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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/09/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1217 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, all'esito dell'udienza del 23.9.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , difeso dall'avv. FRANCO CIRO Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
APPELLO BOLOGNA, c.f. Controparte_1
, difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA P.IVA_1
, con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. Controparte_2
14, C.F. e P.I. , difesa dall'avv. Antonio Prisco P.IVA_2
CONVENUTI
, con sede legale in Roma, 0047 Viale di Tor Marancia n.4, Controparte_3
CF e P.IVA , difesa dall'avv. Fabio Francesco Franco;
P.IVA_3
TERZA CHIAMATA
Conclusioni: come da udienza di discussione
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 045 Parte_1
2023 00050940 82 001, emessa dall su incarico del Controparte_4
Ministero della Giustizia – Cda Bologna, notificatagli in data 6.6.2024 n.q. di erede della decuius MA Abate, relativa ai seguenti crediti sorti nell'anno 2019: contributo unificato (€ 777), spese processuali (€ 8.052,16) e spese di registro (€ 200).
1 L'attore ha eccepito: a) l'illegittimità della cartella in quanto non preceduta dall'invio dell'avviso bonario;
b) l'“illegittimità della cartella di pagamento in quanto non è possibile l'azione esecutiva nei confronti dell'erede che ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario” e per non essere ancora decorsi i termini per il completamento dell'inventario; c) l'illegittimità della cartella per non essere stati allegati gli atti da cui traggono origine i crediti cui si riferisce.
L'attore ha poi allegato di essere venuto a conoscenza della pubblicazione di un testamento olografo con cui nominava erede universale CP_5 Persona_1 disposizione lesiva della propria quota di riserva, eccependo così, in sostanza, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è costituito il deducendo: a) il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva;
b) il difetto di giurisdizione dell'AGO quanto alla richiesta di pagamento del contributo unificato di iscrizione della causa a ruolo e di imposta di registro espressa dalla cartella di pagamento ex adverso opposta. Infondatezza, anche nel merito, della proposta opposizione;
c) risulta completato l'inventario.
Si è costituta , chiedendo in via preliminare la Controparte_4 chiamata in causa dell'ente creditore e domandando nel merito il Controparte_3 rigetto dell'opposizione, deducendo la qualità di legittimato passivo dell'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario, nonché la qualità di erede puro e semplice di dell'opponente, non avendo questi provato il rispetto del CP_5 termine previsto dagli artt. 485 e 487 c.c. per la redazione dell'inventario, contestando poi l'esistenza dei dedotti vizi formali ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
Si è costituita la terza chiamata chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'opposizione, contestando l'esistenza dei dedotti vizi formali, e associandosi alle difese del e dell' per quanto concerne la legittimazione passiva CP_1 CP_4 dell'eredità beneficiato.
L'opposizione è fondata.
Va innanzitutto affermata la legittimazione passiva non soltanto dell'
[...]
, ma anche degli enti impositori Ministero della Giustizia ed Controparte_4
Equitalia S.p.A. (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022), tanto più laddove si consideri che la presente opposizione, attesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dall'opponente – desumibile dall'allegazione dei fatti costitutivi di tale eccezione, cioè l'esistenza di un testamento olografo che nomina erede universale un altro soggetto – comporta la qualificazione di tale opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. e non già ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; l'opponente infatti, in tal modo, contesta di essere l'effettivo debitore della pretesa creditoria azionata. 2 Ciò premesso, va altresì chiarito che la presente controversia va decisa in base al principio della ragione più liquida, in forza della quale è possibile anteporre una ragione di merito, la cui decisione sia idonea a definire il giudizio, a questioni che, logicamente e ai sensi dell'art. 276 c.p.c., dovrebbero essere risolte preliminarmente (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato).” Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014 (Rv. 630490 - 01).
Tanto chiarito, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva – id est difetto di titolarità del rapporto obbligatorio dal lato passivo – sollevata dall'opponente.
È, infatti, pacifico che, in data 2.10.2023 sia stato pubblicato (atto del Notaio Per_2
rep. 62002 – racc. 34119) il testamento olografo di decuius
[...] CP_5 originaria creditrice, con cui essa ha nominato unica erede la figlia Persona_1 estromettendo così dalla propria successione l'odierno opponente.
Non risulta che detto testamento sia stato dichiarato invalido con sentenza passata in giudicato, né risulta che l'opponente abbia ottenuto una sentenza che, accogliendo l'azione di riduzione proposta dal legittimario pretermesso (quale è l'opponente), abbia reintegrato quest'ultimo nella propria quota di riserva, determinandone quindi l'acquisto della qualità di erede.
Allo stato, quindi, poiché la successione di è regolata dal suindicato CP_5 testamento, l'opponente è un legittimario totalmente pretermesso e non riveste la qualità di chiamato all'eredità di con l'ulteriore conseguenza che CP_5
l'accettazione dell'eredità della stessa da parte di deve ritenersi tamquam Parte_1 non esset.
Unica legittimata passiva dei debiti ereditari è, perciò, , nella misura in Persona_1 cui, ovviamente, abbia accettato l'eredità di Abate. CP_5
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 50%, dal momento che l'opponente, accettando l'eredità di CP_5 pur non essendovi chiamato in data successiva alla pubblicazione del testamento
[...] che lo escludeva dalla successione, ha colposamente indotto in errore gli enti impositori e l'agente della riscossione.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inesistenza del credito di cui alla cartella opposta nei confronti dell'opponente;
b) condanna in solido tra loro le parti convenute e la terza chiamata alla refusione del 50% delle spese di lite sostenute dall'opponente, liquidate in € 2.540 oltre c.u. e marca, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi.
24.9.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Antonini, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, all'esito dell'udienza del 23.9.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , difeso dall'avv. FRANCO CIRO Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
APPELLO BOLOGNA, c.f. Controparte_1
, difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA P.IVA_1
, con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. Controparte_2
14, C.F. e P.I. , difesa dall'avv. Antonio Prisco P.IVA_2
CONVENUTI
, con sede legale in Roma, 0047 Viale di Tor Marancia n.4, Controparte_3
CF e P.IVA , difesa dall'avv. Fabio Francesco Franco;
P.IVA_3
TERZA CHIAMATA
Conclusioni: come da udienza di discussione
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 045 Parte_1
2023 00050940 82 001, emessa dall su incarico del Controparte_4
Ministero della Giustizia – Cda Bologna, notificatagli in data 6.6.2024 n.q. di erede della decuius MA Abate, relativa ai seguenti crediti sorti nell'anno 2019: contributo unificato (€ 777), spese processuali (€ 8.052,16) e spese di registro (€ 200).
1 L'attore ha eccepito: a) l'illegittimità della cartella in quanto non preceduta dall'invio dell'avviso bonario;
b) l'“illegittimità della cartella di pagamento in quanto non è possibile l'azione esecutiva nei confronti dell'erede che ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario” e per non essere ancora decorsi i termini per il completamento dell'inventario; c) l'illegittimità della cartella per non essere stati allegati gli atti da cui traggono origine i crediti cui si riferisce.
L'attore ha poi allegato di essere venuto a conoscenza della pubblicazione di un testamento olografo con cui nominava erede universale CP_5 Persona_1 disposizione lesiva della propria quota di riserva, eccependo così, in sostanza, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è costituito il deducendo: a) il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva;
b) il difetto di giurisdizione dell'AGO quanto alla richiesta di pagamento del contributo unificato di iscrizione della causa a ruolo e di imposta di registro espressa dalla cartella di pagamento ex adverso opposta. Infondatezza, anche nel merito, della proposta opposizione;
c) risulta completato l'inventario.
Si è costituta , chiedendo in via preliminare la Controparte_4 chiamata in causa dell'ente creditore e domandando nel merito il Controparte_3 rigetto dell'opposizione, deducendo la qualità di legittimato passivo dell'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario, nonché la qualità di erede puro e semplice di dell'opponente, non avendo questi provato il rispetto del CP_5 termine previsto dagli artt. 485 e 487 c.c. per la redazione dell'inventario, contestando poi l'esistenza dei dedotti vizi formali ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
Si è costituita la terza chiamata chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'opposizione, contestando l'esistenza dei dedotti vizi formali, e associandosi alle difese del e dell' per quanto concerne la legittimazione passiva CP_1 CP_4 dell'eredità beneficiato.
L'opposizione è fondata.
Va innanzitutto affermata la legittimazione passiva non soltanto dell'
[...]
, ma anche degli enti impositori Ministero della Giustizia ed Controparte_4
Equitalia S.p.A. (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022), tanto più laddove si consideri che la presente opposizione, attesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dall'opponente – desumibile dall'allegazione dei fatti costitutivi di tale eccezione, cioè l'esistenza di un testamento olografo che nomina erede universale un altro soggetto – comporta la qualificazione di tale opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. e non già ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; l'opponente infatti, in tal modo, contesta di essere l'effettivo debitore della pretesa creditoria azionata. 2 Ciò premesso, va altresì chiarito che la presente controversia va decisa in base al principio della ragione più liquida, in forza della quale è possibile anteporre una ragione di merito, la cui decisione sia idonea a definire il giudizio, a questioni che, logicamente e ai sensi dell'art. 276 c.p.c., dovrebbero essere risolte preliminarmente (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato).” Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014 (Rv. 630490 - 01).
Tanto chiarito, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva – id est difetto di titolarità del rapporto obbligatorio dal lato passivo – sollevata dall'opponente.
È, infatti, pacifico che, in data 2.10.2023 sia stato pubblicato (atto del Notaio Per_2
rep. 62002 – racc. 34119) il testamento olografo di decuius
[...] CP_5 originaria creditrice, con cui essa ha nominato unica erede la figlia Persona_1 estromettendo così dalla propria successione l'odierno opponente.
Non risulta che detto testamento sia stato dichiarato invalido con sentenza passata in giudicato, né risulta che l'opponente abbia ottenuto una sentenza che, accogliendo l'azione di riduzione proposta dal legittimario pretermesso (quale è l'opponente), abbia reintegrato quest'ultimo nella propria quota di riserva, determinandone quindi l'acquisto della qualità di erede.
Allo stato, quindi, poiché la successione di è regolata dal suindicato CP_5 testamento, l'opponente è un legittimario totalmente pretermesso e non riveste la qualità di chiamato all'eredità di con l'ulteriore conseguenza che CP_5
l'accettazione dell'eredità della stessa da parte di deve ritenersi tamquam Parte_1 non esset.
Unica legittimata passiva dei debiti ereditari è, perciò, , nella misura in Persona_1 cui, ovviamente, abbia accettato l'eredità di Abate. CP_5
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 50%, dal momento che l'opponente, accettando l'eredità di CP_5 pur non essendovi chiamato in data successiva alla pubblicazione del testamento
[...] che lo escludeva dalla successione, ha colposamente indotto in errore gli enti impositori e l'agente della riscossione.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inesistenza del credito di cui alla cartella opposta nei confronti dell'opponente;
b) condanna in solido tra loro le parti convenute e la terza chiamata alla refusione del 50% delle spese di lite sostenute dall'opponente, liquidate in € 2.540 oltre c.u. e marca, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi.
24.9.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Antonini, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013.
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