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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/03/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1423/2022
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Annarita Donofrio Consigliere relatore
Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA con domicilio eletto in VIA ALFREDO TESTONI BOLOGNA appellante e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
contumace appellato
Controparte_2 intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 18.09.2021 ex art. 702-bis c.p.c. ai sensi dell'art. 30, co. 6, d.lgs. 286/98 avanti al Tribunale Ordinario di Bologna, il cittadino tunisino chiedeva disporsi Controparte_1
l'annullamento del provvedimento della Questura della Provincia di Forlì-
Cesena emesso il 05.07.2021, notificato il 19.08.2021, di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, richiesto in data 23.02.2021, motivato sulla scorta dei numerosi precedenti penali e denunce, indici di pericolosità sociale rilevante a norma dagli artt. 4, co. 3, 5 co. 5 e 19 d.lgs.
286/98.
Il ricorrente esponeva di essere familiare convivente di cittadina italiana e di due figlie minori, anch'esse italiane, non negando la commissione dei reati, ma eccependo la carenza di pericolosità sociale attuale e rilevando che l'art. 19, co. 2, lett. c), d.lgs. 286/98 TUI richiede una valutazione sulla pericolosità del richiedente molto più rigida, connessa alla presenza di situazioni di particolare rilievo e incidenza sulla stabilità della sicurezza pubblica e dell'ordinamento statale.
Svolgeva, inoltre, istanza di sospensiva, rilevando che, senza documenti, non aveva la possibilità di svolgere la sua attività lavorativa quale pescatore presso la OS RN & c. s.n.c. con sede a Cesenatico (FC), con pregiudizio irrimediabile per il mantenimento economico e materiale della famiglia e lesione del diritto inviolabile all'unità familiare.
pag. 2/11 Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del Parte_1
ricorso e rilevando che il diniego era stato correttamente fondato sull'elevata pericolosità del richiedente, desumibile dai precedenti penali per furto, lesioni, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, commessi in concomitanza dell'istaurazione della relazione affettiva con la cittadina italiana e la nascita delle figlie, nonché successivamente al Persona_1
rilascio dell'originario permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Rilevava, dunque, una pervicace tendenza del ricorrente ad uno stile di vita improntato alla delinquenza e la conseguente fondatezza e legittimità del giudizio di pericolosità sociale formulato nei suoi riguardi.
Rappresentava, inoltre, la necessità di verificare l'effettiva convivenza del con la compagna e le figlie minori, posto che in data 30.11.2019 CP_1
era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni ai danni di altra persona convivente ed osservava che dal Persona_2
ricorso era possibile desumere che il nucleo non dimorava CP_3
in una privata abitazione ma era ospite presso una struttura gestita da terzi.
All'udienza di escussione testi del 15.06.2022, erano sentiti Per_3
gestore del residence ove il nucleo aveva abitato, e ,
[...] Persona_1
madre delle figlie minori del . CP_1
Il dichiarava di ricordare che il aveva vissuto nel Per_3 CP_1
residence nel 2020/2021 insieme alla e alle figlie, ma di aver sempre Per_1
gestito gli aspetti burocratici con la Per_1
La dichiarava di esser stata a lungo convivente con il , padre Per_1 CP_1
delle sue figlie, e che la loro relazione affettiva era terminata nell'agosto/settembre 2021; che da allora il rapporto con lui era positivo ma che, non lavorando, riusciva a contribuire solo in parte al mantenimento pag. 3/11 delle figlie, alle quali la madre provvedeva in via quasi esclusiva.
Dichiarava inoltre di vivere attualmente presso la propria madre con le bambine, dopo aver lasciato il residence, e che il aveva un rapporto CP_1
continuativo con le minori, vedendole a giorni alterni.
Con ordinanza dell' 11.07.2022 il Tribunale di Bologna dichiarava il diritto di al rilascio di un permesso di Controparte_1
soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30, co. 1, lett. d), d.lgs.
286/98, annullando, per l'effetto, il provvedimento impugnato, con compensazione integrale delle spese.
