CA
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/05/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1602/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 11 dicembre 2024, vertente
TRA
, nella qualità di erede della sig.ra , elettivamente domiciliato in Parte_1 Per_1
Lamezia Terme (CZ) alla Via Adda n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Amalia Nicolazzo, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente RT domiciliata in Catanzaro, Piazza Le Pera n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Peppino Mariano, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATA
E
; (GI , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore;
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
In via preliminare:
1) Ammettere ed accogliere in rito e nel merito l'appello proposto avverso la sentenza n. 495/2021, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 22/07/2021 a definizione del giudizio iscritto al
1 numero R.G. 3944/2009, pubblicata il 23/08/2021, notificata il 02/09/2021, per tutte le motivazioni addotte in narrativa;
2) Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata […];
In via istruttoria:
1) Acquisire d'ufficio il fascicolo del primo grado di giudizio;
2) Disporre, stante la lacunosità e i gravi errori di cui è viziata la perizia espletata nel giudizio di primo grado e alla luce di quanto dedotto ed eccepito dall'odierno appellante al punto 1) del motivo di appello, nuova CTU medico – legale al fine di riesaminare la documentazione agli atti ed accertare e determinare lo stato di inabilità verificatosi ed il nesso tra le lesioni riportate e un rischio di sopramortalità.
3) Con riserva di articolare gli ulteriori mezzi istruttori nel concedendo termine.
Nel merito:
1) In accoglimento dell'appello spiegato, annullare, revocare o, comunque, con qualunque altra statuizione dichiarare nulla la sentenza n. 495/2021, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 22/07/2021 a definizione del giudizio iscritto al numero R.G. 3944/2009, pubblicata il
23/08/2021, notificata il 02/09/2021;
2) In accoglimento dei motivi di cui al punto 1) del presente atto di appello, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare accertata la responsabilità del sinistro dedotto in lite e, conseguentemente, dichiarare la responsabilità in via esclusiva del conducente del veicolo – e per esso della proprietaria dell'autocarro – accogliere la domanda GI spiegata in primo grado
e reiterata nel presente giudizio di gravame, e sulla base di quanto rilevato dal CTP, ritenere provato il nesso causale tra il sinistro e l'evento morte, e liquidare tutti i danni richiesti con l'atto introduttivo del giudizio e condannare i convenuti, in solido, al risarcimento degli stessi;
3) In subordine e senza recesso dalla superiore domanda, solo in caso di non accoglimento della stessa, in accoglimento del motivo di cui al punto 2) del presente atto di appello, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, dato atto della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo – e per esso della proprietaria dell'autocarro – accogliere parzialmente la domanda e, per l'effetto, sulla base d quanto riconosciuto e calcolato dal CTU, liquidare tutti i danni e le lesioni richiesti con l'atto introduttivo del giudizio e condannare i convenuti, in solido, al risarcimento degli stessi;
4) In accoglimento dei motivi di cui ai punti 1) e 2) del presente atto di appello, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro, e/o la convenuta e costituita compagnia assicurativa, al pagamento delle spese di lite del primo giudizio;
e/o in subordine e in caso di accoglimento del solo motivo di cui al punto 2) del presente atto di appello, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, compensare le spese di lite del giudizio di primo grado;
5) Con vittoria di spese e compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio”.
2 Per : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita: Controparte_5
In via preliminare:
dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto palesemente infondato;
Nel merito:
rigettare l'appello proposto dall'appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_1 del Tribunale di Lamezia Terme n.495/2021 del 22/07/2021, pubblicata in data 23/08/2021;
condannare parte appellante al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la richiesta di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente e temporanea, totale e parziale, subito da in conseguenza del sinistro Per_1 de quo, poiché domanda nuova.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
1.1. Con atto di citazione del 20 maggio 2009, , in proprio ed in qualità di procuratore Parte_1 speciale di , , , in Parte_2 Controparte_6 Controparte_7 Persona_2 qualità di eredi di , figlio di , hanno evocato in giudizio la Persona_3 Per_1 Controparte_8
e la per
[...] Controparte_2 Controparte_9 ottenere il risarcimento del danno patito a causa della morte della propria congiunta, , Per_1 coinvolta nel sinistro stradale del 29 maggio 2007, quantificato in € 120.000,00 di cui € 20.000,00 a titolo di danno biologico ed € 100.000,00 a titolo di risarcimento iure hereditatis.
A sostegno della domanda hanno esposto che il 29 maggio 2007 verso le ore 12:42 si Per_1 trovava all'incrocio di Via della Libertà con Piazza Diaz quando veniva investita dall'autoveicolo Fiat
LÒ tg. CM180SJ di proprietà della condotto da Controparte_9 [...]
assicurato con la compagnia con polizza n. 302298895; Controparte_2 Controparte_5
- che nell'occasione il mentre circolava su piazza Diaz con direzione Via della Libertà ed in CP_2 particolare nell'effettuare una manovra di svolta a sinistra per imboccare Via della Libertà urtava con lo specchietto sinistro dell'autovettura contro facendola rovinare a terra;
- che la danneggiata Per_1 in quel momento era intenta ad attraversare la strada verso la fermata dell'autobus, al fine di recarsi a casa;
- che a seguito dell'urto veniva trasportata presso il nosocomio di Lamezia Terme Per_1 ove le veniva diagnosticato “trauma cranico con minima rima di frattura in regione occipitale sinistra ed ematoma dei tessuti molli extracranico;
contusione anca destra ed anca sinistra;
contusioni multiple”; - che in data 24 dicembre 2007 dopo un nuovo ricovero ne veniva dichiarato il decesso.
Si è costituita in giudizio la in persona del legale CP_10 Controparte_8 rappresentante pro tempore, con comparsa depositata l'8 gennaio 2010, chiedendo il rigetto della domanda.
3 Indi la causa, istruita mediante l'escussione di testimoni, l'acquisizione di prove documentali ed il conferimento di incarico peritale, è stata decisa con sentenza n. 495/2021 del 22 luglio 2021, pubblicata il 23 agosto 2021, con cui il Tribunale di Lamezia Terme ha rigettato la domanda risarcitoria e, per l'effetto, ha condannato gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese nei confronti della compagnia assicuratrice , in persona del legale rappresentante pro Controparte_8 tempore, liquidate in € 7.795,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Il Tribunale, in dichiarata applicazione del principio della cd. ragione più liquida, ha ritenuto che, nel caso di specie non può ritenersi raggiunta la prova che l'evento morte della sig.ra sia Per_1 causalmente riconducibile al sinistro stradale occorsole in data 29 maggio 2007. In mancanza della prova del nesso causale tra il sinistro e l'evento morte per il quale è stata proposta la domanda risarcitoria, la domanda non può trovare accoglimento.
§ 2. L'appello
2.1 Avverso suddetta sentenza, notificata il 2 settembre 2021, ha interposto appello Parte_1
, nella sua qualità di erede di , per i motivi che si esamineranno.
[...] Per_1
2.2 Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Compagnia assicuratrice RT
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale ha preliminarmente eccepito la
[...] inammissibilità e/o improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.. Nel merito, ha osservato come, dato per avvenuto il fatto storico, inteso come sinistro in cui incorse in data 29 maggio Per_1
2007, non è condivisibile l'assunto di controparte, secondo il quale il pedone avrebbe posto in essere un comportamento esente da responsabilità nell'attraversamento della strada. Infatti, per come rilevato dagli agenti della polizia municipale intervenuti, la effettuava il suddetto attraversamento al di Per_1 fuori delle strisce pedonali e in maniera trasversale in evidente violazione dell'art. 190 del Codice della
Strada. In buona sostanza, la condotta della pedone è stata tutt'altro che immune da colpe, poiché effettuata in maniera imprudente, negligente e superficiale, contribuendo, quantomeno, con la propria condotta al verificarsi dell'investimento. In ogni caso, la domanda attorea è evidentemente infondata, nonché temeraria, nella parte in cui si pretende di dimostrare un qualsivoglia nesso di causalità tra il sinistro in cui incorse la sfortunata e il decesso, avvenuto a distanza di ben sei mesi. In effetti, Per_1
l'urto tra l'auto e il pedone, avvenuto, peraltro, col solo retrovisore del veicolo, ha causato delle lesioni di lieve entità, concretizzatesi, di fatto, in un trauma cranico e alcune contusioni, per come è dato riscontrare dalla lettura del certificato medico, redatto presso il pronto soccorso. Orbene, fare discendere da tale quadro clinico oggettivo, evidentemente tutt'altro che grave, la morte della Per_1 appare alquanto illogico e privo di valenza medico – legale. D'altronde, sul punto il nominato C.T.U., contrariamente alle sterili argomentazioni rese da controparte, ha escluso categoricamente qualsiasi nesso di causalità tra le lesioni lievi riportate in conseguenza dell'incidente stradale e il decesso del pedone, evidenziando come l'unica causa dell'infausto evento è da ricondurre a “trombosi venosa profonda del tratto iliaco - femorale sinistro”, riscontrata a dicembre del 2007, ovvero a distanza di sette
4 mesi dal sinistro, avvenuto nel maggio dello stesso anno. Ha, infine, dedotto la inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. della domanda di risarcimento per il danno biologico da invalidità permanente e temporanea, totale e parziale, subito da in conseguenza del sinistro de quo, per come Per_1 quantificati dal C.T.U. nel corso del giudizio. Ed invero, tale posta di danno non era stata indicata nel corso del giudizio di primo grado, poiché gli attori, eredi della VE , avevano formulato Per_1 richiesta di risarcimento per i danni iure hereditatis, iure proprio, catastrofale e patrimoniale, tutti conseguenti al decesso della madre per responsabilità del conducente del veicolo investitore.
In buona sostanza non vi è mai stata alcuna richiesta di risarcimento che attenesse specificatamente alla richiesta di risarcimento per il suddetto danno biologico, derivato direttamente dalle lesioni sofferte a seguito del sinistro, anche nella loro qualità di eredi.
