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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3276/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maura Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3276/22 promossa da:
(C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
con il patrocinio dell'avv. Quarto Montebelli del foro di IN (PEC
ed elettivamente domiciliate presso il suo Email_1
studio in IN, Via Bufalini n. 58 ed all'indirizzo telematico del difensore giusta mandati depositati unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sub B e C
e
(C.F. ), Parte_3 CodiceFiscale_3
con il patrocinio dell'avv. Francesca Angelini del foro di GN (PEC
e dall'avv. Quarto Montebelli del foro di Email_2
IN (PEC ed elettivamente domiciliato Email_1
presso il recapito di studio secondario dell'avv. Francesca Angelini in IN, Via
Bonsi n. 5 ed all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato depositato unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sub A
OPPONENTI pagina 1 di 6 nei confronti di
(P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elena Barelli (PEC e Email_3
dell'avv. Nicola Pabis ticci (PEC , entrambi Email_4
del foro di , ed elettivamente domiciliata agli indirizzi telematici dei difensori CP_1
giusta mandato depositato unitamente alla comparsa di risposta con istanza di autorizzazione a chiamare in causa il terzo sub doc. 1
OPPOSTA con la chiamata in causa di
(C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_4
TERZO CHIAMATO CONTUMACE avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per gli opponenti: come nei fogli di precisazione delle conclusioni depositati in data
30 settembre 2024
Per la opposta: come nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
28 settembre 2024
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 20 ottobre 2022 le sig.re ed nonché il sig. Parte_4 Parte_2
hanno proposto, innanzi al Tribunale di IN, opposizione avverso Parte_3
il decreto ingiuntivo n. 768/22 con il quale era stato ingiunto loro il pagamento in favore della società della somma di € 24.567,80 oltre spese di Controparte_1
procedura ed hanno eccepito, in via preliminare di rito, l'incompetenza per materia del Tribunale di IN;
ancora in via preliminare di rito ma in via subordinata gli opponenti hanno chiesto di essere autorizzati alla chiamata in causa del dott. sempre in via preliminare gli opponenti si sono opposti Controparte_2
all'eventuale concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
pagina 2 di 6 nel merito gli opponenti hanno chiesto che fosse accertata l'inesistenza della pretesa azionata dalla società opposta e che, pertanto, fosse disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata ed in via riconvenzionale trasversale di merito gli opponenti hanno chiesto che fosse accertato che essi nulla dovevano per le causali di cui all'ingiunzione onerando del relativo pagamento in via integrale ed esclusiva il dott. in via di ulteriore subordine nel merito gli Controparte_2
opponenti hanno chiesto che il dott. fosse condannato a Controparte_2
manlevarli di quanto eventualmente dovuto alla società opposta. A sostegno della spiegata opposizione gli opponenti hanno allegato che, avendo la controversia ad oggetto la cessione di partecipazioni sociali ad una società di capitali, risultava competente per materia il Tribunale di GN – Sezione Impresa con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto;
che i sig.ri Controparte_2 Per_1
(figlio di (moglie di
[...] Controparte_2 Parte_5 [...]
e madre di ) e gli oppoenti erano stati soci della società CP_2 Persona_1
che la gestione di tale società era demandata all'Amministratore Unico CP_1
sig. ; che nell'esercizio dei propri compiti di Amministratore Unico il Persona_1
sig. era coadiuvato dal dott. che era il vero Persona_1 Controparte_2
amministratore di fatto della società; che in data 23 dicembre 2014 tutti i soci della avevano ceduto le proprie quote alla società ed alla CP_1 Controparte_3
società che il prezzo finale della cessione, decurtato delle poste Parte_6
passive, era stato determinato nella misura finale e complessiva di € 169.315,56; che pertanto il ravvedimento operoso per le somme dovute al Fisco per IVA 2014 non poteva essere a carico degli opponenti;
che in realtà il dott. si era Controparte_2
dichiarato responsabile del mancato pagamento della cartella dell'Agenzia dell'Entrate; che pertanto solo quest'ultimo poteva essere considerato responsabile per le somme rivendicate dalla società opposta.
Si è costituita la società che ha contestato la Controparte_1
fondatezza dell'eccezione di incompetenza per materia sollevata da parte opponente in quanto l'oggetto della pretesa monitoria trovava titolo negli accordi esecutivi del contratto di cessione e non nel contratto di cessione stesso;
che la cessionaria aveva pagato in data 23 dicembre 2014 la somma complessiva di € Parte_6
205.532,51 a mezzo di 11 assegni circolari di diverso importo emessi in favore dei pagina 3 di 6 soci della fra i quali gli opponenti;
che anche la cessionaria CP_1 [...]
aveva pagato in data 23 dicembre la somma di € Controparte_4
205.532,51 a mezzo di 12 assegni circolari di diverso importo emessi in favore dei soci della fra i quali gli opponenti;
che nel contratto di cessione era CP_1
stato espressamente previsto che i cedenti si obbligavano a provvedere ai pagamenti per la somma di € 24.874,29 che essa rivendicava con il provvedimento monitorio opposto;
che atteso il mancato pagamento di tale importo da parte dei cedenti essa aveva dovuto pagare la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia dell'Entrate per passività sociali concernenti i periodi antecedenti alla data dell'atto di cessione delle quote;
che le cessionarie avevano corrisposto ai cedenti l'intera provvista necessaria per il pagamento delle passività sociali scadute al momento della cessione delle quote;
che in ogni caso nel contratto di cessione i cedenti avevano garantito le cessionarie in relazione ad ogni sopravvenienza passiva assumendo il relativo onere solidalmente;
che l'opposizione non poteva considerarsi fondata su prova scritta e che pertanto sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
che la chiamata in causa del dott.
[...]
risultava opportuna. CP_2
E' stata autorizzata la chiamata in causa del dott. il quale, Controparte_2
pur ritualmente notificato, non si è costituito rimanendo contumace.
Con ordinanza in data 15 maggio 2024 è stata ritenuta l'astratta idoneità dell'eccezione di incompetenza per materia sollevata da parte opponente a definire il giudizio ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni stante la competenza funzionale del Tribunale di IN in relazione alla revoca del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza 1° ottobre 2024 la presente causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
IN DIRITTO
L'opposizione risulta fondata e merita accoglimento: invero come già evidenziato nell'ordinanza in data 15 maggio 2024, l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di IN a decidere in ordine alla questione oggetto della presente causa deve essere condivisa. Nel caso in esame, infatti, si discute del diritto pagina 4 di 6 della società opposta di ripetere nei confronti degli opponenti parte del prezzo pagato per la cessione delle quote sociali della società in ragione del mancato CP_1
adempimento da parte dei primi di una delle obbligazioni assunte con il contratto di cessione stesso e con un accordo esecutivo parallelo: orbene l'art. 3 d.lgs. 168/03, al comma 2, lett. b) riserva espressamente alla competenza specializzata del Tribunale
Sezione delle Imprese le cause relative “al trasferimento delle partecipazioni sociali e ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”; il successivo comma 3 recita “Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi
1 e 2”. La lettura integrata delle disposizioni richiamate impone di ritenere che la domanda azionata nell'ambito della presente causa da parte opposta sia, quantomeno, connessa al trasferimento delle partecipazioni sociali con la conseguenza il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato in quanto emesso da
Giudice funzionalmente incompetente. In senso contrario non vale argomentare che la pretesa non trarrebbe direttamente origine dal contratto di trasferimento delle partecipazioni sociali, bensì da un distinto ed autonomo accordo di esecuzione di tale contratto stipulato in pari data: il rilievo, infatti, conferma che – proprio in ragione del collegamento, quantomeno di fatto, fra il contratto di trasferimento delle partecipazioni sociali ed il relativo accordo di esecuzione – la domanda azionata in via monitoria dalla società opposta nell'ambito del presente giudizio risulta necessariamente connessa al trasferimento delle partecipazioni sociali.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza dell'opponente e che, avuto riguardo al livello di complessità delle questioni trattate, al valore della causa ed alle attività processuali effettivamente espletate, sono liquidate quanto ai compensi in complessivi € 3.397,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 (fase di studio € 919,00 – valore medio;
fase introduttiva € 777,00 – valore medio;
fase di trattazione e/o istruttoria non riconosciuta essendo stata la causa definita sulla base di una questione preliminare e non essendo stati concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c.; fase decisionale € 1.701,00 – valore medio). Le spese vive restano liquidate in pagina 5 di 6 € 145,50 di cui € 118,50 per CU ed € 27,00 per diritti di cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni dio versa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la società opposta a rifondere agli opponenti le spese di lite liquidate in complessivi € 3.397,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge.