Il Tribunale ha rilevato che la cessazione della convivenza del con CP_1
il nucleo madre-figlie non è in sé condizione ostativa al rilascio del permesso di soggiorno de quo, tale potendosi considerare solamente una pronuncia giurisdizionale di decadenza della responsabilità genitoriale, pacificamente non intervenuta nel caso di specie, nel quale alla conservazione di tale responsabilità da parte del richiedente corrisponde un'effettività nell'esercizio della stessa, con una relazione continuativa tra il padre e le due figlie minori. Al riguardo, il Giudice di prime cure evidenziava che la ratio dell'art. 30 cit. è rinvenibile nell'esigenza di assicurare una protezione speciale ai minori con cittadinanza italiana e che l'art. 28 d.lgs. 286/98 (che apre il Titolo IV dedicato al diritto all'unità familiare e alla tutela del minori) prevede una protezione piena e inderogabile della relazione filiale e genitoriale, sul presupposto che persino in carenza di convivenza i minori siano titolari di un diritto soggettivo inderogabile, anche in termini di chances di ricostruzione di una relazione claudicante o incerta con uno dei propri genitori, cui corrisponde pag. 4/11 la responsabilità di questi ultimi, declinata in termini di doveri di accudimento, cura, educazione e contributo al loro mantenimento.
Rilevava altresì che essendo le condotte penalmente rilevanti poste in essere dal ricorrente, fattispecie di speciale gravità, indici di una manifesta proclività a delinquere, il bilanciamento richiesto dall'art. 5, co. 5, d.lgs.
286/98, imponev di tener conto non solo della lunga durata della permanenza in Italia dello straniero, ma soprattutto del legame che lo univa alle figlie, cittadine italiane, e della specifica protezione che l'ordinamento giuridico assicura all'interesse superiore dei minori, mirando ad evitare, per quanto possibile, che il minore italiano si trovi nella condizione di scegliere fra l'allontanamento di fatto dal proprio Paese e la rottura d'ogni legame coi propri genitori.
Ne conseguiva, pertanto, nel giudizio di bilanciamento in questione, una netta prevalenza del superiore interesse delle minori, tenuto altresì conto che i reati commessi dal e accertati con sentenze passate in CP_1
giudicato erano piuttosto risalenti nel tempo.
2.- Il ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Parte_1
Bologna chiedendone la riforma, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, co. 3, Parte_1
5, co. 5 e 5bis, 13, 18 bis, co. 4 bis, d. lgs. 286/98 in relazione all'accertamento della condizione ostativa della pericolosità sociale e del presupposto della convivenza con figlio minore cittadino italiano, contestando al Tribunale l'aver omesso di considerare:
pag. 5/11 che la mancanza di convivenza tra il ricorrente e le figlie minori, pur non rappresentando in sé, condizione ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, ben poteva essere valorizzata al fine di vagliare l'effettività dei legami familiari del richiedente, in un giudizio che tenesse altresì conto della sua pericolosità sociale, a prescindere da provvedimenti di sospensione o revoca della responsabilità genitoriale;
che i reati commessi dal riguardavano proprio lo specifico bene CP_1
giuridico – l'unità familiare – che il permesso di soggiorno ex art. 30, co. 1, Parte_ lett. d), mira a preservare, essendo egli stato tratto in arresto e condannato anche per delitti offensivi dell'incolumità individuale e della libertà sessuale, lungo un arco temporale significativamente ampio, oltretutto in epoca in cui era già convivente con l'ex compagna e le figlie, a riprova che neppure i legami familiari instaurati hanno sortito alcun effetto deterrente rispetto alla sua tendenza a delinquere;
l'intervenuta revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo adottata con provvedimento del Questore e confermata in sede giurisdizionale;
la mancanza di certezze in ordine al contributo economico fornito dal richiedente al ménage familiare, avendo l'istruttoria acclarato che il sostentamento materiale e abitativo del nucleo è assicurato dalla e Per_1
dalla di lei madre;
la sussistenza di uno strumento specifico per la tutela dei minori rappresentato dall'art. 31, co. 3, TUI.
3. Il rimaneva contumace. CP_1
pag. 6/11 4.- Interveniva il PM concludendo per l'accoglimento del reclamo.
5.- La Corte ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.
In termini generali ed alla luce degli arresti più recenti, è stato chiarito che
"In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 del d.lgs. n. 286 del 1998, presuppone l'esistenza in capo al richiedente di un valido titolo di soggiorno, (anche solo potenziale, in pendenza di una domanda finalizzata ad ottenerlo) tranne che nell'ipotesi prevista dalla lett. d) del detto art. 30, ove colui che formula la relativa istanza deve però esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio minore residente in Italia" (cfr Cass Civ, Sez I, 3.12.2019 n. 31565).
