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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/07/2025, n. 20991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20991 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15902/2019 R.G. proposto da: DAGNINO SA, DAGNINO NC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato PINELLI NUNZIO, che li rappresenta e difende -ricorrenti- nonché da ER AB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA, 12, presso lo studio dell’avvocato RANCHETTI NC, rappresentato e difeso dagli avvocati EL CHIARA, UC SA -controricorrente e ricorrente incidentale- contro ON DI BE UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocata NOVARA AL rappresentato e difeso dagli avvocati TAVORMINA LICIA, MI SA nonché contro Civile Sent. Sez. 2 Num. 20991 Anno 2025 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 23/07/2025 2 di 11 RA SS, EN CR, ZI RI RU, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE ANGELICO, 301, presso lo studio dell’avvocato PERUGINI DARIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO BIAGIO -controricorrenti- CONDOMINIO VIA MAGGIORE GALLIANO, 18 PALERMO -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 754/2019 depositata il 03/04/2019. Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 10/04/2025 dal Consigliere ON Scarpa. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Pepe, il quale ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale, e per il rigetto di tutti i restanti motivi dei ricorsi principale e incidentale. Uditi gli Avvocati Valentina Novara per delega dell’Avvocato RO IG, e AR NI. FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. del 30 novembre 2010, IG AR di NO convenne IM NZ per conseguire la pronuncia di risoluzione del contratto di locazione, stipulato inter partes il 4 novembre 2009, inerente all’appartamento di proprietà NZ sito in via Maggiore Galliano n. 18 di Palermo, con le correlate statuizioni restitutorie e risarcitorie, stante il grave inadempimento del locatore. L’attore lamentava di non aver potuto godere dell’immobile locato a causa di infiltrazioni di umidità verificatesi già nel dicembre 2009 e che lo avevano costretto a lasciare l’appartamento nell’agosto 2010. IM NZ aveva chiamato in causa ON GN (ovvero, essendo questi morto il 17 marzo 2011, gli eredi dello stesso AR 3 di 11 TE, RO GN e ES GN), IZ ER e il Condominio di via Maggiore Galliano n. 18, imputando loro la responsabilità per i danni e per il mancato godimento lamentati dall’attore. Con sentenza del 22 gennaio 2015 n. 283, il Tribunale di Palermo dichiarò risolto il contratto di locazione intercorso tra IG AR di NO e IM NZ per grave inadempimento del locatore, condannò il NZ al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall’attore, quantificati in € 4.668,56, ed alla restituzione del deposito cauzionale di € 2.000,00, rigettò le domande di riduzione del canone di locazione e ripetizione di indebito, nonché le domande del convenuto nei confronti dei terzi chiamati in causa. La Corte d’appello di Palermo, pronunciando sui gravami spiegati in via principale da IM NZ e in via incidentale da IG AR di NO, in riforma della sentenza di primo grado: ha dichiarato l’estinzione della sola causa promossa da IM NZ contro AR TE;
ha condannato in solido ND AR, ED NZ e MA BR NZ (eredi di IM NZ) al pagamento, in favore di IG AR di NO, della somma di € 4.200,00, oltre interessi;
ha condannato in solido RO GN e ES GN al pagamento in favore di ND AR, ED NZ e MA BR NZ della somma di € 6.690,75, con rivalutazione ed interessi, nonché ad eseguire nel loro appartamento di via Maggiore Galliano n. 18 le opere occorrenti per prevenire future infiltrazioni, come descritte nella relazione di CTU;
ha condannato IZ ER ad eseguire nel suo appartamento di via Maggiore Galliano n. 18 le opere occorrenti per prevenire future infiltrazioni, come descritte nella relazione di CTU;
