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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11673 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8663/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 346/2022 r.g.a.c. nella causa iscritta al n. 8663/2023 r.g.a.c. TRA (c.f. ) in persona del legale e rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
e d .ti AB e IN AN, presso il cui studio sito in San Sebastiano al Vesuvio (NA), alla Via Roma n°13 elett.te domicilia giusta procura in calce all'atto di opposizione OPPONENTE E
(P.IVA ) in persona del suo legale rapp.te p.t., elett.te CP_1 P.IVA_2 oli al C n. 228 presso lo studio dell' Avv.to Annunziata Tomolillo che la rapp.ta e difende giusta procura in calce al decreto ingiuntivo opposto OPPOSTO CONCLUSIONI: All'udienza del 4/12/2025 sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno concluso come da note agli atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ditta in epigrafe ha prop avverso il decreto ingiuntivo n.2079/2023, chiesto ed ottenuto da con il quale veniva intimato il CP_1 pagamento della somma di €.
9.54 penale di cui al contratto di fornitura stipulato tra le parti, e per mancato pagamento della fattura n.70025086 del 30/6/21. Ha dedotto a sostegno l'erroneità del calcolo della penale, in quanto effettuato senza tener conto della risoluzione anticipata del rapporto, e l'assenza di negligenza da parte di essa opponente, giacché il calo nel consumo di caffè era stato cagionato dall'evento pandemico e dalla difficoltà nell'effettuare gli ordinativi dovuta alla condotta del rappresentante di zona. Affermava, inoltre, l'insussistenza del credito di cui alla fattura ex adverso indicata, per essere stato il relativo importo già versato. Ha concluso quindi per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, con attribuzione. Si è costituita la che ha contestato le avverse deduzioni, CP_1 concludendo per il rigetto . Dopo la trattazione, all'udienza del 4.12.25, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art.189 c.p.c. ______________________________________________________
L'opposizione è infondata. E' pacifico infatti che in data 1.1.18 le parti sottoscrivevano il contratto di somministrazione e comodato d ature prodotto fin dalla fase monitoria. In virtù dell'accordo la provvedeva a consegnare alla opponente in CP_1 comodato d'uso le attrezzatur o individuate nell'allegato A al contratto, e l'opponente si impegnava a ricevere nell'arco di 60 mesi consegne mensili non inferiori a 90 Kg. Tuttavia, nonostante gli impegni assunti, l' opponente – pacificamente - si mostrava inademp n ordinando il quantitativo di caffè mensile pattuito. Pertanto, la intimava in data 17.11.21 la risoluzione, provvedendo ad CP_1 addebitare alla op le penali previste dall'art.18 del contratto, per l'importo di euro 9.066,10 a titolo di penale per mancata fornitura. Appare utile a questo punto ricordare che la predetta clausola contrattuale, testualmente, recita: “In caso di cessazione del presente Accordo per inadempimento e/o per qualsivogli putabile all'Acquirente, l'Acquirente sarà tenuta a corrispondere alla , fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior CP_1 danno, una penal 15% (quindicipercento), IVA esclusa, del valore complessivo della fornitura residuale del presente Accordo, calcolata sulla base del prezzo di listino in vigore alla data di cessazione dell'Accordo.”. In applicazione di tale clausola negoziale, l'opponente è quindi tenuta a corrispondere €.9.066,10 per mancata fornitura, pari al 15% della somma ottenuta moltiplicando il quantitativo di caffè (2784 Kg) non consumato per il prezzo unitario di €.21,71. Per quanto attiene, quindi, l'entità delle penali, il relativo calcolo, contestato dall'opponente, è pienamente conforme alle previsioni negoziali. Non coglie nel segno, infatti, la difesa opponente, quando pretende di parametrare diversamente il computo della penale, assumendo quale base criteri unilateralmente determinati (e precisamente il differenziale tra il quantitativo di caffè che l'opponente avrebbe dovuto consumare fino alla data di risoluzione, e quello effettivamente ordinato), che non trovano alcun riscontro nelle clausole negoziali (che indicano invece il dato di riferimento nella “fornitura residuale”, da intendersi quale differenziale da calcolarsi rispetto al consumo complessivo cui il somministrato si era obbligato fino alla naturale scadenza dello stipulato accordo). Parimenti infondate si palesano, poi, le doglianze relative alle allegate cause giustificative dell'inadempimento. Ed invero, del tutto irrilevante si palesa la asserita condotta negligente del
“rappresentante di zona” dell'opposta, giacché, a tutto concedere, ovvero anche a voler ritenerne dimostrata la sussistenza (la condotta dell'opponente – che l'ha allegata per la prima volta nella presente sede di opposizione – costituendo tuttavia elemento che depone decisamente in senso contrario), una simile circostanza giammai potrebbe rappresentare valida giustificazione dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contratto di somministrazione. Per quanto attiene, invece, il verificarsi della pandemia, se le misure adottate dalle competenti autorità in detta occasione costituiscono bensì circostanza nota, trattandosi di provvedimenti normativi, non altrettanto è a dirsi degli effetti che le stesse hanno prodotto nel caso di specie. Effetti la cui prova non poteva essere affidata, come ha fatto l'opponente, a mere presunzioni, né ad una prova orale generica e di assai ridotta attendibilità, il cui giudizio di inammissibilità, già adottato con provvedimento istrutt esta sede ribadito, quanto piuttosto a documenti contabili – di cui la non Parte_1 poteva non essere in possesso – che confermassero che la – p e – negativa incidenza della situazione pandemica fosse stata tale da giustificare il pacifico inadempimento. L'opposizione non può, quindi, che essere rigettata, risultando, per ragioni analoghe (ovvero per la mancanza di idonea prova), indimostrato anche l'assunto secondo cui la fattura di cui l'opposta lamenta il mancato pagamento sarebbe stata già onorata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in Euro 1.800,00 per compenso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge. Napoli, 11/12/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 346/2022 r.g.a.c. nella causa iscritta al n. 8663/2023 r.g.a.c. TRA (c.f. ) in persona del legale e rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
e d .ti AB e IN AN, presso il cui studio sito in San Sebastiano al Vesuvio (NA), alla Via Roma n°13 elett.te domicilia giusta procura in calce all'atto di opposizione OPPONENTE E
(P.IVA ) in persona del suo legale rapp.te p.t., elett.te CP_1 P.IVA_2 oli al C n. 228 presso lo studio dell' Avv.to Annunziata Tomolillo che la rapp.ta e difende giusta procura in calce al decreto ingiuntivo opposto OPPOSTO CONCLUSIONI: All'udienza del 4/12/2025 sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno concluso come da note agli atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ditta in epigrafe ha prop avverso il decreto ingiuntivo n.2079/2023, chiesto ed ottenuto da con il quale veniva intimato il CP_1 pagamento della somma di €.
