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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel. dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 24 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3415/2024 R.G. vertente
TRA
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Parte_1
AN IG e dall'Avv. Danila Pompei ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. AN IG, sito in Tivoli Terme, alla Via Arcadi Sibillini, 20
APPELLANTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, n.
1097/2024 pubblicata il 22/7/2024
Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.12.2024 innanzi al Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1) In via Parte_1
1 principale: accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni indicate in premessa, l'illegittimità del licenziamento ad Esso irrogato e, conseguentemente, annullarlo. Per l'effetto ordinare la reintegra nel posto di lavoro e condannare la Pubblica Amministrazione al risarcimento del danno subito dal ricorrente stabilendo una indennità in misura pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Trattamento di fine rapporto pari ad € 2.505,00, o nella diversa misura … di giustizia;
2) In via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento della violazione contestata al
Ricorrente, disporre l'applicazione di una sanzione conservativa in danno dello stesso”, con vittoria di spese.
A sostegno delle domande, il ricorrente deduceva: - di essere stato dipendente del CP_1
dal 27.7.1993 sino al 15.1.2023, giorno in cui era stato licenziato;
- che aveva Controparte_1 prestato la sua attività dapprima presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e, successivamente all'accertamento di inidoneità permanente al servizio d'istituto, presso il
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del
Personale e della Formazione, con la qualifica di assistente giudiziario, presso il Tribunale di Tivoli;
- di essere inquadrato, al momento dell'avvenuto licenziamento, nel livello F3, area seconda, del
CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016/2018, con retribuzione di euro 2.505,00; - che, in data
17.11.2022 era stato avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare con cui gli era stato contestato di essersi assentato dal servizio “asseritamente per motivi di salute, senza produrre valida documentazione giustificativa a sostegno delle istanze comunicate a mezzo mail per i giorni
6, 17, 18, 24, 27, 28, 31 ottobre e 2 novembre 2022”; - che, all'esito del procedimento disciplinare, era stato adottato l'impugnato licenziamento con preavviso di mesi quattro, ritenendo l'Amministrazione la sussistenza della fattispecie prevista dall'art. 55-quater, comma 1 lett. b) del
D. Lgs. 165/2001, che sanziona con il provvedimento espulsivo l'“assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni”; - di aver impugnato il licenziamento con lettera del 13.03.2023, ritenendo lo stesso ingiusto, illegittimo ed infondato.
Aggiungeva il ricorrente: - che l'assenza era stata determinata dalla “sindrome ansioso- depressiva” di cui soffriva e che, in tutti i giorni in cui non aveva prestato servizio, “nello stato confusionale, tipico della morbilità sofferta”, aveva inviato all'ufficio del personale del Tribunale di
Tivoli, tramite e-mail, la comunicazione di assenza dal servizio in ragione del proprio stato di malattia;
nei medesimi giorni aveva, altresì, inviato al proprio medico di base altrettante comunicazioni, via e-mail, con le quali aveva rappresentato la necessità di doversi assentare dal lavoro, confidando nell'invio telematico, da parte del medico, dei relativi certificati di malattia all'INPS. Il suddetto adempimento, tuttavia, da parte del medico di base, non si era verificato.
2 Aggiungeva che, nel convincimento di aver regolarmente adempiuto ai propri obblighi contrattuali, si era assentato dal servizio in buona fede.
Dopo aver precisato che nessun elemento sfavorevole poteva trarsi dalla scelta di non difendersi nel corso del procedimento disciplinare, sosteneva che il licenziamento era illegittimo sotto il profilo dell'assenza di proporzionalità tra infrazione e sanzione, atteso che “tale giudizio è del tutto mancato con riferimento alla fattispecie in esame ove la Pubblica Amministrazione si è limitata ad un'automatica applicazione della normativa disciplinare, omettendo un'attenta valutazione della gravità del comportamento del lavoratore.”. Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, rilevava che: la condotta contestata non era stata connotata da dolo o colpa;
le mansioni svolte, di assistente giudiziario, non richiedevano un elevato grado di affidamento ed erano per loro natura intercambiali;
l'assenza non aveva cagionato alcun nocumento alla Pubblica amministrazione.
Si costituiva il , chiedendo la reiezione del ricorso, ribadendo la Controparte_1
piena legittimità della sanzione del licenziamento adottata nei confronti di sia Parte_1 sotto il profilo oggettivo, con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 55-quater D.Lgs. 165/2001, sia sotto il profilo soggettivo, attesa l'evidente e reiterata violazione da parte del dipendente degli obblighi incombenti sul pubblico dipendente nelle ipotesi di assenza dal lavoro per malattia.
Evidenziava, peraltro, che anche successivamente alla contestazione disciplinare sfociata nell'atto di recesso il aveva posto in essere ulteriori assenze senza produrre alcuna certificazione Pt_1
medica.
All'esito del giudizio il Tribunale, con la sentenza n.1097/2024 pubblicata il 22 luglio 2024, respingeva il ricorso, compensando le spese di lite.
Rilevava, in particolare, il primo giudice che, avuto riguardo agli obblighi stabiliti dall'art. 29, comma 12, CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019/2021 e dall'art. 55-septies D.Lgs.
165/2001, il dipendente aveva osservato solo il primo (preventiva comunicazione dell'assenza all'ufficio di appartenenza), non già il secondo (invio della certificazione medica), avendo in particolare omesso di sottoporsi a visita dal proprio medico curante al fine di ottenere, sulla base degli accertamenti eseguiti, il relativo certificato. Aggiungeva il Tribunale che l'assunto difensivo secondo cui il lavoratore era convinto di aver adempiuto ai propri obblighi, confidando nel rilascio dei certificati medici sulla base di mere comunicazioni a distanza, non si confrontava con gli obblighi gravanti sul medico curante ex art.55-quinquies, comma 3, D.Lgs. 165/2001 (a mente del quale “le medesime sanzioni disciplinari”, ovvero la radiazione dall'albo ed altresì, se medico dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione, “si applicano se il medico, in
3 relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati”). In altri termini, il Tribunale rilevava che “quanto dichiarato dal medico nel certificato che attesta uno stato di incapacità al lavoro non può fondarsi sulle mere dichiarazioni dell'interessato, dovendosi ritenere pacifico il dovere dello stesso di recarsi dal medico curante per sottoporsi a visita medica o richiedere, in caso di impedimento, una visita domiciliare. Non è pertanto condivisibile l'affermazione secondo cui il ricorrente confidava in buona fede nella trasmissione dei certificati da parte del proprio medico curante in assenza di visita, atteso che una eventuale simile condotta avrebbe comportato, da parte del medico, la violazione delle più elementari norme deontologiche (si vedano gli artt. 2 e 24 del Codice di
Deontologia Medica), oltre a poter assumere rilievo anche in sede penale …”.
Riteneva, altresì, il Tribunale che, una volta accertato che la condotta del lavoratore aveva integrato, sotto l'aspetto oggettivo, la fattispecie prevista dall'art. 43, comma 9, punto 1, lettera a) del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019/2021, e dall'art. 55 quater, comma 1, lettera b), del
D.Lgs. 165/2001, la sanzione appariva proporzionata al caso di specie, attesa l'intenzionalità di ottenere la certificazione giustificativa delle assenze senza sottoporsi ad alcuna visita, la reiterazione ed intensità della condotta posta in essere, la mancata correlazione tra il dedotto stato confusionale e il corretto adempimento degli obblighi contrattuali.
Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Errore in iudicando: diversa qualificazione giuridica dei fatti dedotti in giudizio rispetto
a quella proposta dalle Parti”: assumeva l'appellante che la sentenza impugnata doveva essere censurata nella parte in cui statuiva che la condotta contestata al era illecita, e tale da Pt_1 giustificare il provvedimento disciplinare impugnato, per aver lo stesso omesso di “sottoporsi a visita dal proprio medico curante al fine di farsi rilasciare - sulla base delle indagini eseguite - il relativo certificato attestante la sussistenza dell'incapacità lavorativa e della correlata prognosi” e per essersi limitato ad inviare al medico delle comunicazioni e-mail mediante le quali veniva richiesto il rilascio del certificato medico. Secondo l'appellante il Tribunale aveva respinto la domanda proposta attribuendo rilevanza a una circostanza non contestata dal datore di lavoro e non discussa in giudizio, quale l'omessa sottoposizione a visita medica. Aggiungeva che, allorché il giudice di primo grado aveva ravvisato “l'intenzionalità del lavoratore di ottenere la certificazione sanitaria a giustificazione delle assenze senza sottoporsi né a visita ambulatoriale né domiciliare, circostanza che emerge inequivocabilmente dal contenuto e dal tenore delle ripetute richieste inoltrate per mezzo e-mail al medico curante”, aveva individuato un profilo di illegittimità nella condotta del lavoratore mai contestato dal datore di lavoro;
4 2) “Error in iudicando: Violazione del principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c. – vizio di ultrapetizione”: la sentenza impugnata, secondo l'appellante, era, dunque, viziata per aver il giudice di prime cure violato il principio di “corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”, decidendo la controversia in base a una fattispecie giuridica del tutto estranea alle domande proposte dalle parti o ai fatti allegati, incentrando la propria analisi sull'intenzionalità del lavoratore di farsi rilasciare certificazioni in assenza di una preventiva visita medica e sulla normativa che vieta al medico di operare con le suddette modalità;
3) “Errore di diritto: non corretta interpretazione di una norma giuridica”: sosteneva l'appellante che il Tribunale aveva effettuato una non corretta interpretazione dell'art. 55-septies del
D. Lgsl. 165/2001, ritenendo che il avesse violato il suindicato disposto per aver omesso di Pt_1
sottoporsi alla visita medica da parte del proprio medico curante, mentre la norma non prevede alcun obbligo del lavoratore assente per malattia di sottoporsi a visita medica, disciplinando, piuttosto, l'invio telematico dei certificati da parte del lavoratore.
In definitiva, così concludeva: “in accoglimento dell'odierno ricorso, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere il ricorso di prime cure relativamente alle domande ivi formulate”, con condanna alle spese del doppio grado, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio il , confutando le avverse doglianze e Controparte_1 ribadendo le proprie ragioni;
chiedeva, quindi, di “dichiarare inammissibile e comunque infondato
l'avversario appello, e per l'effetto respingerlo, confermando integralmente la sentenza impugnata”, con vittoria di spese.
All'udienza del 24.6.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo in atti.
2. Rileva preliminarmente il Collegio che deve condividersi la valutazione del Tribunale in ordine alla superfluità dei mezzi istruttori richiesti.
E invero, i capitoli di prova articolati risultano del tutto generici e certamente non sono idonei a sostituire una valutazione di carattere medico che avrebbe dovuto essere effettuata nell'immediatezza delle assenze sottese al licenziamento;
inoltre, la sussistenza del dedotto stato confusionale – in relazione al quale il primo giudice, con statuizione non contrastata nel grado, ha escluso il nesso con le infrazioni contestate – è evidentemente smentita dai fatti e dalle emergenze documentali: nei giorni oggetto di contestazione il era certamente presente a se stesso, posto Pt_1 che ha trasmesso la comunicazione dell'assenza al Tribunale di Tivoli e una e-mail al medico curante. Le condizioni dell'odierno appellante erano, dunque, certamente tali da consentire la verifica dei successivi adempimenti fino alla trasmissione del certificato medico.
5 Del tutto esplorativo appare, poi, alla luce delle circostanze pacifiche in atti e dell'assenza di certificazione medica relativa ai giorni di assenza ingiustificata per cui è causa, l'espletamento di una c.t.u. medico-legale.
3. L'appello è infondato.
3.1. Con i primi due motivi di gravame – da trattare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione – si duole perché il Tribunale avrebbe posto alla base del Parte_1 suo convincimento una circostanza, l'omessa sottoposizione a visita medica da parte del dipendente, non discussa in giudizio e non prospettata dalle parti.
La censura, sebbene in parte fondata (nei limitati termini di cui si dirà), non è idonea a comportare la riforma della sentenza impugnata, che va confermata sulla base di una motivazione parzialmente diversa.