IN, 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Maura Mancini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maura Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3276/22 promossa da:
(C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
con il patrocinio dell'avv. Quarto Montebelli del foro di IN (PEC
ed elettivamente domiciliate presso il suo Email_1
studio in IN, Via Bufalini n. 58 ed all'indirizzo telematico del difensore giusta mandati depositati unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sub B e C
e
(C.F. ), Parte_3 CodiceFiscale_3
con il patrocinio dell'avv. Francesca Angelini del foro di GN (PEC
e dall'avv. Quarto Montebelli del foro di Email_2
IN (PEC ed elettivamente domiciliato Email_1
presso il recapito di studio secondario dell'avv. Francesca Angelini in IN, Via
Bonsi n. 5 ed all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato depositato unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sub A
OPPONENTI pagina 1 di 6 nei confronti di
(P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elena Barelli (PEC e Email_3
dell'avv. Nicola Pabis ticci (PEC , entrambi Email_4
del foro di , ed elettivamente domiciliata agli indirizzi telematici dei difensori CP_1
giusta mandato depositato unitamente alla comparsa di risposta con istanza di autorizzazione a chiamare in causa il terzo sub doc. 1
OPPOSTA con la chiamata in causa di
(C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_4
TERZO CHIAMATO CONTUMACE avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per gli opponenti: come nei fogli di precisazione delle conclusioni depositati in data
30 settembre 2024
Per la opposta: come nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
28 settembre 2024
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 20 ottobre 2022 le sig.re ed nonché il sig. Parte_4 Parte_2
hanno proposto, innanzi al Tribunale di IN, opposizione avverso Parte_3
il decreto ingiuntivo n. 768/22 con il quale era stato ingiunto loro il pagamento in favore della società della somma di € 24.567,80 oltre spese di Controparte_1
procedura ed hanno eccepito, in via preliminare di rito, l'incompetenza per materia del Tribunale di IN;
ancora in via preliminare di rito ma in via subordinata gli opponenti hanno chiesto di essere autorizzati alla chiamata in causa del dott. sempre in via preliminare gli opponenti si sono opposti Controparte_2
all'eventuale concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
pagina 2 di 6 nel merito gli opponenti hanno chiesto che fosse accertata l'inesistenza della pretesa azionata dalla società opposta e che, pertanto, fosse disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata ed in via riconvenzionale trasversale di merito gli opponenti hanno chiesto che fosse accertato che essi nulla dovevano per le causali di cui all'ingiunzione onerando del relativo pagamento in via integrale ed esclusiva il dott. in via di ulteriore subordine nel merito gli Controparte_2
opponenti hanno chiesto che il dott. fosse condannato a Controparte_2
manlevarli di quanto eventualmente dovuto alla società opposta. A sostegno della spiegata opposizione gli opponenti hanno allegato che, avendo la controversia ad oggetto la cessione di partecipazioni sociali ad una società di capitali, risultava competente per materia il Tribunale di GN – Sezione Impresa con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto;
che i sig.ri Controparte_2 Per_1
(figlio di (moglie di
[...] Controparte_2 Parte_5 [...]
e madre di ) e gli oppoenti erano stati soci della società CP_2 Persona_1
che la gestione di tale società era demandata all'Amministratore Unico CP_1
sig. ; che nell'esercizio dei propri compiti di Amministratore Unico il Persona_1
sig. era coadiuvato dal dott. che era il vero Persona_1 Controparte_2
amministratore di fatto della società; che in data 23 dicembre 2014 tutti i soci della avevano ceduto le proprie quote alla società ed alla CP_1 Controparte_3
società che il prezzo finale della cessione, decurtato delle poste Parte_6
passive, era stato determinato nella misura finale e complessiva di € 169.315,56; che pertanto il ravvedimento operoso per le somme dovute al Fisco per IVA 2014 non poteva essere a carico degli opponenti;
che in realtà il dott. si era Controparte_2
dichiarato responsabile del mancato pagamento della cartella dell'Agenzia dell'Entrate; che pertanto solo quest'ultimo poteva essere considerato responsabile per le somme rivendicate dalla società opposta.
