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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/04/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 72/2023 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 18.12.2024
promossa da:
MI LL AMMESSA AL PSS CON DELIBERA COA DI BOLOGNA
IN DATA 21/12/2022 con l'avvocato LENZI UGO con domicilio eletto in VIA G.
LEOPARDI N. 6 40122 BOLOGNA
- appellante –
contro con l'avvocato ARMANDO GOVERNATORI e con Controparte_1 domicilio eletto in via Mazzini n. 160 – 40139 Bologna
- appellata –
- convenuta contumace - Controparte_2
in punto di: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 1517/2022 pubblicata in data 08/06/2022
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
1 LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1517/2022 il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo nella causa n. 18589/2018 R.G. promossa da in opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 5858/2018 emesso a favore di per la Parte_2 somma di € 39.873,60=, oltre interessi legali e spese di procedimento, a titolo di corrispettivo per attività di consulenza stragiudiziale e di cui al conferimento incarico
16.09.2014, in parziale accoglimento dell'opposizione ha condannato parte opponente al pagamento a favore dell'opposta della somma di € 7.776,00= oltre iva se ed in quanto dovuta e gli interessi legali dalla domanda monitoria al saldo, con compensazione delle spese di giudizio, spese di ctu a carico dell'opponente.
L'ingiunto contestava la validità della scrittura privata tra le parti di data 16.09.2004,
l'illegittima esposizione in fattura di voci esclusivamente riservate in capo a soggetti iscritti all'albo avvocati o praticanti, nonché contestando l'intestazione della partita iva collegata a controparte.
Chiedeva dunque, in via principale, l'accertamento e declaratoria di nullità e/o di annullabilità della scrittura privata 16.09.2014; di conseguenza, chiedeva di accertare che nulla era dovuto e di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di tali domande, concludeva comunque per la dichiarazione che nulla era dovuto, in quanto non si era mai realizzata la condizione prevista al punto 3) della scrittura privata del 16.09.2014.
Si costituiva deducendo il corretto svolgimento Parte_2 dell'attività demandatale, rilevando altresì la consapevolezza di controparte circa l'opera da lei svolta nel suo interesse;
per l'effetto, riteneva che la scrittura non potesse essere dichiarata annullabile.
Deduceva la congruità del compenso liberamente pattuito ed accettato da Parte_1
, utilizzando quale parametro di valutazione il valore patrimoniale della ditta.
[...]
Riteneva dunque non sussistesse alcuna criticità in merito alle voci presenti nella fattura n. 1/2018, in quanto patrocinatore legale e come tale corrispondeva il contributo alla cassa forense.
2 Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Veniva svolto interrogatorio formale della opposta e ctu contabile.
La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma della Parte_2 pronuncia e l'integrale rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, sulla base dei seguenti motivi:
1 – Erronea motivazione in tema di oggetto dell'incarico conferito;
2 – Erronea motivazione in punto di liquidazione degli ulteriori, autonomi, incarichi conferiti e svolti;
3 – Erronea motivazione in tema di mancato riconoscimento delle spese accessorie;
4 – Erronea regolamentazione delle spese legali.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
Formulava appello incidentale deducendo con unico motivo l'erroneità della sentenza in punto di riconoscimento e liquidazione a favore di Parte_2
delle attività indicate come svolte nel periodo gennaio – marzo 2015, concludendo per la condanna alla restituzione delle somme versate in ottemperanza al provvedimento impugnato.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 18.12.2024
con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erronea motivazione in tema di oggetto dell'incarico conferito.
Deduce la contrarietà alla lettera del contratto dell'interpretazione data dal Tribunale circa l'oggetto dell'accordo, consistente non nell'ottenimento di una nuova concessione, bensì di rientro nei locali, seppur a diverso titolo, con conseguente legittimità della pretesa creditoria avanzata.
Dagli atti, si evidenzia che alla data del 16/09/2014 il signor , Parte_1
“aveva evitato l'abbandono dei locali” e pertanto mai aveva dovuto lasciare i locali in cui svolgeva l'attività.
Dirimente sul punto è la lettera della dott. di data 30.12.2014 (doc. 3 Pt_2
) in cui si legge: “La partita con il comune di Bologna si chiude infatti con Parte_1
l'accordo di revoca dell'ordinanza di sfratto mediante esecuzione dello smaltimento dell'amianto e relativa concessione in suo favore (…) Il mio incarico e 'pertanto
3 positivamente e in toto eseguito” “Trasmetto in allegato copia della fattura 2/2014, con invito a provvedere al saldo. Con questo pagamento si provvede al saldo della prima parte del compenso per l'incarico ricevuto e concordato”.
È incontestato, che a tale data del 16/09/2014 la dott. aveva Parte_2
già percepito la somma di € 4.000,00 oltre iva come dalla stessa dichiarato, di cui alla fattura 2/2014 allegata alla citata missiva.
Nella stessa missiva è previsto un'ulteriore fase, così come si legge nella lettera
(“ Nell'invitarla a prendere atto che ho già ottemperato all'incarico nel sua completezza.
La invito altresì a prendere atto che nel perfezionamento della seconda parte dell'incarico
(….)” diretta all'ottenimento da parte del Comune di Bologna del rinnovo della concessione. (doc. 13 p. opposta).
Quindi, seppure formulato per fasi distinte, senza revoca in dubbio emerge che l'oggetto dell'accordo tra le parti era il rilascio della concessione in rinnovo per lo svolgimento dell'attività lavorativa nei locali in oggetto.
Il motivo non è meritevole di accoglimento e va respinto.
Con il secondo motivo l'appellante si duole dell'erronea liquidazione del compenso afferente alle ulteriori attività svolte cumulativamente come si trattasse di un unica pratica, anziché di valorizzarle distintamente in quanto non connesse tra di loro.
La prospettazione della difesa appellante non è condivisibile, atteso che l'indicazione dell'ammontare delle voci esposte per le attività svolte trae fondamento dalla pattuizione di cui alla scrittura privata, e dunque, soltanto se considerate unitariamente entro il perimetro dell'accordo quadro, le diverse prestazione posso trovare riscontro remunerativo secondo tale parametro, come peraltro preteso da parte opposta.
Il motivo non è meritevole di accoglimento e va respinto.
Con il terzo motivo l'appellante censura il mancato riconoscimento delle spese accessorie sul compenso liquidato.
La doglianza non coglie nel segno, posto che il riferimento all'applicazione analogica del tariffario forense in uso può trovare applicazione, nel caso di specie, limitatamente al criterio di parametrazione del valore dell'opera svolta secondo scaglioni individuati dal tariffario forense, ma, in difetto di diversa pattuizione, giammai al riconoscimento di poste previste in virtù dell'attività svolta in qualità di professionista iscritto all'albo.
Il motivo non è meritevole di accoglimento e viene respinto.
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del motivo di appello incidentale, trovandosi l'iter motivazionale del giudice di prime cure non meritevole di censura, né
4 riuscendo le argomentazioni svolte dall'appellante incidentale idonee a contrastarne e confutarne le ragioni.
Stante la reciproca soccombenza delle parti, le spese del grado sono compensate integralmente
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_2
l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1 di Bologna n. 1517/2022 , ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello principale;
- Rigetta l'appello incidentale;
e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
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