge è chiamato a sfruttare la propria capacità lavorativa e non rilevano a tal fine solo le occasioni concrete di ottenere un lavoro, ma è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento.
Non occorre, infine, emettere alcun provvedimento con riferimento all'assegno unico. Infatti, la disciplina normativa prevede che l'assegno unico sia ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (art. 6 comma 4 D. Lgs. 230/2021) e da ciò consegue che entrambi i genitori hanno diritto di regola alla corresponsione dell'assegno per metà ciascuno, senza necessità di alcun intervento giurisdizionale, essendo ciò previsto per legge.
Tenuto conto della natura della controversia e della soccombenza reciproca, appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 25.03.2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data
25.03.1998, ad NT (ME), con atto iscritto nei registri dello
Strato Civile di detto Comune al n. 2 parte 1 anno 1998, tra nato ad [...] il [...] e Parte_1
nata ad [...] il [...]; CP_1
2) ridetermina l'assegno posto a carico di Parte_1
ed a favore di a titolo di contributo
[...] CP_1
al mantenimento della figlia maggiorenne , con Per_3
15 decorrenza dal mese di ottobre 2024, nella somma mensile di €
150,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
3) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla
; CP_1
4) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di NT (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della
Cancelleria;
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 04/03/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
16