ha condannato in solido RO GN, ES GN e IZ ER al pagamento, in favore di ND AR, ED NZ e MA BR NZ, della somma di € 4.903,98, con rivalutazione ed 4 di 11 interessi, nonché a tenere indenne ND AR, ED NZ e MA BR NZ da quanto gli stessi siano tenuti a versare a IG AR di NO in esecuzione delle statuizioni di condanna pronunciate o confermate con la stessa sentenza, e ancora a corrispondere ai medesimi signori AR e NZ la complessiva somma di € 18.700,00 a titolo di risarcimento dei danno, con rivalutazione e interessi. RO GN e ES GN hanno proposto ricorso articolato in sei motivi. IZ ER ha notificato controricorso, contenente altresì ricorso incidentale articolato in tre motivi. Resistono con controricorsi IG AR di NO, nonché ND AR, ED NZ e MA BR NZ. Ha depositato memoria il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Pepe, il quale ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale, e per il rigetto di tutti i restanti motivi dei ricorsi principale e incidentale. Hanno depositato memorie anche tutte le parti costituite. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.-Il primo motivo del ricorso di RO GN e ES GN denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 102, 110 e 305 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 1306 c.c., per avere la Corte d'appello dichiarato l'estinzione per mancata riassunzione del solo giudizio pendente tra il chiamante in garanzia impropria e la coerede del chiamato deceduta in corso di causa e non anche del giudizio pendente nei confronti degli altri coeredi superstiti, nonostante tra tutti i coeredi del chiamato sussistesse litisconsorzio processuale necessario. 5 di 11 Il secondo motivo del ricorso principale denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 102, 110 e 305 c.p.c., giacché, a seguito della declaratoria della morte di AR TE, la Corte d’appello aveva dichiarato «la causa interrotta», senza precisare se l'interruzione riguardasse l'intero giudizio o soltanto la causa di garanzia. Il primo motivo del ricorso incidentale proposto da IZ ER deduce analogamente la violazione o falsa applicazione degli artt. 102, 110 e 305 c.p.c. 1.1.- Le censure, che possono esaminarsi congiuntamente, espongono che, dopo che AR TE, RO GN e ES GN, eredi del defunto chiamato in causa ON GN, si erano costituiti nel giudizio di primo grado, nel corso del giudizio di appello era morta a sua volta AR TE, come dichiarato dal procuratore all’udienza del 18 maggio 2018, con contestuale declaratoria di interruzione del giudizio. Alla stessa udienza dal medesimo difensore dei signori TE e GN era stato prodotto altresì il certificato di morte di IM NZ. Il processo era quindi stato riassunto da IG AR di NO nei confronti degli eredi di IM NZ, “nell'erroneo presupposto che la Corte d'appello avesse dichiarato anche l'interruzione della causa principale, laddove invece si era interrotta soltanto la causa di garanzia impropria (nell'ambito della quale si era verificata la morte della parte AR TE…), insistendo IG AR di NO per l'accoglimento delle domande dallo stesso inizialmente proposte nei confronti del NZ. RO GN e ES GN, nonché IZ ER, con memorie del 29 novembre 2018 e all’udienza del 30 novembre 2018, avevano così chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio 6 di 11 vertente tra loro e gli eredi di IM NZ, non avendo gli stessi riassunto il processo nei loro confronti. La tesi dei ricorrenti principali e incidentali è che la controversia avesse ad oggetto due giudizi scindibili: l'uno, risarcitorio, introdotto dall'AR di NO nei confronti del locatore NZ e l'altro, di garanzia impropria, proposto da quest'ultimo nei confronti degli eredi di ON GN, dell’ER e del Condominio. 1.2. – La Corte d’appello di Palermo ha premesso di dover fare applicazione dei principi in tema di evento interruttivo verificatosi in “cause cumulativamente istruite ma autonome”, ovvero di “pluralità di cause scindibili”, concludendo come di seguito si riporta: “[n]el presente giudizio, a fronte dell’interruzione determinata dalla morte di AR TE, dichiarata in udienza dal procuratore della parte come previsto dall’art. 299, comma 1, c.p.c., l’iniziativa della riassunzione è venuta da IG AR di NO, parte nella causa
contro
IM NZ, ed è stata attuata mediante il deposito di un ricorso contenente, nella parte conclusiva, gli estremi della domanda avanzata dal ricorrente nei confronti di quest’ultimo. Per il principio di cui sopra, il processo deve, pertanto, dichiararsi estinto limitatamente al rapporto tra IM NZ, oggi i suoi eredi costituitisi in prosecuzione ai sensi dell’art. 302 c.p.c., e gli eredi di AR TE;
non anche nei rapporti tra gli eredi NZ e tutti gli altri chiamati in causa, inclusi RO e ES GN, titolari, tutti, ab initio di posizioni sostanziali e processuali scindibili da quella di AR TE e di garanzie di difesa non intaccate dalla sopravvenuta morte di quest’ultima”. 1.3. – La memoria ex art. 378, comma 1, c.p.c. depositata dal Pubblico Ministero concorda sul punto che “nel caso di chiamata in garanzia impropria, come quello in esame, essendo l'azione principale e quella di garanzia fondate su titoli diversi, le due cause, benché 7 di 11 proposte all'interno di uno stesso giudizio, rimangono distinte e scindibili”, e così osserva, richiamando Cass. n. 8975 del 2020, che “nel caso in cui il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata, nel termine indicato dall'art. 305 cod. proc. civ., esclusivamente da una delle parti interessate, notificando il ricorso e il decreto di fissazione di udienza a tutti i contraddittori, deve ritenersi tempestiva rispetto a ognuna delle parti e non può essere dichiarata, con riferimento a costoro, l'estinzione parziale del processo”. 1.4. - I primi due motivi del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale concernono, dunque, la disciplina e gli effetti della mancata prosecuzione o riassunzione del processo interrotto. In ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, questa Corte, sulla base dell’esame degli atti e delle vicende processuali delle pregresse fasi di merito e di quanto esposto nei ricorsi per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, rileva la fondatezza delle censure inerenti alla statuizione sull’estinzione del giudizio, la quale rimane sottratta al giudicato interno perché investita dall'impugnazione, pur pervenendo al riscontro di un esito in parte diverso da quello prefigurato dalle stesse parti ricorrenti (cfr. Cass. n. 14421 del 1999; n. 3437 del 2014; n. 6935 del 2007). 1.5. – Ai fini che qui dunque rilevano, le vicende processuali sono così sintetizzabili: IG AR di NO ha convenuto IM NZ con domanda di risoluzione del contratto di locazione e di risarcimento dei danni;
IM NZ ha chiamato in causa AR TE, RO GN e ES GN (eredi di ON GN), IZ ER e il Condominio di via Maggiore Galliano n. 18, al fine di 8 di 11 essere tenuto indenne “da ogni e qualsiasi onere, obbligo e responsabilità che (potesse) emergere a suo carico” nei confronti dell’attore, nonché per ottenerne la condanna dei terzi, ciascuno nel rispettivo titolo, ad eseguire le opere di riparazione e di ripristino ed al risarcimento dei danni a ciascuno di loro spettanti;
nel corso del giudizio di appello, all’udienza del 18 maggio 2018 è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., la morte di AR TE, con conseguente interruzione del processo;
il giudizio è stato riassunto da IG AR di NO con ricorso e decreto di fissazione dell’udienza notificato ad ND AR, ED e MA BR NZ, ovvero agli eredi di IM NZ (anch’egli morto nel frattempo, senza che peraltro tale evento fosse stato dichiarato o notificato a norma dell’art. 300 c.p.c.), per sentir accogliere le domande proposte dallo stesso IG AR di NO nei confronti di IM NZ;
RO GN e ES GN, nonché IZ ER, con memorie del 29 novembre 2018 e all’udienza del 30 novembre 2018, hanno eccepito l’estinzione del processo vertente tra loro e gli eredi di IM NZ, non avendo gli stessi riassunto il medesimo giudizio nei loro confronti;
la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato estinto il processo “limitatamente al rapporto tra IM NZ, oggi i suoi eredi costituitisi in prosecuzione ai sensi dell’art. 302 c.p.c., e gli eredi di AR TE;
non anche nei rapporti tra gli eredi NZ e tutti gli altri chiamati in causa, inclusi RO e ES GN, titolari, tutti, ab initio di posizioni sostanziali e processuali scindibili da quella di AR TE e di garanzie di difesa non intaccate dalla sopravvenuta morte di quest’ultima”. 1.6. – Vertendosi in ipotesi di litisconsorzio tra cause inscindibili, è errata la statuizione di estinzione parziale del giudizio resa dalla Corte 9 di 11 d’appello di Palermo, dovendosi perciò cassare l’impugnata sentenza ed enunciare i seguenti principi di diritto, cui i giudici di rinvio dovranno uniformarsi nel riesaminare la causa. 