Articolo 59 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 58Articolo 60
Versione
15 luglio 1964
Art. 59.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1931, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Entrata in vigore il 15 luglio 1964