9.54 penale di cui al contratto di fornitura stipulato tra le parti, e per mancato pagamento della fattura n.70025086 del 30/6/21. Ha dedotto a sostegno l'erroneità del calcolo della penale, in quanto effettuato senza tener conto della risoluzione anticipata del rapporto, e l'assenza di negligenza da parte di essa opponente, giacché il calo nel consumo di caffè era stato cagionato dall'evento pandemico e dalla difficoltà nell'effettuare gli ordinativi dovuta alla condotta del rappresentante di zona. Affermava, inoltre, l'insussistenza del credito di cui alla fattura ex adverso indicata, per essere stato il relativo importo già versato. Ha concluso quindi per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, con attribuzione. Si è costituita la che ha contestato le avverse deduzioni, CP_1 concludendo per il rigetto . Dopo la trattazione, all'udienza del 4.12.25, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art.189 c.p.c. ______________________________________________________
L'opposizione è infondata. E' pacifico infatti che in data 1.1.18 le parti sottoscrivevano il contratto di somministrazione e comodato d ature prodotto fin dalla fase monitoria. In virtù dell'accordo la provvedeva a consegnare alla opponente in CP_1 comodato d'uso le attrezzatur o individuate nell'allegato A al contratto, e l'opponente si impegnava a ricevere nell'arco di 60 mesi consegne mensili non inferiori a 90 Kg. Tuttavia, nonostante gli impegni assunti, l' opponente – pacificamente - si mostrava inademp n ordinando il quantitativo di caffè mensile pattuito. Pertanto, la intimava in data 17.11.21 la risoluzione, provvedendo ad CP_1 addebitare alla op le penali previste dall'art.18 del contratto, per l'importo di euro 9.066,10 a titolo di penale per mancata fornitura. Appare utile a questo punto ricordare che la predetta clausola contrattuale, testualmente, recita: “In caso di cessazione del presente Accordo per inadempimento e/o per qualsivogli putabile all'Acquirente, l'Acquirente sarà tenuta a corrispondere alla , fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior CP_1 danno, una penal 15% (quindicipercento), IVA esclusa, del valore complessivo della fornitura residuale del presente Accordo, calcolata sulla base del prezzo di listino in vigore alla data di cessazione dell'Accordo.”. In applicazione di tale clausola negoziale, l'opponente è quindi tenuta a corrispondere €.9.066,10 per mancata fornitura, pari al 15% della somma ottenuta moltiplicando il quantitativo di caffè (2784 Kg) non consumato per il prezzo unitario di €.21,71. Per quanto attiene, quindi, l'entità delle penali, il relativo calcolo, contestato dall'opponente, è pienamente conforme alle previsioni negoziali. Non coglie nel segno, infatti, la difesa opponente, quando pretende di parametrare diversamente il computo della penale, assumendo quale base criteri unilateralmente determinati (e precisamente il differenziale tra il quantitativo di caffè che l'opponente avrebbe dovuto consumare fino alla data di risoluzione, e quello effettivamente ordinato), che non trovano alcun riscontro nelle clausole negoziali (che indicano invece il dato di riferimento nella “fornitura residuale”, da intendersi quale differenziale da calcolarsi rispetto al consumo complessivo cui il somministrato si era obbligato fino alla naturale scadenza dello stipulato accordo). Parimenti infondate si palesano, poi, le doglianze relative alle allegate cause giustificative dell'inadempimento. Ed invero, del tutto irrilevante si palesa la asserita condotta negligente del
“rappresentante di zona” dell'opposta, giacché, a tutto concedere, ovvero anche a voler ritenerne dimostrata la sussistenza (la condotta dell'opponente – che l'ha allegata per la prima volta nella presente sede di opposizione – costituendo tuttavia elemento che depone decisamente in senso contrario), una simile circostanza giammai potrebbe rappresentare valida giustificazione dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contratto di somministrazione. Per quanto attiene, invece, il verificarsi della pandemia, se le misure adottate dalle competenti autorità in detta occasione costituiscono bensì circostanza nota, trattandosi di provvedimenti normativi, non altrettanto è a dirsi degli effetti che le stesse hanno prodotto nel caso di specie. Effetti la cui prova non poteva essere affidata, come ha fatto l'opponente, a mere presunzioni, né ad una prova orale generica e di assai ridotta attendibilità, il cui giudizio di inammissibilità, già adottato con provvedimento istrutt esta sede ribadito, quanto piuttosto a documenti contabili – di cui la non Parte_1 poteva non essere in possesso – che confermassero che la – p e – negativa incidenza della situazione pandemica fosse stata tale da giustificare il pacifico inadempimento. L'opposizione non può, quindi, che essere rigettata, risultando, per ragioni analoghe (ovvero per la mancanza di idonea prova), indimostrato anche l'assunto secondo cui la fattura di cui l'opposta lamenta il mancato pagamento sarebbe stata già onorata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in Euro 1.800,00 per compenso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge. Napoli, 11/12/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo