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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/12/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 653/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in piazza Parte_1 Pt_1
Salimbeni, n. 3, cod. fisc. e p. iva , in persona del “Deliberante P.IVA_1 P.IVA_2 con funzione Legale”, dott.ssa , rappresentata e difesa, in virtù di mandato Parte_2 in calce all'atto di appello, dall'avv. Giuseppe Avino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Milano, alla via Valvassori Peroni, n. 76; appellante
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Colonello CP_1
Tramontano, n. 105, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di C.F._1 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ivan Lambiasi, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via M. Ripa, n. 7; appellato
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1128/2024 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – RISOLUZIONE CONTRATTUALE;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “- in via preliminare, accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c. e per l'effetto sospendere, inaudita altera parte o 1 previa fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti, integralmente, o quantomeno fino alla concorrenza dell'importo di € 4.639,11 (o del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia) oltre interessi legali, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata del Tribunale di Nocera RI n. 1128/2024, emessa il 10.5.2024, depositata il 13.5.2024, resa a definizione del giudizio n. 6569/2015, notificata tramite PEC il
13.5.2024, per i motivi sopra esposti e/o per quelli che si dovessero ritenere di giustizia e/o disponga la sospensione dell'esecuzione della predetta sentenza impugnata qualora nelle more iniziata;
- in via principale nel merito dichiarare inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto tutte le domande dell'attore sig. e, per l'effetto, CP_1 respingerle per i motivi esposti nelle difese della Banca appellante e/o per quelli che si dovessero ritenere di giustizia;
- in via subordinata, nella remota ipotesi in cui la domanda di risoluzione del sig. fosse ritenuta parzialmente o totalmente fondata e/o CP_1 comunque venisse emessa una pronuncia di demolizione degli ordini o comunque dei negozi oggetto di causa o di loro nullità, attuare la corretta restitutio in integrum: i) mediante la corresponsione, dal sig. alla CP_1 Parte_1
del valore dei titoli acquisiti in concambio – pari ad € 74.000 o la diversa maggiore
[...]
o minore somma da accertare – dell'importo delle cedole percepite in relazione ai titoli oggetto di causa e delle cedole percepite e da percepire in relazione ai titoli acquisiti in
'concambio' e, perciò, come esposto in atti, detraendo dalla spesa di € 106.128,21,
l'importo di € 101.489,10 (€ 27.489,10 indicate dal Tribunale per cedole incassate + €
74.000,00 quale valore dei titoli acquisiti in concambio) – o diverso importo maggiore e minore di giustizia – e gli importi delle cedole dei titoli acquisiti in concambio che dovessero emergere dalle informazioni che dovessero provenire dal Banco Santander e/o le diverse somme che l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere di giustizia;
ii) oppure mediante la diversa statuizione “restitutoria” ritenuta di giustizia, che sia idonea ad attuare la corretta restitutio in integrum ed evitare ingiustificati arricchimenti e locupletazioni in capo all'appellato; - in ulteriore subordine, in caso di pronunzia di condanna al risarcimento dei danni a carico della appellante e/o comunque di sua condanna a pagare alla Pt_1 controparte, detrarre, da quanto l'appellante fosse Parte_1 condannata a pagare al sig. l'importo di € 101.489,10 (€ 27.489,10 CP_1 indicate dal Tribunale per cedole incassate + € 74.000,00 quale valore dei titoli acquisiti in concambio) – e/o diverse maggiori o minori somme di giustizia – e gli importi delle cedole dei titoli acquisiti in “concambio” che dovessero emergere dalle informazioni che dovessero provenire dal Banco Santander e/o le diverse somme che l'Ecc.ma Corte
2 dovesse ritenere di giustizia;
- in ogni caso con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di lite di primo e di secondo grado, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa, disponendo anche la restituzione di quanto nelle more del giudizio la appellante Pt_1 dovesse pagare alla controparte ed anche la restituzione di quanto pagato ai consulenti tecnici d'ufficio di primo grado”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “1) in via principale Contr rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile, improcedibile, tardivo Pt_1 ed infondato in fatto e diritto per tutte le motivazioni di cui alla presente comparsa confermando integralmente la sentenza di primo grado;
2) in subordine riportandosi a tutte le domande, eccezioni e argomentazioni non accolte in primo grado, da intendersi qui espressamente riproposte ex art. 346 cpc, comunque dichiarare i contratti di acquisto delle obbligazioni Grecia del 9/7/10 del 21/8/10 del 21/8/10; del 30/6/10 del 25/10/10 del
25/10/10 per complessivi € 156.000/00 nulli e/o annullabili, anche per errore essenziale e/o dolo, pertanto invalidi e privi di ogni giuridica efficacia per violazione sia dei principi generali di correttezza e buona fede che del combinato disposto degli artt. 1418-1427-
1439 cc e di norme imperative di legge, presenti nel Codice Civile, nel TUF (ex pluris art. 23), nei reg. Consob e nelle Direttive Europee in materia, determinanti altresì l'illiceità della causa di qualsiasi negozio giuridico ad esse contrario e, conseguentemente, ritenere e dichiarare, altresì, le operazioni finanziarie effettuate inefficaci, condannando CP_3 alla restituzione in favore dell'attore sia della somma investita, che di commissioni e spese indebitamente incamerate e di quelle versate per imposte, oltre da interessi e rivalutazione;
3) in ulteriore subordine viste le violazioni di legge compiute, accertati tali gravi inadempimenti, dichiarare comunque risolti i contratti de quo, condannando controparte alla restituzione in favore del sia delle somme incassate, delle commissioni e CP_1 spese indebitamente incamerate e di quelle versate per imposte, maggiorate da interessi e rivalutazione;
4) in via alternativa sempre alla luce della violazioni di legge compiute dalla convenuta con la sua condotta nella fase precontrattuale del “collocamento” del CP_3 prodotto finanziario, accertati e dichiarati tali gravi inadempimenti, condannarla sempre e comunque al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non subiti dall'attore a causa ed in dipendenza delle predette violazioni, ovvero ex art. 2043 cc, la cui valutazione si rimette ex art. 1226 cc al Giudicante, ovvero nella misura della differenza tra la somma versate ed il valore nominale dei bond, oltre alla restituzione in favore del delle somme CP_1 incassate, delle commissioni e spese indebitamente incamerate e di quelle versate per imposte, maggiorate da interessi e rivalutazione;
5) condannare controparte ex art 96 cpc
3 per responsabilità aggravata ravvisandosene tutti i presupposti con liquidazione ex officio, ovvero ex art. 283 cpc uc;
6) comunque ed in ogni caso condannare ancora ed altresì controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado lite, oltre maggiorazione TP con attribuzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1128/2024, il Tribunale di Nocera RI, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti della CP_1 [...]
