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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/07/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2213 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti PATTI GAETANA Parte_1
e CARNABUCI GIANMARCO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. LA VALLE LUIGI, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso del 9.7.2024 parte ricorrente, in qualità di vedova ed erede di
[...]
adiva il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro, Per_1 esponendo di aver presentato presso la resistente istanza di reversibilità della rendita da malattia professionale n. 001647226, riconosciuta al coniuge a far data dal
12/02/1982 per effetto dell'attività lavorativa prestata come minatore, aveva contratto una “broncopatia cronica ostruttiva da esposizione lavorativa a biossido di zolfo (SO2)”.
Riferiva che, con provvedimento del 16/05/2023 l'Istituto rigettava l'istanza asserendo che il decesso non fosse riconducibile alla patologia contratta. Per_1
Avverso tale provvedimento proponeva opposizione in via amministrativa, rigettata dall' in data 23.11.2023. CP_2
Chiedeva, quindi, al Tribunale di: “1) ritenere e dichiarare il decesso del sig.
[...] avvenuto a causa e conseguenza della malattia professionale;
2) ritenere Per_1
1 e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire la rendita di Parte_1 reversibilità per la morte del coniuge sig. titolare della rendita da Persona_1 malattia professionale n. 001647226 (11/11/2022); 3) conseguentemente, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1 corresponsione in favore della ricorrente della prestazione spettante dal giorno successivo alla morte del sig. (11/11/2022), con interessi e Persona_1 rivalutazione come per legge;
4) condannare l' resistente alle spese, CP_2 competenze ed onorari del giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Ritualmente citato in giudizio, si costituiva l' il quale deduceva variamente CP_1
l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. La causa, istruita a mezzo CTU, veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 15.7.2025.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disciplinato dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il legislatore ha previsto specifiche forme di tutela anche in favore dei familiari superstiti del lavoratore deceduto per causa riconducibile all'attività lavorativa svolta. In particolare, l'art. 85 del citato D.P.R. configura la rendita ai superstiti come prestazione economica continuativa, erogata ai familiari del lavoratore assicurato qualora il decesso sia conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio sul lavoro o malattia professionale. Tale rendita ha finalità solidaristiche e risarcitorie e mira a compensare la perdita economica derivante dalla morte del congiunto che contribuiva in modo stabile al sostentamento del nucleo familiare. Ai sensi dell'art. 231, la prestazione è riconosciuta, nell'ordine, al coniuge superstite, ai figli minorenni, studenti o inabili, e, in assenza di questi, ad altri congiunti conviventi a carico, nei limiti e secondo le modalità indicate dalla legge. In ipotesi di decesso sopraggiunto dopo la costituzione della rendita per inabilità permanente già riconosciuta al lavoratore, l'art. 253, comma 2, stabilisce che i superstiti, per poter accedere alle prestazioni loro spettanti, sono tenuti a presentare apposita domanda amministrativa entro novanta giorni dalla data della morte, a pena di decadenza. Tale previsione si giustifica in ragione dell'interesse pubblico alla certezza e stabilità del rapporto previdenziale, e individua un termine breve ma congruo per consentire agli aventi diritto di attivarsi tempestivamente al fine di ottenere la prestazione. Trattandosi di termine di decadenza, esso è per sua natura perentorio, e la sua inosservanza comporta l'estinzione del diritto, fatti salvi i casi eccezionali in cui ricorrano gravi impedimenti oggettivi, da valutarsi rigorosamente. Va altresì ricordato che, ai fini del riconoscimento della prestazione, deve sussistere un nesso causale diretto tra la malattia professionale e il decesso del lavoratore, da accertarsi mediante valutazione medico-legale, anche in presenza di pluripatologie concorrenti.
2 Nel presente giudizio, dunque, è stata disposta consulenza medico legale per stabilire se il decesso del possa considerarsi conseguenza diretta della malattia Per_1 professionale contratta dallo stesso. Il CTU, muovendo da una ricostruzione precisa del quadro anamnestico del sig.
già titolare di rendita per broncopneumopatia cronica Persona_1 CP_1 ostruttiva da inalazione di anidride solforosa fin dal 1982, ha evidenziato come, nonostante la gravità iniziale della patologia professionale (quantificata in una riduzione della capacità lavorativa dell'81%), non risulti documentato alcun aggravamento clinico della stessa nel lunghissimo arco temporale intercorso tra il riconoscimento della malattia e il decesso, avvenuto nel 2022, a distanza di oltre quarant'anni. L'elaborato peritale ha sottolineato come la documentazione sanitaria raccolta mostri un quadro clinico compatibile con un fisiologico processo di deterioramento senile in soggetto ultraottantenne, affetto da più patologie croniche (diabete mellito tipo II, BPCO in fase di deterioramento, insufficienza respiratoria acuta), evolute in modo indipendente dalla tecnopatia riconosciuta e tali da giustificare l'exitus a prescindere da essa. Il consulente ha quindi escluso che la patologia professionale possa aver avuto un ruolo causale, anche solo concausale, nella determinazione del decesso, configurandola tutt'al più come evento occasionalmente concomitante, ma privo di incidenza eziologica concreta. In mancanza di un'effettiva incidenza della patologia professionale sulla causa del decesso, non può riconoscersi, in diritto, il presupposto essenziale per l'attribuzione della rendita ai superstiti ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965. Le conclusioni appaiono sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Le spese vanno dichiarate irripetibili attesta la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc, che impone di porre a carico di le spese di consulenza. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese. pone a carico dell' le spese di CTU, come separatamente liquidate. CP_1
Così deciso in Agrigento, 16/07/2025 Il Giudice
Gemma Di Stefano
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