Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 25/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.288/ 2024 R.G. avente ad oggetto: REGOLAMENTAZIONE POETSTA'
GENITORIALE
promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIALE GIOVANNI FALCONE, 5 95046 CodiceFiscale_1
PALAGONIA presso lo studio dell'avv. DIPASQUALE CONCETTA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione delle parti in assenza di provvedimenti urgenti e di richieste istruttorie parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza autorizzata le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al CO.
Il P.M. nulla opponeva .
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.3.2024 , premesso di avere Parte_1 intrattenuto dall'anno 2013 una relazione more uxorio con dalla quale erano nati Controparte_1
i figli ( 24.12.2014), ( 30.08.2016) e Persona_1 Per_2 Persona_3 Per_2 Persona_4
( 07.11.2018), interrottasi nel mese di settembre 2023 a causa del carattere prevaricatore e, Per_2
perfino, violento, del chiedeva all'adito Tribunale di regolamentare la potestà genitoriale sui CP_1
figli, con lei conviventi presso la casa dei suoi genitori .
Chiedeva disporsi l'affido condiviso dei figli minori, con il collocamento presso di lei, pur deducendo che a far data dalla separazione il padre non li aveva incontrati in modo continuativo.
Chiedeva che venisse posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al loro mantenimento, all'uopo rilevando che essa ricorrente era disoccupata , mentre il svolgeva l'attività lavorativa di CP_1
bracciante agricolo e, per il periodo estivo, percepiva anche l'indennità di disoccupazione e che il suo ultimo reddito ammontava ad euro 28.596,60.
Rinviata l'udienza di prima comparizione per il mancato perfezionamento della notifica nei termini di legge, all'udienza del 6.3.2025 , nella contumacia dei parte resistente che non compariva né si costituiva all'udienza, parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole al ricorso con provvedimento del 12.3.2025 .
La domanda come proposta da parte ricorrente è fondata e merita pertanto accoglimento, dovendosi provvedere alla regolamentazione della potestà genitoriale dei figli delle parti con le modalità d cui in ricorso.
Parte ricorrente, in particolare, ha chiesto procedersi all'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso di sé e tale regime di affidamento ben può essere fatto proprio da questo
CO , atteso che il regime di affidamento condiviso di minori appare la soluzione prioritaria scelta dal legislatore, derogabile solo quando sussistano obiettivi elementi di giudizio che inducano a ritenere che lo stesso possa determinare un pregiudizio per i minori.
Nel caso di specie parte ricorrente non ha dedotto elemento di giudizio a tal riguardo, avendo anzi espressamente chiesto procedersi all'affidamento condiviso dei minori , e ciò nonostante abbia lamentato una discontinuità dell'esercizio del diritto di visita del padre a far data dalla intervenuta separazione tra i genitori
I minori vanno collocati presso la madre con la quale attualmente convivono e il diritto di visita del padre, salvo diversa regolamentazione da adottare dalle parti, va regolamentato come in parte motiva.
Resta da statuire sull'entità del contributo per il mantenimento da porre a carico del padre quale genitore non collocatario. Al riguardo, è noto come l'art. 337 ter c.c. disponga che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d.
assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che "il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno" (Cass.
Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014).
Orbene, nel caso di specie comparati i reciproci redditi delle parti (la ricorrente ha dichiarato nel corso dell'udienza di avere iniziato a lavorare percependo un reddito di circa € 600.00 mensili ed ha versato in atti ISEE del gennaio 2024 che attesta, per l'anno precedente un reddito di € 28.000.00
circa) , considerate le esigenze di vita dei minori , la permanenza degli stessi presso i genitori, ritiene il CO che l'importo che i padre sarà tenuto a versare può quantificarsi nella misura di € 650.00
Quale genitore collocatario o dei minori la ricorrente avrà altresì diritto alla percezione per intero dell'assegno unico.
Le spese del giudizio in considerazione della natura del procedimento possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nella controversia n. 288/24 affida i figli minori della coppia ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
dispone che il padre possa incontrare i figli liberamente secondo gli accordi delle parti e in caso contrario per un pomeriggio alla settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00; a fine settimana alternati dal sabato alle ore 1300 sino alla domenica alle ore 20.00:
per cinque giorni consecutivi durante le festività natalizie alternando anno per anno il giorno di
Natale con il giorno di capodanno;
per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale alternando anno per anno il giorno di
Pasqua con il giorno di Pasquetta;
per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo.
Pone a carico di l'obbligo di versare a la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 650.00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat nonché di contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%
Dispone che ricorrente percepisca per intero l'assegno unico per i figli.
Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Caltagirone nella camera di consiglio del 20.3.2025
Il presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo