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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1519/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 18 marzo 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
R.G., promossa da
, nata a [...] il [...] CF. ivi residente Parte_1 C.F._1
in Via della Stazione n. 34 elettivamente domiciliata in Catania, Via Firenze n. 144 presso lo studio dell'Avv. Enza Maria Bartoli, CF. , che la rappresenta e difende CodiceFiscale_2
ricorrente
contro rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce;
CP_1
resistente
Avente ad oggetto: accertamento dell'illegittimità del recupero di somme.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.07.2020 parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di essere titolare di indennità di accompagnamento dall'30.11.2016; di aver sempre ricevuto regolarmente il pagamento della prestazione sino a quando riceveva comunicazione di ripetizione di asserito indebito per il periodo da settembre 2019 a gennaio 2020.
Ancora con comunicazione , datata 07.01.2020 e consegnata alla ricorrente solo in data CP_1
16.04.2020, l'Istituto comunicava che: “ per effetto della sua assenza alla visita di revisione fissata
per il gg 23 settembre 2019 la prestazione di inv. Civ n. 07033788 è stata sospesa con decorrenza
CP_ dal mese di ottobre 2019…..pertanto da ottobre 2019 a gennaio 2020 l' ha corrisposto un
pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di € 3.503,26”.
CP_ Tanto premesso, conveniva l' resistente dinanzi all'adito Tribunale affinchè fosse dichiarato il suo diritto alla percezione indennità di accompagnamento nel periodo in oggetto
Agiva per ottenere pronuncia di accertamento della illegittimità della disposta richiesta di ripetizione.
Assumeva in via preliminare la mancata notifica della comunicazione della visita di revisione. Si costituiva l' che contestava il contenuto del ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Indi all'odierna udienza trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
*******
Il ricorso va accolto in ragione della fondatezza del primo motivo, restando assorbito ogni altro.
L' pretende in restituzione le somme erogata alla a titolo di indennità di CP_1 Pt_1
accompagnamento nel periodo settembre 2019 - gennaio 2020.
A sostegno delle proprie ragioni l' deduce cha la ricorrente non si sarebbe presentata alla visita CP_1
di revisione fissata per il 23 settembre 2019.
Assume ancora l'istituto che la notifica per compiuta giacenza è equiparabile a tutti gli effetti a qualsiasi altro tipo di notifica ai fini della conoscenza legale dell'atto.
Tali difese sono inconsistenti in assenza della prova (mai offerta dall' che pur in seno alla CP_1
CP_ memoria di costituzione si riservava di farlo, giusta richiesta al competente Ufficio dell' di
trasmettere affinchè possa essere versata in atti). del compimento degli adempimenti atti a far ritenere perfezionata la notifica per c.d. compiuta giacenza.
Cio' posto, l'art. 80, comma terzo, decreto legge 112/2008 convertito in legge 06.08.2008 n. 133 ha disposto nel senso che: ”Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la sospensione CP_1
dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata gia' disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' CP_1
provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima”. Sotto altro versante, si osserva che la compiuta giacenza degli atti giudiziari si perfeziona una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data da quando, con lettera raccomandata, il destinatario della notifica non rinvenuto è stato avvisato del tentativo di consegna dell'atto e del deposito dello stesso presso la casa comunale.
Tanto premesso, del tutto carente si è detto, è la prova dell'avvenuto ricevimento o, in alternativa,
della compiuta giacenza della raccomandata oggetto del terzo adempimento imposto dall'art. 140
c.p.c., indispensabile, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 3/2010,
per ritenere la notificazione perfezionata.
CP_ Invero, l' nulla ha prodotto, tampoco un eventuale avviso di ricevimento relativo alla seconda raccomandata.
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto, in mancanza della prova dell'avvenuta regolare convocazione di parte ricorrente alla visita di revisione, la domanda giudiziale va accolta per cui si dichiara il diritto della alla percezione della indennità di accompagnamento per il periodo di Pt_1
sospensione oggetto di ricorso.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando;
accoglie la domanda giudiziale e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della indennità di accompagnamento nel periodo da settembre 2019 a gennaio 2020, dichiarando l'illegittimità del provvedimento di ripetizione di debito dell' notificato alla ricorrente in data CP_1
16.04.2020;
per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
restituzione in favore del ricorrente della somma pari ad € 3.503,26, e/o la maggiore somma recuperata, con rivalutazione ed interessi legali. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1775,00 oltre a spese CP_1
generali ad IVA e cpa come per legge, con distrazione.
Enna, 18 marzo 2025