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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/03/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1667/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1667/2017
TRA
, Parte_1 Parte_2
difeso dall'avv.
[...]
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv. Valeria Controparte_1
Grandizio ed Ettore Triolo, Elisabetta Paonessa, Pasqualina Ethel Fiorino
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La domanda è inammissibile.
2. La società adisce questo Ufficio affinché dichiari la nullità delle poste creditorie richiamate dall'estratto di ruolo avversato – e relativo agli atti di pagamento recanti numero 13920060006805506000; 13920110002233651000; 43920112000002630000;
43920120000003645000; 43920140000769039000 e 43920150000002576000 – deducendo la mancata notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottostanti all'estratto di ruolo impugnato – nonché – in caso – la prescrizione delle poste attive di cui all'atto precitato.
3. Tutti gli Enti costituiti resistono al ricorso, chiedendone il rigetto.
1 4. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 13.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. La società ricorrente si rivolge all'Autorità giudiziaria allo scopo di far constatare l'intervento di fenomeni estintivi dei diritti patrimoniali disputati.
6. L'impugnazione degli estratti, tuttavia, è preclusa in assenza della successiva coltivazione del credito da parte del riscossore, non è riscontrabile – in capo al ricorrente – una posizione soggettiva qualificata giustificativa dell'adizione dell'Autorità giudiziaria, in vista dell'ottenimento di una pronuncia meramente dichiarativa dell'insussistenza della posizione debitoria, in ragione – appunto – della mancata attivazione, da parte del Concessionario, dei mezzi di esazione.
7. Quanto appena detto, peraltro, è conforme alla statuizione resa dalla Corte
Costituzione, con sent. n. 190/2023, in virtù della quale «L'introdotta possibilità di impugnare la cartella di pagamento che si ritenga invalidamente notificata e di cui il contribuente sia venuto a conoscenza dall'estratto di ruolo (che ne afferma la valida notifica), scontrandosi con le gravi inefficienze del sistema italiano della riscossione, ha però condotto “[al]l'enorme proliferazione, negli ultimi anni, di controversie strumentali di impugnazione degli estratti di ruolo radicate dai debitori iscritti a ruolo”, con “un aumento esponenziale delle cause radicate innanzi alle Commissioni
Tributarie, ai Giudici di Pace e, più in generale, alla Magistratura ordinaria per far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l' si fosse attivato in alcun Controparte_2
modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui vi avesse rinunciato, anche nell'esercizio dell'autotutela” (relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021). A fronte di una tale proliferazione di ricorsi, che ha messo in crisi il sistema di tutela giurisdizionale, il legislatore è intervenuto con la disposizione censurata, che limita la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e la cartella, che si assume invalidamente notificata, sola al ricorrere di determinate fattispecie attinente a rapporti con la pubblica amministrazione, ovvero «nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura d'appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
8. Per tutto quanto appena illustrato, allora il ricorso va dichiarato inammissibile.
9.L'esito della lite – condizionato dalla novità giurisprudenziale rilevata nella materia – consiglia per la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
p.q.m.
all'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da , in Parte_3
persona del rappresentante legale pro tempore, nei confronti di Controparte_3
, in persona del rappresentante legale pro tempore,
[...] [...]
, in persona del rappresentante legale pro tempore, in Controparte_4
proprio e quale mandatario della Controparte_5 [...]
, in persona del rappresentante legale Controparte_6
pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso, 17.3.2025
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza
Il g.o.p. Susanna Cirianni
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