Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/03/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del
11/03/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 9875/2024
promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to LEONARDI GIUSEPPE giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro
, in persona del Presidente, legale rappr.te pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi Tomaselli ( - fax C.F._1
095367630 - p.e.c. t ) per procura generale alle liti nn. Email_1
37875/7313 del 22.3.2024, rogito del notaio di Fiumicino (RM); Persona_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad Atp – revisione
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2024 parte ricorrente a seguito delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi un grado di invalidità civile pari al
100% a decorrere dalla domanda amministrativa (rectius dalla revisione)
1
presupposti per il conseguimento di quanto richiesto in ricorso.
Espletata una consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna le parti insistevano in atti e discutevano la causa concludendo in conformità dei rispettivi scritti;
indi la causa, sulla base dell'accertamento compiuto è stata trattenuta per la decisione e viste le note sostitutive di udienza depositate da parte ricorrente, definita nei termini che seguono.
Va subito premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n.
6084/2014).
Ne consegue che inammissibile è in questo giudizio di opposizione ogni domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla erogazione della prestazione, così come l'accertamento dei requisiti socio-economici.
Va, altresì, evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ebbene, nella specie, il CTU nel procedimento per ATP aveva concluso il suo giudizio reputando che parte ricorrente fosse affetto da patologie che lo rendevano invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88, D. Lgs.
124/98): medio-grave 67%-99% alla data della visita di revisione del 02/11/2023 e con la medesima decorrenza.
2 ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario assumendo che il Parte_1
CTU nominato nella prima fase non avesse correttamente valutato le patologie da cui era affetto, lamentando che non si fosse tenuto nel debito conto dei rilievi e delle osservazioni formulate.
Il CTU ora nominato nell'ambito della causa di opposizione ha, tuttavia, concluso il suo giudizio confermando che il ricorrente è in atto affetto da un quadro patologico consistente in “linfoma mantellare classico già immuno-chemiotrattato in follow-up oncoematologico negativo per ripresa di malattia,ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico in II classe NYHA”.
Tale complesso patologico rende, allo stato attuale, il ricorrente invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. D. Lgs.
124/98): medio-grave 67%-99%, sì come già acclarato in sede di ATP, alla data della revisione.
La relazione di CTU, immune da vizi, va del tutto condivisa.
Del tutto arbitraria, a fronte di ben due relazioni peritali da parte di specialisti medico legali, sarebbe come dedotto dal ricorrente con note il riconoscimento a favore del ricorrente di un grado di invalidità pari al 100%, atteso che la valutazione del perito si basa sull'attribuzione di punti percentuali per singola patologia all'interno di un range (minimo, medio, massimo) previsto dal DM
05.02.1992 e quindi valutabile discrezionalmente da parte del consulente. “A questo “si aggiunge” anche la minima percentuale necessaria (del 99% riconosciuto) al raggiungimento del 100%”.
E' ben chiara la valutazione operata dalla quale non vi è ragione di discostarsi, anche considerato che trattasi di soggetto ultrasessantacinquenne.
Le spese di lite, sia quelle afferenti alla fase di ATP che alla presente fase di opposizione sono irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. allegata agli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott.ssa Laura Renda , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9875/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese legali;
3 pone definitivamente a carico dell' le spese tanto della consulenza tecnica espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo, quanto della consulenza tecnica espletata in questo giudizio siccome liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania il 11/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
4