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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/09/2025, n. 4677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4677 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8582/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Acagnino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8582/2023 promossa da:
, con sede a , Via S. Maria La Parte_1 Pt_1
Grande n. 5, C.F. e P.IVA: , in persona del Commissario Straordinario e legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Dott. rappresentata e difesa, dall'avv. Antonino Ravì Parte_2
(C.F.: ) e elettivamente domiciliata in , Via Conte Ruggero, 37, CodiceFiscale_1 Pt_1
presso lo studio del predetto difensore
OPPONENTE
contro
(P.IVA ),con sede a Controparte_1 P.IVA_2
Via Lavaggi 28 in persona del legale rappr. pro tempore Dr. Pt_1 CP_2
(CF. , elettivamente domiciliato in V.le V.Veneto n.97 presso lo studio C.F._2 Pt_1
pagina 1 di 4 dell'Avv.Sergio Accetta ( ) che lo rappresenta e difende C.F._3
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.10.2024, sostituita da note scritte, le parti hanno concluso come in verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato telematicamente , l' ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2413/2023 emesso dal Tribunale di Catania il
5.6.2023 su ricorso di prof. per il pagamento della somma di € CP_1 CP_1 Parte_3
136.836,87, oltre interessi e spese.
Parte opposta si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
All'udienza dell'8.10.2024, sostituita da note scritte , le parti hanno precisato le conclusioni .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata sui seguenti motivi:
1. Infondatezza della pretesa creditoria ed erroneità delle somme ingiunte
2. Inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione del D. Lgs.192/2012.
Cont Nelle more del giudizio, prima della costituzione in giudizio della l' ha pagato Controparte_1
la somma richiesta, non riconoscendo gli interessi moratori.
L'opponente, tuttavia, non ha rinunciato alla domanda, sebbene, nel pagare non sia stata formulata alcuna riserva di eventuale ripetizione dell'indebito.
pagina 2 di 4 Il pagamento delle somme dovute, quindi, esime il decidente dalla necessità di esaminare le censure relative alla sussistenza del credito, ormai riconosciuto, quanto alla sorte capitale.
Cont Rimane controversa la sussistenza dell'obbligo dell' di corrispondere gli interessi moratori.
La Cassazione a SSUU si è pronunciata in materia con sentenza del 14/12/2023, n.35092 e ha affermato che “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle
strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, successivo alla concessione
che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione
dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 d.lg n. 231
del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il
quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata
corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica.
Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della
amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di
mora ex art. 5 d.lg. n. 231 del 2002.”
Cont E' pacifico che la somma, oggetto del DI opposto, fosse dovuta a conguaglio del 2021 e che l'
avrebbe dovuto effettuare il pagamento entro il mese di marzo del 2022, mentre l'erogazione è
avvenuta solo il 28.7.2023, ben 16 mesi dopo.
Il contratto fra la pubblica amministrazione e le aziende che agiscono in regime di convenzione è stato qualificato come “transazione commerciale” e, pertanto, sono dovuti gli interessi , in caso di ritardo nell'adempimento.
pagina 3 di 4 Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va rigettata , con condanna .dell'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio
Cont Parte opposta ha chiesto la condanna dell' al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., la domanda
Cont va accolta : l' ha proposto opposizione contestando il diritto della a ricevere le Controparte_1
somme oggetto di intimazione, ha insistito nella domanda, nonostante l'avvenuto pagamento con riconoscimento implicito del debito e nulla ha argomentato a fronte della richiamata sentenza delle
SSUU che si erano pronunciate espressamente sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta dall'
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 913/2022 emesso dal Tribunale di Catania il Parte_1
22.2.2022 2413/2023 emesso dal Tribunale di Catania il 5.6.2023 su ricorso del
[...]
per il pagamento della somma di € 136.836,87, oltre interessi e spese Parte_4
condanna l'opponente a rifondere a parte opposta le spese del presente giudizio che liquida, in €
13.700 oltre il rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a, se dovuti, condanna l'opponente a pagare a parte opposta la somma di € 5000.
Così deciso in Catania, il 25 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Maria Acagnino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Acagnino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8582/2023 promossa da:
, con sede a , Via S. Maria La Parte_1 Pt_1
Grande n. 5, C.F. e P.IVA: , in persona del Commissario Straordinario e legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Dott. rappresentata e difesa, dall'avv. Antonino Ravì Parte_2
(C.F.: ) e elettivamente domiciliata in , Via Conte Ruggero, 37, CodiceFiscale_1 Pt_1
presso lo studio del predetto difensore
OPPONENTE
contro
(P.IVA ),con sede a Controparte_1 P.IVA_2
Via Lavaggi 28 in persona del legale rappr. pro tempore Dr. Pt_1 CP_2
(CF. , elettivamente domiciliato in V.le V.Veneto n.97 presso lo studio C.F._2 Pt_1
pagina 1 di 4 dell'Avv.Sergio Accetta ( ) che lo rappresenta e difende C.F._3
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.10.2024, sostituita da note scritte, le parti hanno concluso come in verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato telematicamente , l' ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2413/2023 emesso dal Tribunale di Catania il
5.6.2023 su ricorso di prof. per il pagamento della somma di € CP_1 CP_1 Parte_3
136.836,87, oltre interessi e spese.
Parte opposta si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
All'udienza dell'8.10.2024, sostituita da note scritte , le parti hanno precisato le conclusioni .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata sui seguenti motivi:
1. Infondatezza della pretesa creditoria ed erroneità delle somme ingiunte
2. Inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione del D. Lgs.192/2012.
Cont Nelle more del giudizio, prima della costituzione in giudizio della l' ha pagato Controparte_1
la somma richiesta, non riconoscendo gli interessi moratori.
L'opponente, tuttavia, non ha rinunciato alla domanda, sebbene, nel pagare non sia stata formulata alcuna riserva di eventuale ripetizione dell'indebito.
pagina 2 di 4 Il pagamento delle somme dovute, quindi, esime il decidente dalla necessità di esaminare le censure relative alla sussistenza del credito, ormai riconosciuto, quanto alla sorte capitale.
Cont Rimane controversa la sussistenza dell'obbligo dell' di corrispondere gli interessi moratori.
La Cassazione a SSUU si è pronunciata in materia con sentenza del 14/12/2023, n.35092 e ha affermato che “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle
strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, successivo alla concessione
che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione
dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 d.lg n. 231
del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il
quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata
corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica.
Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della
amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di
mora ex art. 5 d.lg. n. 231 del 2002.”
Cont E' pacifico che la somma, oggetto del DI opposto, fosse dovuta a conguaglio del 2021 e che l'
avrebbe dovuto effettuare il pagamento entro il mese di marzo del 2022, mentre l'erogazione è
avvenuta solo il 28.7.2023, ben 16 mesi dopo.
Il contratto fra la pubblica amministrazione e le aziende che agiscono in regime di convenzione è stato qualificato come “transazione commerciale” e, pertanto, sono dovuti gli interessi , in caso di ritardo nell'adempimento.
pagina 3 di 4 Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va rigettata , con condanna .dell'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio
Cont Parte opposta ha chiesto la condanna dell' al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., la domanda
Cont va accolta : l' ha proposto opposizione contestando il diritto della a ricevere le Controparte_1
somme oggetto di intimazione, ha insistito nella domanda, nonostante l'avvenuto pagamento con riconoscimento implicito del debito e nulla ha argomentato a fronte della richiamata sentenza delle
SSUU che si erano pronunciate espressamente sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta dall'
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 913/2022 emesso dal Tribunale di Catania il Parte_1
22.2.2022 2413/2023 emesso dal Tribunale di Catania il 5.6.2023 su ricorso del
[...]
per il pagamento della somma di € 136.836,87, oltre interessi e spese Parte_4
condanna l'opponente a rifondere a parte opposta le spese del presente giudizio che liquida, in €
13.700 oltre il rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a, se dovuti, condanna l'opponente a pagare a parte opposta la somma di € 5000.
Così deciso in Catania, il 25 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Maria Acagnino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4