Costituisce poi principio altrettanto acclarato che una condizione ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno richiesto per motivi familiari risulta la verifica della pericolosità sociale - intesa come pericolosità non solo per l'ordine pubblico, ma anche solo per la sicurezza pubblica - del familiare straniero di cittadino italiano o dell'Unione Europea e, pertanto, la sua sussistenza deve essere valutata dall'autorità competente al rilascio o al rinnovo del titolo, in conformità con l'art. 20 del d.lgs. n. 30 del 2007, in forza del quale la "pericolosità sociale" costituisce, conformemente alla direttiva 2004/38/CEE, una limitazione al mantenimento del diritto di soggiorno (cfr Cass Civ Sez I 27.6.2019 n. 17289).
Ne deriva quindi che il requisito della pericolosità sociale deve essere inteso quale conseguenza di una valutazione prognostica sulla probabilità di commissione di nuove azioni criminali richiesto ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza personale della espulsione dal territorio dello
Stato.
pag. 7/11 In materia di divieto di espulsione per ragioni di coesione familiare è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza.
Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti) sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata
"ex ante" in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, che induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)" (cfr Cass Civ, Sez VI, 28.6.2018 n. 17070).
Nel caso di specie risulta che l'interessato, anche dopo la nascita delle figlie (nate nel 2005 e nel 2010) e durante la convivenza con la famiglia si
è reso colpevole di gravi reati contro la persona e la libertà sessuale, lungo un arco temporale significativamente ampio, in un momento in cui aveva pag. 8/11 già ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari e ben poteva quindi reperire idonea sistemazione lavorativa (1. maltrattamenti e lesioni personali ex artt. 572, 582, 585 c.p.c. commesso il 01.12.2019 in danno dell'allora convivente , per il quale il è stato Controparte_4 CP_1
condannato, con sentenza passata in giudicato, alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione;
2. rapina aggravata commesso il 11.08.2019 in danno di due cittadini bengalesi, per il quale il Tribunale di Forlì ha emesso il 5.5.2021 decreto che dispone il giudizio, con successiva declaratoria di nullità del decreto del GIP;
3. delitto di lesioni personali, violenza privata e violenza sessuale commesso il 06.05.2015 in danno di una cittadina russa per averla costretta in un parco pubblico a praticare un rapporto orale minacciandola con una bottiglia, per il quale Tribunale di Forlì in data 07.07.2017 ha emesso decreto che dispone il giudizio ed ancora sub iudice). Lo stesso ricorrente in primo grado ha riferito varie precedenti segnalazioni.
All'interessato in data 31.3.2020 è stato peraltro revocato il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo precedentemente rilasciato per motivi familiari in ragione degli intervenuti illeciti penali.
Allo stato il nucleo familiare risulta non convivente e la con le figlie Per_1
si è trasferita da sua madre già dal maggio 2022 (il gestore del residence ove prima ha alloggiato ha dichiarato che il è stato nl residence con CP_1
la donna e le figlie fino all'autunno 2021, data in cui è cessata la relazione secondo quanto dichiarato dalla e provvede in via quasi esclusiva al Per_1
mantenimento delle figlie, avendo dichiarato di poter contare su aiuti sporadici da parte del padre che comunque vede le figlie a giorni alterni
(“non so attualmente dove lui viva né che attività svolga”). Le minori pag. 9/11 vivono attualmente con la madre e non vi sarebbe alcun obbligo di allontanamento per seguire eventualmente il padre.
Sulla base di tutti questi elementi la Corte ritiene acclarata una pericolosità sociale evidente, minaccia attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza.
La contumacia nel presente procedimento è ulteriore elemento di rilievo per la decisione qui adottata.
L'appello deve pertanto essere accolto.
Spese compensate per la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, contumace, con l'intervento del PM, avverso l'ordinanza ex
[...]
art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Bologna in data 11.7.2022, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede:
Rigetta il ricorso proposto da contro il Controparte_1
Decreto del Questore della Provincia di Forlì-Cesena emesso il 05.07.2021 di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari
Compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 13.2.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 10/11 pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1423/2022
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Annarita Donofrio Consigliere relatore
Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA con domicilio eletto in VIA ALFREDO TESTONI BOLOGNA appellante e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
contumace appellato
Controparte_2 intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 18.09.2021 ex art. 702-bis c.p.c. ai sensi dell'art. 30, co. 6, d.lgs. 286/98 avanti al Tribunale Ordinario di Bologna, il cittadino tunisino chiedeva disporsi Controparte_1
l'annullamento del provvedimento della Questura della Provincia di Forlì-
Cesena emesso il 05.07.2021, notificato il 19.08.2021, di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, richiesto in data 23.02.2021, motivato sulla scorta dei numerosi precedenti penali e denunce, indici di pericolosità sociale rilevante a norma dagli artt. 4, co. 3, 5 co. 5 e 19 d.lgs.
286/98.
Il ricorrente esponeva di essere familiare convivente di cittadina italiana e di due figlie minori, anch'esse italiane, non negando la commissione dei reati, ma eccependo la carenza di pericolosità sociale attuale e rilevando che l'art. 19, co. 2, lett. c), d.lgs. 286/98 TUI richiede una valutazione sulla pericolosità del richiedente molto più rigida, connessa alla presenza di situazioni di particolare rilievo e incidenza sulla stabilità della sicurezza pubblica e dell'ordinamento statale.
Svolgeva, inoltre, istanza di sospensiva, rilevando che, senza documenti, non aveva la possibilità di svolgere la sua attività lavorativa quale pescatore presso la OS RN & c. s.n.c. con sede a Cesenatico (FC), con pregiudizio irrimediabile per il mantenimento economico e materiale della famiglia e lesione del diritto inviolabile all'unità familiare.
pag. 2/11 Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del Parte_1
ricorso e rilevando che il diniego era stato correttamente fondato sull'elevata pericolosità del richiedente, desumibile dai precedenti penali per furto, lesioni, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, commessi in concomitanza dell'istaurazione della relazione affettiva con la cittadina italiana e la nascita delle figlie, nonché successivamente al Persona_1
rilascio dell'originario permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Rilevava, dunque, una pervicace tendenza del ricorrente ad uno stile di vita improntato alla delinquenza e la conseguente fondatezza e legittimità del giudizio di pericolosità sociale formulato nei suoi riguardi.
Rappresentava, inoltre, la necessità di verificare l'effettiva convivenza del con la compagna e le figlie minori, posto che in data 30.11.2019 CP_1
era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni ai danni di altra persona convivente ed osservava che dal Persona_2
ricorso era possibile desumere che il nucleo non dimorava CP_3
in una privata abitazione ma era ospite presso una struttura gestita da terzi.
All'udienza di escussione testi del 15.06.2022, erano sentiti Per_3
gestore del residence ove il nucleo aveva abitato, e ,
[...] Persona_1
madre delle figlie minori del . CP_1
Il dichiarava di ricordare che il aveva vissuto nel Per_3 CP_1
residence nel 2020/2021 insieme alla e alle figlie, ma di aver sempre Per_1
gestito gli aspetti burocratici con la Per_1
La dichiarava di esser stata a lungo convivente con il , padre Per_1 CP_1
delle sue figlie, e che la loro relazione affettiva era terminata nell'agosto/settembre 2021; che da allora il rapporto con lui era positivo ma che, non lavorando, riusciva a contribuire solo in parte al mantenimento pag. 3/11 delle figlie, alle quali la madre provvedeva in via quasi esclusiva.
Dichiarava inoltre di vivere attualmente presso la propria madre con le bambine, dopo aver lasciato il residence, e che il aveva un rapporto CP_1
continuativo con le minori, vedendole a giorni alterni.
Con ordinanza dell' 11.07.2022 il Tribunale di Bologna dichiarava il diritto di al rilascio di un permesso di Controparte_1
soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30, co. 1, lett. d), d.lgs.
286/98, annullando, per l'effetto, il provvedimento impugnato, con compensazione integrale delle spese.
Il Tribunale ha rilevato che la cessazione della convivenza del con CP_1
il nucleo madre-figlie non è in sé condizione ostativa al rilascio del permesso di soggiorno de quo, tale potendosi considerare solamente una pronuncia giurisdizionale di decadenza della responsabilità genitoriale, pacificamente non intervenuta nel caso di specie, nel quale alla conservazione di tale responsabilità da parte del richiedente corrisponde un'effettività nell'esercizio della stessa, con una relazione continuativa tra il padre e le due figlie minori. Al riguardo, il Giudice di prime cure evidenziava che la ratio dell'art. 30 cit. è rinvenibile nell'esigenza di assicurare una protezione speciale ai minori con cittadinanza italiana e che l'art. 28 d.lgs. 286/98 (che apre il Titolo IV dedicato al diritto all'unità familiare e alla tutela del minori) prevede una protezione piena e inderogabile della relazione filiale e genitoriale, sul presupposto che persino in carenza di convivenza i minori siano titolari di un diritto soggettivo inderogabile, anche in termini di chances di ricostruzione di una relazione claudicante o incerta con uno dei propri genitori, cui corrisponde pag. 4/11 la responsabilità di questi ultimi, declinata in termini di doveri di accudimento, cura, educazione e contributo al loro mantenimento.
Rilevava altresì che essendo le condotte penalmente rilevanti poste in essere dal ricorrente, fattispecie di speciale gravità, indici di una manifesta proclività a delinquere, il bilanciamento richiesto dall'art. 5, co. 5, d.lgs.
286/98, imponev di tener conto non solo della lunga durata della permanenza in Italia dello straniero, ma soprattutto del legame che lo univa alle figlie, cittadine italiane, e della specifica protezione che l'ordinamento giuridico assicura all'interesse superiore dei minori, mirando ad evitare, per quanto possibile, che il minore italiano si trovi nella condizione di scegliere fra l'allontanamento di fatto dal proprio Paese e la rottura d'ogni legame coi propri genitori.
Ne conseguiva, pertanto, nel giudizio di bilanciamento in questione, una netta prevalenza del superiore interesse delle minori, tenuto altresì conto che i reati commessi dal e accertati con sentenze passate in CP_1
giudicato erano piuttosto risalenti nel tempo.
2.- Il ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Parte_1
Bologna chiedendone la riforma, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, co. 3, Parte_1
5, co. 5 e 5bis, 13, 18 bis, co. 4 bis, d. lgs. 286/98 in relazione all'accertamento della condizione ostativa della pericolosità sociale e del presupposto della convivenza con figlio minore cittadino italiano, contestando al Tribunale l'aver omesso di considerare:
pag. 5/11 che la mancanza di convivenza tra il ricorrente e le figlie minori, pur non rappresentando in sé, condizione ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, ben poteva essere valorizzata al fine di vagliare l'effettività dei legami familiari del richiedente, in un giudizio che tenesse altresì conto della sua pericolosità sociale, a prescindere da provvedimenti di sospensione o revoca della responsabilità genitoriale;
che i reati commessi dal riguardavano proprio lo specifico bene CP_1
giuridico – l'unità familiare – che il permesso di soggiorno ex art. 30, co. 1, Parte_ lett. d), mira a preservare, essendo egli stato tratto in arresto e condannato anche per delitti offensivi dell'incolumità individuale e della libertà sessuale, lungo un arco temporale significativamente ampio, oltretutto in epoca in cui era già convivente con l'ex compagna e le figlie, a riprova che neppure i legami familiari instaurati hanno sortito alcun effetto deterrente rispetto alla sua tendenza a delinquere;
l'intervenuta revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo adottata con provvedimento del Questore e confermata in sede giurisdizionale;
la mancanza di certezze in ordine al contributo economico fornito dal richiedente al ménage familiare, avendo l'istruttoria acclarato che il sostentamento materiale e abitativo del nucleo è assicurato dalla e Per_1
dalla di lei madre;
la sussistenza di uno strumento specifico per la tutela dei minori rappresentato dall'art. 31, co. 3, TUI.
3. Il rimaneva contumace. CP_1
pag. 6/11 4.- Interveniva il PM concludendo per l'accoglimento del reclamo.
5.- La Corte ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.
In termini generali ed alla luce degli arresti più recenti, è stato chiarito che
"In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 del d.lgs. n. 286 del 1998, presuppone l'esistenza in capo al richiedente di un valido titolo di soggiorno, (anche solo potenziale, in pendenza di una domanda finalizzata ad ottenerlo) tranne che nell'ipotesi prevista dalla lett. d) del detto art. 30, ove colui che formula la relativa istanza deve però esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio minore residente in Italia" (cfr Cass Civ, Sez I, 3.12.2019 n. 31565).
Costituisce poi principio altrettanto acclarato che una condizione ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno richiesto per motivi familiari risulta la verifica della pericolosità sociale - intesa come pericolosità non solo per l'ordine pubblico, ma anche solo per la sicurezza pubblica - del familiare straniero di cittadino italiano o dell'Unione Europea e, pertanto, la sua sussistenza deve essere valutata dall'autorità competente al rilascio o al rinnovo del titolo, in conformità con l'art. 20 del d.lgs. n. 30 del 2007, in forza del quale la "pericolosità sociale" costituisce, conformemente alla direttiva 2004/38/CEE, una limitazione al mantenimento del diritto di soggiorno (cfr Cass Civ Sez I 27.6.2019 n. 17289).
Ne deriva quindi che il requisito della pericolosità sociale deve essere inteso quale conseguenza di una valutazione prognostica sulla probabilità di commissione di nuove azioni criminali richiesto ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza personale della espulsione dal territorio dello
Stato.
pag. 7/11 In materia di divieto di espulsione per ragioni di coesione familiare è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza.
Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti) sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata
"ex ante" in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, che induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)" (cfr Cass Civ, Sez VI, 28.6.2018 n. 17070).
Nel caso di specie risulta che l'interessato, anche dopo la nascita delle figlie (nate nel 2005 e nel 2010) e durante la convivenza con la famiglia si
è reso colpevole di gravi reati contro la persona e la libertà sessuale, lungo un arco temporale significativamente ampio, in un momento in cui aveva pag. 8/11 già ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari e ben poteva quindi reperire idonea sistemazione lavorativa (1. maltrattamenti e lesioni personali ex artt. 572, 582, 585 c.p.c. commesso il 01.12.2019 in danno dell'allora convivente , per il quale il è stato Controparte_4 CP_1
condannato, con sentenza passata in giudicato, alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione;
2. rapina aggravata commesso il 11.08.2019 in danno di due cittadini bengalesi, per il quale il Tribunale di Forlì ha emesso il 5.5.2021 decreto che dispone il giudizio, con successiva declaratoria di nullità del decreto del GIP;
3. delitto di lesioni personali, violenza privata e violenza sessuale commesso il 06.05.2015 in danno di una cittadina russa per averla costretta in un parco pubblico a praticare un rapporto orale minacciandola con una bottiglia, per il quale Tribunale di Forlì in data 07.07.2017 ha emesso decreto che dispone il giudizio ed ancora sub iudice). Lo stesso ricorrente in primo grado ha riferito varie precedenti segnalazioni.
All'interessato in data 31.3.2020 è stato peraltro revocato il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo precedentemente rilasciato per motivi familiari in ragione degli intervenuti illeciti penali.
Allo stato il nucleo familiare risulta non convivente e la con le figlie Per_1
si è trasferita da sua madre già dal maggio 2022 (il gestore del residence ove prima ha alloggiato ha dichiarato che il è stato nl residence con CP_1
la donna e le figlie fino all'autunno 2021, data in cui è cessata la relazione secondo quanto dichiarato dalla e provvede in via quasi esclusiva al Per_1
mantenimento delle figlie, avendo dichiarato di poter contare su aiuti sporadici da parte del padre che comunque vede le figlie a giorni alterni
(“non so attualmente dove lui viva né che attività svolga”). Le minori pag. 9/11 vivono attualmente con la madre e non vi sarebbe alcun obbligo di allontanamento per seguire eventualmente il padre.
Sulla base di tutti questi elementi la Corte ritiene acclarata una pericolosità sociale evidente, minaccia attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza.
La contumacia nel presente procedimento è ulteriore elemento di rilievo per la decisione qui adottata.
L'appello deve pertanto essere accolto.
Spese compensate per la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, contumace, con l'intervento del PM, avverso l'ordinanza ex
[...]
art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Bologna in data 11.7.2022, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede:
Rigetta il ricorso proposto da contro il Controparte_1
Decreto del Questore della Provincia di Forlì-Cesena emesso il 05.07.2021 di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari
Compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 13.2.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
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