2.3 Con ordinanza del 24 marzo 2023, la Corte ha dichiarato la contumacia di Controparte_2
e della (GI . Quindi, disposta
[...] RT1 Controparte_4 la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha disposto procedersi a consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sui seguenti quesiti: “… accertare: 1) la natura, l'entità e la durata delle lesioni riportate da in conseguenza del sinistro per cui è causa;
2) gli eventuali periodi di Per_1 inabilità assoluta e relativa, con indicazione delle relative percentuali;
3) la sussistenza di eventuali postumi, a carattere permanente anche di natura estetica, e la loro incidenza sulle attitudini del soggetto
e sulle preesistenti condizioni di salute psico-fisica del periziando nonché sulla capacità lavorativa;
4)
l'ammontare delle spese mediche e di cura eventualmente sostenute;
5) se la IG sia Per_1 deceduta per causa ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito”.
2.4 Acquisita la relazione peritale a firma del Dott. e rimessa al merito ogni decisione Persona_4 in ordine alla richiesta di integrazione della CTU, la causa, all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2024, celebrata mediante deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 13 dicembre 2024, comunicata alle parti il 16 dicembre 2024.
Tutte le parti in causa hanno presentato, telematicamente, le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Con il primo motivo di appello l'impugnante si duole di rigetto della domanda risarcitoria spinta con l'atto di citazione del 20 maggio 2009. Rappresenta che, al contrario di quanto infondatamente sostenuto dal Tribunale, parte attrice ha chiaramente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, versando in atti la fonte della pretesa e del proprio diritto, così come richiesto dagli artt.
2967 e 2054 c.c., 163 c.p.c. e 144 Cod. delle Ass.ni Private. Infatti, “da tutta la documentazione allegata al fascicolo del giudizio di primo grado – ma assolutamente non presa in considerazione dal Giudice –
è emerso senza dubbio alcuno che in data 29/05/2007 la sig.ra , la quale si trovava ad Per_1 attraversare la strada tra Via Della Libertà e Piazza Diaz di Lmezia Terme, è stata investita dall'autocarro FIAT LÒ, targato CM180SJ, condotto dal sig. , di proprietà della Controparte_2
5 ditta ed assicurata con la ” (cfr. citazione Controparte_4 RT2 in appello, pag. 11). Il sopra specificato fatto storico è emerso con chiarezza nel primo grado di giudizio ed è stato confermato e corroborato dalle seguenti risultanze istruttorie: 1) dal verbale steso dalla
Polizia Locale nell'immediatezza del sinistro;
2) dal referto del pronto soccorso dell'Ospedale di
Lamezia Terme, dalla cartella clinica del Presidio Ospedaliero, dai certificati medici in atti;
3) dai testi escussi nel giudizio di primo grado e, segnatamente, dalla sig.ra e dagli Testimone_1 agenti della Polizia Locale. Ne consegue che la domanda attorea, “svolta quali eredi per il risarcimento dei danni patiti e diretta ad accertare la responsabilità civile del sig. , quale conducente, e della CP_2
ex art. 2054 c.c., ed il conseguente obbligo di pagare l'indennizzo Controparte_4
– in soldo – della , quale assicuratore del veicolo investitore, è assolutamente RT2 fondata posto che risulta la prova dell'investimento di pedone con lesioni dello stesso durante la circolazione stradale, dovendosi concludere nel senso dell'integrale responsabilità del conducente nella determinazione del sinistro stradale per cui è causa” (cfr. citazione in appello, pag. 13), certa essendo la circostanza che nessuno dei convenuti ha offerto sufficiente prova liberatoria ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c..
Si rende poi doveroso rilevare ed eccepire il “grossolano” errore in cui è incorso il Giudice di prime cure anche e soprattutto con riferimento alla disamina del quantum debeatur. Diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, invero, la sig.ra ha riportato i seguenti danni, così come Per_1 ampiamente dimostrato in seno al giudizio di primo grado e come da diagnosi del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lamezia terme: “trauma cranico con minima rima di frattura in regione occipitale sx ed ematoma dei tessuti molli extracranico, contusione anca dx ed anca sx, contusioni multiple” e a seguito di ciò, così come dettagliatamente specificato dal consulente di parte con apposita perizia pure agli atti di causa, la consecuzione degli eventi ha comportato numerosi altri accertamenti e ricoveri ospedalieri, determinando una condizione di allettamento fino al decesso avvenuto in data 24/ dicembre 2007. Da ciò consegue, necessariamente, il diritto di parte attrice al risarcimento del danno cd. iure hereditatis
(danno biologico;
danno catastrofale) e del danno cd. iure proprio, nell'accezione di danno da perdita del rapporto parentale.
3.2 Con il secondo motivo d gravame, si duole di omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione del danno biologico patito dalla vittima. Rappresenta che, pur volendo ritenere corretto l'operato e le risultanze del CTU e fatte proprie dal Giudice e, quindi, ritenere che non sia sussistente alcun nesso causale tra il sinistro occorso e l'evento morte, tale circostanza, comunque, non legittima il giudice di prime cure a non liquidare il danno biologico (concernente il bene-salute) patito dalla sig.ra Per_1 dalla data del sinistro al decesso, rapportato al periodo di inabilità subita dalla vittima e pure calcolato dal CTU oltre le spese mediche sostenute, documentate e quantificate e, in quanto danni iure hereditatis, a non condannare i convenuti, in solido, al pagamento di detto risarcimento.
6 3.3 Con il terzo motivo di gravame, si duole di sua condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite del giudizio di primo grado e di CTU. Adduce che, di vero, il Giudice di prime cure, accertata la responsabilità del sinistro dedotto in lite, avrebbe dovuto dichiarare la responsabilità in via esclusiva del conducente del veicolo – e per esso del proprietario dell'autocarro – accogliere la domanda e, per l'effetto, liquidare tutti i danni richiesti con l'atto introduttivo del giudizio e condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento degli stessi, oltre che alle spese di CTU e, ex art. 91 c.p.c., alle spese di lite o, in subordine, in ragione del principio della soccombenza reciproca, avrebbe dovuto, quantomeno, ritenere interamente compensate le spese di lite.
3.4 Il primo e il secondo motivo di appello, che, per l'intima connessione da cui sono avvinti, possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati per quanto di ragione e vanno, pertanto, accolti nei limiti di cui alla motivazione che segue, con conseguente assorbimento del terzo motivo.
In primo luogo può dirsi raggiunta la prova del sinistro stradale che ha visto coinvolta la IG
[...]
che, in data 29 maggio 2007, verso le ore 12:45, in Lamezia Terme all'incrocio di Via Della Per_1
Libertà con Piazza Diaz, veniva investita dall'autovettura Fiat LÒ targata CM180SJ di proprietà della di , condotto da , assicurata con la Controparte_9 CP_4 Controparte_2
Compagnia assicuratrice CP_8
In particolare, è emerso che il , alla guida della Fiat LÒ proveniente da Via San Rocco, CP_2 mentre circolava su Piazza Diaz con direzione Via Della libertà, nell'effettuare la svolta a sinistra, per imboccare Via Della Libertà, urtava con il lato sinistro dell'autovettura e precisamente con lo specchietto sinistro contro il pedone – in quel momento intenta ad attraversare la strada da Via Della Per_1
Libertà verso Piazza Diaz – facendola rovinare per terra.
Rileva in tal senso, l'esito degli accertamenti tecnici svolti dalla Polizia Municipale di Lamezia Terme.
Gli agenti, a seguito dei rilievi tecnici effettuati sul luogo teatro del sinistro, dell'esame del veicolo coinvolto (Fiat LÒ targato CM180SJ), nonché della posizione post-urto (posizione di quiete assunta dal veicolo dopo l'urto), hanno così ricostruito la dinamica del sinistro:
“il sig. , alla guida dell'autocarro FIAT LÒ targato CM 180SJ, solo a bordo e Controparte_2 proveniente da Via San Rocco, circolava su P.zza Diaz con direzione di marcia Via Della Libertà, giunto all'intersezione delle due arterie viarie nell'effettuare la manovra di svolta a Sx. per imboccare la citata
Via Della Libertà, senza accostarsi all'asse della carreggiata ed eseguendo la svolta oltre il centro dell'intersezione, urtava con lo specchietto laterale esterno Sx il pedone , che nel frangente Per_1 si trovava sulla carreggiata di Via Della Libertà intenta ad attraversare il piano viabile in direzione Via
Salvemini, trasversalmente rispetto alla direzione di marcia del veicolo, fuori dagli attraversamenti pedonali. L'urto, nonostante di lievissima entità, faceva perdere l'equilibrio alla che finiva Per_1 rovinosamente a terra e riportando trauma cranico e la contusione delle due anche nonché contusioni multiple per le quali i medici del locale pronto soccorso ne riservavano la prognosi. L'autocarro si
7 arrestava qualche metro più avanti dopo aver lasciato sul manto stradale tracce di frenatura per una lunghezza di 3,30 circa.
A parere di questo Ufficio Infortunistica la responsabilità delle lesioni riportate dalla è Per_1 riconducibile al comportamento, quanto meno colposo del , che nell'occorso non ha prestato, CP_2 ai fini di una prudente condotta di guida, attenzione allo stato dei luoghi effettuando la manovra di svolta in violazione ai precetto comportamentali individuati dal Codice della Strada e più segnatamente dall'art. 154”.
Ebbene, va ricordato che l'utente della strada deve regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza di persone e cose, tenendo anche conto di comportamenti irregolari altrui, sempre che questi non risultino assolutamente imprevedibili.
Tale non può considerarsi la manovra di svolta a sinistra effettuata dal conducente il Fiat LÒ dacché essa non è stata conforme a quanto prescrive l'art. 154 Codice della strada che disciplina la condotta dei conducenti in caso di cambio di direzione o di corsia o altre manovre, prescrivendo, per quanto qui interessa, che per svoltare a sinistra il guidatore debba: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la sua intenzione. La segnalazione della manovra deve essere effettuata servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione e deve continuare per tutta la durata della manovra.
Da ciò deve trarsi il principio che la verifica del conducente di non recare pericolo o intralcio durante il cambio di direzione debba perdurare dall'inizio alla fine della manovra. Ciò in quanto la manovra di cambio di direzione, con particolare riguardo a quella di svolta a sinistra, determina una indiscutibile situazione di pericolo che esige da parte del conducente la massima prudenza e l'adozione di tutte le cautele, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione. Il conducente deve accertarsi con ogni mezzo che non sopraggiungano altri veicoli e tale ispezione deve proseguire per tutte le fasi della manovra (Cass. pen., Sez. 4, n. 6967 del 16 dicembre 2011, G.M., non mass.).
Va, inoltre, sottolineato che la manovra di conversione di un veicolo (sia sulla destra, e ancor di più, sulla sinistra) per uscire dalla sede stradale può essere effettuata solo ove si abbia la certezza di poter completare la manovra stessa, lasciando libero così nel più breve tempo possibile lo scorrimento del normale flusso di circolazione (Cass. pen., Sez. 4, n. 42493 del 3 ottobre 2012, Rv 254612019). Per_5
Non è poi superfluo rammentare che in tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nei limiti della prevedibilità.
Il cambiamento di direzione per svoltare a sinistra esigeva da parte del conducente Controparte_2
la massima prudenza e l'adozione di tutte le cautele, al fine di evitare conseguenze
[...] pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione. Deve, per vero, rifermarsi che, prescrivendo l'art. 140
Codice della strada l'obbligo per gli utenti della strada di “comportarsi in modo da non costituire pericolo
8 o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”,
l'utente che intraprenda una manovra pericolosa, così determinando una situazione di pericolo per gli altri utenti della strada, ha l'obbligo di adottare ogni possibile e necessaria cautela al fine di evitare eventi danniferi.
Il , conducente dell'autocarro Fiat LÒ, avrebbe dunque dovuto accertarsi con ogni mezzo CP_2 che non sopraggiungessero altri veicoli e/o pedoni e tale ispezione doveva proseguire per tutte le fasi della manovra di svolta a sinistra, tanto più che egli aveva avviato la manovra in una strada rettilinea in quel tratto e con buona visibilità, tanto da potersi rendere conto dell'attraversamento da parte del pedone. Il non ha ben valutato, negligentemente, la presenza del pedone intento ad CP_2 attraversare il piano viabile in direzione Via Salvemini, e, quindi, anziché fermarsi ed evitare l'urto, ha fidato nella sua capacità di prontezza di riflessi di attraversare immediatamente la carreggiata che stava GI impegnando.
Reputa la Corte che anche la condotta del pedone non sia però esente da colpa. La condotta della malcapitata IG non può obiettivamente ritenersi irreprensibile, bensì quantomeno incauta, Per_1 avendo ella attraversato la strada trasversalmente rispetto alla direzione di marcia del veicolo, fuori dagli attraversamenti pedonali.
Va preliminarmente rimarcato che, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente.
In altri termini, il conducente risponde anche dei comportamenti altrui, sia pure non corretti, quando essi rappresentino prevedibili eventi nella circolazione stradale.
Con specifico riguardo al comportamento da tenere nei confronti dei pedoni, rilevano le regole dettagliate nell'articolo 191 del codice della strada, che trovano il loro riscontro nel precedente articolo
190 che, a sua volta, dettaglia le regole comportamentali cautelari e prudenziali che deve rispettare il pedone.
In questa prospettiva, rileva la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve presiedere al comportamento del conducente, sintetizzabile nell' “obbligo di attenzione” che questi deve tenere al fine di “avvistare” il pedone sì da potere porre in esser efficacemente i necessari accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento.
Il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende in modo da non
9 costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare, proprio i pedoni) (cfr., per riferimenti, Cass. pen., Sez. IV, gennaio 1991, ; Cass. pen., Sez. IV, 12 ottobre 2005, Leonini;
Per_6
Cass. pen., Sez. IV, 13 ottobre 2005, Tavoliere).
Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti (tipico il caso del pedone che si attarda nell'attraversamento, quando il semaforo, divenuto verde, ormai consente la marcia degli automobilisti), vuoi violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 del codice della strada (tipico quello dell'attraversamento della carreggiata al di fuori degli appositi attraversamenti pedonali). Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenza o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui.
Le regole di condotta imposte dalle norme sulla circolazione stradale devono essere rigorosamente rispettate anche dal conducente favorito dal diritto di precedenza, non trattandosi di un diritto assoluto e tale da consentire una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della strada, anche se eventualmente in colpa. Ne deriva che pure nelle ipotesi in cui il semaforo verde consente la marcia,
l'automobilista deve accertarsi dell'eventuale presenza, perfino colpevole, di pedoni che si attardino nell'attraversamento (Cass. pen., Sez. IV, 18 ottobre 2020 n. 12789) ed è pertanto tenuto a moderare la velocità in prossimità di un incrocio, per essere in grado di affrontare qualsiasi evenienza, anche il mancato rispetto della precedenza da parte di terzi (Cass. pen., Sez. IV, 6 febbraio 2015, n. 30989).
Ne discende che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o violativo di una specifica regola comportamentale) del pedone (una tale condotta risulterebbe concausa dell'evento lesivo), ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento.
Ciò che può ritenersi solo allorquando il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di “avvistare” il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile.
Solo in tal caso, in vero, l'incidente potrebbe ricondursi eziologicamente proprio esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima.
In tal senso, la Suprema Corte ha chiarito che “l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità. È infatti pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ai fini di tale dimostrazione non è sufficiente la violazione da parte del pedone delle regole del codice della strada,
10 e neanche l'anomalia della sua condotta. Occorre invece che il conducente del veicolo dimostri di avere adottato tutte le cautele esigibili, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta, in relazione alle circostanze del caso concreto e, dall'altra parte che la condotta del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile e dunque il sinistro evitabile” (cfr. Cass. civ., 4 aprile 2017, n. 8663; fra moltissime, Cass. civ., 18 novembre 2014, n. 24472; Cass. civ., 19 febbraio 2014, n. 3964).
Il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (cfr., ex multis, Cass. civ., 28 gennaio 2019, n. 2241; Cass. civ., 18 novembre 2014, n. 24472;
Cass. civ., 19 febbraio 2014, n. 3964).
Non è, dunque, quest'ultimo a dover dimostrare che la colpa del conducente sia stata maggiore della propria, ma è vero il contrario: è onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa ed ha avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione dell'evento.
Orbene, nel caso in ispecie, in cui l'attraversamento del piano viabile ha avuto luogo fuori dagli attraversamenti pedonali, che – secondo quanto dichiarato dagli agenti della Polizia Municipale di
Lamezia Terme intervenuti nell'immediatezza del sinistro, e (cfr. Parte_3 Parte_4 verbale d'udienza del 17 settembre 2013) – si trovavano a 4-5 metri dal punto d'urto, deve concludersi per il concorso di colpa della persona danneggiata nel determinismo materiale dell'incidente, non potendosi ritenere la stessa nel caso di specie irreprensibile, ma, al contrario, imprudente ed incauta.
Le condotte colpose del conducente e del pedone hanno contribuito in misura rispettivamente del 50%
e del 50% a cagionare l'evento dacché se è pur vero che l'urto non avrebbe avuto luogo se durante tutte le fasi della pericolosa manovra di svolta a sinistra, il conducente dell'autocarro, Controparte_2
, si fosse accertato che non sopraggiungessero pedoni, accertamento certamente possibile
[...] posto che il aveva avviato la manovra di svolta a sinistra in una strada rettilinea in quel tratto CP_2
e con buona visibilità, il che indubbiamente lo poneva nelle condizioni di potersi rendere conto del sopraggiungere del pedone dalla direzione opposta, e altrettanto indubbio che l'urto non avrebbe avuto luogo se il pedone avesse attraversato Via Della Libertà sulle strisce pedonali poste a pochi metri dal punto d'urto.
Così accertata la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro stradale del 29 maggio 2007,
l'esame della Corte va quindi portato all'ammontare del danno richiesto dall'attore e per la cui quantificazione occorre procedere ad una partizione in relazione alle singole voci prospettata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, con le puntualizzazioni che seguono.
Nell'immediatezza del sinistro la sig.ra veniva trasportata presso il locale Presidio Per_1
Ospedaliero, ove all'atto del ricovero veniva riscontrato un “trauma cranico con minima rima di frattura
11 in regione occipitale sinistra ed ematoma dei tessuti molli extracranico. Contusione anca destra ed anca sinistra. Contusioni multiple (…). Paziente traumatizzata della strada Sveglia collaborante non deficit della motilità ai quattro arti. L'esame TC cranio non mostra patologie urgenti da trattare chirurgicamente. Non necessita di ricovero in ambiente neurochirurgico”.
In data 21 dicembre 2007 la IG veniva nuovamente ricoverata. Nel corso del ricovero Per_1 veniva posta diagnosi di “Trombosi venosa profonda del tratto iliaco-femorale sinistro”. Il successivo 24 dicembre 2007 la IG decedeva. Per_1
Orbene, secondo gli assunti difensivi attorei il decesso è stato provocato dall'evento traumatico del 29 maggio 2007, che “ha provocato un degenerarsi dello stato di salute della IG e quindi l'evento morte, che seppure è sopraggiunto nei confronti di una persona in età avanzata sicuramente non si sarebbe avuto con un decorso così repentino: in breve come si legge anche nella relazione medico legale la complicanza insorta il 21.12.07 è stata dovuta essenzialmente alla prolungata inattività fisica causata dal trauma subito in data 29.05.07 (v. perizia di parte all. 19)” (cfr. citazione, pagg.5-6).
In altri termini, secondo gli assunti difensivi la morte sopraggiunta il 24 dicembre 2007 sarebbe causalmente riconducibile al sinistro stradale del 29 maggio 2007.
Questo assunto è stato ritenuto infondato dal Giudice di prime cure che, muovendo dagli esiti della disposta consulenza tecnica d'ufficio ha concluso nel senso della mancanza della prova del nesso causale tra il sinistro e l'evento morte. In particolare, ha valorizzato gli assunti del consulente tecnico d'ufficio secondo cui “nel caso di specie si è trattato di un traumatismo cranio-facciale accompagnato da una minima rima di frattura in regione occipitale sinistra” e pertanto unica conseguenza in nesso causale rispetto all'evento è costituita dagli episodi ricorrenti di vertigini e cefalea dovendo essere escluso il nesso di causalità tra l'evento morte e il sinistro stradale oggetto di giudizio. Invero ha chiarito il CTU che “per quanto attiene il ricovero del 21.12.2007 in cui veniva posta diagnosi di “Trombosi venosa profonda del tratto iliaco-femorale sinistro” è da escludersi il nesso di causalità materiale rispetto all'evento traumatico per cui è causa … e la trombosi venosa profonda del tratto iliaco femorale sinistro” (cfr. sentenza, pag. 3).
Nella relazione di c.t.u. a firma del Dott. , si legge che “Per quanto attiene il ricovero del Persona_7
21.12.2007 in cui veniva posta diagnosi di Trombosi venosa profonda del tratto iliaco-femorale sinistro, si esclude il nesso di causalità materiale tra l'evento traumatico per cui è causa (sono esclusi i criteri medico-legali del nesso di causalità quali il criterio cronologico inteso come seriazione nel tempo dei fenomeni morbosi, il criterio topografico, il criterio quali-quantitativo o dell'idoneità lesiva) e la trombosi venosa profonda del tratto iliaco femorale sinistro” (cfr. relazione peritale depositata nella cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme il 25 settembre 2015, pagg. 9-10)
Questa conclusione è stata contestata dall'appellante che, sulla scorta di una perizia di parte, sostiene che la consecuzione degli eventi ha comportato numerosi altri accertamenti e ricoveri ospedalieri, determinando una condizione di allettamento fino al decesso avvenuto in data 24 dicembre 2007. In
12 altri termini, se è pur vero che la sig.ra è deceduta a causa di una trombosi venosa profonda Per_1 del tratto iliaco-femorale, è altresì vero, in thesi, che la trombosi è stata una conseguenza diretta dell'allettamento conseguente alle lesioni personali riportate dalla vittima a causa del sinistro stradale.
Per acclarare la fondatezza di questa tesi – fondatezza, come detto, negata dal consulente tecnico nominato dal Tribunale di Lamezia Terme – è stata disposta nuova consulenza nel presente giudizio di appello, che è giunta a conclusioni sostanzialmente uguali a quelle del Dott. . Per_7
Più in dettaglio il Dott. ha chiarito che: Persona_4
(i) la causa di morte riportata in cartella: “embolia e trombosi delle arterie degli arti inferiori”;
(ii) la predetta causa di morte “non è riconducibile all'incidente occorsole essendo trascorso un tempo lungo dal trauma cranico subito” (cfr. relazione peritale presentata, telematicamente, il 16 dicembre 2023, pag. 4);
(iii) l'evento morte avrebbe potuto essere causalmente ricondotto al sinistro stradale de quo soltanto nell'ipotesi – rimasta però indimostrata in quanto non risulta dalla documentazione medica – che la “dopo l'evento traumatico subito, era allettata con una condizione Per_1 di immobilità (allettamento) per il tempo trascorso sino all'insorgenza della trombosi. Ma questa situazione, che ripetiamo avrebbe potuto favorire l'insorgenza della trombosi venosa profonda, con il conseguente decesso, non risulta dalla documentazione medica allegata.
Pertanto, non potendo ricavare elementi che possano dimostrare la GI menzionata condizione di immobilità, in conseguenza del trauma subito, lo stesso non si può ritenere conseguenza del decesso della ” (cfr. relazione peritale, pagg. 4-5). Per_1
Non essendo stata prodotta dall'attore-appellante documentazione in grado di dimostrare la condizione di allettamento protrattasi ininterrottamente dal 29 maggio 2007 al 21 dicembre 2007, deve inevitabilmente concludersi nel senso che, effettivamente, non è stato dimostrato il nesso causale tra l'evento morte e il sinistro stradale.
La sentenza di primo grado in parte qua merita certamente d'essere confermata.
La pronuncia è tuttavia affetta da vizio di omessa pronuncia nella parte in cui non ha esaminato la domanda di risarcimento del danno biologico patito dalla sig.ra in conseguenza del sinistro Per_1 stradale che la vide coinvolta nel 2007, domanda pure proposta dagli eredi della ed il cui esame Per_1
è pertanto demandato alla Corte.
In merito reputa la Corte che sia parzialmente fondata l'eccezione di novità della domanda formulata dalla . RT
Si è GI detto che, costituendosi in appello, la Compagnia assicuratrice, ha dedotto la inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. della domanda di risarcimento per il danno biologico da invalidità permanente e temporanea, totale e parziale, subito da in conseguenza del sinistro de quo, per come Per_1 quantificati dal C.T.U. nel corso del giudizio. Adduce che, di vero, tale posta di danno non era stata indicata nel corso del giudizio di primo grado, poiché gli attori, eredi della VE , avevano Per_1
13 formulato richiesta di risarcimento per i danni iure hereditatis, iure proprio, catastrofale e patrimoniale, tutti conseguenti al decesso di per responsabilità del conducente del veicolo investitore. In Per_1 buona sostanza, a dire della Compagnia appellata, non vi è mai stata alcuna richiesta di risarcimento che attenesse specificatamente alla richiesta di risarcimento per il suddetto danno biologico, derivato direttamente dalle lesioni sofferte a seguito del sinistro, anche nella loro qualità di eredi.
L'assunto è però parzialmente smentito dal tenore delle conclusioni prese con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, laddove è formulata la richiesta di parte attrice di condanna dei convenuti
“tutti in solido tra loro al pagamento della somma di euro 20.000,00 dovuta a titolo di risarcimento danno biologico per l'arco di tempo in cui la dante causa è rimasta in vita e che va dal 29.05.07 data dell'incidente al 24.12.07, data della morte”. Sempre nella citazione – e precisamente sotto la voce
“Danni a cui hanno diritto gli eredi sia iure proprio sia iure ereditatis” (cfr. citazione, pag. 6) – si afferma che “ai congiunti della vittima (v. stato di famiglia all. 28) spetta il danno biologico inteso come danno per l'invalidità che abbraccia l'arco di tempo che va dall'incidente avvenuto in data 29.05.07 alla morte avvenuta in data 24.12.07, arco temporale in cui la IG è stata sottoposta a controlli Per_1 periodici, visite specialistiche e cure, determinato in euro 20.000,00 (intercorrendo tra il fatto lesivo
e la morte un apprezzabile lasso di tempo, poiché, il danneggiato , ha acquisito nel Per_1 suo patrimonio il diritto al risarcimento del danno, e, quindi, tale danno, per effetto del successivo decesso, diventa parte dell'eredità trasmessa dalla vittima ai propri eredi, e tra gli stessi, va ripartita in proporzione alle relative quote) […]”.
Ora. A giudizio della Corte, discorrendo di “danno biologico inteso come danno per l'invalidità”,
l'originaria parte attrice ha certamente voluto domandare il risarcimento del danno da invalidità temporanea, che, il consulente tecnico d'ufficio Dott. ha indicato in 190 giorni – dalla data Per_4 dell'infortunio con ricovero ospedaliero e sino alla data di certificazione di avvenuta guarigione clinica
– di cui 10 giorni di ITT e 180 di ITP al 50%.
Facendo gli opportuni calcoli, applicando le più recenti tabelle di Milano, si ottiene la somma di €
1.150,00 per 10 giorni di ITT (€ 115 x10) e la somma di € 10.350,00 per 180 giorni di ITP al 50% (€
57,50 x 180).
L'importo totale di € 11.500,00 va, poi, ridotto nella misura del 50% per l'accertato concorso di colpa della persona danneggiata, per un importo finale di € 5.750,00, in moneta attuale, al cui pagamento in favore di i convenuti vanno condannati in solido. Parte_1
Sulle somme così liquidate non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi non essendo stato allegato e provato alcun nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata e tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento. Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata (liquidata in moneta attuale) comprenda anche il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario, e tanto conformemente all'insegnamento ormai più che consolidato della
Suprema Corte, al quale questo Collegio intende prestare adesione, secondo cui “Nell'obbligazione
14 risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché, di per sé, esso può essere comunque GI ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali (Cass. 25 agosto 2003, n. 12452; 22 ottobre 2004, n. 20591; 24 ottobre 2007, n. 22347;
12 febbraio 2010, n. 3355) …” (cfr. Cass. civ., 13 luglio 2018, n. 18564).
Orbene, nel caso di specie, in mancanza di prova del danno nel senso ora specificato e, dunque, di prova, da offrirsi da parte dell'attore, che la somma liquidata in moneta attuale sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, gli interessi compensativi non possono essere riconosciuti.
Vanno invece riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla presente sentenza al soddisfo.
È invece nuova la domanda di risarcimento del danno da invalidità permanente, della quale, effettivamente, non v'è traccia nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, così che di essa ne va dichiarata la inammissibilità, ex art. 345 c.p.c..
È altresì nuova e, in quanto tale, è inammissibile, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avente ad oggetto le spese mediche sostenute dalla . Per_1
In questi termini il primo motivo e il secondo motivo sono accolti. Resta assorbito il terzo motivo con il quale è censurata la condanna alle spese, dovendo la Corte procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della riforma parziale della decisione impugnata, in quanto il relativo onere deve essere distribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., 29 ottobre 2019, n. 27606).
§ 4. Le spese processuali
4.1 L'accoglimento per quanto di ragione dell'appello giustifica la compensazione in ragione di ½ delle spese di lite e la condanna dei convenuti in solido tra loro, al pagamento della restante metà. Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal
D.M. n. 147/2022 (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) per tutte le fasi.
15 4.2 Definitivamente a carico dell'attore e dei convenuti, in quote uguali (50% e 50%), vanno poste le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado e di quella disposta in appello.
4.3 Atteso il tenore della pronuncia, non ricorrono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art
13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_2
(GI e , in persona Controparte_3 Controparte_4 RT del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato in data 1° ottobre 2021, e avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 495/2021 del 22 luglio 2021, pubblicata il 23 agosto
2021 e notificata il 2 settembre 2021, così provvede:
a. accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna , la (GI Controparte_2 Controparte_3 [...]
e , in solido, al pagamento in favore di Controparte_4 RT Parte_1
della somma di € 5.750,00, all'attualità, oltre interessi legali dalla presente sentenza al
[...] soddisfo;
b. compensa le spese di lite dei due gradi di giudizio in ragione di ½ e condanna Controparte_2
, la (GI e
[...] Controparte_3 Controparte_4 RT
, in solido, al pagamento, in favore di , della restante metà che liquida
[...] Parte_1 in € 270,00 per spese ed € 2.539,00 per compensi per il primo grado, e in € 402,00 per spese ed € 2.904,00 per compensi per l'appello, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
c. pone definitivamente a carico dell'attore e dei convenuti, in quote uguali (50% e 50%), le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado e di quella disposta in appello.
Così deciso il 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
16