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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/09/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 3896/2025 promossa da:
c.f. , ass. Avv. Veronica Caruso, Parte_1 C.F._1 domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , in persona del Presidente pro tempore, ass. CP_1 P.IVA_1
Avv. Tommaso Parisi, domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 30.4.2025 la ricorrente ha opposto l'ordinanza ingiunzione chiedendone l'annullamento;
l si è tempestivamente costituito chiedendo la cessazione della materia del CP_1 contendere, dando atto di aver provveduto in via di auto-tutela all'annullamento dell'ordinanza; all'odierna udienza i Difensori delle parti hanno richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Rilevato:
1 la concorde domanda delle parti deve essere accolta avendo l provveduto CP_1 all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione nei confronti della ricorrente;
le spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. mod., con applicazione del valore minimo dello scaglione di riferimento per la fase di discussione, sono poste a carico dell' , soccombente virtuale, con il CP_1 richiesto aumento ex art. 4, c. 1 bis. D.M. cit. in misura del 10% in considerazione dell'esiguo numero dei collegamenti ipertestuali e con distrazione in favore del
Difensore, Avv. Veronica Caruso, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in CP_1
€ 1.441,00 oltre spese forfettarie al 15 %, IVA, CPA e c.u. se versato, con distrazione in favore dell'Avv. Veronica Caruso.
Torino, 11.9.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
2
c.f. , ass. Avv. Veronica Caruso, Parte_1 C.F._1 domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , in persona del Presidente pro tempore, ass. CP_1 P.IVA_1
Avv. Tommaso Parisi, domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 30.4.2025 la ricorrente ha opposto l'ordinanza ingiunzione chiedendone l'annullamento;
l si è tempestivamente costituito chiedendo la cessazione della materia del CP_1 contendere, dando atto di aver provveduto in via di auto-tutela all'annullamento dell'ordinanza; all'odierna udienza i Difensori delle parti hanno richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Rilevato:
1 la concorde domanda delle parti deve essere accolta avendo l provveduto CP_1 all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione nei confronti della ricorrente;
le spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. mod., con applicazione del valore minimo dello scaglione di riferimento per la fase di discussione, sono poste a carico dell' , soccombente virtuale, con il CP_1 richiesto aumento ex art. 4, c. 1 bis. D.M. cit. in misura del 10% in considerazione dell'esiguo numero dei collegamenti ipertestuali e con distrazione in favore del
Difensore, Avv. Veronica Caruso, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in CP_1
€ 1.441,00 oltre spese forfettarie al 15 %, IVA, CPA e c.u. se versato, con distrazione in favore dell'Avv. Veronica Caruso.
Torino, 11.9.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
2