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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/09/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 185/2023 R.G. promossa
DA
(c.f. ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Gullo
Appellante
CONTRO
(c.f. rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Grazia Lucia Salemi
Controparte_2
(c.f , in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e P.IVA_2
quale procuratore speciale di – Società di cartolarizzazione dei Controparte_3
crediti rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. CP_2
Gaetana Angela Marchese
1 Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 373/2023 pubblicata in data 1.2.2023, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
29320229009312929/000 – relativamente alle cartelle di pagamento n.
29320110029155290000 e n. 29320120006631380000 ed agli avvisi di addebito n. 59320120004135234000, n. 59320120007657813000 e n.
59320160003063739000, aventi ad oggetto il pagamento di contributi IVS in favore dell' per gli anni dal 2005 al 2015 - in parziale accoglimento del CP_2
ricorso, dichiarava l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle sopra indicate e dagli avvisi di addebito n. 59320120004135234000 e n.
59320120007657813000.
In particolare il tribunale riteneva essersi maturata la prescrizione, non potendo considerarsi valido atto interruttivo, rispetto alle cartelle ed agli avvisi di addebito impugnati, la precedente intimazione di pagamento n. 2932015901418979100 notificata da il 02.02.2016, di cui era stata allegata in atti dall' CP_4 [...]
solo la relata di notifica ma non anche il dettaglio delle Parte_1 CP_4
cartelle poste alla base della intimazione, circostanza che non consentiva di verificare la corrispondenza con gli atti oggetto del presente giudizio.
Avverso la sentenza di primo grado interponeva appello con ricorso CP_4
depositato in data 20.03.2023.
Resisteva l'appellata . Controparte_1
Si costituiva l chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto da CP_2 CP_4
La causa veniva decisa all'udienza del 11.09.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Con il primo motivo di appello, censura la sentenza per avere dichiarato CP_4
prescritti i crediti sopra indicati;
deduce che erroneamente il primo giudice ha negato valenza di atto interruttivo della prescrizione alla intimazione di pagamento portante il n. 2932015901418979100 e notificata il 02.02.2016; assume di aver rinvenuto il dettaglio delle cartelle e atti cui si riferisce la intimazione suddetta e ne chiede l'acquisizione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., comma 2, c.p.c., in quanto documenti indispensabili ai fini della decisione della causa.
2. L'appello è inammissibile.
Come già statuito da questa Corte nei propri numerosi precedenti conformi (cfr., per tutte, Corte di appello di Catania, sentenza n. 540/2024), va invero esaminata la questione del difetto di legittimazione di questione rilevabile, anche CP_4
d'ufficio, in ogni stato e grado del processo salvo il limite del giudicato interno
(cfr. Cass. 4221/2021: “La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio”).
Il collegio richiama l'orientamento della Suprema Corte, consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022, secondo cui, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha altresì precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto
3 autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato, appunto, che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (“l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n.
16412)” Cass. S.U. n. 7514/2022 cit.).
Tali principi sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione
(cfr., ex multis, Cass. civ sez. lav. 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav.
15/6/2023, n. 17208 e di recente Cassazione civile sez. lav. 19/3/2024, n. 7372:
“Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella odierna, egualmente promossa dall'agente per la riscossione e incentrata sul tema della prescrizione delle pretese, "alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato
4 implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)" (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022,
n. 18812)”. Si veda altresì, da ultimo, Cass. n.5769/2025.
Il presente giudizio riguarda il merito della pretesa e, segnatamente, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione;
ne consegue il difetto di legittimazione passiva di CP_4
3. L' si è costituito nel presente giudizio chiedendo l'accoglimento dell'appello CP_2
di CP_4
La domanda dell'ente previdenziale può qualificarsi come impugnazione adesiva nei confronti della parte cui è rivolta l'impugnazione principale, fondata sugli stessi motivi fatti valere dall'appellante principale (motivi che vengono semplicemente richiamati configurando un appello per relationem), e tuttavia l' non ha notificato la memoria di costituzione all'appellato. CP_2
Poiché l'appello principale è inammissibile per le ragioni sopra esposte, occorre esaminare l'ammissibilità e la procedibilità dell'impugnazione adesiva, cui devono ritenersi applicabili le norme in tema di appello incidentale, quale appello avverso la medesima sentenza.
Nel caso in esame l'impugnazione adesiva è stata proposta nel rispetto del termine di cui al comma 3 dell'art. 436 c.p.c. e, dunque è ammissibile, e tuttavia l' CP_2
non ha provveduto a notificare l'impugnazione adesiva a Controparte_1
L'appello adesivo dell' in mancanza di notifica all'appellato, va CP_2
dichiarato, dunque, improcedibile (“Questa Corte ha già precisato (Cass. sez. lav.
19/01/2016, n. 837; Cass. n. 11854 del 2015; Cass. nn. 2428, 3042 e 17247 del
2012; Cass. n. 23571 del 2008) a seguito del principio enunciato da Cass. S.U. nr 20604/2008 - secondo cui l'appello è improcedibile ove non sia avvenuta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza - che anche l'appello
5 incidentale, pur tempestivamente proposto, va dichiarato improcedibile ove ne sia mancata la notifica, in applicazione del medesimo criterio di parità della posizione delle parti del processo qui riferito alla proposizione della impugnazione” Cass. n. 24742/2017; Cass. 5166/2023; 21889/2020).
Alla luce di quanto sopra esposto, sulle statuizioni contenute nella sentenza impugnata concernenti il merito della pretesa contributiva si è, pertanto, formato il giudicato;
ogni altra questione assorbita.
4. Le spese processuali del grado seguono la soccombenza di e vanno CP_4
liquidate, in favore di nella misura indicata in dispositivo, Controparte_1
tenuto conto del valore della causa.
Restano compensate le spese del grado tra e l'ente appellato, avendo CP_4
quest'ultimo aderito all'appello principale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, dichiara inammissibile l'appello principale proposto dall' ; Parte_1
dichiara improcedibile l'impugnazione adesiva dell' CP_2
condanna l' al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del presente grado, che liquida in euro 2.906, 00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA;
compensa le spese processuali del grado tra l e l' . Parte_1 CP_2
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 11 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese
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