Ordinanza collegiale 6 novembre 2024
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2024
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 27/05/2025, n. 10163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10163 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 10163/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08309/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8309 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OV NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Uff Scolastico Reg Toscana Uff V Ambito Terr per la Provincia di Firenze, Uff Scolastico Reg Toscana Ambito Terr per la Provincia di Arezzo, Uff Scolastico Reg Toscana Ambito Terr per la Provincia di Prato, Uff Scolastico Reg Toscana Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Lucca e Massa Carrara Sede, Uff Scolastico Reg Toscana Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Grosseto, Uff Scolastico Reg Toscana Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Livorno, Uff Scolastico Reg Toscana Uff X Ambito Terr per la Provincia di Pisa, Uff Scolastico Reg Toscana Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Pistoia, Uff Scolastico Reg Toscana Uff Xii Ambito Terr per la Provincia di Siena, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Istituto Tecnico Industriale Galileo Galilei Arezzo, Istituto Superiore di Istruzione Margaritone Arezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Ministero Dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per il personale Scolastico, Dott. Filippo Serra, Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Commissione Giudicatrice Nazionale con Riferimento Alla Classe di Concorso B017, Commissione per la Valutazione della Prova Pratica e Orale per la Classe di Concorso B017 Presso L’Usr Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio IV - Gestione del personale della Scuola, Servizi Informatici e C, Direttore Generale Dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Dott.Ssa Ornella Riccio, Dott. Ernesto Pellecchia, Itis "Galileo Galilei" - via Dino Menci, 1 – 52100 - Arezzo, I.T.P. “Margaritone” - via Fiorentina, 179 - 52100 – Arezzo, Tutti Gli Ambiti Provinciali della Toscana, non costituiti in giudizio;
nei confronti
AR CA, IC AD, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della prova finale, pratica e orale, per la cdc B017, Regione Toscana, del concorso docenti, nella parte in cui non assegna al ricorrente il punteggio necessario per ottenere l’idoneità nel concorso per il reclutamento del personale docente di cui al dm n. 205/2023, Regione Toscana;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AN VA il 2\10\2024:
delle graduatorie emanate per la cdc B017 nel concorso per il reclutamento del personale docente di cui al dm n. 205/2023, Regione Toscana;
Nonché tutti i relativi atti e provvedimenti presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Uff Scolastico Reg Toscana Uff V Ambito Terr per la Provincia di Firenze e di Uff Scolastico Reg Toscana Ambito Terr per la Provincia di Arezzo e di Uff Scolastico Reg Toscana Ambito Terr per la Provincia di Prato e di Uff Scolastico Reg Toscana Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Lucca e Massa Carrara Sede e di Uff Scolastico Reg Toscana Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Grosseto e di Uff Scolastico Reg Toscana Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Livorno e di Uff Scolastico Reg Toscana Uff X Ambito Terr per la Provincia di Pisa e di Uff Scolastico Reg Toscana Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Pistoia e di Uff Scolastico Reg Toscana Uff Xii Ambito Terr per la Provincia di Siena e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Istituto Tecnico Industriale Galileo Galilei Arezzo e di Istituto Superiore di Istruzione Margaritone Arezzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il dott. OV Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe si impugnano gli atti ivi enucleati e se ne domanda l’annullamento;
2. In sostanza, le doglianze ricorsuali si incentrano sulla circostanza che sarebbe stato illegittimamente invertito l’ordine dello svolgimento della prova finale del ricorrente: prima la relazione scritta e poi la prova di laboratorio.
Inoltre, viene contestata la eccessiva selettività della soglia di punteggio, ossia 70/100, necessario per acquisire l’idoneità al concorso per il reclutamento del personale docente di cui al dm n. 205/2023.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con il deposito di documenti e di una relazione illustrativa, oltre che successivamente di ulteriori note, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. In sede cautelare la domanda di tutela interinale del ricorrente è stata disattesa.
5. All’udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
7. In primo luogo, deve rilevarsi che il D.M. 205/2023, nel prevedere l’elaborazione di una relazione tecnica “ a corredo ” dell’esercitazione non specifica che la relazione debba essere redatta obbligatoriamente dopo lo svolgimento della prova pratica, ma dà libertà alla Commissione di organizzarsi “ in funzione dei mezzi e materiali disponibili ” (all. A DM 205/23).
In secondo luogo, il Collegio ritiene convincenti le spiegazioni dedotte dall’Amministrazione, secondo cui, viste le specifiche competenze e informazioni richieste dalla traccia su cui verteva la prova orale e pratica, l’ordine di svolgimento della stessa risultava del tutto ininfluente sul risultato finale.
Difatti, come evidenziato dall’Amministrazione, “ è indifferente per il candidato svolgere prima la relazione tecnica teorica ed il ciclo di lavorazione al tornio o viceversa, in quanto la commissione ha fornito a tutti i candidati i dati necessari, le informazioni procedurali e i parametri tecnici-tecnologici per svolgere in maniera completa sia la relazione che la prova al tornio, indipendentemente dall’ordine di svolgimento ”.
Al ricorrente, quindi, sono stati forniti, in condizioni di par condicio con gli altri candidati, i dati necessari, le informazioni procedurali e i parametri tecnici per svolgere in maniera completa sia la relazione sia la prova al tornio, a prescindere dall’ordine di svolgimento.
Inoltre, coloro che hanno potuto previamente effettuare una ampia riflessione teorico-pratica, essendo stato consentito loro di analizzare compiutamente le fasi della prova laboratoriale attraverso la previa redazione della relazione tecnica, hanno poi potuto svolgere l’esercitazione in modo più spedito e organizzato avendo già pianificato lo svolgimento della stessa mediante la precedente relazione, ed infatti il ricorrente ha ottenuto il lusinghiero voto di 80/100, di per sé incontestabile nella presente sede di legittimità, trattandosi di valutazioni di merito dell’Amministrazione.
Pertanto, nel caso di specie, vi è stato assoluto equilibrio e omogeneità nello svolgimento delle fasi della prova pratica da parte di tutti i candidati, sicché le asserzioni ricorsuali, secondo cui, in caso di inversione dell’ordine di somministrazione delle prove, il ricorrente avrebbe potuto conseguire una votazione ancora maggiore di quella di 80/100 ottenuta alla prova pratica sono del tutto infondate e indimostrate.
Vale precisare che il Collegio non ritiene che nel caso di specie si verta in tema di c.d. “prova di resistenza”.
La questione è di merito, ed attiene alla valutazione di manifesta irragionevolezza, o meno, della organizzazione e della valutazione della prova finale del concorso de quo .
Atteso che non risultano norme specifiche che disciplinino puntualmente l’ordine di svolgimento delle prove, per dimostrare la predetta manifesta irragionevolezza occorreva allegare una qualche forma di incidenza dell’ iter seguito sui risultati della prova, cosa che nella presente causa non risulta.
Alla stessa stregua inconsistenti appaiono le posizioni espresse nel ricorso in ordine all’asserito illegittimo svolgimento della prova orale, che non verteva soltanto sul tema della prova pratica.
In particolare, la Commissione ha evidenziato che al ricorrente è stato perfettamente consentito di esporre le slide previamente redatte riguardanti il contesto scolastico e l’inclusione scolastica.
Inoltre, la asserita breve durata (20 minuti) della prova orale non è dirimente, atteso che in base all’art. 7, comma 4, del bando, la prova deve avere durata massima complessiva di 45 minuti ma nulla si dispone quanto ad una durata inferiore.
Infine, la questione essenziale che ha pregiudicato l’esito della prova qui censurata, secondo quanto esposto e documentato dalla Commissione in maniera non contestata specificamente dal ricorrente, attiene alla circostanza che lo stesso non è riuscito ad articolare alcuna risposta a fronte del quesito disciplinare estratto all’inizio della prova.
Come riferito dalla Commissione – e come emerge altresì dalla griglia di valutazione – infatti di fronte al quesito estratto (quesito 171 - Il candidato argomenti l’esperienza di Reynolds) il candidato, al quale è stato concesso del tempo per riflettere sulla domanda estratta, ha infine ammesso di non conoscere l’argomento.
Tale circostanza, oltre che sui tempi di svolgimento della prova, si è riverberata sul punteggio correlato all’“Ambito 2” - relativo alla “ padronanza dei contenuti disciplinari ” al quale il candidato ha conseguito votazione pari a 0 (zero) corrispondente al “descrittore di livello” correlato alle ipotesi in cui il candidato “ non tratta o tratta in modo carente i nuclei tematici fondanti dell’argomento assegnato ” - e, conseguentemente, sulla votazione finale della prova orale, ossia 45/100.
Le considerazioni che precedono giustificano ampiamente i provvedimenti impugnati, risultando pertanto irrilevanti gli ulteriori argomenti espressi nell’ambito del primo motivo.
Venendo alla seconda censura, proposta in via subordinata, viene contestata la lex specialis di concorso laddove prevede quale punteggio minimo per il superamento delle prove la votazione di 70/100.
Pure la doglianza in parola è sfornita di giuridico fondamento.
Difatti, per giurisprudenza consolidata, la previsione di una soglia per ottenere l’idoneità in un concorso pubblico è questione che rientra nella ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione ovvero al Legislatore qualora il parametro sia stabilito in una norma primaria.
Nel caso di specie non emerge alcuna chiara irragionevolezza della norma che prevede la detta soglia, in quanto la consistenza di quest’ultima è finalizzata a garantire la selettività della procedura e la qualità del corpo docente, sulla scorta di una valutazione che rientra nelle prerogative degli organi competenti.
8. Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto in quanto infondato, i motivi aggiunti sono di conseguenza improcedibili.
9. Le spese di lite possono essere compensate attesa la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
OV Caputi, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV Caputi | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO