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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 532/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 532/2024, promossa con ricorso depositato in data 29 febbraio
2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Laura Flor
ricorrente contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
con l'Avv. Nadia Ianes
resistente
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio – scioglimento del matrimonio
Posta in decisione all'udienza del 30 gennaio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 febbraio 2024, la ricorrente sig.ra Parte_1
ha esposto di aver contratto matrimonio con il sig. in Durres
[...] CP_1
1 (Albania) in data 16 agosto 2006, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Borgo d'Anaunia (TN), atto n. 1, Parte II, Serie C, Anno 2022, dalla cui unione è nata la figlia a Rovereto (TN) in data 29 ottobre 2007. Per_1
La ricorrente ha cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio;
ella ha chiesto, altresì, disporsi: l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente con collocazione della minore preso la madre;
un contributo al mantenimento della figlia a carico del sig. Per_1 CP_1 di € 450,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre sulla figlia o, in subordine, l'affido Per_1
esclusivo della minore alla madre a causa di gravi comportamenti di rilevanza penale tenuti dal resistente, imputato per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi;
in via preliminare e previa audizione della minore, la conferma delle misure dell'allontanamento del marito dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento del sig. alla madre e alla figlia, già disposte in via cautelare CP_1
in sede penale.
Con memoria di costituzione di data 3 aprile 2024 si è costituita in giudizio la curatrice speciale della minore nominata con provvedimento del G.I. Persona_2
di data 5 marzo 2024.
Si è costituita in giudizio anche la parte convenuta, eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto di quanto affermato da controparte e domandando il rigetto delle richieste formulate dalla ricorrente e dalla curatrice speciale;
il sig. CP_1
ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi nonché lo scioglimento del matrimonio con addebito alla moglie per violazione dei doveri coniugali, disponendo altresì l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre ed un contributo al mantenimento della figlia a proprio carico di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, rimettendosi al G.I. quanto al diritto di visita.
In corso di causa sono stati acquisti gli atti del procedimento penale pendente nei confronti del sig. e la relazione dei servizi sociali. CP_1
In data 3 giugno 2024 il G.I. ha emesso i provvedimenti provvisori, disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente con collocazione della minore
2 presso la madre, l'affidamento cd. super esclusivo di alla sig.ra Per_1 Parte_1
la sospensione delle visite tra padre e figlia, ed un contributo al mantenimento
[...]
della minore a carico del sig. pari alla somma di € 350,00 mensili - CP_1
successivamente rideterminata in € 450,00 con provvedimento di data 15 gennaio
2025 -, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 30 gennaio 2025 la parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza parziale sullo status e la parte resistente si è rimessa alla decisione del G.I.
La causa è stata trattenuta in decisione sulla sola domanda relativa allo status, con riserva del G.I. di riferire al Collegio.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle allegazioni della ricorrente che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151
c.c., con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
La causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulle restanti domande versate in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), C.F._1 CP_1 C.F._2 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 532/2024, promossa con ricorso depositato in data 29 febbraio
2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Laura Flor
ricorrente contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
con l'Avv. Nadia Ianes
resistente
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio – scioglimento del matrimonio
Posta in decisione all'udienza del 30 gennaio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 febbraio 2024, la ricorrente sig.ra Parte_1
ha esposto di aver contratto matrimonio con il sig. in Durres
[...] CP_1
1 (Albania) in data 16 agosto 2006, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Borgo d'Anaunia (TN), atto n. 1, Parte II, Serie C, Anno 2022, dalla cui unione è nata la figlia a Rovereto (TN) in data 29 ottobre 2007. Per_1
La ricorrente ha cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio;
ella ha chiesto, altresì, disporsi: l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente con collocazione della minore preso la madre;
un contributo al mantenimento della figlia a carico del sig. Per_1 CP_1 di € 450,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre sulla figlia o, in subordine, l'affido Per_1
esclusivo della minore alla madre a causa di gravi comportamenti di rilevanza penale tenuti dal resistente, imputato per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi;
in via preliminare e previa audizione della minore, la conferma delle misure dell'allontanamento del marito dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento del sig. alla madre e alla figlia, già disposte in via cautelare CP_1
in sede penale.
Con memoria di costituzione di data 3 aprile 2024 si è costituita in giudizio la curatrice speciale della minore nominata con provvedimento del G.I. Persona_2
di data 5 marzo 2024.
Si è costituita in giudizio anche la parte convenuta, eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto di quanto affermato da controparte e domandando il rigetto delle richieste formulate dalla ricorrente e dalla curatrice speciale;
il sig. CP_1
ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi nonché lo scioglimento del matrimonio con addebito alla moglie per violazione dei doveri coniugali, disponendo altresì l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre ed un contributo al mantenimento della figlia a proprio carico di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, rimettendosi al G.I. quanto al diritto di visita.
In corso di causa sono stati acquisti gli atti del procedimento penale pendente nei confronti del sig. e la relazione dei servizi sociali. CP_1
In data 3 giugno 2024 il G.I. ha emesso i provvedimenti provvisori, disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente con collocazione della minore
2 presso la madre, l'affidamento cd. super esclusivo di alla sig.ra Per_1 Parte_1
la sospensione delle visite tra padre e figlia, ed un contributo al mantenimento
[...]
della minore a carico del sig. pari alla somma di € 350,00 mensili - CP_1
successivamente rideterminata in € 450,00 con provvedimento di data 15 gennaio
2025 -, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 30 gennaio 2025 la parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza parziale sullo status e la parte resistente si è rimessa alla decisione del G.I.
La causa è stata trattenuta in decisione sulla sola domanda relativa allo status, con riserva del G.I. di riferire al Collegio.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle allegazioni della ricorrente che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151
c.c., con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
La causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulle restanti domande versate in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), C.F._1 CP_1 C.F._2 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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