Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/05/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 28 maggio
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6482/2015 R.G.
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Micali, giusta procura in atti ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Di Renzo, giusta procura in atti
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero CP_2
Atzeni resistenti
OGGETTO: differenze retributive e contributive
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 1 dicembre 2015, esponeva: Parte_1
-di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze, dapprima, della ditta MI GO di IM
MI & C. SN e, successivamente al conferimento del ramo d'azienda, alle dipendenze della
[...]
dall'1 marzo 2002 al 13 agosto 2014, data in cui era stato licenziato;
CP_1
- in particolare, per il periodo dall' 1 marzo 2002 al 6 giugno 2004, aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della MI GO di IM MI & C. SN con la qualifica di impiegato di concetto, senza alcuna regolarizzazione contributivo-assicurativa, svolgendo le mansioni di 6°
- dal 7 giugno 2004 era stato assunto alle dipendenze della medesima MI GO di IM MI
& C. SN con contratto a tempo pieno, con la qualifica di impiegato d'ordine ed inquadramento al livello 6° del CCNL di Lavoro Artigiani Edili ed aveva lavorato sino all' 8 agosto 2008, data in cui era stato licenziato, senza alcun preavviso;
- dal 9 agosto 2008 al 31 marzo 2010, successivamente al conferimento di ramo d'azienda, aveva continuato a prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_1
unipersonale, ma senza alcuna regolarizzazione contributivo-assicurativa, svolgendo le medesime mansioni di 6° livello a tempo pieno e percependo una retribuzione pari ad € 700,00 mensili per 12 mensilità, inferiore a quella dovuta;
- in data 1 aprile 2010 era stato assunto dalla , con inquadramento, Controparte_1
dapprima, al 3° livello sino al 30 settembre 2010 e dall'1 ottobre 2010 al livello 5° del CCNL dell'Edilizia/Industria, pur svolgendo le medesime mansioni di 6° livello a tempo pieno ed in data
13 agosto 2014 era stato licenziato;
- durante tutto il rapporto di lavoro, egli aveva lavorato a tempo pieno, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,00 alle ore 17,00 e, talvolta, anche sino alle 19,00, con un'ora di pausa pranzo ed il sabato dalle ore 7,00 alle ore 12,00, percependo una retribuzione commisurata ad otto ore giornaliere per cinque giorni lavorativi;
- non aveva ricevuto le differenze retributive, l'indennità di mensa, l'indennità di trasporto, l'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, i permessi non goduti, l'indennità sostitutiva ferie, le festività, la tredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità, le competenze di fine rapporto ed il lavoro straordinario, in relazione all'attività lavorativa effettivamente prestata nel periodo lavorativo dall'1 marzo 2002 al 13 agosto 2014, eccezion fatta per il periodo dal 7 giugno 2004 all'8 agosto
2008 in cui era stato retribuito conformemente a quanto previsto dal contratto di lavoro;
- inoltre, non aveva percepito tutte le somme spettanti a titolo di saldo TFR, avendo ricevuto un acconto di € 3.108,00 ed una ulteriore somma di € 10.200,00, corrisposta successivamente alla cessazione del rapporto, con n. 6 bonifici di vario importo;
- dal 24 marzo 2015 la società resistente non aveva più corrisposto alcunché e vane erano state le richieste avanzate, anche tramite il suo procuratore con lettera di diffida e messa in mora del 23 maggio 2014 al fine di ottenere il pagamento del dovuto.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che egli ricorrente aveva lavorato alle dipendenze, dapprima, della ditta MI GO di IM MI & C. SN e, successivamente al conferimento di ramo di azienda, alle dipendenze della dall'1 marzo 2002 al 13 agosto CP_1 2014, a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di impiegato di concetto, con inquadramento al
6° livello del CCNL Edilizia/Industria. Chiedeva, altresì, che venisse ritenuto e dichiarato che aveva diritto, in virtù del rapporto di lavoro intercorso dapprima, con la ditta MI GO di IM MI
& C. SN e, successivamente al conferimento di ramo di azienda, con la al pagamento CP_1
delle somme a titolo di differenze retributive, indennità di mensa, indennità di trasporto, indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, permessi non goduti, indennità sostitutiva ferie, festività, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, competenze di fine rapporto e lavoro straordinario, in relazione all'attività lavorativa effettivamente prestata in tutto il periodo di lavoro sopra indicato
(01 marzo 2002-13 agosto 2014, ad eccezione del periodo 07 giugno 2004 – 8 agosto 2008), oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo, come per legge e oltre il versamento dei contributi previdenziali dall'1 marzo 2002 al 6 giugno 2004 e dal 09 agosto 2008 al
31 marzo 2010. Chiedeva che, conseguentemente, la società venisse condannata a CP_1
corrispondergli la somma accertata in corso di causa, per tutti i sopracitati titoli, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. Chiedeva, altresì, che la società venisse condannata alla CP_1
regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva per il periodo dall'1 marzo 2002 al 6 giugno 2004 e dal 09 agosto 2008 al 31 marzo 2010. Chiedeva, infine, la condanna della società al risarcimento da fatto illecito produttivo del danno atteso anche il danno emergente Controparte_1
(anche inteso sub specie di mancato pagamento delle retribuzioni dovute e nella conseguente diminuzione del patrimonio del ricorrente) ed il lucro cessante (anche inteso sub specie di mancato guadagno determinato dal fatto dannoso, per mancata disponibilità delle somme dovute medio tempore). Instava per le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- La unipersonale, costituendosi in giudizio, eccepiva in via preliminare la nullità Controparte_1
del ricorso introduttivo per la genericità delle domande proposte.
Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto;
in via subordinata, chiedeva la compensazione tra le maggiori somme già corrisposte con quelle eventualmente accertate come dovute;
instava per le spese di lite.
3.- Con provvedimento del 19 gennaio 2022, rilevato che parte ricorrente agiva in giudizio anche al fine di ottenere la regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva per il periodo dall' 1 marzo 2002 al 6 giugno 2004 e dal 9 agosto 2008 al 31 marzo 2010 e considerato che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “In tema di omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con l'Istituto previdenziale” (Cass. Civ. sez. lav.,
14 maggio 2020 n. 8956), veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_2
4. L' , costituendosi in giudizio, manifestava di avere interesse a conseguire il versamento dei CP_2
contributi eventualmente dovuti, nei limiti della prescrizione, nei confronti di CP_1
unipersonale e, pertanto, chiedeva la condanna della società resistente al versamento, in favore dell'Ente previdenziale, dei contributi dovuti in forza dell'accertando rapporto di lavoro unitamente alle sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione, con vittoria di spese e compensi.
5.- Venivano ammessi ed espletati interrogatorio formale del ricorrente e prova testimoniale.
6.- L'udienza del 28 maggio marzo 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa veniva decisa.
7.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione di nullità del ricorso, formulata da parte resistente.
L'eccezione appare infondata avendo parte ricorrente indicato in ricorso le ragioni in fatto ed in diritto su cui si fonda la domanda.
8.- Nel merito, il ricorrente agisce in giudizio chiedendo che venga ritenuto e dichiarato che ha lavorato alle dipendenze dapprima, della ditta MI GO di IM MI & C. SN e, successivamente al conferimento di ramo di azienda, alle dipendenze della dall'1 CP_1
marzo 2002 al 13 agosto 2014, a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di impiegato di concetto, con inquadramento al 6° livello del CCNL Edilizia/Industria; che venga ritenuto e dichiarato che ha diritto, in virtù del rapporto di lavoro intercorso dapprima, con la ditta MI GO di IM MI & C. SN e, successivamente al conferimento di ramo di azienda, con la
[...]
al pagamento delle somme a titolo di: differenze retributive, indennità di mensa, indennità CP_1
di trasporto, indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, permessi non goduti, indennità sostitutiva ferie, festività, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, competenze di fine rapporto e lavoro straordinario, in relazione all'attività lavorativa effettivamente prestata in tutto il periodo di lavoro sopra indicato (1 marzo 2002-13 agosto 2014, ad eccezione del periodo 7 giugno
2004 – 8 agosto 2008), oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo, come per legge e oltre il versamento dei contributi previdenziali dall'1 marzo 2002 al 6 giugno 2004 e dal
9 agosto 2008 al 31 marzo 2010; che, conseguentemente, la società venga condannata CP_1
a corrispondergli la somma accertata in corso di causa, per tutti i sopracitati titoli, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
che la società venga condannata alla regolarizzazione CP_1
della posizione previdenziale e contributiva per il periodo dall'1 marzo 2002 al 6 giugno 2004 e dal 9 agosto 2008 al 31 marzo 2010.
Dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze di MI GO di IM MI & C. SN dal 7 giugno 2004, con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di contabile di concetto liv 6 del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini e che il rapporto di lavoro è cessato in data 8 agosto 2008 per licenziamento individuale.
Risulta, poi, che il ricorrente è stato assunto dalla in data 14 aprile Controparte_1
2010 con la qualifica di tecnico amministrativo liv. 3 del CCNL di categoria e che il rapporto è cessato in data 31 luglio 2010 (v. buste paga); il ricorrente è stato, poi, assunto in data 1 ottobre 2010 con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno con mansioni di contabile di concetto liv. 5 del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini e che il rapporto è cessato in data
13 agosto 2014 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Emerge, altresì, inoltre che in data 30 giugno 2006 vi è stato un atto di conferimento tra la ditta
MI GO di IM MI & C. SN (cedente) e la società società unipersonale CP_1
(cessionaria) e che la è l'unico socio (100%) della Controparte_3 CP_1
come risulta dalla visura camerale e in base all'art. 5 dell'atto costituivo della
[...] Controparte_1 del 30 giugno 2006: “Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila) e la società “
[...]
… dichiara di conferire nella qui costituenda società il seguente ramo Controparte_4
d'azienda: ramo aziendale corrente in Messina in Viale San Martino n. 315, avente ad oggetto
l'esercizio di lavori di edilizia in genere …Il superiore conferimento comprende insieme con il diritto
d'esercizio, tutto quanto comunque connesso ed inerente all'esercizio del suddetto ramo aziendale, le attrezzature i macchinari e gli automezzi esistenti, la successione nei contratti ai sensi dell'art.
2558 c.c., compresi i contratti di leasing ed i contratti di lavoro con il personale in atto assunto …”.
Occorre, dunque, accertare l'eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente (lavoratore) e le società (datore di lavoro) anche in periodi diversi da quelli in cui il rapporto di lavoro era regolarizzato, in particolare dall'1 marzo 2002 al 6 giugno 2004 e dal 9 agosto 2008 sino al 31 marzo 2010, nonché le mansioni svolte dal ricorrente.
Al riguardo va rilevato ai sensi dell'art. 2094 c.c. “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo. In sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - incensurabile in tale sede, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale” (cass. Civ., Sez. L, 8 febbraio 2010, n. 2728). Inoltre, “Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione” (Cass. civ., Sez. L, 19 aprile 2010, n. 9252).
In esito all'istruttoria dibattimentale, a giudizio di questo decidente, non può ritenersi provata la sussistenza di un rapporto lavorativo di tipo subordinato del ricorrente alle dipendenze della resistente in un periodo non contrattualizzato, con lo svolgimento di attività lavorativa con i caratteri indicati in ricorso.
In particolare, la teste , la quale ha dichiarato di conoscere le parti in quanto ha Testimone_1
“lavorato per la resistente presso gli uffici siti nel Viale San Martino dal 2010 al 2014 svolgendo le mansioni di segretaria”, ha confermato “relativamente al periodo 2010-2014” la circostanza di cui alla lettera a) del ricorso (“il sig. ha lavorato alle dipendenze, dapprima, della ditta Parte_1
MI GO di IM MI & C. SN e, successivamente al conferimento di ramo di azienda, alle dipendenze della con soluzione di continuità, dall'1/03/2002 al 13/08/2014”) CP_1 precisando che: “io ho lavorato per la MI GO s.n.c. e il ricorrente in quel periodo lavorava per la preciso altresì che io pur assunta dalla MI GO s.n.c. mi occupavo anche Controparte_1 degli aspetti amministrativi della e per tale motivo sono a conoscenza dei fatti”. La Controparte_1 teste ha dichiarato che “anche se conosco i fatti in modo diretto relativamente al periodo 2010-2014 so per aver sentito in ufficio che il ricorrente lavorava per la MI GO s.n.c. dal
2008”.Relativamente alla circostanza di cui alla lettera B (“il sig. è stato assunto con la Pt_1
qualifica di impiegato di concetto, con inquadramento al livello 6° del CCNL Edilizia/Industria, ed ha svolto le relative mansioni”) la teste ha dichiarato: “posso riferire che il ricorrente si occupava:
1) di contabilità; 2) predisporre preventivi;
3) ordinare materiale;
4) avere rapporti con la direzione dei lavori per accertare lo stato di avanzamento dei lavori”. La teste ha poi dichiarato : “il mio orario di lavoro era dalle ore 9:00 alle ore 13:00 del lunedì al venerdì e posso dire che in questo orario il ricorrente era sul posto di lavoro. Preciso che quando arrivavo il ricorrente era già sul posto di lavoro e quando andavo via lui era ancora lì…… ricordo che.. il ricorrente il sabato mattina lavorava, so questo in quanto capitava che a volte lo chiamavo in ufficio per metterci d'accordo sul lavoro da svolgere presso l'agenzia delle entrate il lunedì mattina. Tutto ciò avveniva circa due o 3 sabati al mese…alle volte il sabato mattina mi capitava di passare di giorno dall'ufficio a prendere la documentazione tra le 10:00 e le 11:00 e lo vedevo in ufficio”. La teste ha poi riferito: “ricordo abbiamo smesso di lavorare per la ditta nello stesso periodo intorno alla fine del CP_1
2014…parlando con altri dipendenti ho saputo che né al ricorrente né ad altri …è stato dato preavviso di licenziamento. Per quanto riguarda me non ho ricevuto il preavviso ma non so se mi doveva essere dato in quanto non ricordo se il mio contratto era già in scadenza”. La teste ha, poi, dichiarato: “qualche volta se richiesto dal titolare passavo in ufficio in orario pomeridiano e incontravo il ricorrente impegnato nel suo lavoro…gli uffici della ditta e la MI Controparte_1
GO s.n.c. erano entrambi nello stesso immobile nel Viale San Martino”.
Il teste il quale ha dichiarato “conosco le parti poiché ho lavorato alle dipendenze Testimone_2
della società del sig. dal 1996 se bene ricordo al 2002 in un primo periodo e poi CP_1 dall'ottobre 2003 a marzo 2014”, ha precisato: “lavoravo sempre per ma che ricordo CP_1
erano società diverse con luogo di lavoro sempre sito in viale San Martino;
preciso che alla morte del titolare avvenuta nei 18 mesi in cui non ho lavorato, è subentrato il figlio MI CP_1
IM che mi ha richiamato a lavoro”. Il teste ha, poi, riferito “io lavoravo in cantiere come geometra e ho conosciuto il ricorrente che lavorava in amministrazione e si occupava della contabilità…quando nel 2003 ho cominciato a lavorare per il resistente, il ricorrente lavorava già là; se mal non ricordo il ricorrente ha continuato a lavorare, grosso modo, per la società sin quando ho lavorato io (marzo 2014); preciso che io ho smesso di lavorare perché sono andato in pensione…io non conosco l'orario di lavoro del sig. ; preciso che qualche volta, Pt_1
precisamente una volta a settimana mi recavo in ufficio intorno alle ore 17,00 per consegnare documentazione e la dovevo consegnare al ricorrente. Preciso che qualche volta il ricorrente era già andato via (ricordo che doveva prendere il pullman) in questo caso lasciavo la documentazione sulla sua scrivania…nell'ultimo periodo, esattamente l'ultimo mese in cui lavoravo per la resistente, tutti
i giorni andavo alla Stazione di Messina a prendere il ricorrente intorno alle 7/7,10 e insieme andavamo in cantiere a prendere delle misure, intorno alle 11/11,30 accompagnavo il ricorrente in ufficio”. Il teste ha, altresì, dichiarato: “qualche volta, nel corso degli anni, il ricorrente veniva in cantiere per effettuare le misurazioni;
ciò avveniva in base alle esigenze, mediamente 1/ 2 volte alla settimana...solo in qualche cantiere il ricorrente non veniva poiché non era necessario effettuare misurazioni …le misurazioni che effettuava il ricorrente erano necessarie per la contabilità dei lavori per presentare lo stato di avanzamento dei lavori che stavamo eseguendo”. Il teste ha poi riferito
“quando avevo necessità durante il mio orario di lavoro, che era dal lunedì al venerdì dalle 7,15/7,30 alle 17,00 con una pausa pranzo dalle 12 all'una, mi capitava di contattare telefonicamente il ricorrente, sia di mattina che di pomeriggio e lo trovavo lì al recapito fisso della nell'80% delle CP_4 volte in cui lo chiamavo…generalmente telefonavo in Ditta non prima delle 8,30 e fino alle 17,00”.
Il teste ha altresì dichiarato che “sia io che il ricorrente lavoravamo nell'ultimo periodo per la
[...]
. Il teste ha confermato la circostanza di cui al numero 5 della memoria difensiva della società CP_1
(“il sig. aveva prevalentemente funzioni contabili”) precisando che si trattava “… Parte_1
sia della contabilità dei lavori, che della contabilità aziendale intesa come sistemazione fatture e bolle di accompagnamento;
non si occupava delle buste paga dei dipendenti che erano lavorate da una società esterna”.
Il teste il quale ha dichiarato di essere “dipendente della ditta MI GO s.r.l.” Testimone_3 ha altresì dichiarato di lavorare “per la resistente dal 2005” ed ha precisato: “nel primo periodo ero stato assunto dalla MI GO s.n.c. e sono passato alla nel 2010”. Il teste ha Controparte_1 dichiarato: “conosco il ricorrente poiché siamo stati colleghi fin da quando nel 2005 ho iniziato a lavorare. Sia io che lui lavoravamo in amministrazione”. Il teste ha riferito: “ricordo la presenza costante nel corso degli anni, ma non so indicare fino a che anno, in quanto nel 2010 ho iniziato a lavorare in cantiere”. Il teste ha confermato “che il sig. si occupava di misurazione delle Pt_1
carpenterie al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori per effettuare la contabilità dei costi per le ditte in subappalto. Il ricorrente contabilizzava i costi dei lavori … dei lavori affidati alle ditte in subappalto”.
Il teste ha poi dichiarato “Negli anni in cui ho lavorato in ufficio ovvero dal 2005 al 2010 io e il ricorrente osservavamo grossomodo lo stesso orario di lavoro. Io iniziavo alle 7.40-7.45 fino alle
17.00 con pausa pranzo dalle 12:13”. Il teste ha poi dichiarato che “quando arrivavo la mattina trovavo il ricorrente già in ufficio…“ricordo sia che il ricorrente e gli altri impiegati iniziavano a lavorare dopo aver preso il caffè alle 8:00” ed ha altresì precisato “quando arrivavo io il ricorrente
o chiacchierava o era al computer”.
A giudizio di questo decidente dalle dichiarazioni testimoniali non emerge la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti anche nel periodo non regolarizzato né è risultato dimostrato lo svolgimento di attività lavorativa in termini diversi da quelli regolarizzati
In particolare, la teste ha dichiarato di conoscere “i fatti in modo diretto relativamente al Tes_1
periodo 2010-2014” e dunque non assume rilievo per il periodo non regolarizzato;
inoltre, le dichiarazioni degli ulteriori due testi sono generiche non essendo comunque emerso con precisione l'orario di lavoro osservato dal ricorrente.
9.- Esclusa la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti nel periodo non regolarizzato, occorre verificare l'eventuale svolgimento da parte del ricorrente di mansioni riconducibili al VI liv. del
CCNL di categoria nonché di attività di lavoro straordinario nei periodi in cui il rapporto di lavoro era regolarizzato.
In particolare, all'udienza del 21 giugno 2023 parte ricorrente ha, infatti, precisato che “le richieste di differenze retributive per il periodo regolarizzato sono relative allo svolgimento di mansioni superiori ed alla prestazione di attività lavorativa oltre l'orario di lavoro regolarizzato” ed ha ribadito tale circostanza anche all'udienza del 2 aprile 2025.
9.1- In particolare, in base alla declaratorie indicate nel CCNL di categoria in atti, ai sensi dell'art. 77 del CCNL Edilizia Industria 2010, “Appartengono al 3° livello quei lavoratori aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale”; appartengono, invece, al 5° livello “gli impiegati sia tecnici che amministrativi che assolvono mansioni di concetto richiedenti iniziativa e una determinata autonomia funzionale nell'ambito delle direttive ricevute per la cui esecuzione sia necessaria una specifica conoscenza tecnica o amministrativa, oppure comprovata pratica ed esperienza supportata dalle necessarie nozioni tecniche. …”.
Al 6° livello rivendicato dal ricorrente appartengono: “gli impiegati sia tecnici che amministrativi con funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale con discrezionalità di potere e con facoltà di decisioni e autonomia d'iniziativa nei limiti delle direttive generali impartite dal titolare o dal superiori di livello per grado di responsabilità”.
A giudizio di questo decidente, in esito all'istruttoria, non risulta dimostrato che il ricorrente svolgesse “funzioni direttive, che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa”.
Non risulta, dunque, provato lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni riconducibili al 6° livello rivendicato.
9.2- Non risulta, inoltre, provato da parte del ricorrente lo svolgimento di attività di lavoro straordinario.
In particolare, dalle dichiarazioni dei testi non sono emersi con precisione gli orari di lavoro osservati dal ricorrente.
Al riguardo, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cass. civ., sez. lav., 19 giugno 2018, n. 16150).
10. Parte ricorrente agisce, inoltre, in giudizio al fine di ottenere l'indennità per mancato preavviso.
In atti vi è lettera di licenziamento datata 30 giugno 2014 e sottoscritta dal ricorrente in cui viene comunicato al ricorrente il licenziamento “per riduzione personale amministrativo” con decorrenza
13 agosto 2014.
Risulta, dunque, rispettato il termine di preavviso previsto dal CCNL di categoria in atti.
10.- In ragione di quanto esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, il ricorso va, pertanto, rigettato.
11.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex DM 10 marzo 2014
n. 55 in favore della società resistente, applicando i minimi previsti tenuto conto della qualità delle parti mentre vengono compensate nei confronti dell' , tenuto conto dell'esito della lite. CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della , delle spese Controparte_1 giudiziali, che liquida nella somma di € 4628,5 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali;
c) compensa le spese giudiziali nei confronti dell' . CP_2
Messina, 29 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Bonanzinga