Risulta dagli atti che il , con nota del Direttore Generale del Controparte_1
17.11.2022, contestava a , sulla scorta dei fatti segnalati dal Presidente del Parte_1
Tribunale di Tivoli con nota del 14.11.2022, il seguente illecito disciplinare previsto dall'art. 43, comma 9, punto 1 lettera a) del C.C.N.L. 2019/2021 Comparto Funzioni Centrali, con riferimento all'ipotesi considerata dall'art. 55-quater, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 165/2001, sanzionabile con il licenziamento con preavviso: “perché, quale assistente giudiziario presso il Tribunale di
Tivoli, si assentava dal servizio, asseritamente per motivi di salute, senza produrre valida documentazione giustificativa a sostegno delle istanze comunicate all'Ufficio a mezzo mail per i giorni 6, 17, 18, 24, 27, 28, 31 ottobre e 2 novembre 2022”.
Convocato al fine di rendere giustificazioni in data 28.12.2022, il dipendente non si presentava, né faceva pervenire alcuna memoria difensiva.
Pertanto, il Ministero della Giustizia, con provvedimento del Direttore Generale del
15.01.2023, riconosceva “responsabile con riferimento ai fatti accertati Parte_1 all'esito del presente procedimento disciplinare, avviato con atto d'incolpazione 17.11.2022” infliggendo la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di quattro mesi.
Il Tribunale, nell'esaminare la legittimità del recesso, aveva ben chiari i termini della questione, tant'è che ha affermato: “i fatti che hanno dato luogo al procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, sotto l'aspetto del loro materiale accadimento, devono considerarsi pacifici. È dunque incontestato che, in relazione alle assenze dal lavoro del 6, 17, 18, 24, 27, 28, 31 ottobre e 2 novembre 2022, alla preventiva comunicazione da parte del lavoratore di non poter recarsi al lavoro per malattia non sia seguita la trasmissione all'Amministrazione di appartenenza della relativa certificazione medica e sanitaria giustificativa del titolo di assenza dichiarato”.
6 Ciò detto, il primo giudice ha richiamato l'art. 29, comma 12 del CCNL Comparto Funzioni
Centrali 2019/2021 e l'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001, chiarendo, poi, gli obblighi che da tali norme discendono: dall'art. 29, comma 12 del CCNL “la preventiva comunicazione all'ufficio di appartenenza” e dall'art. 55-septies “la trasmissione della certificazione medica” (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata). Tanto affermato, ha aggiunto che il ha osservato il primo obbligo, Pt_1 mentre ha violato quello di cui all'art. 55 septies D. Lgs. 165/2001 “omettendo di sottoporsi a visita medica dal proprio medico curante al fine di farsi rilasciare - sulla base delle indagini eseguite - il relativo certificato attestante la sussistenza dell'incapacità lavorativa e della correlata diagnosi”.
Ritiene il Collegio che l'omessa sottoposizione a visita non integri un “fatto nuovo” introdotto per la prima volta dal giudice di prime cure, al di fuori del contraddittorio delle parti, quanto, piuttosto, una circostanza cui il Tribunale ha dato rilievo nell'ambito dell'interpretazione dell'art. 55-septies D-Lgs. 165/2001, tema che certamente rientrava nel perimetro della res controversa, come dimostra il fatto che l'appellante stesso ne ha fatto l'oggetto del terzo motivo di gravame. In altri termini, nell'interpretare l'art. 55-septies citato, il primo giudice ha ritenuto che la sottoposizione a visita rientri tra gli adempimenti richiesti al lavoratore perché il medico rilasci e trasmetta il certificato giustificativo dell'assenza per malattia.
Sotto altro profilo, va evidenziato che il Tribunale ha fatto riferimento al mancato espletamento delle visite mediche (invero pacifico) al fine di affrontare e superare l'argomento difensivo secondo cui il “in assoluta buona fede ha provveduto a comunicare la propria Pt_1
assenza dal servizio sia al datore di Lavoro sia al proprio medico di base, facendo incolpevole affidamento sulla circostanza che quest'ultimo avrebbe poi provveduto all'invio telematico dei certificati di malattia che, tuttavia, non è mai avvenuto” (cfr. pagina 11 del ricorso ex art. 414
c.p.c.).
A fronte di tale deduzione, il giudice di prime cure ha affermato, esprimendo valutazioni che certamente rientravano nei suoi poteri, che: “… non convince la difesa del ricorrente secondo la quale il lavoratore era convinto di aver regolarmente adempiuto ai suoi obblighi, confidando nella circostanza che sulla base di mere comunicazioni a distanza, avvenute a mezzo mail, il medico curante avrebbe dovuto rilasciare – nonché inviare alla P.A. datrice – i certificati medici. (…)
In altri termini, quanto dichiarato dal medico nel certificato che attesta uno stato di incapacità al lavoro non può fondarsi sulle mere dichiarazioni dell'interessato, dovendosi ritenere pacifico il dovere dello stesso di recarsi dal medico curante per sottoporsi a visita medica o richiedere, in caso di impedimento, una visita domiciliare” (pp.
5-6 della sentenza impugnata).
Ben poteva, dunque, il primo giudice, al fine di verificare la legittimità della condotta contestata al lavoratore, interpretare la portata dell'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 in ossequio
7 al principio iura novit curia (secondo cui l'interpretazione e l'applicazione della legge costituisce oggetto del potere-dovere del giudice); egualmente rientrava nei poteri del Tribunale argomentare i propri convincimenti, superando le tesi di una parte, sulla scorta delle circostanze emergenti ex actis
(essendo pacifico che, dopo la trasmissione delle e-mail al medico curante, il non è stato Pt_1
visitato e non ha posto in essere ulteriori adempimenti), indipendentemente dalle opinioni espresse in proposito dai contendenti.
Non appare, invece, condivisibile che il giudice di prime cure, al fine di valutare la gravità della condotta, abbia fatto riferimento alla “intenzionalità del lavoratore di ottenere la certificazione sanitaria a giustificazione delle assenze, senza sottoporsi né a visita ambulatoriale né domiciliare”: si tratta, infatti, di un elemento soggettivo, ovvero di un carattere della condotta, estraneo alla contestazione datoriale.
Senonché, anche prescindendo da tale intenzionalità, in ogni caso il licenziamento appare legittimo. Ma su tale questione si tornerà a breve, dopo aver esaminato, per ragioni di ordine logico, il terzo motivo di gravame.
3.2. Con il terzo motivo di appello il ha sostenuto che il Tribunale ha effettuato una Pt_1 interpretazione non corretta dell'art. 55 septies del D. Lgs. 165/2001, ritenendo che l'odierno appellante avesse violato il suindicato disposto normativo per aver omesso di sottoporsi alla visita medica da parte del proprio medico curante, mentre “la norma in esame disciplina esclusivamente
l'invio telematico dei certificati da parte del lavoratore assente per malattia” (così alla pagina 9 dell'atto di gravame).
Occorre rilevare che l'art. 55-septies del D. Lgs. n. 165 del 2001, introdotto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha sancito che «nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»
(comma 1) e che «In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo
1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente resa disponibile, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata …» (comma 2).
8 Dunque, il legislatore ha inteso porre a carico del lavoratore l'obbligo di attivarsi nei suddetti sensi, atteso che, come previsto dall'art. 55-quater, comma 1, lettera b), è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso in presenza di «assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione».
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “non è sufficiente che il lavoratore informi il datore di lavoro dell'assenza per malattia, come avvenuto nella specie, ma il lavoratore deve attivare, rivolgendosi per l'accertamento del proprio stato di salute/malattia ad una struttura sanitaria pubblica o ad un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, il procedimento di cui all'art. 55-septies, commi 1 e 2, che si conclude con l'inoltro (e la ricezione) della certificazione medica al datore di lavoro da parte dell'INPS. Ed è alla mancanza di tale certificazione, che conforti la ragione della malattia quale causa dell'assenza, che l'art. 55-quater, comma 1, lettera b), riconduce il licenziamento senza preavviso” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 18858 del 2016; Sez. L, Sentenza n. 17600 del 2021).
Appare, quindi, evidente, con riferimento al caso di specie, che non è sufficiente, per ottemperare agli obblighi di cui all'art. 55-septies, il mero invio al medico curante di una e-mail con richiesta di “un giorno di malattia” o “in prosecuzione malattia”, così come accaduto nella specie in occasione di ogni giorno di assenza ingiustificata.
E invero, se anche l'art. 55-septies non indica quali sono gli adempimenti che il lavoratore deve porre in essere per consentire al proprio medico la trasmissione del certificato medico, non pare revocabile in dubbio che gli obblighi di correttezza e buona fede, che sempre devono improntare il comportamento delle parti del rapporto di lavoro, richiedono al dipendente pubblico non solo di contattare il medico curante, ma anche di verificare che il procedimento attivato sia andato a buon fine.
