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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 766/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Daniela Lococo Presidente rel. dott. Leonardo Scionti Consigliere dott. Chiara Ermini Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 10/04/2024 al n. 766 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 617 del 2024
promossa da
, elettivamente domiciliato presso e Parte_1 nello studio dell'Avv. PAOLETTI ALESSANDRA e dell'Avv. ANGELINI MARIA
LAURA che lo rappresentano e difendono come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro , elettivamente domiciliata presso e nello studio Controparte_1 dell'Avv. PESCATORI BARBARA che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellata - in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: affido e mantenimento prole
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni conformi:
“ I Sottoscritti Procuratori delle Parti nel presente giudizio dichiarano con le presenti note scritte che le parti hanno raggiunto un accordo per regolamentare l'affidamento e del mantenimento del figlio nato il [...]. Persona_1
Chiedono, quindi, che in parziale riforma della Sentenza del Tribunale di Firenze n.
617/2024 impugnata, venga disposto:
1) l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i Persona_1 genitori con collocamento dello stesso presso l'abitazione materna;
2) che il padre possa vedere il figlio ogni 15 giorni nel fine settimana, dal sabato dopo la scuola alla domenica sera, previ accordi diretti con il minore;
3) di porre a carico di l'onere di versare mensilmente Parte_1
a entro il giorno 15 del mese, quale contributo per il Controparte_1 mantenimento del figlio, l'importo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre rivalutazione annuale secondo i criteri ISTAT, al consueto Iban;
4) di porre a carico dei genitori l'onere di provvedere al 50% ciascuno delle spese straordinarie individuate secondo le Linee Guida del CNF del 2017 con l'avvertenza che dette spese verranno decise congiuntamente e prima della loro assunzione per valutarne
l'opportunità e concordate per iscritto tra i coniugi, fatti salvi i casi di urgenza per quelle mediche a cui ciascun genitore potrà provvedere direttamente con obbligo di rimborso da parte dell'altro genitore per la quota di sua spettanza;
5) l'attribuzione dell'assegno unico universale in via esclusiva alla Sig.ra CP_1
[...]
2 6) un rimborso forfettario del pregresso (spese straordinarie e mancato mantenimento)
a carico di pari a euro 1.500,00 (millecinquecento) Parte_1
a saldo e stralcio e transazione che lo stesso verserà alla sig.ra in Controparte_1
3 soluzioni al consueto iban di cui: euro 500,00 al momento del deposito del presente accordo;
euro 500,00 entro il 31 dicembre 2024 e 500,00 entro il 31 marzo 2025. Al ricevimento di detta somma la Sig.ra nulla avrà da pretendere per Controparte_1
il pregresso dal Sig. a qualsiasi titolo o ragione. Parte_1
7) Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono integralmente compensate ed i
Procuratori delle Parti rinunciano al vincolo di solidarietà ex art. 13 della Legge
Professionale.
Ogni altra eccezione rinunciata e transatta.” per il Pubblico Ministero: Visto per intervento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 617/2024, pronunciando sul ricorso proposto da ai fini della regolamentazione delle condizioni di affido e Controparte_1
mantenimento del figlio nato il [...] dalla Persona_1
relazione intercorsa con nella contumacia di Parte_1
quest'ultimo, così disponeva:
“Il Tribunale, come sopra composto, decidendo in via definitiva, così provvede:
- dispone l'affidamento di (27/01/2007) in via Persona_1
esclusiva alla madre con collocazione dello stesso presso Controparte_1
l'abitazione materna;
- dispone che il padre possa vedere il figlio ogni 15 giorni nel fine settimana, dal sabato dopo la scuola alla domenica sera, previ accordi diretti con il minore, fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
- pone a carico di l'onere di versare mensilmente a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per il Controparte_1
mantenimento del figlio, l'importo di e. 400,00, oltre rivalutazione annuale secondo i criteri ISTAT;
3 - pone a carico dei genitori l'onere di provvedere al 50% ciascuno delle spese straordinarie, individuate secondo le Linee Guida del CNF del 2017;
- dichiara inammissibile la domanda della ricorrente di rimborso di spese straordinarie pregresse pari ad e. 2.308,02;
- attribuisce l'assegno unico universale in via esclusiva a Controparte_1
- condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese processuali che si liquidano in e. 2.800,00 per compensi oltre 15% per spese generali, IVA e CPA, come per legge.”
II Avverso tale pronuncia ha interposto appello Parte_1
deducendo in via pregiudiziale la nullità della sentenza in conseguenza della nullità/inesistenza dell'atto introduttivo del giudizio e, nel merito, chiedendone la riforma nella parte in cui:
- disponeva l'affidamento esclusivo del minore alla madre in assenza dei relativi presupposti (scelta contraddetta dalla stessa richiesta di affidamento condiviso formulata dalla madre in sede di ricorso originario e rimasta priva di alcun elemento di supporto, comunque non giustificata dal temporaneo allontanamento, peraltro non voluto dal padre,
e dalle stesse esigenze del minore, il cui ascolto era stato omesso).
- regolamentava la frequentazione padre/figlio in termini limitativi e inidonei a garantire la continuità del rapporto (assume, peraltro, l'appellante di aver preso in locazione un immobile posto nelle vicinanze della ex compagna e dell'istituto superiore frequentato dal figlio, così da garantire la frequentazione anche infrasettimanale con lo stesso);
- poneva a suo carico un contributo per il mantenimento della prole del tutto sproporzionato rispetto alle risorse disponibili, anche alla luce della capacità contributiva della madre;
- poneva a suo carico le spese giudiziali, determinandone il quantum in termini sproporzionati rispetto alla durata e alla natura contumaciale del procedimento.
III La parte appellata si è costituita in giudizio resistendo all'appello proposto ex adverso e chiedendone il rigetto.
IV Tanto premesso, rileva la Corte che i procuratori delle parti hanno depositato memoria contenente l'accordo raggiunto inter partes per regolamentare l'affidamento e del mantenimento del figlio (e dalle stesse parti sottoscritto), concludendo congiuntamente per il recepimento delle condizioni così fissate, come in epigrafe, dichiarando espressamente rinunciata e transatta ogni ulteriore eccezione.
4 Infine, all'udienza di discussione, tenutasi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa era riservata in decisione sulle conclusioni conformi rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
V.
1. L'accordo raggiunto dalle parti deve essere sottoposto al controllo giudiziale in merito alla adeguatezza e coerenza delle condizioni fissate in relazione al prevalente interesse del minore, risultando pertanto in tal senso delimitato il thema decidendum.
5.2. Ritiene la Corte che le condizioni pattuite dalle parti, aventi ad oggetto la previsione dell'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori con conservazione della domiciliazione presso il domicilio materno e disciplina della frequentazione di contenuto essenziale e sostanzialmente rimessa ad accordi diretti tra padre e figlio, risultino coerenti con l'attuale condizione di vita e la capacità di autodeterminazione del minore, prossimo al raggiungimento della maggiore età.
Parimenti le condizioni economiche fissate dalle parti, aventi ad oggetto la riduzione dell'assegno mensile posto a carico del padre all'importo di € 250,00, con ripartizione paritaria delle spese straordinarie, e mantenimento dell'assegno unico in capo al genitore domiciliatario, risultano congrue e adeguate rispetto alle esigenze del minore, anche tenuto conto della pattuizione convenzionale di un rimborso forfettario per il mantenimento pregresso.
Infine, la compensazione delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio risulta coerente con lo scopo conciliativo della controversia perseguito dalle parti.
Ne consegue la riforma della gravata sentenza mediante recepimento delle condizioni fissate dalle parti, anche in relazione alla compensazione delle spese.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza emessa dal Tribunale di Firenze n. 617/2024, pubblicata il 23 febbraio 2024, in riforma della gravata sentenza, recepisce le condizioni pattuite tra le parti alle seguenti condizioni e pertanto dispone:
1) l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i Persona_1 genitori con collocamento dello stesso presso l'abitazione materna;
2) che il padre possa vedere il figlio ogni 15 giorni nel fine settimana, dal sabato dopo la scuola alla domenica sera, previ accordi diretti con il minore;
5 3) a carico di l'onere di versare mensilmente a Parte_1 [...]
entro il giorno 15 del mese, quale contributo per il mantenimento del CP_1 figlio, l'importo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre rivalutazione annuale secondo i criteri ISTAT, al consueto Iban;
4) a carico dei genitori l'onere di provvedere al 50% ciascuno delle spese straordinarie individuate secondo le Linee Guida del CNF del 2017 con l'avvertenza che dette spese verranno decise congiuntamente e prima della loro assunzione per valutarne l'opportunità
e concordate per iscritto tra i coniugi, fatti salvi i casi di urgenza per quelle mediche a cui ciascun genitore potrà provvedere direttamente con obbligo di rimborso da parte dell'altro genitore per la quota di sua spettanza.
5) l'attribuzione dell'assegno unico universale in via esclusiva alla Sig.ra CP_1
[...]
6) un rimborso forfettario del pregresso (spese straordinarie e mancato mantenimento) a carico di pari a euro 1.500,00 (millecinquecento) a Parte_1
saldo e stralcio e transazione alle condizioni fissate come in epigrafe;
7) l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità
e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo
30.06.2003 n.196.
Firenze, camera di consiglio del 19 dicembre 2024
IL PRESIDENTE est.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Daniela Lococo Presidente rel. dott. Leonardo Scionti Consigliere dott. Chiara Ermini Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 10/04/2024 al n. 766 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 617 del 2024
promossa da
, elettivamente domiciliato presso e Parte_1 nello studio dell'Avv. PAOLETTI ALESSANDRA e dell'Avv. ANGELINI MARIA
LAURA che lo rappresentano e difendono come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro , elettivamente domiciliata presso e nello studio Controparte_1 dell'Avv. PESCATORI BARBARA che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellata - in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: affido e mantenimento prole
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni conformi:
“ I Sottoscritti Procuratori delle Parti nel presente giudizio dichiarano con le presenti note scritte che le parti hanno raggiunto un accordo per regolamentare l'affidamento e del mantenimento del figlio nato il [...]. Persona_1
Chiedono, quindi, che in parziale riforma della Sentenza del Tribunale di Firenze n.
617/2024 impugnata, venga disposto:
1) l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i Persona_1 genitori con collocamento dello stesso presso l'abitazione materna;
2) che il padre possa vedere il figlio ogni 15 giorni nel fine settimana, dal sabato dopo la scuola alla domenica sera, previ accordi diretti con il minore;
3) di porre a carico di l'onere di versare mensilmente Parte_1
a entro il giorno 15 del mese, quale contributo per il Controparte_1 mantenimento del figlio, l'importo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre rivalutazione annuale secondo i criteri ISTAT, al consueto Iban;
4) di porre a carico dei genitori l'onere di provvedere al 50% ciascuno delle spese straordinarie individuate secondo le Linee Guida del CNF del 2017 con l'avvertenza che dette spese verranno decise congiuntamente e prima della loro assunzione per valutarne
l'opportunità e concordate per iscritto tra i coniugi, fatti salvi i casi di urgenza per quelle mediche a cui ciascun genitore potrà provvedere direttamente con obbligo di rimborso da parte dell'altro genitore per la quota di sua spettanza;
5) l'attribuzione dell'assegno unico universale in via esclusiva alla Sig.ra CP_1
[...]
2 6) un rimborso forfettario del pregresso (spese straordinarie e mancato mantenimento)
a carico di pari a euro 1.500,00 (millecinquecento) Parte_1
a saldo e stralcio e transazione che lo stesso verserà alla sig.ra in Controparte_1
3 soluzioni al consueto iban di cui: euro 500,00 al momento del deposito del presente accordo;
euro 500,00 entro il 31 dicembre 2024 e 500,00 entro il 31 marzo 2025. Al ricevimento di detta somma la Sig.ra nulla avrà da pretendere per Controparte_1
il pregresso dal Sig. a qualsiasi titolo o ragione. Parte_1
7) Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono integralmente compensate ed i
Procuratori delle Parti rinunciano al vincolo di solidarietà ex art. 13 della Legge
Professionale.
Ogni altra eccezione rinunciata e transatta.” per il Pubblico Ministero: Visto per intervento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 617/2024, pronunciando sul ricorso proposto da ai fini della regolamentazione delle condizioni di affido e Controparte_1
mantenimento del figlio nato il [...] dalla Persona_1
relazione intercorsa con nella contumacia di Parte_1
quest'ultimo, così disponeva:
“Il Tribunale, come sopra composto, decidendo in via definitiva, così provvede:
- dispone l'affidamento di (27/01/2007) in via Persona_1
esclusiva alla madre con collocazione dello stesso presso Controparte_1
l'abitazione materna;
- dispone che il padre possa vedere il figlio ogni 15 giorni nel fine settimana, dal sabato dopo la scuola alla domenica sera, previ accordi diretti con il minore, fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
- pone a carico di l'onere di versare mensilmente a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per il Controparte_1
mantenimento del figlio, l'importo di e. 400,00, oltre rivalutazione annuale secondo i criteri ISTAT;
3 - pone a carico dei genitori l'onere di provvedere al 50% ciascuno delle spese straordinarie, individuate secondo le Linee Guida del CNF del 2017;
- dichiara inammissibile la domanda della ricorrente di rimborso di spese straordinarie pregresse pari ad e. 2.308,02;
- attribuisce l'assegno unico universale in via esclusiva a Controparte_1
- condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese processuali che si liquidano in e. 2.800,00 per compensi oltre 15% per spese generali, IVA e CPA, come per legge.”
II Avverso tale pronuncia ha interposto appello Parte_1
deducendo in via pregiudiziale la nullità della sentenza in conseguenza della nullità/inesistenza dell'atto introduttivo del giudizio e, nel merito, chiedendone la riforma nella parte in cui:
- disponeva l'affidamento esclusivo del minore alla madre in assenza dei relativi presupposti (scelta contraddetta dalla stessa richiesta di affidamento condiviso formulata dalla madre in sede di ricorso originario e rimasta priva di alcun elemento di supporto, comunque non giustificata dal temporaneo allontanamento, peraltro non voluto dal padre,
e dalle stesse esigenze del minore, il cui ascolto era stato omesso).
- regolamentava la frequentazione padre/figlio in termini limitativi e inidonei a garantire la continuità del rapporto (assume, peraltro, l'appellante di aver preso in locazione un immobile posto nelle vicinanze della ex compagna e dell'istituto superiore frequentato dal figlio, così da garantire la frequentazione anche infrasettimanale con lo stesso);
- poneva a suo carico un contributo per il mantenimento della prole del tutto sproporzionato rispetto alle risorse disponibili, anche alla luce della capacità contributiva della madre;
- poneva a suo carico le spese giudiziali, determinandone il quantum in termini sproporzionati rispetto alla durata e alla natura contumaciale del procedimento.
III La parte appellata si è costituita in giudizio resistendo all'appello proposto ex adverso e chiedendone il rigetto.
IV Tanto premesso, rileva la Corte che i procuratori delle parti hanno depositato memoria contenente l'accordo raggiunto inter partes per regolamentare l'affidamento e del mantenimento del figlio (e dalle stesse parti sottoscritto), concludendo congiuntamente per il recepimento delle condizioni così fissate, come in epigrafe, dichiarando espressamente rinunciata e transatta ogni ulteriore eccezione.
4 Infine, all'udienza di discussione, tenutasi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa era riservata in decisione sulle conclusioni conformi rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
V.
1. L'accordo raggiunto dalle parti deve essere sottoposto al controllo giudiziale in merito alla adeguatezza e coerenza delle condizioni fissate in relazione al prevalente interesse del minore, risultando pertanto in tal senso delimitato il thema decidendum.
5.2. Ritiene la Corte che le condizioni pattuite dalle parti, aventi ad oggetto la previsione dell'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori con conservazione della domiciliazione presso il domicilio materno e disciplina della frequentazione di contenuto essenziale e sostanzialmente rimessa ad accordi diretti tra padre e figlio, risultino coerenti con l'attuale condizione di vita e la capacità di autodeterminazione del minore, prossimo al raggiungimento della maggiore età.
Parimenti le condizioni economiche fissate dalle parti, aventi ad oggetto la riduzione dell'assegno mensile posto a carico del padre all'importo di € 250,00, con ripartizione paritaria delle spese straordinarie, e mantenimento dell'assegno unico in capo al genitore domiciliatario, risultano congrue e adeguate rispetto alle esigenze del minore, anche tenuto conto della pattuizione convenzionale di un rimborso forfettario per il mantenimento pregresso.
Infine, la compensazione delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio risulta coerente con lo scopo conciliativo della controversia perseguito dalle parti.
Ne consegue la riforma della gravata sentenza mediante recepimento delle condizioni fissate dalle parti, anche in relazione alla compensazione delle spese.
-
PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza emessa dal Tribunale di Firenze n. 617/2024, pubblicata il 23 febbraio 2024, in riforma della gravata sentenza, recepisce le condizioni pattuite tra le parti alle seguenti condizioni e pertanto dispone:
1) l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i Persona_1 genitori con collocamento dello stesso presso l'abitazione materna;
2) che il padre possa vedere il figlio ogni 15 giorni nel fine settimana, dal sabato dopo la scuola alla domenica sera, previ accordi diretti con il minore;
5 3) a carico di l'onere di versare mensilmente a Parte_1 [...]
entro il giorno 15 del mese, quale contributo per il mantenimento del CP_1 figlio, l'importo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre rivalutazione annuale secondo i criteri ISTAT, al consueto Iban;
4) a carico dei genitori l'onere di provvedere al 50% ciascuno delle spese straordinarie individuate secondo le Linee Guida del CNF del 2017 con l'avvertenza che dette spese verranno decise congiuntamente e prima della loro assunzione per valutarne l'opportunità
e concordate per iscritto tra i coniugi, fatti salvi i casi di urgenza per quelle mediche a cui ciascun genitore potrà provvedere direttamente con obbligo di rimborso da parte dell'altro genitore per la quota di sua spettanza.
5) l'attribuzione dell'assegno unico universale in via esclusiva alla Sig.ra CP_1
[...]
6) un rimborso forfettario del pregresso (spese straordinarie e mancato mantenimento) a carico di pari a euro 1.500,00 (millecinquecento) a Parte_1
saldo e stralcio e transazione alle condizioni fissate come in epigrafe;
7) l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità
e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo
30.06.2003 n.196.
Firenze, camera di consiglio del 19 dicembre 2024
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