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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 23/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1861/2024, avente ad oggetto Divorzio contenzioso, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Bruno Bellini, presso lo studio del quale elegge domicilio in Pistoia alla via dello Stadio n. 2/D;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...], residente in [...]
Sdrucciola n. 36;
Resistente
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 5.10.2024, premetteva di PA
avere contratto matrimonio in Pistoia il 7.5.2000 con e che Controparte_1
dalla loro unione nasceva la figlia (nata il [...]). Per_1
Il Tribunale di Pistoia, con decreto del 9.1.2009, omologava la separazione consensuale dei coniugi, prevedendo, tra le altre cose, che il sig. CP_1
avrebbe corrisposto, a titolo di mantenimento della figlia, la somma mensile di
€ 250, oltre il 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente deduceva di svolgere attività di collaboratrice scolastica, mentre il resistente svolge attività di vigile del fuoco.
Pertanto, la ricorrente concludeva così: che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia, verificate le condizioni di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Pistoia tra la Sig.ra e il Sig. PA Controparte_1 in data 07/05/2000, come risulta dall'estratto per riassunto dal Registro degli
Atti di Matrimonio dell'anno 2000 del Comune di Pistoia, atto n. 27 – parte II
– Serie A – Uff. 1 (doc. 3), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pistoia di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento di cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio concordatario, alle seguenti condizioni:
1) assegnare la casa coniugale sita in Pistoia, località Candeglia, alla Via G.
Pietri n. 50, alla Sig.ra ove è residente unitamente alla figlia PA
, limitatamente al piano superiore, nello stato di fatto in cui essa si Per_1
trova, con tutti i beni mobili e le attrezzature che l'arredano e corredano, parte dei quali di esclusiva proprietà del Sig. che li concede in Controparte_1
uso alla Sig.ra mentre altri, come da elenchi separati, sono di PA
esclusiva proprietà della o comuni quali regali di nozze. Il piano PA
inferiore dell'abitazione suindicata, adibito a magazzino, resta nella piena ed esclusiva disponibilità del proprietario ma vi potrà avere Controparte_1
libero accesso anche la per raggiungere il congelatore, la lavatrice, PA
il bozzino, mentre il proprietario avrà accesso ai servizi igienici posti CP_1
al piano superiore. Il giardino è accessibile a coloro che usufruiscono dell'immobile.
2 2) stabilire a carico del padre un assegno di mantenimento Controparte_1
a favore della figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente, pari alla somma mensile di € 500,00.- (cinquecento), importo passibile di rivalutazione monetaria annua in base alle variazioni dell'indice
Istat, da corrispondersi entro il giorno quindici di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa intercorso tra il Tribunale intestato e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia datato 01/10/2018.
Vittoria di spese di giudizio.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il resistente rimaneva contumace.
All'udienza del 23.1.2025, ad esito di discussione, il Tribunale riservava la causa in decisione.
2. Preliminarmente, dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla
L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale definita con decreto di omologa del Tribunale di Pistoia del 9.1.2009.
Appare inoltre irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dal tempo trascorso dalla pronuncia della separazione senza che vi sia stata riconciliazione.
Pertanto, va emessa pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. La ricorrente domanda l'assegnazione, in proprio favore, della casa coniugale sita in Pistoia, loc. Candeglia, via Pietri n. 50.
Dalle dichiarazioni della stessa ricorrente, rese all'udienza del 23.1.2025, emerge che la stessa non abita più nell'immobile in questione, essendo, in realtà, domiciliata, insieme alla figlia, presso i suoi genitori.
La ricorrente, difatti, affermava di recarsi nella casa familiare solo saltuariamente.
Ne consegue il rigetto della domanda di assegnazione dell'immobile, considerato che il legame tra il nucleo e lo stesso si è, ormai, eliso.
4. La ricorrente domanda contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne pari ad € 500 mensili.
Occorre osservare che le parti, nel gennaio 2009, addivenivano alla separazione consensuale, prevedendo che il padre avrebbe versato, a titolo di mantenimento
3 della figlia, la somma di € 250 mensili;
tale somma, rivalutata all'attualità, corrisponde a circa € 330 mensili.
Considerato, allora, che, all'epoca, la figlia delle parti era una bambina di sette anni, e che, oggi, è una ragazza di 23 anni, appare congruo procedere alla rivalutazione del contributo, arrotondandolo in € 350 mensili, considerate le presumibili accresciute esigenze della figlia maggiorenne.
Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore.
5. Nulla alle spese, considerato il solo parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi
[...]
nata a [...] il [...] e nato PA Controparte_1
a Pistoia il 8.12.1966, che hanno contratto matrimonio in Pistoia il 7.5.2000;
2) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare;
3) dispone l'obbligo di di versare a a Controparte_1 PA
titolo di mantenimento della figlia maggiorenne, l'importo di € 350,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
4) dispone che le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese 4 connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
5) nulla alle spese;
5 6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia per l'annotazione di ci all'art. 69 lett. d) D.P.E.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto n. 27 p. II, s. A, anno 2000).
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 23.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1861/2024, avente ad oggetto Divorzio contenzioso, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Bruno Bellini, presso lo studio del quale elegge domicilio in Pistoia alla via dello Stadio n. 2/D;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...], residente in [...]
Sdrucciola n. 36;
Resistente
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 5.10.2024, premetteva di PA
avere contratto matrimonio in Pistoia il 7.5.2000 con e che Controparte_1
dalla loro unione nasceva la figlia (nata il [...]). Per_1
Il Tribunale di Pistoia, con decreto del 9.1.2009, omologava la separazione consensuale dei coniugi, prevedendo, tra le altre cose, che il sig. CP_1
avrebbe corrisposto, a titolo di mantenimento della figlia, la somma mensile di
€ 250, oltre il 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente deduceva di svolgere attività di collaboratrice scolastica, mentre il resistente svolge attività di vigile del fuoco.
Pertanto, la ricorrente concludeva così: che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia, verificate le condizioni di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Pistoia tra la Sig.ra e il Sig. PA Controparte_1 in data 07/05/2000, come risulta dall'estratto per riassunto dal Registro degli
Atti di Matrimonio dell'anno 2000 del Comune di Pistoia, atto n. 27 – parte II
– Serie A – Uff. 1 (doc. 3), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pistoia di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento di cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio concordatario, alle seguenti condizioni:
1) assegnare la casa coniugale sita in Pistoia, località Candeglia, alla Via G.
Pietri n. 50, alla Sig.ra ove è residente unitamente alla figlia PA
, limitatamente al piano superiore, nello stato di fatto in cui essa si Per_1
trova, con tutti i beni mobili e le attrezzature che l'arredano e corredano, parte dei quali di esclusiva proprietà del Sig. che li concede in Controparte_1
uso alla Sig.ra mentre altri, come da elenchi separati, sono di PA
esclusiva proprietà della o comuni quali regali di nozze. Il piano PA
inferiore dell'abitazione suindicata, adibito a magazzino, resta nella piena ed esclusiva disponibilità del proprietario ma vi potrà avere Controparte_1
libero accesso anche la per raggiungere il congelatore, la lavatrice, PA
il bozzino, mentre il proprietario avrà accesso ai servizi igienici posti CP_1
al piano superiore. Il giardino è accessibile a coloro che usufruiscono dell'immobile.
2 2) stabilire a carico del padre un assegno di mantenimento Controparte_1
a favore della figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente, pari alla somma mensile di € 500,00.- (cinquecento), importo passibile di rivalutazione monetaria annua in base alle variazioni dell'indice
Istat, da corrispondersi entro il giorno quindici di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa intercorso tra il Tribunale intestato e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia datato 01/10/2018.
Vittoria di spese di giudizio.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il resistente rimaneva contumace.
All'udienza del 23.1.2025, ad esito di discussione, il Tribunale riservava la causa in decisione.
2. Preliminarmente, dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla
L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale definita con decreto di omologa del Tribunale di Pistoia del 9.1.2009.
Appare inoltre irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dal tempo trascorso dalla pronuncia della separazione senza che vi sia stata riconciliazione.
Pertanto, va emessa pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. La ricorrente domanda l'assegnazione, in proprio favore, della casa coniugale sita in Pistoia, loc. Candeglia, via Pietri n. 50.
Dalle dichiarazioni della stessa ricorrente, rese all'udienza del 23.1.2025, emerge che la stessa non abita più nell'immobile in questione, essendo, in realtà, domiciliata, insieme alla figlia, presso i suoi genitori.
La ricorrente, difatti, affermava di recarsi nella casa familiare solo saltuariamente.
Ne consegue il rigetto della domanda di assegnazione dell'immobile, considerato che il legame tra il nucleo e lo stesso si è, ormai, eliso.
4. La ricorrente domanda contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne pari ad € 500 mensili.
Occorre osservare che le parti, nel gennaio 2009, addivenivano alla separazione consensuale, prevedendo che il padre avrebbe versato, a titolo di mantenimento
3 della figlia, la somma di € 250 mensili;
tale somma, rivalutata all'attualità, corrisponde a circa € 330 mensili.
Considerato, allora, che, all'epoca, la figlia delle parti era una bambina di sette anni, e che, oggi, è una ragazza di 23 anni, appare congruo procedere alla rivalutazione del contributo, arrotondandolo in € 350 mensili, considerate le presumibili accresciute esigenze della figlia maggiorenne.
Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore.
5. Nulla alle spese, considerato il solo parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi
[...]
nata a [...] il [...] e nato PA Controparte_1
a Pistoia il 8.12.1966, che hanno contratto matrimonio in Pistoia il 7.5.2000;
2) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare;
3) dispone l'obbligo di di versare a a Controparte_1 PA
titolo di mantenimento della figlia maggiorenne, l'importo di € 350,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
4) dispone che le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese 4 connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
5) nulla alle spese;
5 6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia per l'annotazione di ci all'art. 69 lett. d) D.P.E.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto n. 27 p. II, s. A, anno 2000).
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 23.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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