Articolo 1 della Legge 13 luglio 1892, n. 377
Versione
24 agosto 1892
Art. 1.
UMBERTO I.

par grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sara' data all'Atto generale della Conferenza di Bruxelles per la repressione della tratta degli schiavi, ivi firmato il 2 luglio 1890, ed annessavi dichiarazione della stessa data.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza addi' 13 luglio 1892.

UMBERTO.

B. Brin.

Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 11/08/1892, n. 188 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Entrata in vigore il 24 agosto 1892