Si è costituita la società che ha contestato la Controparte_1
fondatezza dell'eccezione di incompetenza per materia sollevata da parte opponente in quanto l'oggetto della pretesa monitoria trovava titolo negli accordi esecutivi del contratto di cessione e non nel contratto di cessione stesso;
che la cessionaria aveva pagato in data 23 dicembre 2014 la somma complessiva di € Parte_6
205.532,51 a mezzo di 11 assegni circolari di diverso importo emessi in favore dei pagina 3 di 6 soci della fra i quali gli opponenti;
che anche la cessionaria CP_1 [...]
aveva pagato in data 23 dicembre la somma di € Controparte_4
205.532,51 a mezzo di 12 assegni circolari di diverso importo emessi in favore dei soci della fra i quali gli opponenti;
che nel contratto di cessione era CP_1
stato espressamente previsto che i cedenti si obbligavano a provvedere ai pagamenti per la somma di € 24.874,29 che essa rivendicava con il provvedimento monitorio opposto;
che atteso il mancato pagamento di tale importo da parte dei cedenti essa aveva dovuto pagare la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia dell'Entrate per passività sociali concernenti i periodi antecedenti alla data dell'atto di cessione delle quote;
che le cessionarie avevano corrisposto ai cedenti l'intera provvista necessaria per il pagamento delle passività sociali scadute al momento della cessione delle quote;
che in ogni caso nel contratto di cessione i cedenti avevano garantito le cessionarie in relazione ad ogni sopravvenienza passiva assumendo il relativo onere solidalmente;
che l'opposizione non poteva considerarsi fondata su prova scritta e che pertanto sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
che la chiamata in causa del dott.
[...]
risultava opportuna. CP_2
E' stata autorizzata la chiamata in causa del dott. il quale, Controparte_2
pur ritualmente notificato, non si è costituito rimanendo contumace.
Con ordinanza in data 15 maggio 2024 è stata ritenuta l'astratta idoneità dell'eccezione di incompetenza per materia sollevata da parte opponente a definire il giudizio ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni stante la competenza funzionale del Tribunale di IN in relazione alla revoca del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza 1° ottobre 2024 la presente causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
IN DIRITTO
L'opposizione risulta fondata e merita accoglimento: invero come già evidenziato nell'ordinanza in data 15 maggio 2024, l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di IN a decidere in ordine alla questione oggetto della presente causa deve essere condivisa. Nel caso in esame, infatti, si discute del diritto pagina 4 di 6 della società opposta di ripetere nei confronti degli opponenti parte del prezzo pagato per la cessione delle quote sociali della società in ragione del mancato CP_1
adempimento da parte dei primi di una delle obbligazioni assunte con il contratto di cessione stesso e con un accordo esecutivo parallelo: orbene l'art. 3 d.lgs. 168/03, al comma 2, lett. b) riserva espressamente alla competenza specializzata del Tribunale
Sezione delle Imprese le cause relative “al trasferimento delle partecipazioni sociali e ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”; il successivo comma 3 recita “Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi
1 e 2”. La lettura integrata delle disposizioni richiamate impone di ritenere che la domanda azionata nell'ambito della presente causa da parte opposta sia, quantomeno, connessa al trasferimento delle partecipazioni sociali con la conseguenza il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato in quanto emesso da
Giudice funzionalmente incompetente. In senso contrario non vale argomentare che la pretesa non trarrebbe direttamente origine dal contratto di trasferimento delle partecipazioni sociali, bensì da un distinto ed autonomo accordo di esecuzione di tale contratto stipulato in pari data: il rilievo, infatti, conferma che – proprio in ragione del collegamento, quantomeno di fatto, fra il contratto di trasferimento delle partecipazioni sociali ed il relativo accordo di esecuzione – la domanda azionata in via monitoria dalla società opposta nell'ambito del presente giudizio risulta necessariamente connessa al trasferimento delle partecipazioni sociali.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza dell'opponente e che, avuto riguardo al livello di complessità delle questioni trattate, al valore della causa ed alle attività processuali effettivamente espletate, sono liquidate quanto ai compensi in complessivi € 3.397,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 (fase di studio € 919,00 – valore medio;
fase introduttiva € 777,00 – valore medio;
fase di trattazione e/o istruttoria non riconosciuta essendo stata la causa definita sulla base di una questione preliminare e non essendo stati concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c.; fase decisionale € 1.701,00 – valore medio). Le spese vive restano liquidate in pagina 5 di 6 € 145,50 di cui € 118,50 per CU ed € 27,00 per diritti di cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni dio versa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la società opposta a rifondere agli opponenti le spese di lite liquidate in complessivi € 3.397,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge.
IN, 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Maura Mancini
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