Ordinanza collegiale 15 aprile 2025
Ordinanza collegiale 26 giugno 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00316/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00132/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in via Nuoro n. 50;
per l'accertamento del diritto del ricorrente:
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a cagione dell’infermità “esiti di intervento per neoplasia del testicolo destro con linfoadenopatia pre-cavale e intraortocavale”, riconosciuta dipendente da causa di servizio e connaturata in tesi alla negligenza e imperizia della amministrazione resistente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle p.a., con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. OB NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il Maresciallo CC -OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’accertamento del diritto alla liquidazione di tutti gli importi a lui dovuti a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, conseguenti all’infermità “esiti di intervento per neoplasia del testicolo destro con linfoadenopatia pre-cavale e intraortocavale ” riconosciuta dipendente da causa di servizio e asseritamente connaturata alla negligenza ed imperizia addebitabili all’amministrazione resistente.
2. Parte ricorrente, residente a [...], espone di prestare servizio presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri sin dall’-OMISSIS-, con dislocazione in diversi Comandi – anche a -OMISSIS- – e di essere attualmente inquadrato con il grado di Maresciallo Maggiore.
3. Evidenzia in particolare il ricorrente di aver prestato servizio in Kosovo dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, in Etiopia/Eritrea dal -OMISSIS- e in Albania dal -OMISSIS-.
4. Nel Luglio 2006 al ricorrente veniva diagnosticata una neoplasia al testicolo destro con linfoadenopatia precavale e intraortocavale, cui facevano seguito la orchiectomia con posizionamento di protesi e cicli di chemioterapia antiblastica. Le successive analisi misero in luce la sopraggiunta azoospermia con conseguente sterilità.
5. Con parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n° -OMISSIS-, reso nell’Adunanza n° -OMISSIS-, l’infermità contratta dal ricorrente veniva ascritta alla categoria 8^ e ritenuta dipendente da causa di servizio, nonché riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative della missione ovvero a particolari fattori di rischio e, con Decreto del -OMISSIS- veniva erogata la speciale elargizione per un importo di euro 53.383,00, mentre con Decreto -OMISSIS- veniva liquidato l’equo indennizzo.
6. Con verbale del -OMISSIS-, la Commissione medica ospedaliera (CC) di Cagliari quantificava l’invalidità riportata dal ricorrente nella percentuale del 30% con riferimento alla capacità lavorativa, e prendeva atto del fatto che, con parere -OMISSIS- reso dal Comitato di verifica per le Cause di servizio nell’Adunanza n° -OMISSIS-, la predetta infermità, già riconosciuta dipendente da cause di servizio poteva, altresì, ritenersi riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative della missione e provvedeva a corrispondere al ricorrente apposito assegno vitalizio.
7. Parte ricorrente rappresenta che l’insorgenza di tale patologia debba ritenersi riconducibile a dolo o colpa grave del Ministero della Difesa.
8. In particolare, evidenzia l’esponente che l’amministrazione avrebbe riconosciuto la partecipazione del militare in missioni svolte in teatri bellici di assoluta eccezionalità e con alto rischio personale e collettivo, come per quelle svolte in missioni all’estero, ovvero in Kosovo dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, in Etiopia/Eritrea dal -OMISSIS-, in Albania dal -OMISSIS- e che l’evoluzione della neoplasia al testicolo sarebbe assolutamente riconducibile, sotto il profilo causale, efficiente e determinante, alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione a cui lo stesso era sottoposto senza alcuna sorveglianza, con esposizioni cancerogene ad amianto, radiazioni ionizzanti, non ionizzanti etc., e in condizioni estreme quali elevata tensione emotiva, continua e prolungata ipervigilanza in costante pericolo di vita nell’ambito di missioni svolte.
9. Evidenzia, altresì, l’esponente che, con decreto n. -OMISSIS- del Ministero dell’Interno, in data -OMISSIS-, veniva riconosciuto “ Vittima del Dovere ” con correlata costituzione delle prestazioni proprie di tale status.
10. Espone il ricorrente di aver operato in contesti particolarmente contaminati con correlate plurime ed elevate esposizioni a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, per effetto dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito, amianto, gas radon, benzene, e rappresenta che l’avvenuto riconoscimento da parte dell’amministrazione della riconducibilità della patologia contratta all’espletamento del servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l’ordinarietà, ai sensi dell’art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006, costituirebbe presupposto confessorio della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’amministrazione.
11. Il ricorrente, inoltre, afferma di essersi trovato, anche in patria, ad operare in condizioni di stress estremo con esposizioni morbigene, quali l’amianto ed altri agenti cancerogeni e tossico nocivi e di essere stato sottoposto, nell’immediatezza di missioni all’estero, a plurima pratica vaccinale che avrebbe influito negativamente sul proprio sistema immunitario.
12. Parte ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di sicurezza di cui agli artt. 2087 c.c. e 32 Cost., in combinato disposto con le norme di cui agli artt. 1218 c.c. e/o 1453 c.c. ed ex artt. 2043 e 2059 c.c.; la violazione dell’art. 2050 e 2051 c.c. (responsabilità per svolgimento di attività pericolosa e/o per violazione dell’obbligo di custodia); la responsabilità civile da reato, ex art. 590 c.p., in combinato disposto con le norme di cui agli artt. 185 e 187 c.p., in riferimento ai danni subiti dal ricorrente, anche per violazione delle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 32, 35, 36 e 41 Cost.; responsabilità anche per le condotte dei titolari delle posizioni di garanzia, ex art. 28 Cost., ed ex artt. 1228 e 2049 c.c., con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 590 c.p.
12.1. Assume parte ricorrente la sussistenza dei presupposti per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi , per le infermità subite e per le ripercussioni familiari e sociali, in quanto il Ministero avrebbe violato l’art. 2087 c.c.. non avendo approntato le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. In particolare, l’amministrazione sarebbe venuta meno al suo dovere di proteggere il cittadino-soldato da forme prevedibili e prevenibili di pericoli non strettamente dipendenti da azioni belliche, apprestando i necessari presidi sanitari di prevenzione e cura e dotando il ricorrente di equipaggiamento adeguato o, quanto meno, non del tutto incongruo rispetto al contesto.
Inoltre, sarebbero state violate anche le norme di prevenzione tecnica (art. 4, 19, 20 e 21 del D.P.R. 303/56) e di protezione individuale (artt. 377 e 387 del D.P.R. 547/55).
12.2. Soggiunge l’esponente che il riconoscimento dello status di vittima del dovere presuppone la violazione di regole cautelari, correlate sia all’esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, che a nanoparticelle di metalli pesanti, che a polveri e fibre di amianto; inoltre, risulterebbero violati anche gli obblighi di informativa e di valutazione del rischio.
12.3. Avuto riguardo al nesso causale, il ricorrente ribadisce la sussistenza dell’esposizione del militare a molteplici fattori cancerogeni e lo svolgimento del servizio in territori particolarmente contaminati senza prevenzione e protezione.
12.4. Quanto ai pregiudizi sofferti, l’esponente quantifica il quantum debeatur per i pregiudizi biologici in € 458.244,00 (pari all’80% di invalidità) con personalizzazione pari al 50% e quindi complessivamente € 687.366,00 ovvero l'importo maggiore o minore accertato e/o ritenuto equo. Per quanto riguarda i danni patrimoniali, parte ricorrente evidenzia come questi siano equitativamente quantificabili in Euro 200.000,00, ai quali andranno aggiunti gli ulteriori importi di cui alle fatture mediche e assistenziali che il ricorrente si riserva di depositare.
13. Si è costituito il Ministero della Difesa che ha instato per la reiezione del ricorso in ragione della sua inammissibilità e infondatezza.
14. In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti e memorie.
15. All’udienza del 9 aprile 2025, il Collegio, rilevata la necessità di acquisire approfondimenti istruttori che richiedono particolari competenze tecniche, ha disposto, con Ordinanza del 15 aprile 2025, n° 323, apposita CTU al fine di acclarare, tenuto anche conto dell’età e dello stato di salute preesistente del ricorrente, i seguenti profili:
A) se la natura, l’entità e la causa dell’infermità lamentata “ esiti di intervento per neoplasia del testicolo destro con linfoadenopatia pre-cavale e intraortocavale ” debba individuarsi, secondo il criterio del “ più probabile che non ” -e tenuto anche conto di quanto risultante dalla documentazione medica prodotta dallo stesso ricorrente (cfr doc. n° 28 - referto del dott. -OMISSIS- del -OMISSIS- che segnala “ anamnesi patologica remota: criptorchidismo fino a età imprecisata, non ricorda” )- nelle attività di servizio prestate dal ricorrente per il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (sia nelle missioni all’estero, in Albania, Etiopia-Eritrea e Kosovo che in territorio italiano), le quali possano aver contribuito, anche in via con-causale, all’insorgenza della malattia manifestatasi.
15.1. Al CTU veniva demandato anche il compito di valutare, in termini di efficienza causale:
B) le conseguenze originate dalla patologia in termini di danno biologico –id est danno biologico permanente ovvero invalidità temporanea assoluta e/o parziale nel corso del tempo dal momento dell’insorgenza della malattia fino alla data odierna, con valutazione medico-legale espressa in termini di punteggio o percentuale, dell’incidenza di detto danno sulla complessiva integrità psico-fisica dell’interessato, con evidenziazione di eventuali postumi di invalidità permanente in misura superiore a quella riconosciuta dall’Amministrazione;
C) L’incidenza della patologia, dalla sua prima manifestazione e fino alla data odierna, sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita, e i presumibili riflessi d’ordine morale-soggettivo derivanti dalla patologia stessa, rilevanti, sulla base di una valutazione prognostica “ ex ante ” e in astratto, per l’eventuale liquidazione di un “ danno morale soggettivo ”;
D) l’entità delle spese mediche e di cura sostenute in proprio dal ricorrente e riferibili alle lesioni di cui sopra.
15.2. All’uopo, veniva incaricato il Dirigente preposto alla Direzione Regionale INAIL per la Sardegna di individuare un medico legale, in servizio presso la sede stessa, dotato di adeguata specializzazione.
16. Con nota del -OMISSIS-, la Direzione Regionale Sardegna dell’Inail ha indicato il dott. -OMISSIS-, in servizio presso la predetta Direzione Regionale, quale medico legale designato ai fini del conferimento dell’incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio, mentre parte ricorrente ha individuato, quale consulente tecnico di parte, il dott. -OMISSIS- e l’amministrazione resistente il -OMISSIS-, Direttore in S.V. dell’Infermeria Presidiaria del Comando Legione Carabinieri Sardegna – Servizio di Sanità in Cagliari.
17. Con Ordinanza 26 giugno 2025 n° 585 veniva respinta l’istanza di differimento delle operazioni peritali presentata da parte ricorrente in data 5 giugno 2025 e venivano confermate le tempistiche procedurali indicate in ordinanza e, in particolare, quella del 18 novembre 2025 per la trattazione ulteriore del merito della causa.
18. In data 12 novembre 2025 il Perito nominato dal Tribunale depositava la Consulenza Tecnica d’Ufficio, unitamente ad apposita richiesta di liquidazione del compenso spettante.
19. All’udienza di merito del 18.11.2025 il Collegio, in ragione del tardivo deposito della relazione del CTU, ed al fine di consentire alle parti di presentare memorie rispetto al testo definitivo della perizia, disponeva, con annotazione a verbale, breve rinvio.
20. Alla successiva udienza del 4 febbraio 2026, in vista della quale le parti depositavano documenti, memorie e repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Come evidenziato nell’espositiva in fatto, parte ricorrente, in servizio presso il Comando Stazione -OMISSIS-, ha chiesto il risarcimento del danno derivante dagli esiti della neoplasia al testicolo destro con linfoadenopatia precavale e intraortocavale cui facevano seguito la orchiectomia con posizionamento di protesi e cicli di chemioterapia antiblastica e sopraggiunta azoospermia con conseguente sterilità; infermità che, nella prospettazione dell’esponente, sarebbero riconducibili al servizio svolto presso l’amministrazione resistente, la quale non avrebbe adottato tutte le cautele imposte dall’art. 2087 c.c. necessarie ed idonee a tutelare l’integrità fisica dei dipendenti.
2. In via preliminare, va scrutinata l’eccezione di prescrizione formulata dalla difesa erariale.
2.1. A tale proposito, va evidenziato come risultino prive di pregio le deduzioni di parte ricorrente che afferma essere l’amministrazione decaduta dalla possibilità di avanzare tali eccezioni a cagione del mancato rispetto del termine di cui all’art. 46 cpa per la costituzione in giudizio.
Infatti, non è applicabile al processo amministrativo il termine di decadenza previsto per la proposizione delle eccezioni nel processo civile dall'art. 167 c.p.c.., in quanto nel processo amministrativo il termine di costituzione delle parti intimate, stabilito dall'art. 46 c.p.a., non ha carattere perentorio, essendo ammissibile la costituzione della parte sino all'udienza di discussione del ricorso (Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 06/12/2024, n. 9789; T.A.R. Campania Salerno, Sez. III, Sent., 30/07/2025, n. 1405; T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, Sent., 24/11/2025, n. 1056).
2.2. Chiarito quanto sopra, l’eccezione avanzata dall’amministrazione deve comunque essere respinta.
2.2.1. Espone, a tal proposito il Ministero che, dalla documentazione versata in atti, emergerebbe come l’insorgenza della malattia sia databile non oltre l’anno 2006 e, pertanto, dal manifestarsi dell’evento lesivo alla notifica del presente ricorso -o anche alla data della nota dell’ottobre del 2020, ove ritenuta quale atto interruttivo– risulterebbe decorso il termine quinquennale ex art. 2947 c.c. e finanche quello ordinario decennale.
2.2.2. Osserva in primo luogo il Collegio come, nella fattispecie in esame, venga in emersione una forma di responsabilità contrattuale, quale quella enucleata nell’art. 2087 c.c. che contempla l’inadempimento degli obblighi di salvaguardia che gravano sul datore di lavoro in forza del contratto di lavoro stipulato con i propri dipendenti con conseguente operatività dell’ordinario termine prescrizionale decennale.
La giurisprudenza ha oramai da tempo chiarito come “ la responsabilità datoriale conseguente alla violazione delle regole dettate in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro abbia natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ex art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza che entra così a far parte del sinallagma contrattuale (v. così da ultimo Corte Cost. n. 15/2023), ovviamente nella ampiezza che deriva dalla declinazione che lo stesso obbligo legale assume in base a tutte le misure e cautele costituenti l'ordinamento protettivo della sicurezza (art. 18 del D.Lgs. n. 81 del 2008, c.d. T.U. per la sicurezza), oltre che in base all'art. 2087 c.c.
Il datore di lavoro deve quindi rispondere degli stessi eventi lesivi occorsi al lavoratore sulla base delle regole della responsabilità contrattuale (e quindi in base alla prescrizione decennale, all'inversione dell'onere della prova e nei limiti dei danni prevedibili)” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 24/08/2023, n. 25217).
2.2.3. Avuto riguardo al dies a quo al quale ancorare il decorrere del predetto termine prescrizionale, non può essere condivisa l’opzione ermeneutica dell’amministrazione che individua lo stesso termine nell’anno 2006, ovvero all’epoca dell’insorgenza della malattia, in quanto tale elemento, secondo l’interpretazione oramai consolidata, non può essere ritenuto sufficiente, dovendo sussistere, infatti, quanto meno la conoscibilità dell'origine professionale della patologia.
2.2.3.1. Si è, infatti, osservato che, in tema di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dall'art. 2087 cod. civ., la prescrizione -decennale, ove il lavoratore esperisca l'azione contrattuale- decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (si veda tra le più recenti Sez. L - , Ordinanza n. 31919 del 28/10/2022, Rv. 666011 - 01, che ha individuato il termine di decorrenza della prescrizione in epoca successiva a quella di cessazione del rapporto di lavoro, in coincidenza con la data degli accertamenti diagnostici che attestavano l'eziologia professionale della malattia, rilevando che anche in presenza del venir meno della permanenza dell'illecita condotta datoriale, la decorrenza del termine prescrizionale esige comunque la conoscibilità dell'origine professionale della patologia; v. anche Cass. n. 1263/2012, Cass, n. 19022/2007).
2.2.3.2. Ancor più di recente si è precisato (Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 13806 del 19/05/2023) che, in materia di malattia professionale contratta nel corso del rapporto di lavoro dal " de cuius " da cui sia derivato il decesso di quest'ultimo, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno, sia " iure hereditatis " che " iure proprio ", decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte dei medesimi della malattia -secondo il metro dell'ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche-, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa, che deve necessariamente comprendere la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo e dell'esposizione ad esso del lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 10/10/2024, n. 26456).
2.2.3.3. Nel caso di specie, la decorrenza del dies a quo , ben può quindi essere ancorata ad un’epoca non antecedente alle prime risultanze mediche che hanno ricondotto la patologia contratta all’espletamento dell’attività lavorativa da parte del militare e, in particolare, al momento della pubblicazione del Parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n° -OMISSIS- reso nell’Adunanza n° -OMISSIS- che riconosce la dipendenza da causa di servizio della patologia contratta.
Pertanto, anche in disparte la portata interruttiva del termine prescrizionale, derivante dai reiterati formali pronunciamenti resi dall’amministrazione resistente in ordine alle varie iniziative avviate dal ricorrente ai fini del riconoscimento dei correlati benefici previsti dalla legge (cfr. Tar Liguria 13.3.2021, n° 204), appare indubitabile come il termine prescrizionale sia stato efficacemente interrotto quantomeno dal formale atto di messa in mora inoltrato dall’odierno ricorrente e ricevuto dall’amministrazione nell’ottobre 2020.
2.2.3.4. A tale proposito, va rammentato che, come evidenziato anche di recente dalla giurisprudenza, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (....) (Cass. n. 3371 del 2010; conf. Cass. n. 18546 del 2020; Cass. n. 15714 del 2018; Cass. n. 24054 del 2015; Cass. n. 17123 del 2015; Cass. 24656 del 2010; Cass. civ., Sez. II, Ord., 31/05/2021, n. 15140).
2.2.3.5. Nel caso di specie, appare indubitabile che la diffida inoltrata dal ricorrente contenesse tutti gli elementi utili a spiegare il richiamato effetto interruttivo della prescrizione.
3. Chiarito quanto sopra in via preliminare, e passando al merito del gravame, osserva il Collegio che, dalla documentazione versata in giudizio, è circostanza acclarata il fatto che l'Amministrazione abbia inviato in missione il militare in zone caratterizzate dall'utilizzo di armamenti all'uranio impoverito e dalla presenza di ordigni bellici pesanti, zone nelle quali il militare ha operato, per quanto consta in atti, senza alcuno specifico mezzo di protezione e senza che siano state effettivamente adottate le necessarie misure di prevenzione.
3.1. La documentazione in atti ha dato, inoltre, evidenza (cfr. parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n° -OMISSIS- reso nell’adunanza n° -OMISSIS-) del fatto che l’amministrazione resistente ha riconosciuto “ gli esiti di intervento di neoplasia del testicolo destro con linfoadenopatia retroperitoneale pre cavale e intraortocavale (...) dipendente da causa di servizio”.
Con verbale Mod. BL/G n° -OMISSIS- emesso dalla Commissione Medica Ospedaliera di Cagliari è stata riconosciuta al ricorrente una invalidità pari al 30% con riferimento alla capacità lavorativa e, con parere n° -OMISSIS-, reso nell’adunanza -OMISSIS-, il Comitato di verifica per le cause di servizio ha dichiarato che “ la predetta infermità, già riconosciuta dipendente da causa di servizio” , poteva “ altresì ritenersi riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative della missione” .
3.2. Rappresenta il Collegio che la giurisprudenza oramai consolidata (cfr. per un quadro riepilogativo dei più rilevanti arresti T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, Sent., 17/10/2025, n. 17964) ha evidenziato che la responsabilità del datore di lavoro ha natura contrattuale e rinviene la propria fonte nel contratto di lavoro che, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., è integrato dall'articolo 2087 cod. civ., ove sono previsti doveri di prestazione finalizzati ad assicurare la tutela della salute del lavoratore (v. Ad. plen., n. 1 del 2018).
3.2.1. L'incorporazione dell'obbligo di sicurezza all'interno della struttura del rapporto obbligatorio "… è fonte ... di obblighi positivi (e non solo di mera astensione) del datore, con possibilità per il prestatore di eccepirne l'inadempimento e di rifiutare la prestazione pericolosa (art. 1460 c.c.)" (Cons. St., sez. VI, sent. 10 dicembre 2018, n. 6952).
3.2.2. La formulazione " aperta " dell'articolo 2087 cod. civ. -in forza del quale "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" - ha infatti indotto in sede interpretativa ad assegnare alla suddetta previsione " una funzione di chiusura del sistema di prevenzione, operante cioè anche in assenza di specifiche regole antinfortunistiche ", con la conseguenza che l'obbligo di sicurezza deve essere definito facendo riferimento alle misure disponibili tecnologicamente più avanzate, " imponendo il continuo adattamento e aggiornamento delle misure di prevenzione ai nuovi ritrovati dell'esperienza e della tecnica, in modo che siano prevenuti non solo i rischi conosciuti ma anche quelli ancora ipotetici e non del tutto noti, mentre non sono opponibili in senso contrario considerazioni di carattere puramente economico " (così ancora Cons. St., sent. n. 6952/2018, cit.).
3.2.3. La qualificazione dell'illecito come ascrivibile alla responsabilità da inadempimento del datore di lavoro "… implica, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., che: il lavoratore deve provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'inadempimento del datore di lavoro e i danni conseguenza; il datore di lavoro deve provare l'assenza di colpa e pertanto di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo …" (Ad. plen. n. 1 del 2018).
3.2.4. Più in dettaglio, nel caso del lavoratore che lamenti di avere subito un danno alla salute a causa dell'attività lavorativa svolta, incombe sul medesimo lavoratore "… l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro. Solo se il lavoratore ha fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi " (Cons. St., Sent. n. 6952/2018, cit.).
3.2.5. Quanto al nesso di causalità tra attività lavorativa e malattia professionale, la giurisprudenza ha chiarito che "… trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni ... La valutazione sul punto deve tenere adeguatamente in considerazione l'attività lavorativa svolta dal lavoratore, con riguardo all'esposizione a fattori nocivi in relazione alla malattia contratta, e il tempo della stessa " (Cons. St., sent. n. 6952/2018, cit.).
3.2.6. Deve, peraltro, tenersi presente che " in tema di illecito civile, il nesso causale ha veste probabilistico-statistica ("più probabile che non") e non richiede, dunque, quella certezza di contro propria dell'accertamento penale " (Cons. St., sez. IV, sentenze 30 novembre 2020, n. 7560 e n. 7564).
3.2.7. Inoltre, è stato precisato come " Tale strutturale carattere per così dire "attenuato" della prova richiesta in ordine all'elemento eziologico del danno civile è, se possibile, ancor più pregnante e giuridicamente necessario allorché: - i danni lamentati afferiscano alla dimensione della tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore; - questi svolga un servizio (la "difesa della Patria") di vitale importanza per la Repubblica ("sacro dovere del cittadino", art. 52 Cost.); - sia in gioco la preservazione della salute e della stessa vita del militare; - siano concretamente disponibili e ragionevolmente implementabili mezzi di protezione individuale " (Cons. St., sent. n. 7560/2020 e n. 7564/2020, cit.; in termini analoghi, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 16405/2024, cit., nonché da ultimo sent. 16 dicembre 2024, n. 22743).
3.2.8. Sul punto è stato, inoltre, affermato in sede giurisprudenziale come l'eventuale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte del competente Comitato di verifica, implicando l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia sofferta e il servizio prestato dal militare, dia luogo alla conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell'Amministrazione resistente (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 17 giugno 2024, n. 12293).
Tale conclusione è stata ricondotta alle considerazioni svolte su un piano più generale nell'ambito dell'orientamento sviluppato dalla Corte di cassazione, laddove è stato ritenuto che "… ove sia stata accertata in sede di equo indennizzo la derivazione causale della patologia dall'ambiente di lavoro, e tale accertamento risulti ad avviso del giudice di merito utilizzabile, opera a favore del lavoratore l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2087 c.c. di modo che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso. Infatti l'autonomia dei due istituti dell'equo indennizzo e del risarcimento del danno procurato da malattia professionale non esclude che si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia, sia ai fini dell'equo indennizzo che della malattia " (cfr. Cons. St., sez. II, sent. 19 aprile 2022, n. 2956, in specie punto 7, che testualmente richiama Cass., sez. III, sent. 22 agosto 2018, n. 20889).
3.2.9. L’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, inoltre, ha recentemente osservato che “ l’impiego del prodotto, derivante dallo scarto del processo di arricchimento, se da un lato facilita la capacità offensiva degli armamenti, sotto il profilo della penetrazione di corpi corazzati, dall’altro lato comporta la dispersione nell’area di particelle di metalli pesanti nocive per la salute umana, attraverso l’inalazione o l’ingestione.
Sul fenomeno sono state istituite commissioni parlamentari di inchiesta e sono stati elaborati studi e ricerche (prodotti da parte ricorrente nel giudizio di primo grado).
29. Tuttavia, nonostante i progressi registratisi, non può dirsi raggiunto presso la comunità scientifica un consenso generalizzato sulla rilevanza causale dell’esposizione all’uranio impoverito rispetto a patologie tumorali, i cui fattori eziopatogenici possono essere plurimi e per lo più indeterminabili.
Se ne ricava un quadro in cui non si può affermare con certezza o con alto grado di probabilità razionale, ma per converso nemmeno escludere, che l’esposizione alle nanoparticelle di metalli pesanti prodotte dall’esplosione di proiettili all’uranio impoverito costituisca la causa delle neoplasie contratte dal personale militare impiegato in missioni NATO in cui si è fatto uso di tali ordigni.
30. L’incertezza sul piano scientifico può pertanto essere individuata come la decisiva ragione della riforma legislativa, con la quale il rischio professionale è stato assunto ad elemento su cui basare il giudizio medico-legale necessario per giungere al riconoscimento della causa di servizio ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
Nell’ambito dei normali rischi per la salute umana insiti nell’ambiente lavorativo, il legislatore ha tipizzato quelle «particolari condizioni ambientali od operative» alle quali fa riferimento l’art. 603 del codice dell’ordinamento militare, in cui il personale si sia trovato a svolgere il servizio, al seguito di «missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali» o in «poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti»; e che «in occasione o a seguito» del lavoro prestato in questi ambienti «abbia contratto infermità o patologie tumorali».
31. Nel descritto quadro normativo assume valore interpretativo il duplice riferimento all’occasionalità dell’esposizione al rischio insito nelle particolari condizioni ambientali o operative e alla correlazione meramente temporale («a seguito»).
La disposizione primaria ha tenuto conto non soltanto del dato medico-scientifico, ma anche di un criterio empirico, per cui la patologia tumorale è in astratto correlabile causalmente al servizio nei descritti contesti operativi quando essa si manifesti a livello diagnostico in seguito all’impiego in essi del militare (post hoc ergo propter hoc).
Pur se i limiti della conoscenza umana non hanno consentito di istituire un rapporto di causalità con certezza o alto grado di probabilità razionale, la legge - approvata dopo un maturo esame in sede parlamentare da parte della commissione di inchiesta appositamente istituita (agli atti di causa) - ha nondimeno considerato le risultanze delle osservazioni epidemiologiche dei reduci di missioni NATO e delle indagini svolte in ambito istituzionale ed ha attribuito rilevanza all’esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti derivanti dall’impiego di munizioni all’uranio impoverito quale fattore cui a livello statistico segue la diagnosi di neoplasie.
32. Il legislatore ha così individuato un ‘rischio professionale specifico’ nel servizio svolto nelle descritte condizioni ambientali o operative, le quali a livello di normativa attuativa dell’art. 603 del codice dell’ordinamento militare sono così definite, all’art. 1078, lett. d), del regolamento di esecuzione: «condizioni comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».
L’autorizzazione di spesa (finalizzata «al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano» esposto a maggiori rischi per la sua salute, a causa delle condizioni ambientali o operative che a posteriori, «anche per effetto di successivi riscontri», si sono manifestate in una delle patologie che di quei rischi sono la concretizzazione), si è pertanto basata su una valutazione legislativa in base alla quale il nesso causale tra le patologie medesime e il servizio prestato è dimostrabile in via presuntiva.
Attraverso l’impiego del concetto di ‘rischio professionale specifico’ l’interessato (o il suo erede) è così sollevato dall’onere di dimostrare che la malattia diagnosticata sia effettivamente correlata sul piano medico-legale alle condizioni o all’ambiente in cui il servizio è stato svolto.
Il rischio della causa ignota è stato conseguentemente ribaltato dal legislatore sul Ministero della Difesa.” (cfr. CdS A.P. 7.10.2025, n° 15)
3.3. Ha già osservato il Collegio come i plurimi accertamenti eseguiti dalle competenti commissioni ai fini del riconoscimento dei benefici di legge abbiano effettivamente ricondotto la malattia contratta alla particolare attività lavorativa espletata.
3.3.1. Tale quadro indiziario è stato, poi, confermato dalle risultanze della CTU nella quale si è affermato che la patologia contratta da parte ricorrente (neoplasia testicolare) e i suoi esiti “ possono essere correlati, secondo il criterio del “più probabile che non”, al servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri, con il criptrochidismo quale concausa predisponente ma non prevalente ”.
3.3.2. In particolare, il Consulente ha evidenziato come “ l’attività di servizio abbia agito come concausa dominante, accelerando la manifestazione clinica del seminoma e determinando la compromissione funzionale associata” e che “il tumore e le conseguenti disfunzioni (azoospermia, ipogonadismo) devono quindi essere considerate conseguenti al lavoro svolto, con l’elemento personale (criptorchidismo) come possibile concausa non prevalente, ma comunque integrativa del danno biologico complessivo” .
Nella suddetta cornice valutativa, si è data rilevanza al fatto che il Militare ha prestato servizio in missioni operative estere di natura bellica (Kosovo 2000-2001, Etiopia/Eritrea 2002, Albania 2003-2004), in contesti caratterizzati da esposizione prolungata a fattori ambientali estremi e potenzialmente cancerogeni, tra cui radiazioni ionizzanti e non, amianto, uranio impoverito e altre sostanze tossiche. La natura delle missioni comportava, inoltre, stress cronico, ipervigilanza costante e rischio diretto per l’incolumità personale, condizioni che, secondo la letteratura scientifica, possono agire come cofattori nell’insorgenza di neoplasie e nella loro evoluzione.
Sulla scorta di quanto sopra, il criptorchidismo è stata considerata una condizione preesistente, suscettibile di aver agevolato la manifestazione della patologia oncologica, ma non determinante in assenza delle esposizioni e dei fattori lavorativi eccezionali.
3.4. Alla luce della documentazione versata in giudizio, delle valutazioni operate dal Consulente, che il Collegio convintamente condivide, e delle suesposte coordinate ermeneutiche suscettibili di rilievo nel caso in odierna trattazione, il Collegio ritiene che, nella specie, debba ritenersi sussistente la responsabilità dell'intimato Ministero della Difesa per la patologia tumorale che ha colpito l'individuato militare.
3.4.1. Gli elementi sopra evidenziati si reputano idonei e sufficienti, alla stregua dell'orientamento interpretativo sopra richiamato a ritenere comprovata nella specie la sussistenza di un nesso di causalità tra l'esposizione ai fattori contaminanti presenti nei contesti nei quali il Militare si è trovato ad operare e la patologia tumorale contratta.
3.4.2. Va anche osservato che, a fronte degli elementi dedotti in ricorso e supportati dall'allegazione della pertinente documentazione formata dall'intimata Amministrazione in ordine alla dipendenza da causa di servizio della sofferta patologia e al riconoscimento dello status di vittima del dovere in capo allo stesso, il Ministero, oltre a non prospettare la riconducibilità dell'infermità esclusivamente a fattori causali esogeni rispetto al servizio prestato, neppure ha allegato, né tantomeno dimostrato, l'adozione di misure idonee ad escludere la potenzialità patogenetica dei fattori di rischio ai quali il militare è stato esposto (in termini analoghi, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 16 dicembre 2024, n. 22743).
3.4.3. In particolare, l’amministrazione (cfr. memoria del 7 marzo 2025) si è limitata ad affermare l’insussistenza di rischi significativi di contaminazione dell’aria, dell’acqua e delle piante nelle aree dei Balcani e dell’Iraq, contestando l’esposizione del Militare all’uranio impoverito o alle polveri di tale elemento, evidenziando, altresì, che Etiopia, Eitrea e Albania non sarebbero territori assoggettati al rischio concernente la presenza dell’Uranio impoverito, che la presenza dell’U.I. di origine bellica nei vari teatri operativi esteri investigati non avrebbe determinato un incremento di neoplasie nel personale militare inviato in missione e che, al contempo, studi scientifici avrebbero escluso alcuna correlazione tra l’esposizione alle nanoparticelle (che comunque viene negata) e l’insorgenza di patologie neoplastiche.
Infine, viene negata qualsiasi correlazione tra la pratica vaccinale e l’insorgenza di patologie oncologiche e l’esposizione del ricorrente all’amianto.
3.4.4. Tali affermazioni si scontrano, tuttavia, con la oramai consolidata giurisprudenza che ha evidenziato come il complesso delle previsioni che assicurano speciali benefici in favore dei soggetti che hanno contratto infermità o patologie tumorali per particolari condizioni ambientali od operative comportanti l'esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti e a uranio impoverito (v., in particolare, gli articoli 1078 e 1079 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90) " rende evidente la consapevolezza del legislatore, sulla base delle conoscenze scientifiche via via emerse, del carattere fortemente nocivo derivante dalla esposizione alle nanoparticelle ivi descritte e degli effetti della stessa esposizione " (Cass. civ., Sez. lav. 14 marzo 2023, n. 7409). Ancor più esplicitamente, sul punto, si è affermato che " la questione della natura rischiosa delle condizioni operative nel teatro somalo ed ex jugoslavo era così evidente ab origine, che è confluita in iniziative istituzionali sia del Legislatore (cfr. art. 4-bis D.L. n. 393 del 2000, introdotto dalla legge di conversione n. 27 del 2001, nonché le numerose Commissioni parlamentari d'inchiesta disposte nel corso del tempo in subiecta materia), sia della stessa Amministrazione (si ponga mente alla campagna di monitoraggio eseguita nell'ex Jugoslavia dal CISAM)" (Cons. Stato, n. 7560 e 7564 del 2020, cit.).
Ne deriva che " l'assenza, allo stato delle conoscenze, di una piena dimostrazione scientifica circa la valenza oncogenetica dell'esposizione a DU o, comunque, a residui di combustione di metalli pesanti non osta, nel particolare caso di specie, a riconoscere comunque integrato l'elemento eziologico dell'illecito civile" e che, a fronte dell'insorgere di una patologia tumorale dopo l'impiego di un militare in teatro bellico, l'Amministrazione della difesa, al fine di escludere la propria responsabilità civile, non può limitarsi a invocare un fattore causale ignoto, ma deve "spingersi sino a provare convincentemente il fattore causale fortuito, ossia quello specifico agente, non prevedibile e, comunque, non prevenibile, che ha provocato l'evento di danno " (Cons. Stato, n. 7560 e n. 7564 del 2020, cit.).
3.4.5. Nel caso di specie, da un lato, parte ricorrente ha dimostrato di essere stato impiegato in un teatro operativo estero nel quale venivano utilizzati anche munizionamenti pesanti e contenenti uranio impoverito e il successivo manifestarsi della patologia tumorale, mentre, dall’altro, l'Amministrazione non ha fornito l’indispensabile prova liberatoria che non può consistere semplicemente nell'invocare il fattore causale ignoto, ma deve giungere a provare “ il fattore causale fortuito, ovverosia lo specifico agente, non prevedibile e, comunque, non prevenibile, che ha provocato l'evento di danno, cosicché il rischio causale ignoto deve gravare sull'amministrazione e non sul singolo militare, considerato peraltro che la causa ignota è una categoria gnoseologica e non ontologica, essendo la conseguenza dell'attuale ignoranza scientifica circa i nessi eziologici, ovverosia essa è un dato (e un limite) umano (relativo e dinamico) e non una realtà naturale (assoluta e fissa).” (T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, Sent., 26/01/2024, n. 49).
Inoltre, l’amministrazione non ha fornito prova alcuna in merito all’approntamento delle indispensabili misure di protezione, imposte dalle conoscenze dell'epoca, atte a garantire, in tali specifici contesti, l’espletamento delle attività operative nel rispetto degli standard di sicurezza, dovendosi, pertanto, ritenere raggiunta la prova anche in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo.
4. Giungendo, a questo punto, alla disamina delle invocate poste risarcitorie, la relazione peritale ha evidenziato che, avuto riguardo al danno biologico permanente, tenuto conto degli interventi chirurgici subiti (orchifunicolectomia, posizionamento protesi, cicatrice addominale), degli esiti cicatriziali e della condizione di azoospermia con perdita della capacità procreativa, alla luce delle linee guida SIM 2016, questo vada stato stimato nella misura del 35% (trentacinque%); mentre, relativamente alla invalidità temporanea, in relazione al decorso post-operatorio e al periodo di convalescenza, il CTU ha quantificato l’Invalidità Temporanea Assoluta pari al numero di giorni corrispondenti al periodo di ospedalizzazione, per 30 giorni ITP al 75% e per 150 giorni ITP al 50%.
4.1. In merito al piano dell’incidenza sulla vita quotidiana e sul piano morale-soggettivo, il CTU osserva che la patologia ha inciso in modo rilevante, in particolare per la perdita della capacità di procreare, che ha avuto ripercussioni significative sulla percezione di identità personale e sulla sfera relazionale ed ha stimato il danno morale soggettivo come di grado moderato-severo.
4.2. Sotto il profilo della sofferenza psichica, il consulente ha evidenziato che il ricorrente “ ha sperimentato un livello di sofferenza soggettiva di grado moderato-severo, connotato da sentimenti di estrema tristezza, perdita di identità conseguente all’impossibilità di procreare e timore per la propria sopravvivenza nel momento in cui si è trovato a fronteggiare la diagnosi di neoplasia. Tale vissuto si inquadra, in termini tecnici, nell’ambito del danno morale e non del danno biologico di natura psichiatrica. Infatti, lo scrivente CTU, nella sua qualità di specialista in psichiatria, durante il colloquio clinico non ha rilevato la presenza di alcun disturbo psicopatologico strutturato.”
4.3. Infine, il Consulente ha ritenuto non quantificabili le spese mediche sostenute non risultando allegate fatture o documentazione contabile relativa a spese mediche e di cura direttamente sostenute dal ricorrente.
4.3.1. Le conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico d’Ufficio appaiono pienamente condivisibili, in quanto frutto di approfonditi accertamenti condotti sulla documentazione sanitaria e amministrativa prodotta in giudizio, nonché di un’attenta valutazione clinico-anamnestica dell’istante e di un rigoroso confronto con la più aggiornata letteratura scientifica in materia di patologie da esposizione professionale.
La relazione peritale risulta, inoltre, caratterizzata da coerenza logico-scientifica e da una motivazione completa, idonea a dare adeguata risposta alle osservazioni formulate dai consulenti di parte, cui il CTU ha replicato con argomentazioni puntuali e metodologicamente corrette, dando, ad esempio, atto del fatto che in teatri come Kosovo, Albania, Etiopia/Eritrea, sono documentate esposizioni a combustione di carburanti e lubrificanti (idrocarburi policiclici aromatici, IPA), metalli pesanti (piombo, cadmio, cromo, uranio impoverito), radiazioni ionizzanti a bassa intensità, solventi industriali e pesticidi usati per sanificare basi militari, stress termico cronico (temperature elevate e indumenti protettivi pesanti), stress psico-fisico prolungato e alterazione del ritmo circadiano qualificati come “ fattori (....) potenzialmente gonadotossici e oncogeni per le cellule germinali testicolari”.
Inoltre, ha puntualmente giustificato il percorso di quantificazione del danno biologico, controdeducendo puntualmente alle osservazioni formulate dai periti di parte evidenziando, da un lato, la complessità del quadro clinico e funzionale che non consentiva di ancorare tale danno alla mera perdita del testicolo e, dall’altro, la non applicabilità del tabellario pensionistico militare, destinato alla determinazione di indennizzi di guerra e non alla quantificazione del danno biologico permanente secondo criteri medico-legali moderni.
Infine ha fornito puntuali chiarimenti sulla stima in merito al grado moderato-severo della patita sofferenza soggettiva.
4.3.2. Tali elementi rendono la consulenza attendibile e ne giustificano la piena adesione da parte del Giudice, costituendo essa una fonte probatoria tecnica di elevato grado di affidabilità, idonea a fondare l’accertamento sia del nesso causale sia della misura del danno biologico permanente e temporaneo riconducibile all’attività di servizio.
4.4. Nel caso in esame, il danno alla salute del ricorrente —militare nato nel 1972, la cui patologia neoplastica si è stabilizzata nel 2007— è stato accertato dal consulente tecnico nella misura del 35% di invalidità permanente, con sofferenza soggettiva definita “ moderato-severa, clinicamente rilevante ma non patologica ”, nonché con periodi di invalidità temporanea assoluta e parziale.
Ai fini della liquidazione del pregiudizio non patrimoniale, il Collegio ritiene applicabili le Tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, edizione 2024, che costituiscono parametro equitativo uniforme di liquidazione del danno non patrimoniale (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza 16 dicembre 2022, n. 37009).
In applicazione di tali criteri, il danno biologico permanente dovrà essere determinato in base al valore tabellare corrispondente all’età del danneggiato e alla percentuale di invalidità accertata, con personalizzazione in aumento nella misura del 30%, in considerazione dell’intensità della sofferenza morale e della natura concausale dell’evento patologico.
Il danno biologico temporaneo dovrà essere quantificato sulla base del valore giornaliero previsto dalle Tabelle di Milano vigenti per l’anno di riferimento, avuto riguardo ai periodi di inabilità accertati in sede peritale, e precisamente: 30 giorni al 75%, 150 giorni al 50% e un periodo di invalidità temporanea assoluta corrispondente ai giorni di ospedalizzazione, con applicazione dei criteri di personalizzazione previsti dalle medesime tabelle.
4.5. La determinazione del quantum complessivamente dovuto a titolo di danno non patrimoniale è rimessa all’Amministrazione resistente, che dovrà procedervi in applicazione dei criteri sopra indicati, formulando apposita offerta risarcitoria ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a.
4.6. Quanto alla domanda di ristoro del danno patrimoniale, il Collegio osserva che essa è fondata nei limiti delle spese mediche effettivamente sostenute e documentate, ivi incluse le spese per valutazione psicodiagnostica e per i cicli di psicoterapia, il cui esborso risulta comprovato dalla documentazione versata in atti in data 22.12.2025.
4.6.1. Tali costi, direttamente riconducibili alle conseguenze dell’evento lesivo accertato, costituiscono danno patrimoniale risarcibile e dovranno essere integralmente ristorati dall’Amministrazione resistente.
4.6.2. Diversamente, con riguardo ai pregiudizi correlati alla dedotta “ necessità di assistenza psicologica continua ” (cfr. pag. 25 del ricorso introduttivo), per i quali il ricorrente ha indicato un quantum debeatur stimato in via equitativa nell’importo di euro 200.000,00, il Collegio rileva come tali voci risultino del tutto sprovviste di adeguato supporto probatorio.
Sul punto, la giurisprudenza è costante nell’affermare che la liquidazione equitativa del danno non esonera il danneggiato dall’onere di provare l’esistenza del pregiudizio nella sua consistenza ontologica, potendo il criterio equitativo operare esclusivamente per colmare lacune insuperabili nella quantificazione del danno già accertato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 settembre 2025, n. 7533; Cass. civ., Sez. III, 15 marzo 2024, n. 7072; Cons. Stato, Sez. IV, 8 luglio 2025, n. 5927).
In difetto di tale prova, la relativa domanda deve essere respinta.
4.6.3. In definitiva, il pregiudizio patrimoniale risarcibile deve essere circoscritto alle spese mediche documentate, mentre l’ulteriore pregiudizio lamentato, privo di riscontri probatori, non può formare oggetto di liquidazione, neppure in via equitativa.
4.7. Dalla somma che l’Amministrazione resistente sarà tenuta a determinare ai fini del ristoro del pregiudizio non patrimoniale dovrà essere defalcato quanto già corrisposto al ricorrente a titolo di speciale elargizione ed equo indennizzo, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno , come declinato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., SS.UU., 22 maggio 2018, n. 12564) e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (23 febbraio 2018, n. 1).
4.7.1. Secondo tali pronunce, quando il danneggiato abbia percepito somme aventi causa e funzione indennitaria per il medesimo evento lesivo, dette utilità devono essere scomputate dal risarcimento dovuto, onde evitare una duplicazione di ristoro per il medesimo pregiudizio.
Anche recentemente si è osservato che “ Nella liquidazione del danno deve, infatti, trovare applicazione il principio della compensatio lucri cum damno, ovverosia la sottrazione dal risarcimento del danno del quantum già ottenuto in via indennitaria (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 29 dicembre 2023, n. 11363). E ciò in quanto "la presenza di un'unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario" (Ad. plen., n. 1 del 2018).”(T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, Sent., 17/10/2025, n. 17964).
Va precisato che secondo la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia non devono essere detratti gli indennizzi erogati dall'Amministrazione a titolo di assegno vitalizio e a titolo di speciale assegno vitalizio (previsti rispettivamente dall'art. 2 della L. 23 novembre 1998, n. 407 e dall'art. 5, comma 3, della L. 3 agosto 2004, n. 206), in quanto tali benefici a carattere indennitario sono diretti a ristorare un pregiudizio patrimoniale derivante dalla perdita della capacità di lavoro e non un pregiudizio di tipo non patrimoniale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 27 novembre 2025, n. 9343; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, Sent., 13/01/2026, n. 593.)
5. Conclusivamente, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del codice del processo amministrativo, il Collegio dispone che l’Amministrazione resistente formuli in favore del ricorrente una proposta risarcitoria, da comunicarsi entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, attenendosi ai criteri di seguito sintetizzati, così come puntualmente definiti nella parte motiva.
5.1. In particolare, l’Amministrazione dovrà procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, tenendo conto:
- dell’accertata invalidità permanente nella misura del 35%;
- della riconosciuta sofferenza soggettiva di grado moderato-severo;
- della personalizzazione del danno nella misura del 30%;
- dei periodi di invalidità temporanea assoluta e parziale, come accertati in sede peritale, e precisamente: a) una Invalidità Temporanea Assoluta pari al numero di giorni corrispondenti al periodo di ospedalizzazione, b) 30 giorni al 75% e c) 150 giorni al 50%,
il tutto in applicazione delle Tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, edizione 2024, quali parametri equitativi uniformi di liquidazione del danno non patrimoniale.
5.2. Sul quantum risarcitorio complessivamente dovuto, quale credito di valore, l’Amministrazione dovrà riconoscere sia la rivalutazione monetaria, sia gli interessi legali, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza, e dovrà altresì corrispondere gli interessi legali sulla somma complessiva a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza — che, con la liquidazione del credito, ne segna la trasformazione in credito di valuta — sino all’effettivo soddisfo (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 15 maggio 2017, n. 2).
5.3. Dall’importo così determinato dovranno essere detratte, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno , tutte le somme aventi causa e funzione indennitaria per il medesimo evento lesivo.
5.3.1. Non dovranno, invece, essere detratti gli importi riconosciuti a titolo di assegno vitalizio o di speciale assegno vitalizio, trattandosi di benefici aventi funzione indennitaria riferita a un pregiudizio patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, e non a un danno di natura non patrimoniale, secondo quanto chiarito dalla più recente giurisprudenza amministrativa.
6. Le spese di giudizio, avuto riguardo alla natura della controversia e ai profili peculiari della stessa possono essere integralmente compensate tra le parti.
7. Le spese della disposta Consulenza Tecnica d’Ufficio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 6.100,00 (seimilacento/00), come da nota del CTU del 12.11.2025 — dalla quale va detratto l’importo di euro 1.000,00 già versato a titolo di fondo spese — devono essere poste integralmente a carico dell’Amministrazione resistente, in ragione della funzione chiarificatrice dell’accertamento peritale e dell’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente, comprensivo del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale documentato, con le modalità di cui in parte motiva.
Ordina all’Amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., di formulare una proposta risarcitoria entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Pone le spese della Consulenza Tecnica d’Ufficio, liquidate in complessivi euro 6.100,00, detratto il fondo spese già versato, integralmente a carico dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco BU, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
OB NT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB NT | Marco BU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.