TAR Cagliari, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 316
TAR
Ordinanza collegiale 15 aprile 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 26 giugno 2025
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TAR
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Accolto
    Responsabilità contrattuale per violazione dell'obbligo di sicurezza

    Il Tribunale ritiene sussistente la responsabilità dell'amministrazione sulla base della giurisprudenza consolidata che qualifica la responsabilità datoriale come contrattuale (art. 2087 c.c.). Viene riconosciuta la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione a fattori nocivi durante il servizio e la patologia tumorale contratta dal militare, anche alla luce del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dello status di vittima del dovere. L'amministrazione non ha fornito prova liberatoria circa l'adozione di misure di protezione adeguate.

  • Accolto
    Responsabilità per violazione degli obblighi di informativa e valutazione del rischio

    Il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione non abbia fornito la prova dell'adozione di misure idonee ad escludere la potenzialità patogenetica dei fattori di rischio ai quali il militare è stato esposto, e che l'assenza di piena dimostrazione scientifica sulla valenza oncogenetica di tali esposizioni non osta al riconoscimento dell'illecito civile, dovendo l'amministrazione provare un fattore causale fortuito e non prevedibile/prevenibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 316
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 316
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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