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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/06/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 753/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 753/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
BARBARA CARSANA
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
NICOLETTA VANNINI
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte di cui al verbale di udienza del 22/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/02/2025, , premesso di aver intrattenuto Parte_1
una relazione more uxorio ormai cessata con , dalla cui unione è nata la figlia Controparte_1
RS OR (il 16/01/2013), chiedeva di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni ivi indicate.
Il resistente, costituendosi in giudizio, contestava le deduzioni e le conclusioni di controparte.
pagina 1 di 5 All'esito dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. tenutasi in data 22/05/2025 con modalità di trattazione da remoto, le parti, dopo ampia discusione, aderivano alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, chiedendo al Tribunale di disporre in conformità dell'accordo così raggiunto.
Le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate dai due genitori sono rispondenti RS all'interesse della figlia OR e a norme imperative, potendo pertanto essere poste a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. AFFIDA la figlia OR con collocazione prevalente presso l'abitazione RSona_2
della madre;
2. DISPONE che il padre potrà vederla quando vuole, previo avviso;
potrà altresì tenerla con sé con le seguenti modalità:
RS
a fine settimana alterni dal venerdì alle 19,30 (alle ore 18.30 quando è libera da impegni sposrtivi) fino al lunedì mattina, quando il padre la riaccompagna a scuola;
RS
nel week end in cui sta con la madre, sta con il padre il martedì e il giovedì, con il pernottamento fino alla mattina successiva, quando la accompagnerà a scuola;
un giorno infrasettimanale, dal martedì sera fino a mercoledì mattina, con accompagnamento a scuola, nella settimana in cui starà con il padre;
per due settimane anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
per una settimana durante le vacanze natalizie, alternando annualmente il periodo
23 /30 dicembre e 30 dicembre/6 gennaio;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente il giorno di
Pasqua;
altre Festività o ponti, a seconda dei giorni di spettanza;
compleanno ad anni alterni;
pagina 2 di 5
3. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versare titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma mensile di € 610,00 (di cui € 310,00 quale quota del mutuo di spettanza della sig.ra , oltre € 300 mensili, somma quest'ultima da rivalutare Parte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. PONE A CARICO delle parti in misura del 50% ciascuna le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per pagina 3 di 5 iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
pagina 4 di 5 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al OR o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
5. PRENDE ATTO dell'accordo per cui la madre percepirà per intero l'assegno unico e universale per la OR con impegno del padre a fornire ogni documento utile per tale incombente;
6. PRENDE ATTO dell'impegno delle parti ad individuare un terapista, di comune gradimento, possibilmente unico, presso da incaricare il prima possibile per l'avvio del percorso di RS supporto alla genitorialità e di un sostegno per
7. COMPENSA le spese di lite;
8. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 22/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Raffaella Cimminiello Veronica Marrapodi pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 753/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
BARBARA CARSANA
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
NICOLETTA VANNINI
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte di cui al verbale di udienza del 22/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/02/2025, , premesso di aver intrattenuto Parte_1
una relazione more uxorio ormai cessata con , dalla cui unione è nata la figlia Controparte_1
RS OR (il 16/01/2013), chiedeva di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni ivi indicate.
Il resistente, costituendosi in giudizio, contestava le deduzioni e le conclusioni di controparte.
pagina 1 di 5 All'esito dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. tenutasi in data 22/05/2025 con modalità di trattazione da remoto, le parti, dopo ampia discusione, aderivano alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, chiedendo al Tribunale di disporre in conformità dell'accordo così raggiunto.
Le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate dai due genitori sono rispondenti RS all'interesse della figlia OR e a norme imperative, potendo pertanto essere poste a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. AFFIDA la figlia OR con collocazione prevalente presso l'abitazione RSona_2
della madre;
2. DISPONE che il padre potrà vederla quando vuole, previo avviso;
potrà altresì tenerla con sé con le seguenti modalità:
RS
a fine settimana alterni dal venerdì alle 19,30 (alle ore 18.30 quando è libera da impegni sposrtivi) fino al lunedì mattina, quando il padre la riaccompagna a scuola;
RS
nel week end in cui sta con la madre, sta con il padre il martedì e il giovedì, con il pernottamento fino alla mattina successiva, quando la accompagnerà a scuola;
un giorno infrasettimanale, dal martedì sera fino a mercoledì mattina, con accompagnamento a scuola, nella settimana in cui starà con il padre;
per due settimane anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
per una settimana durante le vacanze natalizie, alternando annualmente il periodo
23 /30 dicembre e 30 dicembre/6 gennaio;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente il giorno di
Pasqua;
altre Festività o ponti, a seconda dei giorni di spettanza;
compleanno ad anni alterni;
pagina 2 di 5
3. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versare titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma mensile di € 610,00 (di cui € 310,00 quale quota del mutuo di spettanza della sig.ra , oltre € 300 mensili, somma quest'ultima da rivalutare Parte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. PONE A CARICO delle parti in misura del 50% ciascuna le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per pagina 3 di 5 iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
pagina 4 di 5 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al OR o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
5. PRENDE ATTO dell'accordo per cui la madre percepirà per intero l'assegno unico e universale per la OR con impegno del padre a fornire ogni documento utile per tale incombente;
6. PRENDE ATTO dell'impegno delle parti ad individuare un terapista, di comune gradimento, possibilmente unico, presso da incaricare il prima possibile per l'avvio del percorso di RS supporto alla genitorialità e di un sostegno per
7. COMPENSA le spese di lite;
8. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 22/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Raffaella Cimminiello Veronica Marrapodi pagina 5 di 5