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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/06/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 779/2025 V.G. introdotta con ricorso congiunto del 24.4.2025 proposto da (C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. rappresentati e difesi dall'avv. GIACALONE
[...] C.F._2
GIUSEPPA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero;
*** premesso che:
- e , dopo aver dedotto che dalla loro relazione Parte_1 Parte_2 sentimentale è nata a [...] il [...] la figlia , hanno chiesto che ne Persona_1 venga regolato il regime di affidamento, collocamento e mantenimento alle condizioni di cui all'accordo formalizzato con il ricorso, di seguito riportate:
“la figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con il quale la figlia si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendo le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
la figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora della madre presso l'immobile sito in Marsala nella c/da Matarocco n. 31 ove è fissata la residenza anagrafica;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
il diritto di visita del padre sarà gestito liberamente dai genitori, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze e degli impegni della minore e degli stessi genitori;
in caso di disaccordo, il diritto di visita verrà gestito come segue: tre pomeriggi a settimana, da concordarsi liberamente con la madre, nel rispetto degli impegni degli stessi genitori e della minore;
tuttavia, in caso di mancato accordo, si stabiliscono gli incontri nei pomeriggi del lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 14.00 fino alle ore 22.00. I weekend sono alterni, dalle ore 16:00 del sabato fino alle ore 22,00 della domenica;
la figlia trascorrerà con i genitori tutte le festività religiose e civili, nonché il compleanno, a turno e nel caso di disaccordo ad anni alterni;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre una settimana di vacanza nel mese di luglio e due settimane di vacanza nel mese di agosto, anche non consecutivamente, concordandolo preventivamente entro il mese di giugno di ogni anno;
resta inteso tra le parti che, anche per detti periodi, l'assegno di mantenimento sarà comunque dovuto;
il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla signora un assegno a titolo di mantenimento Pt_2 Pt_1 per la figlia minore pari ad € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e preventivamente comunicate;
gli assegni unici e/o eventuali bonus ricevuti dall'Inps o da altri Enti saranno percepiti esclusivamente dalla signora;
Parte_1 con compensazione dei compensi e spese del giudizio e richiesta di liquidazione dei compensi in favore della scrivente procuratrice stante l'ammissione delle parti al beneficio del gratuito patrocinio giuste delibere di ammissione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala n. 352/2025/R e n. 353/2025/R del
11/04/2025”.
- con decreto del 16.5.2025 il Giudice delegato ha fissato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.,
l'udienza di comparizione personale delle parti, udienza sostituita, su concorde richiesta delle parti, con il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ha disposto, altresì, la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del relativo parere;
- con atto del 20.5.2025, acquisito al fascicolo telematico in data 21.5.2025, il PM ha espresso parere favorevole;
pag. 2/3 - con note di trattazione scritta depositate il 9.6.2025 il difensore delle parti ha reiterato la richiesta di accoglimento delle domande già formulate con il ricorso per la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della minore;
indi, il Persona_1
Giudice delegato ha rimesso la causa in decisone riservandosi di riferire al Collegio;
- ritenuto che le condizioni di cui all'accordo raggiunto possono essere recepite in quanto non contrarie alle norme imperative e all'ordine pubblico e pienamente legittime e satisfattive dell'interesse della minore;
ritenuto, infine, che nulla va disposto in punto spese, trattandosi ricorso congiunto proposto con l'assistenza di un solo difensore;
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dispone che i rapporti tra le parti in ordine all'affidamento, collocamento e al mantenimento della figlia minore siano regolati alle condizioni indicate nel Persona_1 ricorso congiunto così come sopra riportato e trascritto;
- nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Marsala, il 19.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Giampaolo Bellofiore Francesco Paolo Pizzo
pag. 3/3