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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/07/2025, n. 2473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2473 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6093/2017 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Salvatore Scalera …………………………. Presidente relatore dr.ssa Maria Feola ………………………….. Giudice dr.ssa Alessandra Tedesco ………………………….. Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 6093 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
, Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_4
(nella qualità di eredi di deceduto in corso Parte_5 Persona_1 di causa in data 3.12.2017) tutti difesi dagli Avv.ti Luigi ed Antonio Ricciardella attori
E
, (1966), (cl. 1969), Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 tutti difesi dagli Avv.ti Rosina e Stefano Casertano convenuti
, (cl.1960), Controparte_3 Persona_1 Controparte_2
(cl.1964), , tutti difesi dall'Avv. Gennaro d'Andria Controparte_4 convenuti (cl. 1964, di ), (cl.1967, di ) Persona_1 Pt_1 Controparte_2 Pt_1
(cl. 1966, fu ) Persona_1 CP_2 convenuti contumaci
Oggetto: nullità testamento olografico
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza
MOTIVAZIONI
Il presente giudizio, avendo ad oggetto impugnativa del testamento olografo datato
13.6.2014, pubblicato con atto per notaio datato 13.6.2014, registrato il 20.5.2017, Per_2 riconducibile a (cl. 1928, deceduto in data 19.4.2017 nel luogo del suo Controparte_3 ultimo domicilio in Capodrise) è riservato alla decisone del Tribunale in composizione collegiale (art. 50 bis comma 1, n. 6 c.p.c. ratione temporis applicabile).
Va preliminarmente dato atto dell'integrità del contraddittorio, risultando parti del giudizio, costituite o contumaci, oltre i beneficiari indicati dal de cuius, tutti coloro che gli sarebbero succeduti per legge (cfr.: ex multis Cass. civ. n. 2671/2001), ossia i fratelli ed eredi degli stessi, essendo il deceduto membro del clero cattolico, con genitori da tempo scomparsi.
Nella scheda testamentaria in parola - non interamente manoscritto ed autografo, bensì risultante dalla combinazione di un testo dattiloscritto, contenente le disposizioni di ultima volontà, con una dichiarazione manoscritta ove tali disposizioni sono richiamate , quasi che fosse possibile ritenerle riprodotte per relationem e così trasfuse nel manoscritto, unitamente alla “giustificazione” di tali modalità di redazione dell'atto (cfr. ordinanza del
29.9.2021 resa dal precedente giudice istruttore) - il de cuius ha nominato “erede ed esecutore testamentario” il fratello , nella parte manoscritta dell'atto di ultima volontà, CP_1
“con i compiti di vendere la villa in cui abito e l'appartamento di Baia Domizia con destinazione del ricavato nel modo e termine specificato nella parte scritta a macchina”, e segnatamente:
- fare valutare e poi - dopo avere verificato l'intenzione di qualcuno dei nipoti ad esercitare il diritto di prelazione - vendere la villa in Capodrise, via Santa Croce n.
155, e dividere il ricavato tra i cinque nipoti maschi (del 1964), (del CP_2 CP_4
1966), (del 1967), (del 1968) e (del 1966), in parti uguali;
CP_2 CP_3 CP_2
- quanto all'appartamento in Baia Domizia procedere come sopra e consegnare alle nipoti femmine (fu ), (di ), (fu ) Per_1 Per_3 Per_1 Pt_1 Per_1 CP_2
e (di ) la somma di € 15.000,00 ciascuna;
Per_1 CP_1 - dividere le suppellettili tra i parenti secondo le istruzioni da lui date in vita.
Questi ha poi stabilito che per la Controparte_5
, da questi fondata e presieduta, i preposti alle attività previste dell'art. 10 dello
[...]
Statuto sarebbero stati i nipoti del 1966, del 1964 e Controparte_2 Controparte_2
. Controparte_3
Gli attori, i germani e (dal suo decesso gli eredi dello stesso), Parte_1 Per_1 hanno dedotto criticità giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 602 c.c. della predetta scheda testamentaria, non contenendo lo scritto autografo alcuna autonoma dichiarazione dispositiva quanto un generico richiamo alla parte dattiloscritta. Pertanto hanno avanzato richiesta di declaratoria di nullità del testamento testamentaria e, per l'effetto, di dichiarazione dell'apertura della successione ab intestato, e conseguente divisione, con rendiconto ex art. 723 c.c., e previa restituzione da parte dei legatari dei beni medesimi e del controvalore se ceduti a terzi, tra i suoi fratelli in vita e per rappresentazione tra i figli di dei germani premorti LE ed , dei beni relitti composti da: CP_2
- unità immobiliare sita nel Comune di Capodrise alla Via Santa Croce n. 151 (ora 155) composta da una villa iscritta in Catasto Fabbricati al fol. n. 1, p.lla n. 16, sub 1, cat.
A/2, di 8,5 vani catastali con aree scoperte, e da altro corpo costituito dalla particella
16, sub 2, cat. C/2, della superficie catastale di mq. 273;
- unità immobiliare sita in loc. Baia Domizia, viale degli Olmi, Parco degli Aceri) iscritta in Catasto Frabbricati del Comune di Sessa Aurunca al fol. N. 196, p..lla 5548, sub.
23, cat. A/2 composta da un appartamento di 5 vani catastali , nonché da una pertinenza iscritta in Catasto Fabbricati al fol. 196, p.lla 5548, sub. 37, cat. C/6 della superficie catastale di mq.25
- somme di danaro depositate sul canto corrente bancario presso il Banco di Napoli filiale di Capodrise n. 1000/2539 recante un saldo attivo di € 295.224,06 alla. data del 30.9.2014
- somme di danaro depositate sul canto corrente bancario presso il Banco di Napoli filiale di Marcianise n. 1000/5793 cointestato col fratello (quest'ultimo conto CP_1 indicato nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.)
I convenuti costituiti, come sopra difesi, hanno dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa attorea, essendo lo scritto nella sua interezza riferibile al testatore e contenendo la parte vergata di pugno valide disposizioni testamentarie agevolmente individuabili anche per relationem: le due forme di scrittura usate hanno avuto proprio lo scopo di esplicitare in maniera inconfutabile le ultime volontà e sono perfettamente coerenti e consequenziali tra loro, tanto che una parte richiama l'altra e viceversa (difesa D'Andria). Nella parte dattiloscritta che precede la parte olografa, il de cuius ha redatto un documento inoppugnabilmente certo chiaro e preciso, dal contenuto complesso riguardante ben undici soggetti, non agevolmente riproducibile, con altrettanta chiarezza ed inoppugnabile precisione, in forma olografa. Tale opzione metodologica è suffragata in termini di genuinità ed originalità, con l'apposizione olografa della data del “13.6.2014” e della sottoscrizione in calce a ciascuna delle due facciate del testo dattiloscritto. La parte olografa costituisce la genuina espressione di volontà testamentaria sia con riferimento alla logica motivazione della scelta della parte dattiloscritta, già autonomamente sottoscritta e datata in forma olografa, come riferito, sia con riferimento alla conferma espressa di quanto precedentemente disposto e dichiarato in forma meccanica-olografa (difesa Casertano).
Non si sono costituiti, benché ritualmente citati, (cl. 1964, di ), Persona_1 Pt_1
(cl.1967, di ) (cl. 1966, di ) e pertanto Controparte_2 Pt_1 Persona_1 CP_2 ne va dichiarata la contumacia.
Disposta la mediazione e concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c, nella già richiamata ordinanza del 20.9.2021 il giudice istruttore ha disatteso, in quanto esplorativa, la richiesta di consulenza contabile al pari di quella di acquisizione degli gli estratti conto dei rapporti bancari accesi presso le filiali di Capodrise e Marcianise riferibili al de cuius, il secondo cointestato col fratello , nel quinquennio anteriore alla sua morte. Ai sensi CP_1 dell'art. 210 c.p.c. ha invece ordinato alla società Banco di Napoli spa di esibire i saldi dei rapporti bancari in essere al momento del decesso, al fine stabilire l'esatta consistenza del relictum e, alla luce della richiesta della “resa dei conti” disciplinata dall'art. 723 c.c, gli estratti conto delle movimentazioni successive, con l'indicazione del beneficiario e degli eventuali conti di destinazione (giroconti e/o bonifici), solo nel caso di estinzione dei medesimi c/c che sia avvenuta dopo il 19.4.2017.
Effettuata consulenza tecnica di ufficio per la descrizione e consistenza dei due beni immobili appartenuti al de cuius e predisposizione di un progetto di comoda divisione, all'udienza del 25.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione unicamente in ordine alla domanda di nullità del testamento, con rinuncia delle parti a termini per memorie conclusionali
≈ ≈ ≈
Ai sensi dell'art. 602, comma 1 c.c., l'autografia e la sottoscrizione, unitamente alla data, costituiscono requisiti essenziali per la validità del testamento olografo: la presenza di tali elementi nella scheda testamentaria si rende necessaria, infatti, al fine di assicurare la personalità delle disposizioni del de cuius e, più precisamente, per valutare l'integrale autenticità del documento - escludendo eventuali manomissioni e falsificazioni - e per garantire la corrispondenza delle dichiarazioni alla volontà del testatore. L'autografia deve concernere ogni elemento del negozio testamentario e non solamente la sottoscrizione, per cui le disposizioni di ultima volontà debbono essere vergate per intero dal testatore. In assenza del requisito formale indicato, il testamento deve ritenersi nullo, ex art. 606 comma
1, c.c. e, quindi, privo di qualsiasi efficacia
Ne discende che, richiedendo l'art. 602 c.c., ai fini della validità del testamento, il triplice presupposto della redazione del testo per mano del de cuius, della sottoscrizione autografa da parte di quest'ultimo e dell'indicazione della data, è sufficiente che manchi uno dei predetti elementi perché il testamento sia nullo. (ex multis: Cass. civile. sez. II, 31.10.2023,
n. 30287; cfr. da ult. Trib. Ferrara, 4.3.2025, n. 233, Trib. Trieste 24.5.2024 n. 525).
L'autografia deve concernere ogni elemento del negozio testamentario e non solamente la sottoscrizione , per cui le disposizioni di ultima volontà debbono essere vergate per intero dal testatore. Pertanto in assenza del requisito formale indicato, il testamento deve ritenersi nullo, ex art. 606 comma 1, c.c. e, quindi, privo di qualsiasi efficacia (Tribunale Torino,
9.7.2019, n. 3385; v. anche Cass. 6.11.2013, n. 24882; v. Cass. 10.9.2013, n. 20703).
La mancanza di uno dei requisiti suddetti non può essere supplita dalla presenza degli altri sostenere la validità dell'atto. Sicchè nel caso in esame, in cui l'atto risulta solo in parte scritto di pugno dal de cuius, non colgono nel segno la considerazioni offerte dai convenuti circa il richiamo “per relationem” contenuto nel testo autografo rispetto al testo meccanografico.
Al difetto, sia pure parziale, del requisito di legge dell'autografica consegue la declaratoria ex art. 606 c.c. di nullità del testamento olografo impugnata in uno a quella di apertura della successione legittima agli eredi ex artt. 565 e segg. c.c.
Il giudizio deve proseguire per le altre questioni agitate, su tutte la divisione della massa ereditaria.
Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando non definitivamente sulla domanda di divisione del compendio ereditario di così provvede: Controparte_6
a) dichiara la contumacia di (cl. 1964, di ), Persona_1 Pt_1 Controparte_2
(cl.1967, di ) (cl. 1966, di ) Pt_1 Persona_1 CP_2 b) letti gli artt. 602, 606 c.p.c., dichiara la nullità del testamento olografo datato
13.6.2014, pubblicato con atto per notaio datato 13.6.2014, registrato il Per_2
20.5.2017, riconducibile a (n. il 13.11.1928 a Marcianise, Controparte_3 deceduto il 19.4.2017 a Capodrise);
c) dichiara aperta la successione legittima di (n. il 13.11.1928 a Controparte_3
Marcianise, deceduto il 19.4.2017 a Capodrise) in favore degli eredi legittimi ex artt.
565 e segg. c.c.;,
d) dispone con separata ordinanza sul prosieguo del giudizio;
e) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 9.7.2025
Il Presidente, estensore dr. Salvatore Scalera
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Salvatore Scalera …………………………. Presidente relatore dr.ssa Maria Feola ………………………….. Giudice dr.ssa Alessandra Tedesco ………………………….. Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 6093 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
, Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_4
(nella qualità di eredi di deceduto in corso Parte_5 Persona_1 di causa in data 3.12.2017) tutti difesi dagli Avv.ti Luigi ed Antonio Ricciardella attori
E
, (1966), (cl. 1969), Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 tutti difesi dagli Avv.ti Rosina e Stefano Casertano convenuti
, (cl.1960), Controparte_3 Persona_1 Controparte_2
(cl.1964), , tutti difesi dall'Avv. Gennaro d'Andria Controparte_4 convenuti (cl. 1964, di ), (cl.1967, di ) Persona_1 Pt_1 Controparte_2 Pt_1
(cl. 1966, fu ) Persona_1 CP_2 convenuti contumaci
Oggetto: nullità testamento olografico
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza
MOTIVAZIONI
Il presente giudizio, avendo ad oggetto impugnativa del testamento olografo datato
13.6.2014, pubblicato con atto per notaio datato 13.6.2014, registrato il 20.5.2017, Per_2 riconducibile a (cl. 1928, deceduto in data 19.4.2017 nel luogo del suo Controparte_3 ultimo domicilio in Capodrise) è riservato alla decisone del Tribunale in composizione collegiale (art. 50 bis comma 1, n. 6 c.p.c. ratione temporis applicabile).
Va preliminarmente dato atto dell'integrità del contraddittorio, risultando parti del giudizio, costituite o contumaci, oltre i beneficiari indicati dal de cuius, tutti coloro che gli sarebbero succeduti per legge (cfr.: ex multis Cass. civ. n. 2671/2001), ossia i fratelli ed eredi degli stessi, essendo il deceduto membro del clero cattolico, con genitori da tempo scomparsi.
Nella scheda testamentaria in parola - non interamente manoscritto ed autografo, bensì risultante dalla combinazione di un testo dattiloscritto, contenente le disposizioni di ultima volontà, con una dichiarazione manoscritta ove tali disposizioni sono richiamate , quasi che fosse possibile ritenerle riprodotte per relationem e così trasfuse nel manoscritto, unitamente alla “giustificazione” di tali modalità di redazione dell'atto (cfr. ordinanza del
29.9.2021 resa dal precedente giudice istruttore) - il de cuius ha nominato “erede ed esecutore testamentario” il fratello , nella parte manoscritta dell'atto di ultima volontà, CP_1
“con i compiti di vendere la villa in cui abito e l'appartamento di Baia Domizia con destinazione del ricavato nel modo e termine specificato nella parte scritta a macchina”, e segnatamente:
- fare valutare e poi - dopo avere verificato l'intenzione di qualcuno dei nipoti ad esercitare il diritto di prelazione - vendere la villa in Capodrise, via Santa Croce n.
155, e dividere il ricavato tra i cinque nipoti maschi (del 1964), (del CP_2 CP_4
1966), (del 1967), (del 1968) e (del 1966), in parti uguali;
CP_2 CP_3 CP_2
- quanto all'appartamento in Baia Domizia procedere come sopra e consegnare alle nipoti femmine (fu ), (di ), (fu ) Per_1 Per_3 Per_1 Pt_1 Per_1 CP_2
e (di ) la somma di € 15.000,00 ciascuna;
Per_1 CP_1 - dividere le suppellettili tra i parenti secondo le istruzioni da lui date in vita.
Questi ha poi stabilito che per la Controparte_5
, da questi fondata e presieduta, i preposti alle attività previste dell'art. 10 dello
[...]
Statuto sarebbero stati i nipoti del 1966, del 1964 e Controparte_2 Controparte_2
. Controparte_3
Gli attori, i germani e (dal suo decesso gli eredi dello stesso), Parte_1 Per_1 hanno dedotto criticità giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 602 c.c. della predetta scheda testamentaria, non contenendo lo scritto autografo alcuna autonoma dichiarazione dispositiva quanto un generico richiamo alla parte dattiloscritta. Pertanto hanno avanzato richiesta di declaratoria di nullità del testamento testamentaria e, per l'effetto, di dichiarazione dell'apertura della successione ab intestato, e conseguente divisione, con rendiconto ex art. 723 c.c., e previa restituzione da parte dei legatari dei beni medesimi e del controvalore se ceduti a terzi, tra i suoi fratelli in vita e per rappresentazione tra i figli di dei germani premorti LE ed , dei beni relitti composti da: CP_2
- unità immobiliare sita nel Comune di Capodrise alla Via Santa Croce n. 151 (ora 155) composta da una villa iscritta in Catasto Fabbricati al fol. n. 1, p.lla n. 16, sub 1, cat.
A/2, di 8,5 vani catastali con aree scoperte, e da altro corpo costituito dalla particella
16, sub 2, cat. C/2, della superficie catastale di mq. 273;
- unità immobiliare sita in loc. Baia Domizia, viale degli Olmi, Parco degli Aceri) iscritta in Catasto Frabbricati del Comune di Sessa Aurunca al fol. N. 196, p..lla 5548, sub.
23, cat. A/2 composta da un appartamento di 5 vani catastali , nonché da una pertinenza iscritta in Catasto Fabbricati al fol. 196, p.lla 5548, sub. 37, cat. C/6 della superficie catastale di mq.25
- somme di danaro depositate sul canto corrente bancario presso il Banco di Napoli filiale di Capodrise n. 1000/2539 recante un saldo attivo di € 295.224,06 alla. data del 30.9.2014
- somme di danaro depositate sul canto corrente bancario presso il Banco di Napoli filiale di Marcianise n. 1000/5793 cointestato col fratello (quest'ultimo conto CP_1 indicato nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.)
I convenuti costituiti, come sopra difesi, hanno dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa attorea, essendo lo scritto nella sua interezza riferibile al testatore e contenendo la parte vergata di pugno valide disposizioni testamentarie agevolmente individuabili anche per relationem: le due forme di scrittura usate hanno avuto proprio lo scopo di esplicitare in maniera inconfutabile le ultime volontà e sono perfettamente coerenti e consequenziali tra loro, tanto che una parte richiama l'altra e viceversa (difesa D'Andria). Nella parte dattiloscritta che precede la parte olografa, il de cuius ha redatto un documento inoppugnabilmente certo chiaro e preciso, dal contenuto complesso riguardante ben undici soggetti, non agevolmente riproducibile, con altrettanta chiarezza ed inoppugnabile precisione, in forma olografa. Tale opzione metodologica è suffragata in termini di genuinità ed originalità, con l'apposizione olografa della data del “13.6.2014” e della sottoscrizione in calce a ciascuna delle due facciate del testo dattiloscritto. La parte olografa costituisce la genuina espressione di volontà testamentaria sia con riferimento alla logica motivazione della scelta della parte dattiloscritta, già autonomamente sottoscritta e datata in forma olografa, come riferito, sia con riferimento alla conferma espressa di quanto precedentemente disposto e dichiarato in forma meccanica-olografa (difesa Casertano).
Non si sono costituiti, benché ritualmente citati, (cl. 1964, di ), Persona_1 Pt_1
(cl.1967, di ) (cl. 1966, di ) e pertanto Controparte_2 Pt_1 Persona_1 CP_2 ne va dichiarata la contumacia.
Disposta la mediazione e concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c, nella già richiamata ordinanza del 20.9.2021 il giudice istruttore ha disatteso, in quanto esplorativa, la richiesta di consulenza contabile al pari di quella di acquisizione degli gli estratti conto dei rapporti bancari accesi presso le filiali di Capodrise e Marcianise riferibili al de cuius, il secondo cointestato col fratello , nel quinquennio anteriore alla sua morte. Ai sensi CP_1 dell'art. 210 c.p.c. ha invece ordinato alla società Banco di Napoli spa di esibire i saldi dei rapporti bancari in essere al momento del decesso, al fine stabilire l'esatta consistenza del relictum e, alla luce della richiesta della “resa dei conti” disciplinata dall'art. 723 c.c, gli estratti conto delle movimentazioni successive, con l'indicazione del beneficiario e degli eventuali conti di destinazione (giroconti e/o bonifici), solo nel caso di estinzione dei medesimi c/c che sia avvenuta dopo il 19.4.2017.
Effettuata consulenza tecnica di ufficio per la descrizione e consistenza dei due beni immobili appartenuti al de cuius e predisposizione di un progetto di comoda divisione, all'udienza del 25.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione unicamente in ordine alla domanda di nullità del testamento, con rinuncia delle parti a termini per memorie conclusionali
≈ ≈ ≈
Ai sensi dell'art. 602, comma 1 c.c., l'autografia e la sottoscrizione, unitamente alla data, costituiscono requisiti essenziali per la validità del testamento olografo: la presenza di tali elementi nella scheda testamentaria si rende necessaria, infatti, al fine di assicurare la personalità delle disposizioni del de cuius e, più precisamente, per valutare l'integrale autenticità del documento - escludendo eventuali manomissioni e falsificazioni - e per garantire la corrispondenza delle dichiarazioni alla volontà del testatore. L'autografia deve concernere ogni elemento del negozio testamentario e non solamente la sottoscrizione, per cui le disposizioni di ultima volontà debbono essere vergate per intero dal testatore. In assenza del requisito formale indicato, il testamento deve ritenersi nullo, ex art. 606 comma
1, c.c. e, quindi, privo di qualsiasi efficacia
Ne discende che, richiedendo l'art. 602 c.c., ai fini della validità del testamento, il triplice presupposto della redazione del testo per mano del de cuius, della sottoscrizione autografa da parte di quest'ultimo e dell'indicazione della data, è sufficiente che manchi uno dei predetti elementi perché il testamento sia nullo. (ex multis: Cass. civile. sez. II, 31.10.2023,
n. 30287; cfr. da ult. Trib. Ferrara, 4.3.2025, n. 233, Trib. Trieste 24.5.2024 n. 525).
L'autografia deve concernere ogni elemento del negozio testamentario e non solamente la sottoscrizione , per cui le disposizioni di ultima volontà debbono essere vergate per intero dal testatore. Pertanto in assenza del requisito formale indicato, il testamento deve ritenersi nullo, ex art. 606 comma 1, c.c. e, quindi, privo di qualsiasi efficacia (Tribunale Torino,
9.7.2019, n. 3385; v. anche Cass. 6.11.2013, n. 24882; v. Cass. 10.9.2013, n. 20703).
La mancanza di uno dei requisiti suddetti non può essere supplita dalla presenza degli altri sostenere la validità dell'atto. Sicchè nel caso in esame, in cui l'atto risulta solo in parte scritto di pugno dal de cuius, non colgono nel segno la considerazioni offerte dai convenuti circa il richiamo “per relationem” contenuto nel testo autografo rispetto al testo meccanografico.
Al difetto, sia pure parziale, del requisito di legge dell'autografica consegue la declaratoria ex art. 606 c.c. di nullità del testamento olografo impugnata in uno a quella di apertura della successione legittima agli eredi ex artt. 565 e segg. c.c.
Il giudizio deve proseguire per le altre questioni agitate, su tutte la divisione della massa ereditaria.
Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando non definitivamente sulla domanda di divisione del compendio ereditario di così provvede: Controparte_6
a) dichiara la contumacia di (cl. 1964, di ), Persona_1 Pt_1 Controparte_2
(cl.1967, di ) (cl. 1966, di ) Pt_1 Persona_1 CP_2 b) letti gli artt. 602, 606 c.p.c., dichiara la nullità del testamento olografo datato
13.6.2014, pubblicato con atto per notaio datato 13.6.2014, registrato il Per_2
20.5.2017, riconducibile a (n. il 13.11.1928 a Marcianise, Controparte_3 deceduto il 19.4.2017 a Capodrise);
c) dichiara aperta la successione legittima di (n. il 13.11.1928 a Controparte_3
Marcianise, deceduto il 19.4.2017 a Capodrise) in favore degli eredi legittimi ex artt.
565 e segg. c.c.;,
d) dispone con separata ordinanza sul prosieguo del giudizio;
e) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 9.7.2025
Il Presidente, estensore dr. Salvatore Scalera