2. – Qualora (come avvenuto nella specie) il convenuto chiami in causa più terzi per ottenere la propria liberazione dalla pretesa dell'attore e la declaratoria dell’obbligo risarcitorio dei chiamati, sulla base dei titoli delle rispettive responsabilità distinti per ognuno e connessi per l’oggetto, si è in presenza di cause inscindibili, legate da un nesso di litisconsorzio necessario (o unitario), in quanto viene sollecitato un accertamento comune in confronto ai chiamati circa lo specifico modo di essere dei titoli di responsabilità considerati nella loro correlazione causale. Il vincolo di inscindibilità di dette cause in sede di impugnazione, ove (come pure nella specie) permanga contestazione in ordine all'individuazione degli effettivi obbligati, determina l’applicabilità del regime di cui all’art. 331 c.p.c. (Cass. n. 27977 del 2022; n. 4722 del 2018; n. 17482 del 2012; anche Cass. Sez. Unite n. 24707 del 2015). 2.1. – A seguito dell’interruzione del processo vertente tra attore, convenuto e terzi chiamati in causa quali obbligati sulla base dei diversi titoli delle rispettive responsabilità, in ragione del vincolo che unisce le cause riguardo alla individuazione del soggetto responsabile, ciascuna delle parti che abbia interesse a riattivare il giudizio deve perciò provvedere ad una tempestiva riassunzione nei confronti di tutte le altre (Cass. n. 14040 del 2003; n. 2079 del 1975; n. 2260 del 1967; n. 2140 del 1966; n. 2329 del 1964). Il principio dell'unità del rapporto processuale corrente tra cause inscindibili inibisce che esso possa estinguersi soltanto in parte, rimanendo in vita per alcune delle azioni che ne costituiscono oggetto, e ciò indipendentemente dall’eventuale eccezione di estinzione parziale proposta da alcuna delle parti, trovando 10 di 11 applicazione il regime di rilievo officioso di cui al quarto comma dell’art. 307 c.p.c., nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009. Ne consegue che la tempestiva riassunzione operata nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari del rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile non comporta l’estinzione né dell’intero processo, né delle sole cause non riassunte, dovendo il giudice, piuttosto, ordinare l’integrazione del contraddittorio (ad es., Cass. n. 4488 del 2002; 17679 del 2009; n. 18645 del 2011; n. 17482 del 2012). 3. – Le restanti censure contenute nel ricorso di RO GN e ES GN (violazione e falsa applicazione degli artt. 581 e 754 c.c., sul carattere parziario dell’obbligo dei coeredi;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1306 c.c., sugli effetti della declaratoria di estinzione in favore degli altri debitori in solido;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1126, 1130, 1135 e 2051 c.c., sulla responsabilità del Condominio;
violazione degli artt. 112 e 305 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sulla condanna in favore della esercente la responsabilità genitoriale) e nel ricorso incidentale di IZ ER (violazione e falsa applicazione degli artt. 1126, 1130, 1135 e 2051 c.c., sulla responsabilità del Condominio;
violazione degli artt. 112 e 305 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sulla condanna in favore della esercente la responsabilità genitoriale) restano assorbite dall’accoglimento dei primi due motivi dello stesso ricorso di RO GN e ES GN e del primo motivo del ricorso incidentale di IZ ER, dovendo essere esaminate solo dopo l’integrazione del contraddittorio correlata agli accertati errores in procedendo. 4. - Conseguono l’accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, dei primi due motivi del ricorso di RO GN e ES GN e del primo motivo del ricorso incidentale di IZ ER, 11 di 11 l’assorbimento dei restanti motivi e la cassazione della sentenza impugnata, nei limiti delle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, la quale procederà a nuovo esame della causa, uniformandosi ai principi enunciati, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso di RO GN e ES GN e il primo motivo del ricorso incidentale di IZ ER, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile
ha condannato in solido ND AR, ED NZ e MA BR NZ (eredi di IM NZ) al pagamento, in favore di IG AR di NO, della somma di € 4.200,00, oltre interessi;
ha condannato in solido RO GN e ES GN al pagamento in favore di ND AR, ED NZ e MA BR NZ della somma di € 6.690,75, con rivalutazione ed interessi, nonché ad eseguire nel loro appartamento di via Maggiore Galliano n. 18 le opere occorrenti per prevenire future infiltrazioni, come descritte nella relazione di CTU;
ha condannato IZ ER ad eseguire nel suo appartamento di via Maggiore Galliano n. 18 le opere occorrenti per prevenire future infiltrazioni, come descritte nella relazione di CTU;
ha condannato in solido RO GN, ES GN e IZ ER al pagamento, in favore di ND AR, ED NZ e MA BR NZ, della somma di € 4.903,98, con rivalutazione ed 4 di 11 interessi, nonché a tenere indenne ND AR, ED NZ e MA BR NZ da quanto gli stessi siano tenuti a versare a IG AR di NO in esecuzione delle statuizioni di condanna pronunciate o confermate con la stessa sentenza, e ancora a corrispondere ai medesimi signori AR e NZ la complessiva somma di € 18.700,00 a titolo di risarcimento dei danno, con rivalutazione e interessi. RO GN e ES GN hanno proposto ricorso articolato in sei motivi. IZ ER ha notificato controricorso, contenente altresì ricorso incidentale articolato in tre motivi. Resistono con controricorsi IG AR di NO, nonché ND AR, ED NZ e MA BR NZ. Ha depositato memoria il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Pepe, il quale ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale, e per il rigetto di tutti i restanti motivi dei ricorsi principale e incidentale. Hanno depositato memorie anche tutte le parti costituite. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.-Il primo motivo del ricorso di RO GN e ES GN denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 102, 110 e 305 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 1306 c.c., per avere la Corte d'appello dichiarato l'estinzione per mancata riassunzione del solo giudizio pendente tra il chiamante in garanzia impropria e la coerede del chiamato deceduta in corso di causa e non anche del giudizio pendente nei confronti degli altri coeredi superstiti, nonostante tra tutti i coeredi del chiamato sussistesse litisconsorzio processuale necessario. 5 di 11 Il secondo motivo del ricorso principale denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 102, 110 e 305 c.p.c., giacché, a seguito della declaratoria della morte di AR TE, la Corte d’appello aveva dichiarato «la causa interrotta», senza precisare se l'interruzione riguardasse l'intero giudizio o soltanto la causa di garanzia. Il primo motivo del ricorso incidentale proposto da IZ ER deduce analogamente la violazione o falsa applicazione degli artt. 102, 110 e 305 c.p.c. 1.1.- Le censure, che possono esaminarsi congiuntamente, espongono che, dopo che AR TE, RO GN e ES GN, eredi del defunto chiamato in causa ON GN, si erano costituiti nel giudizio di primo grado, nel corso del giudizio di appello era morta a sua volta AR TE, come dichiarato dal procuratore all’udienza del 18 maggio 2018, con contestuale declaratoria di interruzione del giudizio. Alla stessa udienza dal medesimo difensore dei signori TE e GN era stato prodotto altresì il certificato di morte di IM NZ. Il processo era quindi stato riassunto da IG AR di NO nei confronti degli eredi di IM NZ, “nell'erroneo presupposto che la Corte d'appello avesse dichiarato anche l'interruzione della causa principale, laddove invece si era interrotta soltanto la causa di garanzia impropria (nell'ambito della quale si era verificata la morte della parte AR TE…), insistendo IG AR di NO per l'accoglimento delle domande dallo stesso inizialmente proposte nei confronti del NZ. RO GN e ES GN, nonché IZ ER, con memorie del 29 novembre 2018 e all’udienza del 30 novembre 2018, avevano così chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio 6 di 11 vertente tra loro e gli eredi di IM NZ, non avendo gli stessi riassunto il processo nei loro confronti. La tesi dei ricorrenti principali e incidentali è che la controversia avesse ad oggetto due giudizi scindibili: l'uno, risarcitorio, introdotto dall'AR di NO nei confronti del locatore NZ e l'altro, di garanzia impropria, proposto da quest'ultimo nei confronti degli eredi di ON GN, dell’ER e del Condominio. 1.2. – La Corte d’appello di Palermo ha premesso di dover fare applicazione dei principi in tema di evento interruttivo verificatosi in “cause cumulativamente istruite ma autonome”, ovvero di “pluralità di cause scindibili”, concludendo come di seguito si riporta: “[n]el presente giudizio, a fronte dell’interruzione determinata dalla morte di AR TE, dichiarata in udienza dal procuratore della parte come previsto dall’art. 299, comma 1, c.p.c., l’iniziativa della riassunzione è venuta da IG AR di NO, parte nella causa
contro
IM NZ, ed è stata attuata mediante il deposito di un ricorso contenente, nella parte conclusiva, gli estremi della domanda avanzata dal ricorrente nei confronti di quest’ultimo. Per il principio di cui sopra, il processo deve, pertanto, dichiararsi estinto limitatamente al rapporto tra IM NZ, oggi i suoi eredi costituitisi in prosecuzione ai sensi dell’art. 302 c.p.c., e gli eredi di AR TE;
non anche nei rapporti tra gli eredi NZ e tutti gli altri chiamati in causa, inclusi RO e ES GN, titolari, tutti, ab initio di posizioni sostanziali e processuali scindibili da quella di AR TE e di garanzie di difesa non intaccate dalla sopravvenuta morte di quest’ultima”. 1.3. – La memoria ex art. 378, comma 1, c.p.c. depositata dal Pubblico Ministero concorda sul punto che “nel caso di chiamata in garanzia impropria, come quello in esame, essendo l'azione principale e quella di garanzia fondate su titoli diversi, le due cause, benché 7 di 11 proposte all'interno di uno stesso giudizio, rimangono distinte e scindibili”, e così osserva, richiamando Cass. n. 8975 del 2020, che “nel caso in cui il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata, nel termine indicato dall'art. 305 cod. proc. civ., esclusivamente da una delle parti interessate, notificando il ricorso e il decreto di fissazione di udienza a tutti i contraddittori, deve ritenersi tempestiva rispetto a ognuna delle parti e non può essere dichiarata, con riferimento a costoro, l'estinzione parziale del processo”. 1.4. - I primi due motivi del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale concernono, dunque, la disciplina e gli effetti della mancata prosecuzione o riassunzione del processo interrotto. In ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, questa Corte, sulla base dell’esame degli atti e delle vicende processuali delle pregresse fasi di merito e di quanto esposto nei ricorsi per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, rileva la fondatezza delle censure inerenti alla statuizione sull’estinzione del giudizio, la quale rimane sottratta al giudicato interno perché investita dall'impugnazione, pur pervenendo al riscontro di un esito in parte diverso da quello prefigurato dalle stesse parti ricorrenti (cfr. Cass. n. 14421 del 1999; n. 3437 del 2014; n. 6935 del 2007). 1.5. – Ai fini che qui dunque rilevano, le vicende processuali sono così sintetizzabili: IG AR di NO ha convenuto IM NZ con domanda di risoluzione del contratto di locazione e di risarcimento dei danni;
IM NZ ha chiamato in causa AR TE, RO GN e ES GN (eredi di ON GN), IZ ER e il Condominio di via Maggiore Galliano n. 18, al fine di 8 di 11 essere tenuto indenne “da ogni e qualsiasi onere, obbligo e responsabilità che (potesse) emergere a suo carico” nei confronti dell’attore, nonché per ottenerne la condanna dei terzi, ciascuno nel rispettivo titolo, ad eseguire le opere di riparazione e di ripristino ed al risarcimento dei danni a ciascuno di loro spettanti;
nel corso del giudizio di appello, all’udienza del 18 maggio 2018 è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., la morte di AR TE, con conseguente interruzione del processo;
il giudizio è stato riassunto da IG AR di NO con ricorso e decreto di fissazione dell’udienza notificato ad ND AR, ED e MA BR NZ, ovvero agli eredi di IM NZ (anch’egli morto nel frattempo, senza che peraltro tale evento fosse stato dichiarato o notificato a norma dell’art. 300 c.p.c.), per sentir accogliere le domande proposte dallo stesso IG AR di NO nei confronti di IM NZ;
RO GN e ES GN, nonché IZ ER, con memorie del 29 novembre 2018 e all’udienza del 30 novembre 2018, hanno eccepito l’estinzione del processo vertente tra loro e gli eredi di IM NZ, non avendo gli stessi riassunto il medesimo giudizio nei loro confronti;
la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato estinto il processo “limitatamente al rapporto tra IM NZ, oggi i suoi eredi costituitisi in prosecuzione ai sensi dell’art. 302 c.p.c., e gli eredi di AR TE;
non anche nei rapporti tra gli eredi NZ e tutti gli altri chiamati in causa, inclusi RO e ES GN, titolari, tutti, ab initio di posizioni sostanziali e processuali scindibili da quella di AR TE e di garanzie di difesa non intaccate dalla sopravvenuta morte di quest’ultima”. 1.6. – Vertendosi in ipotesi di litisconsorzio tra cause inscindibili, è errata la statuizione di estinzione parziale del giudizio resa dalla Corte 9 di 11 d’appello di Palermo, dovendosi perciò cassare l’impugnata sentenza ed enunciare i seguenti principi di diritto, cui i giudici di rinvio dovranno uniformarsi nel riesaminare la causa. 2. – Qualora (come avvenuto nella specie) il convenuto chiami in causa più terzi per ottenere la propria liberazione dalla pretesa dell'attore e la declaratoria dell’obbligo risarcitorio dei chiamati, sulla base dei titoli delle rispettive responsabilità distinti per ognuno e connessi per l’oggetto, si è in presenza di cause inscindibili, legate da un nesso di litisconsorzio necessario (o unitario), in quanto viene sollecitato un accertamento comune in confronto ai chiamati circa lo specifico modo di essere dei titoli di responsabilità considerati nella loro correlazione causale. Il vincolo di inscindibilità di dette cause in sede di impugnazione, ove (come pure nella specie) permanga contestazione in ordine all'individuazione degli effettivi obbligati, determina l’applicabilità del regime di cui all’art. 331 c.p.c. (Cass. n. 27977 del 2022; n. 4722 del 2018; n. 17482 del 2012; anche Cass. Sez. Unite n. 24707 del 2015). 2.1. – A seguito dell’interruzione del processo vertente tra attore, convenuto e terzi chiamati in causa quali obbligati sulla base dei diversi titoli delle rispettive responsabilità, in ragione del vincolo che unisce le cause riguardo alla individuazione del soggetto responsabile, ciascuna delle parti che abbia interesse a riattivare il giudizio deve perciò provvedere ad una tempestiva riassunzione nei confronti di tutte le altre (Cass. n. 14040 del 2003; n. 2079 del 1975; n. 2260 del 1967; n. 2140 del 1966; n. 2329 del 1964). Il principio dell'unità del rapporto processuale corrente tra cause inscindibili inibisce che esso possa estinguersi soltanto in parte, rimanendo in vita per alcune delle azioni che ne costituiscono oggetto, e ciò indipendentemente dall’eventuale eccezione di estinzione parziale proposta da alcuna delle parti, trovando 10 di 11 applicazione il regime di rilievo officioso di cui al quarto comma dell’art. 307 c.p.c., nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009. Ne consegue che la tempestiva riassunzione operata nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari del rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile non comporta l’estinzione né dell’intero processo, né delle sole cause non riassunte, dovendo il giudice, piuttosto, ordinare l’integrazione del contraddittorio (ad es., Cass. n. 4488 del 2002; 17679 del 2009; n. 18645 del 2011; n. 17482 del 2012). 3. – Le restanti censure contenute nel ricorso di RO GN e ES GN (violazione e falsa applicazione degli artt. 581 e 754 c.c., sul carattere parziario dell’obbligo dei coeredi;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1306 c.c., sugli effetti della declaratoria di estinzione in favore degli altri debitori in solido;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1126, 1130, 1135 e 2051 c.c., sulla responsabilità del Condominio;
violazione degli artt. 112 e 305 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sulla condanna in favore della esercente la responsabilità genitoriale) e nel ricorso incidentale di IZ ER (violazione e falsa applicazione degli artt. 1126, 1130, 1135 e 2051 c.c., sulla responsabilità del Condominio;
violazione degli artt. 112 e 305 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sulla condanna in favore della esercente la responsabilità genitoriale) restano assorbite dall’accoglimento dei primi due motivi dello stesso ricorso di RO GN e ES GN e del primo motivo del ricorso incidentale di IZ ER, dovendo essere esaminate solo dopo l’integrazione del contraddittorio correlata agli accertati errores in procedendo. 4. - Conseguono l’accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, dei primi due motivi del ricorso di RO GN e ES GN e del primo motivo del ricorso incidentale di IZ ER, 11 di 11 l’assorbimento dei restanti motivi e la cassazione della sentenza impugnata, nei limiti delle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, la quale procederà a nuovo esame della causa, uniformandosi ai principi enunciati, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso di RO GN e ES GN e il primo motivo del ricorso incidentale di IZ ER, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile