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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/04/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente rel.
Dr. Sergio Garofalo Giudice
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da MCA GROUP S.R.L. rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Guidi e
Lario Paccosi, giusta procura in atti
PARTE ISTANTE contro
ADL COSTRUZIONI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE (P.I./ C.F. 01962400477 ) con sede legale in VIA
PISTOIESE 65/A MONTECATINI-TERME
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto l'11.3.2025 la MCA GROUP S.R.L. ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della ADL COSTRUZIONI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE (P.I./ C.F. 01962400477) deducendo la natura d'impresa commerciale della debitrice e il mancato pagamento di un debito già consacrato in un decreto ingiuntivo non opposto e divenuto pertanto esecutivo.
Regolarmente convocata la debitrice (a mezzo di PEC consegnata il 12.3.2025), all'esito dell'udienza tenutasi l'8.4.2025, dinanzi al giudice delegato alla trattazione, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.
***
Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di ADL COSTRUZIONI S.R.L. -
IN LIQUIDAZIONE ricorrendo i requisiti prescritti dall'art. 121 CCII.
I. Sussiste la competenza del tribunale adito atteso che la società ha sede legale, da oltre un anno, in
Montecatini Terme (PT).
1
II. Quanto al profilo soggettivo, il resistente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capital, esercente l'attività edile, e non si evincono dal carteggio processuale elementi in base ai quali possa ritenersi che ADL COSTRUZIONI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE, iscritta in sezione ordinaria del registro delle imprese, sia da qualificarsi come un'impresa minore, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.
Del resto, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41, comma 4°, CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata;
invece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è comparsa in udienza, con la conseguenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del
Ricorre altresì il presupposto normativo di cui all'art. 49, quinto comma, CCII, in quanto l'ammontare del solo debito scaduto e non pagato nei confronti della creditrice ricorrente supera l'importo di € 30/mila, ammontando, in linea capitale, a € 42.340,64.
III. Quanto alla ricorrenza dello stato d'insolvenza, occorre precisare che, con riferimento alle società in liquidazione - quale è la debitrice a far data dal 13.1.2023 - assume rilievo non più la capacità prospettica di operare sul mercato quanto l'idoneità degli elementi attivi a consentire l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori (v. Cass. 25167/2016 e Cass. 13644/2013), dovendosi ovviamente valutare le concrete ed attuali possibilità di realizzo (v. Cass. 24948/2019).
Posto che la ADL Costruzioni s.r.l. risulta esposta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'ammontare complessivo di € 320.661,83, portato da avvisi e cartelle di pagamento notificate a far data dal mese di settembre del 2022, occorre sottolineare che la società debitrice non deposita bilanci dal 2020
e che le dichiarazioni dei redditi relative alle annualità 2023 e 2022 (Mod. SC 2024 e Mod SC 2023), dalla stessa presentate ed acquisite d'ufficio agli atti del procedimento, recano il quadro relativo al “Dati di
Bilancio” e, in particolare, il quadro inerente all'attivo patrimoniale, non compilato: resta pertanto preclusa al Collegio ogni valutazioni in termini di sussistenza e capienza dell'attivo patrimoniale della debitrice.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice istante.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto all'albo dei gestori della crisi ex art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
2
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di ADL COSTRUZIONI S.R.L. - IN
LIQUIDAZIONE (P.I./ C.F. 01962400477 ) con sede in VIA PISTOIESE 65/A MONTECATINI-TERME
Nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci e curatore il dott. Claudio Vivarelli, che farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP (all'indirizzo unep.tribunale.pistoia@giustiziacert.it) attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale.
Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 CCII
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 15.7.2025 alle ore 12,00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. ed al ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia il 8/04/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Nicoletta Curci
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente rel.
Dr. Sergio Garofalo Giudice
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da MCA GROUP S.R.L. rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Guidi e
Lario Paccosi, giusta procura in atti
PARTE ISTANTE contro
ADL COSTRUZIONI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE (P.I./ C.F. 01962400477 ) con sede legale in VIA
PISTOIESE 65/A MONTECATINI-TERME
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto l'11.3.2025 la MCA GROUP S.R.L. ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della ADL COSTRUZIONI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE (P.I./ C.F. 01962400477) deducendo la natura d'impresa commerciale della debitrice e il mancato pagamento di un debito già consacrato in un decreto ingiuntivo non opposto e divenuto pertanto esecutivo.
Regolarmente convocata la debitrice (a mezzo di PEC consegnata il 12.3.2025), all'esito dell'udienza tenutasi l'8.4.2025, dinanzi al giudice delegato alla trattazione, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.
***
Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di ADL COSTRUZIONI S.R.L. -
IN LIQUIDAZIONE ricorrendo i requisiti prescritti dall'art. 121 CCII.
I. Sussiste la competenza del tribunale adito atteso che la società ha sede legale, da oltre un anno, in
Montecatini Terme (PT).
1
II. Quanto al profilo soggettivo, il resistente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capital, esercente l'attività edile, e non si evincono dal carteggio processuale elementi in base ai quali possa ritenersi che ADL COSTRUZIONI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE, iscritta in sezione ordinaria del registro delle imprese, sia da qualificarsi come un'impresa minore, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.
Del resto, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41, comma 4°, CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata;
invece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è comparsa in udienza, con la conseguenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del
Ricorre altresì il presupposto normativo di cui all'art. 49, quinto comma, CCII, in quanto l'ammontare del solo debito scaduto e non pagato nei confronti della creditrice ricorrente supera l'importo di € 30/mila, ammontando, in linea capitale, a € 42.340,64.
III. Quanto alla ricorrenza dello stato d'insolvenza, occorre precisare che, con riferimento alle società in liquidazione - quale è la debitrice a far data dal 13.1.2023 - assume rilievo non più la capacità prospettica di operare sul mercato quanto l'idoneità degli elementi attivi a consentire l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori (v. Cass. 25167/2016 e Cass. 13644/2013), dovendosi ovviamente valutare le concrete ed attuali possibilità di realizzo (v. Cass. 24948/2019).
Posto che la ADL Costruzioni s.r.l. risulta esposta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'ammontare complessivo di € 320.661,83, portato da avvisi e cartelle di pagamento notificate a far data dal mese di settembre del 2022, occorre sottolineare che la società debitrice non deposita bilanci dal 2020
e che le dichiarazioni dei redditi relative alle annualità 2023 e 2022 (Mod. SC 2024 e Mod SC 2023), dalla stessa presentate ed acquisite d'ufficio agli atti del procedimento, recano il quadro relativo al “Dati di
Bilancio” e, in particolare, il quadro inerente all'attivo patrimoniale, non compilato: resta pertanto preclusa al Collegio ogni valutazioni in termini di sussistenza e capienza dell'attivo patrimoniale della debitrice.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice istante.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto all'albo dei gestori della crisi ex art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
2
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di ADL COSTRUZIONI S.R.L. - IN
LIQUIDAZIONE (P.I./ C.F. 01962400477 ) con sede in VIA PISTOIESE 65/A MONTECATINI-TERME
Nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci e curatore il dott. Claudio Vivarelli, che farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP (all'indirizzo unep.tribunale.pistoia@giustiziacert.it) attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale.
Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 CCII
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 15.7.2025 alle ore 12,00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. ed al ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia il 8/04/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Nicoletta Curci
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