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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/12/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 11140/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 10/10/2025
da , con il proc. e dom. avv. CASI EVA, Parte_1
e da , con il proc. e dom. avv. CUDICIO SABINA, Parte_2
avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le dichiarazioni sottoscritte dai coniugi, attestanti la volontà di non conciliarsi e la conferma delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 21/12/2017 in CAPUA (CE), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 32, Parte 2, Serie C, dell'anno 2017, ufficio 1;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio (il 10/07/2018), minorenne;
Per_1 - dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi del figlio minore;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, omologa la separazione personale dei sig.ri Parte_1
e , il cui matrimonio è stato celebrato in data 21/12/2017 in CAPUA Parte_2
(CE), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di CAPUA (CE), al n. 32,
Parte 2, Serie C, dell'anno 2017, ufficio 1, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire la propria residenza e/o il proprio domicilio in qualunque luogo del territorio della regione.
2) Dispone che il figlio minore rimanga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
i quali provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione del medesimo attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del figlio e tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali così come delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire al minore di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione del figlio. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui il figlio si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
3) Dà atto che il figlio minore verrà collocato prevalentemente presso la casa familiare assieme alla madre, alla quale viene assegnato l'immobile. Dà atto che la sig.ra si impegnava, Pt_1 mediante accollo del mutuo a trasferire in capo a sé l'intera proprietà dell'immobile sito in
Bagnaria Arsa (UD), Via Sinica, n. 8, int. 6, censito al catasto fabbricati del Comune di
Bagnaria Arsa, foglio 4, particella 73, subalterno 5, entro e non oltre il 31 ottobre 2025; le parti hanno dichiarato che la cessione immobiliare di cui si tratta, in relazione alla quale avrebbero chiesto l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19, L. n. 74/1987, è condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. 4) Dispone che il figlio minore frequenti il padre, compresi pernotti, liberamente quando figlio e genitore lo desiderino, compatibilmente con gli impegni di entrambi.
5) Prende atto che il sig. e la sig.ra continueranno a concordare ogni venerdì Parte_2 Pt_1 tempi e modalità di frequentazione tra padre e figlio, anche in base ai turni di lavoro della madre, la quale si impegna a comunicarli per tempo al padre, collaborando nell'interesse del figlio minore affinché a questi venga garantito il diritto alla bigenitorialità.
6) Dispone che le vacanze natalizie, quelle pasquali, i giorni festivi e i compleanni vengano alternati di anno in anno tra madre e padre ed equamente ripartiti temporalmente tra i genitori.
7) Dispone che durante le vacanze estive il minore trascorra con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, in aggiunta ai normali giorni di frequentazione di cui al punto 5.
8) A decorrere dalla data di acquisto della proprietà dell'immobile da parte della sig.ra Pt_1 mediante accollo del mutuo, dispone che il sig. concorra al mantenimento ordinario Parte_2 del figlio minore mediante la corresponsione in favore della sig.ra dell'importo mensile Pt_1 di euro 250,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT. Prima di tale momento, dovendo egli corrispondere la rata mensile di mutuo, dispone che partecipi al mantenimento del minore in misura di euro 50,00 mensili.
9) Le spese straordinarie relative al figlio minore sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con applicazione del protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Udine.
10) Dà atto che l'assegno unico per i figli erogato dall' verrà percepito integralmente dalla CP_1 madre.
11) Dà atto che le detrazioni ai fini IRPEF per i figli a carico saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Parimenti eventuali bonus, contributi, agevolazioni e sussidi economici percepiti a copertura delle spese straordinarie saranno percepiti da entrambi i genitori in misura proporzionale al loro concorso alle spese straordinarie cui il beneficio economico fa riferimento.
12) Dà atto che i genitori si impegnano a collaborare per ogni adempimento burocratico si rendesse necessario, es. richiesta certificato Isee, iscrizioni scolastiche, rilascio documenti validi all'espatrio, nell'interesse della figlia minore.
13) Dà atto che le parti si danno consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e dei documenti per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
14) Dà atto che le parti dichiarano di null'avere a pretendere l'una dall'altra di talché nessun assegno di mantenimento viene disposto l'una in capo all'altra, essendo le stesse economicamente autosufficienti. 15) Dà atto che i coniugi manterranno comportamenti improntati al reciproco rispetto e alla leale collaborazione nella risoluzione di qualsivoglia questione.
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAPUA (CE), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 32, Parte 2, Serie C, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2017, ufficio 1;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione.
Spese al definitivo
Udine, lì 19/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott. Fabio Luongo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 11140/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 10/10/2025
da , con il proc. e dom. avv. CASI EVA, Parte_1
e da , con il proc. e dom. avv. CUDICIO SABINA, Parte_2
avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le dichiarazioni sottoscritte dai coniugi, attestanti la volontà di non conciliarsi e la conferma delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 21/12/2017 in CAPUA (CE), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 32, Parte 2, Serie C, dell'anno 2017, ufficio 1;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio (il 10/07/2018), minorenne;
Per_1 - dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi del figlio minore;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, omologa la separazione personale dei sig.ri Parte_1
e , il cui matrimonio è stato celebrato in data 21/12/2017 in CAPUA Parte_2
(CE), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di CAPUA (CE), al n. 32,
Parte 2, Serie C, dell'anno 2017, ufficio 1, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire la propria residenza e/o il proprio domicilio in qualunque luogo del territorio della regione.
2) Dispone che il figlio minore rimanga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
i quali provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione del medesimo attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del figlio e tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali così come delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire al minore di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione del figlio. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui il figlio si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
3) Dà atto che il figlio minore verrà collocato prevalentemente presso la casa familiare assieme alla madre, alla quale viene assegnato l'immobile. Dà atto che la sig.ra si impegnava, Pt_1 mediante accollo del mutuo a trasferire in capo a sé l'intera proprietà dell'immobile sito in
Bagnaria Arsa (UD), Via Sinica, n. 8, int. 6, censito al catasto fabbricati del Comune di
Bagnaria Arsa, foglio 4, particella 73, subalterno 5, entro e non oltre il 31 ottobre 2025; le parti hanno dichiarato che la cessione immobiliare di cui si tratta, in relazione alla quale avrebbero chiesto l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19, L. n. 74/1987, è condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. 4) Dispone che il figlio minore frequenti il padre, compresi pernotti, liberamente quando figlio e genitore lo desiderino, compatibilmente con gli impegni di entrambi.
5) Prende atto che il sig. e la sig.ra continueranno a concordare ogni venerdì Parte_2 Pt_1 tempi e modalità di frequentazione tra padre e figlio, anche in base ai turni di lavoro della madre, la quale si impegna a comunicarli per tempo al padre, collaborando nell'interesse del figlio minore affinché a questi venga garantito il diritto alla bigenitorialità.
6) Dispone che le vacanze natalizie, quelle pasquali, i giorni festivi e i compleanni vengano alternati di anno in anno tra madre e padre ed equamente ripartiti temporalmente tra i genitori.
7) Dispone che durante le vacanze estive il minore trascorra con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, in aggiunta ai normali giorni di frequentazione di cui al punto 5.
8) A decorrere dalla data di acquisto della proprietà dell'immobile da parte della sig.ra Pt_1 mediante accollo del mutuo, dispone che il sig. concorra al mantenimento ordinario Parte_2 del figlio minore mediante la corresponsione in favore della sig.ra dell'importo mensile Pt_1 di euro 250,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT. Prima di tale momento, dovendo egli corrispondere la rata mensile di mutuo, dispone che partecipi al mantenimento del minore in misura di euro 50,00 mensili.
9) Le spese straordinarie relative al figlio minore sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con applicazione del protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Udine.
10) Dà atto che l'assegno unico per i figli erogato dall' verrà percepito integralmente dalla CP_1 madre.
11) Dà atto che le detrazioni ai fini IRPEF per i figli a carico saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Parimenti eventuali bonus, contributi, agevolazioni e sussidi economici percepiti a copertura delle spese straordinarie saranno percepiti da entrambi i genitori in misura proporzionale al loro concorso alle spese straordinarie cui il beneficio economico fa riferimento.
12) Dà atto che i genitori si impegnano a collaborare per ogni adempimento burocratico si rendesse necessario, es. richiesta certificato Isee, iscrizioni scolastiche, rilascio documenti validi all'espatrio, nell'interesse della figlia minore.
13) Dà atto che le parti si danno consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e dei documenti per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
14) Dà atto che le parti dichiarano di null'avere a pretendere l'una dall'altra di talché nessun assegno di mantenimento viene disposto l'una in capo all'altra, essendo le stesse economicamente autosufficienti. 15) Dà atto che i coniugi manterranno comportamenti improntati al reciproco rispetto e alla leale collaborazione nella risoluzione di qualsivoglia questione.
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAPUA (CE), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 32, Parte 2, Serie C, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2017, ufficio 1;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione.
Spese al definitivo
Udine, lì 19/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott. Fabio Luongo