Infatti, l'aver contattato il medico convenzionato con il SSN non esaurisce l'obbligo di diligenza gravante sul lavoratore, considerato che restano comunque fermi – oltre all'obbligo di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza (obbligo nella specie assolto) –
l'onere di controllare l'effettivo azionamento da parte del medico della procedura di trasmissione telematica del certificato, anche eventualmente richiedendo il numero di protocollo telematico identificativo del certificato/attestato di malattia (cfr. Sez. L, Sentenza n. 15226 del 2016).
Ed è appena il caso di evidenziare che tale ultimo adempimento presuppone innanzi tutto la redazione del certificato da parte del medico, ove naturalmente ne sussistano i presupposti in base alle effettive condizioni di salute del dipendente, che solo il sanitario può attestare.
9 Nella specie, è pacifico che in relazione alle assenze dal servizio di nei Parte_1 giorni 6, 17, 18, 24, 27, 28, 31 ottobre e 2 novembre 2022 non è pervenuta all'INPS e, dunque, all'amministrazione datrice di lavoro alcuna certificazione medica attestante il dedotto stato di malattia del dipendente. È altresì pacifico che l'odierno appellante si è limitato a segnalare al medico curante, via e-mail, le proprie richieste (“un giorno di malattia” o la prosecuzione della malattia), omettendo tuttavia di verificare che effettivamente il certificato fosse stato redatto e trasmesso.
Ed è bene evidenziare che la certificazione medica in parola non è stata trasmessa né il giorno stesso delle assenze né nei giorni successivi, quando, peraltro, l'ufficio ha chiesto conto della carenza della documentazione giustificativa, come risulta dalla e-mail inviata dal lavoratore al
Tribunale di Tivoli in data 27.10.2022, in cui il rappresentava che avrebbe “controllato” Pt_1
presso il medico i certificati mancanti.
Per completezza, giova specificare che, evidentemente, le assenze per cui è causa non possono trovare giustificazione nel certificato rilasciato il 24.2.2010 dalla Commissione medica competente che ha accertato che , all'epoca in servizio presso gli istituti Parte_1 penitenziari, in ragione di un disturbo dell'adattamento con ansia, era “permanentemente non idoneo al servizio di istituto”, dovendosi rimarcare che la medesima certificazione ne ha attestato la
“idoneità al transito in altri ruoli dell'Amministrazione”. Egualmente irrilevanti sono i certificati medici (rilasciati da medici privati) in data 9.2.2023, 8.3.2023 e 10.7.2023, allegati all'originario ricorso, in quanto chiaramente riferiti ad epoca diversa e successiva rispetto ai fatti di causa.
Nella specie, dunque, non vi è stata la trasmissione di alcuna certificazione medica attestante l'impedimento a prestare servizio e non vi è stato, nelle forme richieste ex lege, alcun accertamento delle condizioni di salute del dipendente nei giorni 17, 18, 24, 27, 28, 31 ottobre 2022 e 2 novembre
2022. È evidente, dunque, che vi sono state plurime assenze prive di valida giustificazione, proprio così come contestato dal Ministero della giustizia.
In definitiva, risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 43, comma 9, punto 1 lettera a) del
C.C.N.L. 2019/2021 Comparto Funzioni Centrali, con riferimento all'ipotesi considerata dall'art. 55-quater, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso nel caso di «assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio».
Ogni diversa questione riguarda l'eventuale sussistenza di “scriminanti” della condotta tenuta dal lavoratore e la valutazione della gravità dell'inadempimento e, dunque, la proporzionalità della sanzione.
10 Nel caso concreto, il ha dedotto di aver “provveduto a comunicare la propria assenza Pt_1
dal servizio sia al datore di lavoro sia al proprio medico di base, facendo incolpevole affidamento sulla circostanza che quest'ultimo avrebbe poi provveduto all'invio telematico dei certificati di malattia che, tuttavia, non è mai avvenuto”. Senonché, in assenza di una visita e in mancanza di qualsivoglia riscontro da parte del medico curante, non è dato comprendere come l'odierno appellante potesse aver fatto “affidamento” sulla trasmissione dei certificati medici. E ciò anche in considerazione dell'assenza di qualsivoglia allegazione in ordine all'esistenza di eventuali “prassi”
o accordi che, in ipotesi, e a prescindere dalla loro legittimità, potessero avvalorare un siffatto affidamento.
Tanto chiarito, deve rilevarsi che l'appellante ha impugnato la valutazione del primo giudice in ordine alla gravità della condotta solo con riferimento alla ritenuta intenzionalità “di ottenere la certificazione sanitaria a giustificazione delle assenze senza sottoporsi né a visita ambulatoriale né domiciliare” (cfr. alla pagina 6 dell'atto di appello).
Il non ha, invece, impugnato la parte della sentenza ove, alle pagine 7-8, si afferma Pt_1
che:
- la gravità della condotta si caratterizza anche per la sua reiterazione ed intensità, tenuto conto dell'elevato numero di assenze ingiustificate per mancata trasmissione della certificazione medica avvenute nel ristretto arco di circa 30 giorni;
e ciò a fronte di una previsione legislativa che legittimerebbe la sanzione espulsiva nell'ipotesi in cui le stesse 8 giornate di assenza, non giustificate e contestate al ricorrente, si fossero verificate nel ben più ampio periodo di 10 anni.
- l'asserita relazione tra l'errata convinzione del ricorrente in ordine al corretto adempimento degli obblighi contrattuali e il dichiarato stato confusionale generato da una condizione di
“persistente disturbo dell'adattamento, con ansia” non può ritenersi elemento scriminante, poiché non è ravvisabile alcun nesso con le infrazioni contestate.
La mancata impugnazione di tali valutazioni risulta: dalla lettura del “capo del provvedimento che si intende impugnare” quale riportato alle pagine 4, 5 e 6 dell'atto di gravame, che comprende le pagine 5, 6 e i primi 9 righi della pagina 7 della sentenza, fino alle parole “di circa 30 giorni”, ma non anche le ulteriori considerazioni svolte alle pagine 7-8, come innanzi precisate;
inoltre e soprattutto, dall'assenza di qualsivoglia rilievo o critica alle argomentazioni svolte dal primo giudice in ordine alla gravità, reiterazione e intensità della condotta, e alla mancanza di correlazione tra il dedotto stato confusionale e le infrazioni contestate.
Ebbene, ritiene il Collegio che, in assenza di qualsivoglia possibile “scriminante” - avendo il primo giudice, con statuizione non contrastata, escluso ogni correlazione tra le infrazioni contestate e il dedotto stato confusionale, stato che, del resto, come anticipato, è smentito dai fatti, in quanto,
11 in relazione a ciascun giorno di assenza, il ha inoltrato una comunicazione all'ufficio e Pt_1
trasmesso le proprie richieste, via e-mail, al medico curante, dimostrando indubbiamente una condizione di lucidità -, le condotte poste in essere, gravemente colpose, sono tali da elidere l'elemento fiduciario del rapporto. In tal senso depongono, anche sotto il profilo dell'intensità della colpa: la reiterazione di comportamenti che rivelano la ripetuta noncuranza rispetto ai propri obblighi (come detto non assolti con la mera trasmissione di una e-mail al proprio medico curante); il numero elevato di assenze ingiustificate in un limitato arco temporale (8 giorni in meno di un mese); la ripetizione dei medesimi comportamenti omissivi anche successivamente al 17 ottobre
2022, allorquando era già emerso che mancavano alcuni certificati medici, sicché il successivo ripetersi delle precedenti modalità operative appare di particolare gravità in quanto sintomatico dell'atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi lavorativi e idoneo a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione.
In definitiva, la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro - e nella specie di un assistente giudiziario, la cui regolare presenza in ufficio e il cui contributo sono strumentali al corretto funzionamento del servizio giustizia - è tale, in concreto, da giustificare la sanzione del licenziamento con preavviso.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza della parte appellante e vengono determinate come in dispositivo, secondo i parametri vigenti, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione principale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre
2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere al le spese del presente grado di Controparte_1
giudizio, che si liquidano in euro 4.000,00;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi dott.ssa Maria Antonia Garzia
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