Art. 7. 1. All'articolo 10, comma 2, della legge, le parole: "importa o" sono soppresse.
2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge e' sostituito dal seguente:
"3. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle leggi 2 ottobre 1967, n. 895, 18 aprile 1975, n. 110, 9 luglio 1990, n. 185, e 27 febbraio 1992, n. 222 ".
3. All'articolo 11 della legge e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Chiunque contravviene all'obbligo della regolare tenuta del registro di cui all'articolo 6, comma 4, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 30 milioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato".
Note all'art. 7:
- L'art. 10, comma 2, della legge, stabilisce le sanzioni penali per chiunque importi o esporti composti chimici di cui alle tabelle 2 e 3 allegate alla convenzione, senza la prescritta autorizzazione.
- La legge 2 ottobre 1967, n. 895 , concerne le disposizioni per il controllo delle armi.
- La legge 18 aprile 1975, n. 110 , contiene le norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.
- La legge 9 luglio 1990, n. 185 , prevede il controllo dell'esportazione, dell'importazione e transito dei materiali di armamento.
- La legge 27 febbraio 1992, n. 222 , riguarda il controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia.
- L'art. 11 della legge stabilisce le sanzioni penali per chiunque fornisce, in modo non veritiero le comunicazioni di cui al precedente art. 6; il comma aggiunto 1-bis stabilisce le sanzioni penali per chiunque contravviene all'obbligo della regolare tenuta del registro previsto dal comma 4 dell'art. 6 introdotto con la presente legge.
2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge e' sostituito dal seguente:
"3. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle leggi 2 ottobre 1967, n. 895, 18 aprile 1975, n. 110, 9 luglio 1990, n. 185, e 27 febbraio 1992, n. 222 ".
3. All'articolo 11 della legge e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Chiunque contravviene all'obbligo della regolare tenuta del registro di cui all'articolo 6, comma 4, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 30 milioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato".
Note all'art. 7:
- L'art. 10, comma 2, della legge, stabilisce le sanzioni penali per chiunque importi o esporti composti chimici di cui alle tabelle 2 e 3 allegate alla convenzione, senza la prescritta autorizzazione.
- La legge 2 ottobre 1967, n. 895 , concerne le disposizioni per il controllo delle armi.
- La legge 18 aprile 1975, n. 110 , contiene le norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.
- La legge 9 luglio 1990, n. 185 , prevede il controllo dell'esportazione, dell'importazione e transito dei materiali di armamento.
- La legge 27 febbraio 1992, n. 222 , riguarda il controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia.
- L'art. 11 della legge stabilisce le sanzioni penali per chiunque fornisce, in modo non veritiero le comunicazioni di cui al precedente art. 6; il comma aggiunto 1-bis stabilisce le sanzioni penali per chiunque contravviene all'obbligo della regolare tenuta del registro previsto dal comma 4 dell'art. 6 introdotto con la presente legge.