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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/11/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2805/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2805/2024 tra
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]38 SANT'AGATA FELTRIA, C.F._1
con il patrocinio dell'avv. BOSI MARIA ASSUNTA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA MAURIZIO BUFALINI 38 47121 FORLI'
ricorrente
Nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...]36 FORLI', con il patrocinio C.F._2
dell'avv. CONTI MICHELE, elettivamente domiciliata presso il suo studio in FORLI'
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 18.11.2025 per come di seguito integralmente trascritte: “1) Dare atto che la Sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento per Controparte_1 il figlio così come stabilito nella sentenza di divorzio del Tribunale di Forlì, Persona_1
n. 153 del 17 febbraio 2005
2) L'ultimo assegno di mantenimento verrà versato dal Sig. per il mese Parte_1
corrente (novembre 2025)
3) Il Sig. verserà alla Sig.ra con bonifico Parte_1 Controparte_1
bancario nel conto corrente alla stessa intestato, la somma di € 2.000,00 (Euro duemila) a tacitazione di ogni ulteriore pretesa.
4) Le spese legali si intendono compensate fra le parti.
Sottoscrivono i procuratori delle parti per autentificazione delle firme dei propri assistiti nonché per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 I.p.f.''
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2024, ha chiesto la modifica Parte_1
delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 153 del 17 febbraio 2005 dal Tribunale di Forlì, con la quale era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e disposto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 stessa un assegno mensile di euro 500,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento dei figli e , oltre alla partecipazione nella misura del 50% Per_2 Per_1 alle spese mediche non mutuabili e a quelle scolastiche e straordinarie.
Il ricorrente ha esposto che, sebbene continui a versare alla resistente la somma mensile di euro 332,65 sul conto corrente intestato a quest'ultima, tale obbligo non trova più giustificazione in quanto il figlio , per il quale l'assegno è destinato, ha ormai Per_1
raggiunto l'età di trentatré anni, non vive più con la madre da molti anni ed è economicamente indipendente. Ha precisato che si è laureato in Scienze Motorie Per_1
nella primavera scorsa, svolge attività lavorativa come tecnico di atletica leggera percependo uno stipendio mensile di circa euro 800,00 e dispone di un'abitazione propria in
Forlì, pur risultando residente in Cervia presso un immobile ereditato dalla madre. Inoltre, alla morte del nonno materno, avvenuta il 26 gennaio 2028, ha ricevuto a titolo di legato una quota pari a un quarto dell'immobile sito in Forlì, Via Corbari n. 36, del valore stimato in euro 194.000,00, nonché una polizza vita di euro 150.000,00.
Sulla base di tali circostanze, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento e dell'obbligo di concorrere alle spese straordinarie per il figlio , come stabilito nella Per_1 predetta sentenza. Con comparsa depositata in data 18.11.2025 si è costituita Controparte_1
All'udienza del 18.11.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e il
Giudice, disposta la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Preliminarmente deve essere revocata la contumacia della resistente , Controparte_1 stante l'avvenuta costituzione della stessa.
Rileva il Tribunale come non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni trascritte in epigrafe e concordate dalle parti, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole, potendosi considerare raggiunta l'indipendenza economica di (nato il [...]), oltre che in considerazione Persona_1 dell'età, anche sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente circa il lavoro svolto, il relativo reddito e la polizza vita in suo favore contratta dal defunto nonno materno, tant'è che lo stesso ha sottoscritto la scrittura privata avente il medesimo contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese di lite, come richiesto dalle parti, vanno integralmente compensate tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica di quanto stabilito nella sentenza di questo tribunale n. 153/2005 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, depositata in data 17.02.2005, ogni ulteriore domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-revoca la contumacia di Controparte_1
-recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il giudice rel.
dott.ssa Alessandra Medi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2805/2024 tra
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]38 SANT'AGATA FELTRIA, C.F._1
con il patrocinio dell'avv. BOSI MARIA ASSUNTA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA MAURIZIO BUFALINI 38 47121 FORLI'
ricorrente
Nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...]36 FORLI', con il patrocinio C.F._2
dell'avv. CONTI MICHELE, elettivamente domiciliata presso il suo studio in FORLI'
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 18.11.2025 per come di seguito integralmente trascritte: “1) Dare atto che la Sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento per Controparte_1 il figlio così come stabilito nella sentenza di divorzio del Tribunale di Forlì, Persona_1
n. 153 del 17 febbraio 2005
2) L'ultimo assegno di mantenimento verrà versato dal Sig. per il mese Parte_1
corrente (novembre 2025)
3) Il Sig. verserà alla Sig.ra con bonifico Parte_1 Controparte_1
bancario nel conto corrente alla stessa intestato, la somma di € 2.000,00 (Euro duemila) a tacitazione di ogni ulteriore pretesa.
4) Le spese legali si intendono compensate fra le parti.
Sottoscrivono i procuratori delle parti per autentificazione delle firme dei propri assistiti nonché per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 I.p.f.''
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2024, ha chiesto la modifica Parte_1
delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 153 del 17 febbraio 2005 dal Tribunale di Forlì, con la quale era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e disposto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 stessa un assegno mensile di euro 500,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento dei figli e , oltre alla partecipazione nella misura del 50% Per_2 Per_1 alle spese mediche non mutuabili e a quelle scolastiche e straordinarie.
Il ricorrente ha esposto che, sebbene continui a versare alla resistente la somma mensile di euro 332,65 sul conto corrente intestato a quest'ultima, tale obbligo non trova più giustificazione in quanto il figlio , per il quale l'assegno è destinato, ha ormai Per_1
raggiunto l'età di trentatré anni, non vive più con la madre da molti anni ed è economicamente indipendente. Ha precisato che si è laureato in Scienze Motorie Per_1
nella primavera scorsa, svolge attività lavorativa come tecnico di atletica leggera percependo uno stipendio mensile di circa euro 800,00 e dispone di un'abitazione propria in
Forlì, pur risultando residente in Cervia presso un immobile ereditato dalla madre. Inoltre, alla morte del nonno materno, avvenuta il 26 gennaio 2028, ha ricevuto a titolo di legato una quota pari a un quarto dell'immobile sito in Forlì, Via Corbari n. 36, del valore stimato in euro 194.000,00, nonché una polizza vita di euro 150.000,00.
Sulla base di tali circostanze, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento e dell'obbligo di concorrere alle spese straordinarie per il figlio , come stabilito nella Per_1 predetta sentenza. Con comparsa depositata in data 18.11.2025 si è costituita Controparte_1
All'udienza del 18.11.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e il
Giudice, disposta la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Preliminarmente deve essere revocata la contumacia della resistente , Controparte_1 stante l'avvenuta costituzione della stessa.
Rileva il Tribunale come non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni trascritte in epigrafe e concordate dalle parti, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole, potendosi considerare raggiunta l'indipendenza economica di (nato il [...]), oltre che in considerazione Persona_1 dell'età, anche sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente circa il lavoro svolto, il relativo reddito e la polizza vita in suo favore contratta dal defunto nonno materno, tant'è che lo stesso ha sottoscritto la scrittura privata avente il medesimo contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese di lite, come richiesto dalle parti, vanno integralmente compensate tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica di quanto stabilito nella sentenza di questo tribunale n. 153/2005 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, depositata in data 17.02.2005, ogni ulteriore domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-revoca la contumacia di Controparte_1
-recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il giudice rel.
dott.ssa Alessandra Medi