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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1528/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dott. Antonio Ruffino Presidente dott.ssa Laura Vincenza Amato Giudice dott. Andrea Chibelli Giudice relatore letti gli atti;
verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex art. 630 c.p.c., iscritto al n. 1528/2025 R.G., promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. De Giglio Domenico, giusta procura in atti;
Parte_1
-parte reclamante- contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Gorini Ettore, giusta procura in atti;
CP_1
-parte reclamata-
AVVERSO
l'ordinanza, emessa in data 20/01/2025, nella procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n. 155/2024
R.G.E., comunicata alle parti il 21/01/2025, con la quale il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva, depositata dalla reclamante in data 17/10/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Con ricorso ex art. 630 c.p.c., depositato il 17/10/2024, debitrice Parte_1
esecutata nella procedura esecutiva immobiliare (n. 155/2024 R.G.E.), intrapresa a suo carico da pagina 1 di 6 ha impugnato l'ordinanza, in epigrafe indicata, con la quale il Giudice CP_1 dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva, presentata dalla debitrice.
I.
2- La reclamante, dopo aver eccepito che, non essendovi, per un verso, i presupposti per la proroga del termine perentorio, previsto dal combinato disposto degli artt. 497 e 567, comma 2, c.p.c., ed avendo, per altro verso, il creditore procedente depositato la documentazione ipocatastale, allorquando il termine originario era definitivamente maturato, il primo Giudice aveva errato nel rigettare l'istanza di estinzione della procedura esecutiva, ha insistito, in riforma dell'ordinanza gravata, nella declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
costituendosi nel presente giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avverso Controparte_2
reclamo.
II.
1-Tanto premesso, il reclamo, essendo infondato, deve essere rigettato per le seguenti motivazioni.
II.
2-Nel caso di specie è pacifico, oltre che comprovato dagli atti della procedura esecutiva, che:
1) con istanza, ex art. 686 c.p.c., depositata in data 02/04/2024, dopo aver allegato CP_1
che il Tribunale di Bari con sentenza n.1580, pubblicata il 28/03/2024, aveva condannato
[...]
a restituire all'attore l'importo di € 1.030.000,00, oltre accessori di legge, ha chiesto la Pt_1
conversione del sequestro conservativo, autorizzato dal Tribunale con ordinanza del 01-13/9/2021, sui beni immobili, mobili e crediti di fino alla concorrenza della somma di € Parte_1
785.000,00;
2) con istanza, depositata in data 2/5/2024, il creditore procedente ha chiesto la vendita del compendio immobiliare pignorato;
3) con istanza, depositata in data 6/5/2024, ha chiesto al Giudice dell'esecuzione, una CP_1
proroga di quarantacinque giorni del termine ex art. 567, co. 2, c.p.c. (in scadenza al 13/5/2024) per il deposito della documentazione ipocatastale;
4) in data 9/6/2024 il creditore procedente ha depositato la documentazione, prevista dall'art. 567
c.p.c.;
5) con provvedimento emesso in data 3/7/2024, il Giudice dell'esecuzione ha adottato il decreto ex artt.
559 e 569 c.p.c. e sono stati nominati gli ausiliari della procedura.
II.
3- Ciò posto, la reclamante, lamentando l'erroneità della ordinanza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'istanza ex art. 630 c.p.c. avanzata dalla debitrice esecutata sulla scorta di una
“implicita ratifica dell'attività propedeutica del creditore”, ha eccepito che, non essendovi, per un verso, i presupposti per la proroga del termine perentorio, previsto dall'art.567, comma 2 c.p.c., ed pagina 2 di 6 avendo, per altro verso, il creditore procedente depositato la documentazione ipocatastale soltanto in data 9/6/2024, allorquando il termine perentorio, previsto dall'art. 567, comma 2, c.p.c., era definitivamente maturato il 12/5/2024, il Giudice dell'Esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva.
II.
4- La doglianza è infondata.
II.
5- Quanto al rilievo concernente il preteso tardivo deposito della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., deve evidenziarsi come parte reclamante nel proprio atto si duole essenzialmente del fatto che tale documentazione sia stata depositata oltre il termine di quarantacinque giorni di cui al secondo comma dell'art. 567 c.p.c. ed in assenza di proroga da parte del giudice dell'esecuzione, la quale proroga veniva implicitamente accordata (rectius, il cui difetto veniva 'sanato' attraverso la ratifica implicita dell'operato del creditore procedente) solo successivamente al deposito tardivo effettuato dalla parte procedente e allorché il primo termine era abbondantemente spirato.
A riguardo, deve osservarsi come parte procedente abbia provveduto, stando alla stessa cronistoria degli eventi della procedura riportata da parte reclamante nel proprio atto e comunque alla luce degli atti della procedura R.G.E. 155/2024, a richiedere tempestivamente la proroga del termine di cui al secondo comma dell'art. 567 c.p.c., procedendo poi, sia pure prima ancora che la proroga venisse autorizzata, a depositare la documentazione ipo-catastale prevista dalla suddetta norma.
In particolare, la proroga veniva richiesta, come esposto in precedenza, in data 6/5/2024, ossia prima dello spirare del termine di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c. (termine che sarebbe spirato il successivo 13 maggio), mentre la documentazione ipo-catastale veniva depositata in data 9/6/2024 e quindi entro il termine di cui all'art. 567, comma 3, c.p.c..
Successivamente, in data 3/7/2024, il Giudice dell'esecuzione, in base all'esplicito presupposto per cui “risulta[va] depositata la documentazione di cui all'art. 567, co. 2, c.p.c.”, ha adottato i provvedimenti di cui agli artt. 559 e 569 c.p.c., dando corso alla procedura esecutiva.
Dunque, attestando che la documentazione richiesta dalla norma citata risultava depositata e non rilevando la sussistenza dell'ipotesi di inefficacia del pignoramento prevista dall'art. 567, co. 3,
c.p.c. per l'ipotesi di proroga non richiesta o non concessa, il G.E. ha evidentemente ritenuto, se pure implicitamente, sussistenti i giusti motivi richiesti dall'art. 567 c.p.c..
In proposito, davvero non pare che la sola circostanza che l'autorizzazione del giudice a fruire della proroga sia intervenuta (attraverso la ratifica dell'operato del creditore procedente) dopo lo spirare del termine normativamente fissato (ed anche dopo il deposito della documentazione ipo- catastale da parte del procedente) valga a rendere tardivo il deposito effettuato dalla parte, sol che si pensi che il medesimo aveva comunque richiesto tempestivamente (ossia prima dello spirare del primo pagina 3 di 6 termine di quarantacinque giorni decorrente dal deposito dell'istanza di vendita) tale proroga, non potendo imputarsi al medesimo la circostanza che l'autorizzazione (rectius, la ratifica del deposito nel termine tacitamente prorogato) sia avvenuta in data successiva allo spirare del primo termine e dovendo quindi confermarsi, come adombrato nel provvedimento reclamato, che l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione abbia valore “ora per allora” (in argomento, cfr. Trib. Roma, sent. n. 16418/2023).
Ove il debitore esecutato avesse dissentito da tale decisione avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione avverso gli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non potendo in questa sede esaminarsi la correttezza della decisione del G.E. di autorizzazione della proroga perché, così facendo, si determinerebbe una sorta di rimessione in termini per impugnare ciò che avrebbe dovuto essere opposto nel termine di 20 giorni in quanto atto esecutivo.
Invero, in questa prospettiva ricostruttiva, la contestazione dei presupposti, previsti dall'art. 567, comma 3, c.p.c. per la proroga del termine, prevista dal comma precedente, avrebbe dovuto essere eccepita, al più, previa opposizione, nel termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617, comma
2, c.p.c., avverso il decreto, emesso in data 3/7/2024, con il quale il Giudice dell'Esecuzione, autorizzando i consequenziali provvedimenti relativi allo svolgimento della procedura esecutiva, aveva ratificato il deposito della documentazione ipocatastale, effettuato il 9/6/2024.
In questi termini si è, peraltro, di recente pronunciato anche questo Ufficio (cfr. Trib. Bari, Sez.
II, sentenza n. 84/2025; conf. Trib. Siena, sent. n. 148/2024).
II.
6- In ogni caso, il Collegio ritiene che la doglianza di parte reclamante sia infondata anche nel merito, condividendosi, infatti, la motivazione della decisione gravata nella parte in cui, nel rilevare che, ai fini della concessione della proroga per il deposito della documentazione ivi richiesta, l'art. 567
c.p.c. si limita a richiedere che la relativa istanza sia sorretta da “giusti motivi” – e, dunque, non necessariamente gravi o specificamente circostanziati –, da ritenersi nella specie sussistenti.
Giova invero premettere che evidentemente la formulazione della norma lascia al G.E. un margine di discrezionalità nella valutazione della proroga;
tale discrezionalità, poi, non può che essere esercitata facendo applicazione della ratio del termine concesso al creditore per questo adempimento: esso è volto a consentire al creditore di reperire la documentazione assolutamente necessaria perché la procedura esecutiva immobiliare abbia corso con modalità corrette e, allo stesso tempo, ad evitare che il debitore rimanga esposto alla trascrizione di un pignoramento immobiliare cui non faccia seguito in un tempo ragionevole l'impulso esecutivo del creditore.
I giusti motivi, pertanto, vista la natura acceleratoria del termine, devono essere valutati con riferimento al concetto di non imputabilità al creditore del mancato rispetto del termine ordinario e, nella specie, sono plausibilmente rinvenibili nella circostanza che il creditore procedente abbia pagina 4 di 6 conformato il proprio operato alle tempistiche dettate dal raccordo tra la disciplina di cui all'art. 567
c.p.c. e quella prevista dall'art. 156, co. 2, disp. att. c.p.c. per l'annotazione della sentenza di condanna sulla trascrizione del sequestro conservativo – nella vicenda in esame, richiesta al competente Ufficio nel rispetto del termine di sessanta giorni (decorrenti, nella specie, dalla comunicazione della sentenza del 28/3/2024) assegnato dalla norma da ultimo citata ed ottenuta da in data 2/5/2024 –, CP_1 trattandosi dell'ineludibile, ultima formalità necessaria ai fini del rilascio della completa documentazione ipocatastale poi versata in atti, circostanza questa, emergente ex actis, che esclude una colpevole inerzia del creditore procedente, rappresentando anzi un caso di necessità di proroga dell'invero assai ristretto termine di legge per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 567 c.p.c.
II.
7- Il reclamo deve dunque essere rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
III.
1- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il D.M. n.
147/2022 (parametri minimi, in ragione dell'entità delle questioni trattate, della concentrazione del giudizio e della correlata riduzione delle incombenze difensive), tenendo conto del valore della procedura esecutiva, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
IV.
1- Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto, con ricorso ex art. 630 c.p.c., depositato il 4/2/2025, da , Parte_1 nei confronti di , avverso l'ordinanza, emessa in data 20/1/2025, nella procedura CP_1 esecutiva immobiliare, iscritta al n. 155/2024 R.G.E., con la quale il Giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva, presentata dalla reclamante, con istanza depositata il 17/10/2024, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A. RIGETTA il reclamo;
B. CONDANNA la reclamante al pagamento, in favore del reclamato Parte_1 [...]
, delle spese di lite, liquidate in euro 10.180 per compensi difensivi, oltre rimborso spese CP_1
generali, IVA e CPA come per legge.
C. DÁ atto dell'obbligo, a carico della reclamante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, a norma dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Si comunichi.
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, addì 07/03/2025.
pagina 5 di 6 Il giudice estensore
Andrea Chibelli
Il presidente
Antonio Ruffino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dott. Antonio Ruffino Presidente dott.ssa Laura Vincenza Amato Giudice dott. Andrea Chibelli Giudice relatore letti gli atti;
verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex art. 630 c.p.c., iscritto al n. 1528/2025 R.G., promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. De Giglio Domenico, giusta procura in atti;
Parte_1
-parte reclamante- contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Gorini Ettore, giusta procura in atti;
CP_1
-parte reclamata-
AVVERSO
l'ordinanza, emessa in data 20/01/2025, nella procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n. 155/2024
R.G.E., comunicata alle parti il 21/01/2025, con la quale il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva, depositata dalla reclamante in data 17/10/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Con ricorso ex art. 630 c.p.c., depositato il 17/10/2024, debitrice Parte_1
esecutata nella procedura esecutiva immobiliare (n. 155/2024 R.G.E.), intrapresa a suo carico da pagina 1 di 6 ha impugnato l'ordinanza, in epigrafe indicata, con la quale il Giudice CP_1 dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva, presentata dalla debitrice.
I.
2- La reclamante, dopo aver eccepito che, non essendovi, per un verso, i presupposti per la proroga del termine perentorio, previsto dal combinato disposto degli artt. 497 e 567, comma 2, c.p.c., ed avendo, per altro verso, il creditore procedente depositato la documentazione ipocatastale, allorquando il termine originario era definitivamente maturato, il primo Giudice aveva errato nel rigettare l'istanza di estinzione della procedura esecutiva, ha insistito, in riforma dell'ordinanza gravata, nella declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
costituendosi nel presente giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avverso Controparte_2
reclamo.
II.
1-Tanto premesso, il reclamo, essendo infondato, deve essere rigettato per le seguenti motivazioni.
II.
2-Nel caso di specie è pacifico, oltre che comprovato dagli atti della procedura esecutiva, che:
1) con istanza, ex art. 686 c.p.c., depositata in data 02/04/2024, dopo aver allegato CP_1
che il Tribunale di Bari con sentenza n.1580, pubblicata il 28/03/2024, aveva condannato
[...]
a restituire all'attore l'importo di € 1.030.000,00, oltre accessori di legge, ha chiesto la Pt_1
conversione del sequestro conservativo, autorizzato dal Tribunale con ordinanza del 01-13/9/2021, sui beni immobili, mobili e crediti di fino alla concorrenza della somma di € Parte_1
785.000,00;
2) con istanza, depositata in data 2/5/2024, il creditore procedente ha chiesto la vendita del compendio immobiliare pignorato;
3) con istanza, depositata in data 6/5/2024, ha chiesto al Giudice dell'esecuzione, una CP_1
proroga di quarantacinque giorni del termine ex art. 567, co. 2, c.p.c. (in scadenza al 13/5/2024) per il deposito della documentazione ipocatastale;
4) in data 9/6/2024 il creditore procedente ha depositato la documentazione, prevista dall'art. 567
c.p.c.;
5) con provvedimento emesso in data 3/7/2024, il Giudice dell'esecuzione ha adottato il decreto ex artt.
559 e 569 c.p.c. e sono stati nominati gli ausiliari della procedura.
II.
3- Ciò posto, la reclamante, lamentando l'erroneità della ordinanza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'istanza ex art. 630 c.p.c. avanzata dalla debitrice esecutata sulla scorta di una
“implicita ratifica dell'attività propedeutica del creditore”, ha eccepito che, non essendovi, per un verso, i presupposti per la proroga del termine perentorio, previsto dall'art.567, comma 2 c.p.c., ed pagina 2 di 6 avendo, per altro verso, il creditore procedente depositato la documentazione ipocatastale soltanto in data 9/6/2024, allorquando il termine perentorio, previsto dall'art. 567, comma 2, c.p.c., era definitivamente maturato il 12/5/2024, il Giudice dell'Esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva.
II.
4- La doglianza è infondata.
II.
5- Quanto al rilievo concernente il preteso tardivo deposito della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., deve evidenziarsi come parte reclamante nel proprio atto si duole essenzialmente del fatto che tale documentazione sia stata depositata oltre il termine di quarantacinque giorni di cui al secondo comma dell'art. 567 c.p.c. ed in assenza di proroga da parte del giudice dell'esecuzione, la quale proroga veniva implicitamente accordata (rectius, il cui difetto veniva 'sanato' attraverso la ratifica implicita dell'operato del creditore procedente) solo successivamente al deposito tardivo effettuato dalla parte procedente e allorché il primo termine era abbondantemente spirato.
A riguardo, deve osservarsi come parte procedente abbia provveduto, stando alla stessa cronistoria degli eventi della procedura riportata da parte reclamante nel proprio atto e comunque alla luce degli atti della procedura R.G.E. 155/2024, a richiedere tempestivamente la proroga del termine di cui al secondo comma dell'art. 567 c.p.c., procedendo poi, sia pure prima ancora che la proroga venisse autorizzata, a depositare la documentazione ipo-catastale prevista dalla suddetta norma.
In particolare, la proroga veniva richiesta, come esposto in precedenza, in data 6/5/2024, ossia prima dello spirare del termine di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c. (termine che sarebbe spirato il successivo 13 maggio), mentre la documentazione ipo-catastale veniva depositata in data 9/6/2024 e quindi entro il termine di cui all'art. 567, comma 3, c.p.c..
Successivamente, in data 3/7/2024, il Giudice dell'esecuzione, in base all'esplicito presupposto per cui “risulta[va] depositata la documentazione di cui all'art. 567, co. 2, c.p.c.”, ha adottato i provvedimenti di cui agli artt. 559 e 569 c.p.c., dando corso alla procedura esecutiva.
Dunque, attestando che la documentazione richiesta dalla norma citata risultava depositata e non rilevando la sussistenza dell'ipotesi di inefficacia del pignoramento prevista dall'art. 567, co. 3,
c.p.c. per l'ipotesi di proroga non richiesta o non concessa, il G.E. ha evidentemente ritenuto, se pure implicitamente, sussistenti i giusti motivi richiesti dall'art. 567 c.p.c..
In proposito, davvero non pare che la sola circostanza che l'autorizzazione del giudice a fruire della proroga sia intervenuta (attraverso la ratifica dell'operato del creditore procedente) dopo lo spirare del termine normativamente fissato (ed anche dopo il deposito della documentazione ipo- catastale da parte del procedente) valga a rendere tardivo il deposito effettuato dalla parte, sol che si pensi che il medesimo aveva comunque richiesto tempestivamente (ossia prima dello spirare del primo pagina 3 di 6 termine di quarantacinque giorni decorrente dal deposito dell'istanza di vendita) tale proroga, non potendo imputarsi al medesimo la circostanza che l'autorizzazione (rectius, la ratifica del deposito nel termine tacitamente prorogato) sia avvenuta in data successiva allo spirare del primo termine e dovendo quindi confermarsi, come adombrato nel provvedimento reclamato, che l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione abbia valore “ora per allora” (in argomento, cfr. Trib. Roma, sent. n. 16418/2023).
Ove il debitore esecutato avesse dissentito da tale decisione avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione avverso gli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non potendo in questa sede esaminarsi la correttezza della decisione del G.E. di autorizzazione della proroga perché, così facendo, si determinerebbe una sorta di rimessione in termini per impugnare ciò che avrebbe dovuto essere opposto nel termine di 20 giorni in quanto atto esecutivo.
Invero, in questa prospettiva ricostruttiva, la contestazione dei presupposti, previsti dall'art. 567, comma 3, c.p.c. per la proroga del termine, prevista dal comma precedente, avrebbe dovuto essere eccepita, al più, previa opposizione, nel termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617, comma
2, c.p.c., avverso il decreto, emesso in data 3/7/2024, con il quale il Giudice dell'Esecuzione, autorizzando i consequenziali provvedimenti relativi allo svolgimento della procedura esecutiva, aveva ratificato il deposito della documentazione ipocatastale, effettuato il 9/6/2024.
In questi termini si è, peraltro, di recente pronunciato anche questo Ufficio (cfr. Trib. Bari, Sez.
II, sentenza n. 84/2025; conf. Trib. Siena, sent. n. 148/2024).
II.
6- In ogni caso, il Collegio ritiene che la doglianza di parte reclamante sia infondata anche nel merito, condividendosi, infatti, la motivazione della decisione gravata nella parte in cui, nel rilevare che, ai fini della concessione della proroga per il deposito della documentazione ivi richiesta, l'art. 567
c.p.c. si limita a richiedere che la relativa istanza sia sorretta da “giusti motivi” – e, dunque, non necessariamente gravi o specificamente circostanziati –, da ritenersi nella specie sussistenti.
Giova invero premettere che evidentemente la formulazione della norma lascia al G.E. un margine di discrezionalità nella valutazione della proroga;
tale discrezionalità, poi, non può che essere esercitata facendo applicazione della ratio del termine concesso al creditore per questo adempimento: esso è volto a consentire al creditore di reperire la documentazione assolutamente necessaria perché la procedura esecutiva immobiliare abbia corso con modalità corrette e, allo stesso tempo, ad evitare che il debitore rimanga esposto alla trascrizione di un pignoramento immobiliare cui non faccia seguito in un tempo ragionevole l'impulso esecutivo del creditore.
I giusti motivi, pertanto, vista la natura acceleratoria del termine, devono essere valutati con riferimento al concetto di non imputabilità al creditore del mancato rispetto del termine ordinario e, nella specie, sono plausibilmente rinvenibili nella circostanza che il creditore procedente abbia pagina 4 di 6 conformato il proprio operato alle tempistiche dettate dal raccordo tra la disciplina di cui all'art. 567
c.p.c. e quella prevista dall'art. 156, co. 2, disp. att. c.p.c. per l'annotazione della sentenza di condanna sulla trascrizione del sequestro conservativo – nella vicenda in esame, richiesta al competente Ufficio nel rispetto del termine di sessanta giorni (decorrenti, nella specie, dalla comunicazione della sentenza del 28/3/2024) assegnato dalla norma da ultimo citata ed ottenuta da in data 2/5/2024 –, CP_1 trattandosi dell'ineludibile, ultima formalità necessaria ai fini del rilascio della completa documentazione ipocatastale poi versata in atti, circostanza questa, emergente ex actis, che esclude una colpevole inerzia del creditore procedente, rappresentando anzi un caso di necessità di proroga dell'invero assai ristretto termine di legge per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 567 c.p.c.
II.
7- Il reclamo deve dunque essere rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
III.
1- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il D.M. n.
147/2022 (parametri minimi, in ragione dell'entità delle questioni trattate, della concentrazione del giudizio e della correlata riduzione delle incombenze difensive), tenendo conto del valore della procedura esecutiva, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
IV.
1- Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto, con ricorso ex art. 630 c.p.c., depositato il 4/2/2025, da , Parte_1 nei confronti di , avverso l'ordinanza, emessa in data 20/1/2025, nella procedura CP_1 esecutiva immobiliare, iscritta al n. 155/2024 R.G.E., con la quale il Giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva, presentata dalla reclamante, con istanza depositata il 17/10/2024, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A. RIGETTA il reclamo;
B. CONDANNA la reclamante al pagamento, in favore del reclamato Parte_1 [...]
, delle spese di lite, liquidate in euro 10.180 per compensi difensivi, oltre rimborso spese CP_1
generali, IVA e CPA come per legge.
C. DÁ atto dell'obbligo, a carico della reclamante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, a norma dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Si comunichi.
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, addì 07/03/2025.
pagina 5 di 6 Il giudice estensore
Andrea Chibelli
Il presidente
Antonio Ruffino
pagina 6 di 6