con atto di citazione notificato il 16 dicembre 2015, così Parte_1 provvedeva: 1) accoglieva la domanda e, per l'effetto, pronunciava la risoluzione per inadempimento della “ dei contratti di Parte_1 investimento stipulati dal l'8 luglio 2010 per l'acquisto di bond GR 3/13 ISIN CP_1
0124021552 4,60% al valore nominale di euro 23.000,00, il 20 agosto 2010 per l'acquisto di bond GR 2/22 ISIN 0133002155 5,90% al valore nominale di euro 50.000,00, il 20 agosto 2010 per l'acquisto di bond GR 10/20 ISIN 0124032666 6,25% al valore nominale di euro 50.000,00, il 29 giugno 2011 per l'acquisto di bond GR 9/19 ISIN 0124031650
6% al valore nominale di euro 6.000,00, il 24 ottobre 2011 per l'acquisto di bond GR 9/19
ISIN 0124031650 6% al valore nominale di euro 2.000,00, il 26 ottobre 2011 per l'acquisto di bond GR 2/22 ISIN 0133002155 5,90% al valore nominale di euro 25.000,00;
2) condannava la alla restituzione della somma Parte_1 di euro 128.510,90 (pari alla differenza tra euro 156.000,00, valore nominale di acquisto dei predetti titoli, ed euro 27.489,10, valore delle cedole riscosse); 3) rigettava l'ulteriore domanda proposta dal per ottenere il risarcimento dei danni lamentati;
4) CP_1 condannava la alla refusione delle spese di lite;
Parte_1
5) poneva definitivamente a carico della ” le spese delle Parte_1 consulenze tecniche d'ufficio in materia di intermediazione finanziaria e grafologica.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Parte_1
con atto di citazione notificato il 7 giugno 2024, formulando i seguenti motivi di
[...] gravame: 1) il giudice di primo grado aveva violato l'art. 100 c.p.c., non avendo dichiarato inammissibile la domanda proposta dal per ottenere la risoluzione dei contratti di CP_1 acquisto delle obbligazioni governative greche, nonostante l'attore fosse privo di interesse ad agire, per aver effettuato, per il tramite della “Santander Private Banking s.p.a.”, con valuta del 12 marzo 2012, un'operazione di concambio di tali titoli con altri aventi valore nominale di euro 74.100,00; 2) in ogni caso, il giudice di prime cure aveva violato gli artt.
40 cod. pen., 115, 116 c.p.c., 2697 cod. civ., 21 d.lgs. n. 58/1998, 27 e 54 regolamento
4 n. 16190/2007, atteso che, da un lato, il aveva piena cognizione della CP_4 CP_1 rischiosità delle obbligazioni emesse dalla Repubblica GR, per assurgere tale circostanza al rango di fatto notorio e per avere l'attore elevate competenze finanziarie, sicché, per ciò stesso, non era configurabile alcuna violazione degli obblighi informativi,
e, dall'altro, comunque, non sussisteva il nesso di casualità tra l'asserito inadempimento da parte dell'istituto di credito e i danni lamentati, nel senso che l'investitore, quand'anche specificamente reso edotto dell'aleatorietà dei titoli, non avrebbe desistito dal loro acquisto, proprio in ragione delle ampie conoscenze che ne avevano orientato la scelta;
3) il Tribunale di Nocera RI, in violazione degli artt. 1453, 1458 e 2033 cod. civ. nonché dei principi scaturenti dagli artt. 1123, 1126, 1227 e 2041 cod. civ., aveva erroneamente accolto la domanda restitutoria spiegata dal giacché l'intervenuto CP_1 concambio delle obbligazioni greche con altri prodotti finanziari impediva all'istituto di credito di riacquisire la disponibilità delle prime, non consentendo il paritetico ripristino delle originarie posizioni delle parti;
in ogni caso, il quantum debeatur era stato inesattamente determinato, dal momento che la somma investita dal per l'acquisto CP_1 delle obbligazioni in contestazione corrispondeva non ad euro 156.000,00, che ne costituiva il valore nominale, ma ad euro 106.128,21 e da tale importo doveva essere detratto non solo l'ammontare delle cedole riscosse dall'investitore, pari ad euro
27.489,10, ma anche quello dei prodotti finanziari ricevuti in concambio, per un valore nominale di euro 74.100,00, e delle relative cedole, di cui sarebbe stato possibile conoscere l'entità mediante il richiesto ordine di esibizione previsto dall'art. 210 c.p.c. nei confronti della “Santander Private Banking s.p.a.”, intermediario finanziario presso il quale l'attore aveva trasferito la gestione dei titoli, sicché l'esposizione debitoria gravante sull'istituto di credito convenuto non eccedeva comunque la misura di euro 4.639,11.
Con ordinanza del 7/26 agosto 2024, emanata a conclusione del subprocedimento di cui agli artt. 283, comma 1, e 351, comma 3, c.p.c., questa Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ravvisando la sussistenza del presupposto del pregiudizio grave ed irreparabile.
Costituitosi anche nella fase di merito del giudizio con comparsa di risposta depositata il
31 ottobre 2024, il contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il CP_1 rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 25 settembre 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
5 Indi, con ordinanza del 13 ottobre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto.
In via pregiudiziale, deve essere rilevata l'inammissibilità delle domande riproposte dal ai sensi dell'art. 346 c.p.c., per ottenere la declaratoria di nullità o l'annullamento CP_1 dei contratti di acquisto delle obbligazioni greche o il risarcimento dei danni derivanti dall'asserita violazione dei doveri informativi gravanti sulla Parte_1
prima di procedere al collocamento di tali titoli, giacché, avverso i capi della
[...] sentenza di primo grado con i quali il Tribunale di Nocera RI le ha espressamente esaminate e disattese, accogliendo quella di risoluzione per inadempimento dell'intermediario finanziario, l'investitore avrebbe dovuto spiegare appello incidentale,
a norma dell'art. 343 c.p.c., non essendo sufficiente la loro mera reiterazione.
Ed invero, in tema di impugnazioni, qualora una delle domande sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, in maniera chiara ed inequivoca, una valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice di appello della sua cognizione da parte dell'attore rimasto comunque vittorioso in ordine all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, onde evitare la formazione del giudicato interno, a norma dell'art. 329, comma 2, c.p.c., non essendo sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo esplicito, qualora quella domanda non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 12 maggio 2017, n. 11799; Cass. 5 aprile
2023, n. 9377; Cass. ord. 27 settembre 2024, n. 25876).
In particolare, il Tribunale di Nocera RI respingeva sia “le domande di nullità ed annullamento dei contratti de quibus, del pari spiegate dagli attori”, sulla base del principio giurisprudenziale (cfr. Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724) secondo cui, “ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità
e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità”, con la conseguenza che, “in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato
6 a regolare i successivi rapporti tra le parti e può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro”, sia “la domanda risarcitoria” sul presupposto che,
“tenuto conto dell'accoglimento della domanda di restituzione, ai fini del riconoscimento del danno l'attore avrebbe dovuto compiutamente dimostrare un danno ulteriore che tuttavia non è stato né dedotto né provato”, in tal modo non limitandosi a ritenerle assorbite dalla pronuncia di risoluzione dei contratti di acquisto dei titoli in oggetto, sicché il al fine di ottenerne il riesame, aveva l'onere di impugnare la sentenza di primo CP_1 grado mediante specifici motivi che, alla luce dell'art. 342, comma 1, c.p.c., potessero incrinare le argomentazioni poste a base delle loro statuizioni di rigetto.
Pertanto, il perimetro cognitivo del giudizio di appello resta circoscritto al capo della sentenza di primo grado con il quale il Tribunale di Nocera RI ha accolto la domanda di risoluzione dei contratti di investimento stipulati dal per il tramite CP_1 della , condannando, per l'effetto, l'istituto di Parte_1 credito alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di euro 128.510,90.
Ciò posto, risulta fondato il primo motivo di gravame, con il quale la
[...]
lamenta la violazione dell'art. 100 c.p.c., giacché il Tribunale di Parte_1
Nocera RI ha accolto la domanda di risoluzione contrattuale delle operazioni di investimento in contestazione, sebbene il fosse privo di interesse ad agire, inteso, CP_1 ai sensi dell'art. 100 c.p.c., come esigenza di ottenere un risultato utile, concreto, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Cass. 28 novembre 2008, n. 28405; Cass. ord. 28 giugno 2010, n. 15355; Cass. ord. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2057), la cui mancanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in assenza di un contrasto tra le parti sul punto, per costituire un requisito necessario ai fini della trattazione del merito della controversia (cfr., ex plurimis, Cass. 7 marzo 2002, n. 3330; Cass. 30 giugno
2006, n. 15084; Cass. 29 settembre 2016, n. 19268).
L'inammissibilità della domanda, del resto, integra una questione rilevabile d'ufficio, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, sicché il giudice, prima di statuire sul merito, è tenuto ad accertare le condizioni che rendono proponibile l'azione di cognizione anche in mancanza di una specifica contestazione al riguardo.
In particolare, l'accertamento dell'interesse ad agire, id est dell'esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una
7 situazione giuridica, deve essere compiuto in relazione all'utilità del provvedimento richiesto rispetto alla lesione denunciata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (cfr., ex plurimis, Cass. 4 marzo 2002, n. 3060;
Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass., Sez. Un., ord. 22 novembre 2022, n. 34388).
Nel caso in esame, il Tribunale di Nocera RI ha vagliato ed accolto la domanda di risoluzione spiegata dal senza avvedersi che l'attore non era portatore di un CP_1 interesse giuridicamente rilevante ad ottenere una pronuncia di scioglimento dei contratti di acquisto dei bond greci, per aver effettuato, con valuta del 12 marzo 2012, per il tramite della “Santander Private Banking s.p.a.”, intermediario presso cui aveva trasferito la gestione dei propri titoli il 14 novembre 2011, un'operazione di concambio delle predette obbligazioni con altri prodotti finanziari del valore nominale di euro 74.100,00, in tal modo determinando l'estinzione per novazione dei pregressi rapporti giuridici, ai sensi dell'art. 1230 cod. civ., e, dunque, precludendo ab imis l'emanazione di una sentenza che sancisse la cessazione degli effetti di vincoli negoziali già caducati.
Del resto, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui, in tema di intermediazione finanziaria, l'adesione dei risparmiatori ad offerte pubbliche di scambio di obbligazioni comporta, a fronte della restituzione dei titoli, la ricezione in concambio di nuove obbligazioni e la conseguente novazione del rapporto preesistente, con la conseguente carenza di interesse ad agire rispetto alla domanda di risoluzione della pregressa operazione contrattuale di investimento, ancorché sia accertata, in relazione ad essa, l'intervenuta violazione degli obblighi informativi (cfr. Cass. ord. 31 maggio 2018,
n. 13994; Cass. ord. 19 settembre 2022, n. 27378).
In sostanza, avendo il più di tre anni prima dell'introduzione del giudizio nei CP_1 confronti della , avvenuta con atto di citazione Parte_1 notificato il 16 dicembre 2015, eseguito il concambio delle obbligazioni emesse dalla
Grecia con altri titoli, peraltro mediante un intermediario finanziario diverso dall'istituto di credito convenuto, che, dunque, restava completamente estraneo a tale operazione, il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale, per essere venute meno le fattispecie negoziali nelle quali l'attore aveva deciso di investire il proprio denaro e rispetto alle quali lamentava la violazione degli obblighi informativi, anziché valutarla nel merito ed accoglierla.
Né assume alcuna rilevanza, in senso contrario, l'affermazione del secondo cui CP_1 non avrebbe prestato adesione al concambio, rispetto al quale, di contro, avrebbe espresso il proprio dissenso mediante comunicazione trasmessa a mezzo fax alla “Santander Private
8 Banking s.p.a.” il 7 marzo 2012, ma priva del riscontro dell'avvenuta ricezione, atteso che, da un lato, quand'anche la sostituzione delle obbligazioni greche con altri titoli fosse avvenuta senza il suo consenso, l'oggettiva circostanza della novazione dei precedenti rapporti giuridici ne avrebbe comunque impedito la risoluzione, non potendo il Tribunale di Nocera RI pronunciare lo scioglimento di negozi ormai estinti ed improduttivi di effetti, e, dall'altro, nessuna responsabilità avrebbe potuto essere imputata alla
[...]
, giacché l'operazione in oggetto venne eseguita con Parte_1 valuta del 12 marzo 2012 da un diverso intermediario finanziario.
Sebbene la manifesta carenza di interesse del a proporre la domanda di risoluzione CP_1 dei contratti di acquisto dei bond di cui trattasi assuma dirimente rilevanza ai fini dell'accoglimento dell'appello e della riforma della sentenza impugnata, tuttavia, risulta fondato anche il secondo motivo di gravame, con il quale la Parte_1
eccepisce l'insussistenza della violazione degli obblighi informativi e,
[...] comunque, del nesso di causalità tra tale inosservanza e i danni lamentati dall'investitore.
In effetti, come emerge per tabulas, il 1) acquistava le obbligazioni della CP_1
Repubblica GR tra l'8 luglio 2010 e il 26 ottobre 2011, per il complessivo valore nominale di euro 156.000,00, mediante il sistema del trading on line in remote banking e, dunque, in maniera autonoma, senza la preventiva consulenza della
[...]
; 2) svolgeva la professione di commercialista ed era socio della Parte_1
“Falanga Financial Solution s.r.l.”, avente ad oggetto l'attività di mediazione, agenzia e procacciamento in prodotti finanziari;
3) alla data dell'8 luglio 2010, vale a dire nel momento in cui effettuava il primo ordine di acquisto dei bond greci (che, comunque, come evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, nel 2010, erano titoli speculativi “con limitato rischio di insolvenza. Successivamente la situazione si è aggravata”), possedeva numerosi strumenti finanziari ad alto rischio, quali le obbligazioni “Citigroup Tm 10/16” del valore di euro 40.000,00, le azioni “BMPS Aor Fraz.” del valore di euro 28.000,00, le obbligazioni “Bei-Zc 96/26” in dollari americani del valore di euro 100.000,00; 4) aveva piena cognizione, prima di compiere le operazioni di investimento nelle obbligazioni greche, della loro elevata aleatorietà per effetto della crisi economica che stava attraversando lo Stato ellenico dalla fine dell'anno 2009, dimostrando, mediante la produzione di articoli tratti da quotidiani e siti internet, che tale notizia era di dominio pubblico e, come tale, costituiva fatto notorio almeno dal 27 aprile 2010, circostanza rimarcata anche dal consulente tecnico d'ufficio proprio sulla base della documentazione depositata dall'attore; 5) nonostante il progressivo peggioramento delle condizioni
9 economiche della Grecia e la riduzione del rating delle relative obbligazioni a decorrere dal 13 giugno 2011, continuava ad acquistare tali titoli, per ulteriori euro 33.000,00, con ordini del 29 giugno 2011, del 24 ottobre 2011 e del 26 ottobre 2011.
Pertanto, la consolidata competenza finanziaria del e, in ogni caso, l'assoluta CP_1 consapevolezza di acquistare titoli ad alto rischio, costituendo la crisi economica della
Repubblica GR e l'aleatorietà delle relative obbligazioni fatti notori, intesi come circostanze rientranti nel patrimonio cognitivo della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili, elidono ab imis la sussistenza del nesso di causalità tra l'inosservanza degli obblighi informativi da parte della
[...]
e i danni lamentati dall'investitore, nel senso che costui, Parte_1 quand'anche fosse stato avvisato delle criticità dell'operazione, l'avrebbe comunque effettuata, proprio in ragione della loro preventiva conoscenza e della loro incondizionata accettazione al momento della formulazione degli ordini di negoziazione.
In definitiva, sebbene l'inottemperanza dell'intermediario agli obblighi informativi comporti l'insorgere di una presunzione di sussistenza del nesso causale tra tale inadempimento e il pregiudizio lamentato dall'investitore, la cui prova contraria, a carico del primo, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio del secondo, desunta anche da iniziative pregresse, atteso che anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli siano stati segnalati (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 11 novembre
2021, n. 33596; Cass. ord. 6 dicembre 2022, n. 35789; Cass. ord. 12 maggio 2023, n.
12990), nella fattispecie de qua agitur, era la perfetta ed incontrovertibile conoscenza, da parte del al momento dell'acquisto dei bond greci, della loro considerevole CP_1 aleatorietà, derivante da una vicenda oltremodo nota all'uomo di ordinaria cultura e media diligenza, ad escludere la derivazione eziologica delle perdite patrimoniali asseritamente patite dalla violazione normativa ascritta alla , Parte_1 per non avere l'appellante subito alcun disorientamento dalla mancata comunicazione di dati, indicazioni e notizie di cui aveva la più ampia cognizione nel compiere le operazioni di investimento negli strumenti finanziari in contestazione.
La fondatezza dei primi due motivi di gravame, comportando l'integrale accoglimento dell'appello e la conseguenziale riforma della sentenza di primo grado, assorbe la rilevanza e, dunque, rende del tutto ultronea la delibazione dell'ulteriore ragione di impugnazione con la quale la ha contestato, da Parte_1
10 un lato, la pronuncia di risoluzione dei contratti di acquisto delle obbligazioni greche a causa dell'impossibilità di ottenere, nell'ambito di un ripristino paritetico delle originarie posizioni delle parti, la restituzione di tali titoli, essendo stati novati con diversi strumenti finanziari, e, dall'altro, in ogni caso, la quantificazione della somma che avrebbe dovuto corrispondere al CP_1
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'inammissibilità della domanda proposta dal CP_1 per ottenere la risoluzione dei contratti di acquisto delle obbligazioni emesse dalla
Repubblica GR, devono gravare sull'investitore e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità dell'azionata pretesa restitutoria, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , Parte_1 per il primo grado, in euro 11.100,00 per compenso, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.600,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria ed euro
4.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 10.465,50, di cui euro
1.165,50 per esborsi ed euro 9.300,00 per compenso (euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 4.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Parimenti, sono destinate a cedere definitivamente a carico del le spese delle CP_1 consulenze tecniche d'ufficio in materia di intermediazione finanziaria e grafologica, per come rispettivamente liquidate dal Tribunale di Nocera RI, con decreto del 17 luglio
2019, in euro 4.400,00 per compenso, oltre Cnp ed Iva, e, con decreto del 12 aprile 2021, in euro 1.644,68 per compenso, oltre Cnp ed Iva, con detrazione degli acconti eventualmente percepiti dagli ausiliari.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 1128/2024 del Parte_1
Tribunale di Nocera RI con atto di citazione notificato a il 7 giugno CP_1
2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara inammissibile la domanda di risoluzione contrattuale proposta da con CP_1 citazione notificata alla “ il 16 dicembre 2015; Parte_1
2. condanna alla refusione, in favore della CP_1 Parte_1
, delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il primo
[...] grado, in euro 11.100,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.600,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 10.465,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 9.300,00 per compenso difensivo (euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 4.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
3. pone definitivamente a carico di le spese delle consulenze tecniche CP_1
d'ufficio in materia di intermediazione finanziaria e grafologica, per come rispettivamente liquidate dal Tribunale di Nocera RI, con decreto del 17 luglio
2019, in euro 4.400,00 per compenso, oltre Cnp ed Iva, e, con decreto del 12 aprile
2021, in euro 1.644,68 per compenso, oltre Cnp ed Iva, con detrazione degli acconti eventualmente percepiti dagli ausiliari.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
12
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 653/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in piazza Parte_1 Pt_1
Salimbeni, n. 3, cod. fisc. e p. iva , in persona del “Deliberante P.IVA_1 P.IVA_2 con funzione Legale”, dott.ssa , rappresentata e difesa, in virtù di mandato Parte_2 in calce all'atto di appello, dall'avv. Giuseppe Avino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Milano, alla via Valvassori Peroni, n. 76; appellante
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Colonello CP_1
Tramontano, n. 105, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di C.F._1 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ivan Lambiasi, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via M. Ripa, n. 7; appellato
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1128/2024 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – RISOLUZIONE CONTRATTUALE;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “- in via preliminare, accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c. e per l'effetto sospendere, inaudita altera parte o 1 previa fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti, integralmente, o quantomeno fino alla concorrenza dell'importo di € 4.639,11 (o del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia) oltre interessi legali, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata del Tribunale di Nocera RI n. 1128/2024, emessa il 10.5.2024, depositata il 13.5.2024, resa a definizione del giudizio n. 6569/2015, notificata tramite PEC il
13.5.2024, per i motivi sopra esposti e/o per quelli che si dovessero ritenere di giustizia e/o disponga la sospensione dell'esecuzione della predetta sentenza impugnata qualora nelle more iniziata;
- in via principale nel merito dichiarare inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto tutte le domande dell'attore sig. e, per l'effetto, CP_1 respingerle per i motivi esposti nelle difese della Banca appellante e/o per quelli che si dovessero ritenere di giustizia;
- in via subordinata, nella remota ipotesi in cui la domanda di risoluzione del sig. fosse ritenuta parzialmente o totalmente fondata e/o CP_1 comunque venisse emessa una pronuncia di demolizione degli ordini o comunque dei negozi oggetto di causa o di loro nullità, attuare la corretta restitutio in integrum: i) mediante la corresponsione, dal sig. alla CP_1 Parte_1
del valore dei titoli acquisiti in concambio – pari ad € 74.000 o la diversa maggiore
[...]
o minore somma da accertare – dell'importo delle cedole percepite in relazione ai titoli oggetto di causa e delle cedole percepite e da percepire in relazione ai titoli acquisiti in
'concambio' e, perciò, come esposto in atti, detraendo dalla spesa di € 106.128,21,
l'importo di € 101.489,10 (€ 27.489,10 indicate dal Tribunale per cedole incassate + €
74.000,00 quale valore dei titoli acquisiti in concambio) – o diverso importo maggiore e minore di giustizia – e gli importi delle cedole dei titoli acquisiti in concambio che dovessero emergere dalle informazioni che dovessero provenire dal Banco Santander e/o le diverse somme che l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere di giustizia;
ii) oppure mediante la diversa statuizione “restitutoria” ritenuta di giustizia, che sia idonea ad attuare la corretta restitutio in integrum ed evitare ingiustificati arricchimenti e locupletazioni in capo all'appellato; - in ulteriore subordine, in caso di pronunzia di condanna al risarcimento dei danni a carico della appellante e/o comunque di sua condanna a pagare alla Pt_1 controparte, detrarre, da quanto l'appellante fosse Parte_1 condannata a pagare al sig. l'importo di € 101.489,10 (€ 27.489,10 CP_1 indicate dal Tribunale per cedole incassate + € 74.000,00 quale valore dei titoli acquisiti in concambio) – e/o diverse maggiori o minori somme di giustizia – e gli importi delle cedole dei titoli acquisiti in “concambio” che dovessero emergere dalle informazioni che dovessero provenire dal Banco Santander e/o le diverse somme che l'Ecc.ma Corte
2 dovesse ritenere di giustizia;
- in ogni caso con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di lite di primo e di secondo grado, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa, disponendo anche la restituzione di quanto nelle more del giudizio la appellante Pt_1 dovesse pagare alla controparte ed anche la restituzione di quanto pagato ai consulenti tecnici d'ufficio di primo grado”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “1) in via principale Contr rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile, improcedibile, tardivo Pt_1 ed infondato in fatto e diritto per tutte le motivazioni di cui alla presente comparsa confermando integralmente la sentenza di primo grado;
2) in subordine riportandosi a tutte le domande, eccezioni e argomentazioni non accolte in primo grado, da intendersi qui espressamente riproposte ex art. 346 cpc, comunque dichiarare i contratti di acquisto delle obbligazioni Grecia del 9/7/10 del 21/8/10 del 21/8/10; del 30/6/10 del 25/10/10 del
25/10/10 per complessivi € 156.000/00 nulli e/o annullabili, anche per errore essenziale e/o dolo, pertanto invalidi e privi di ogni giuridica efficacia per violazione sia dei principi generali di correttezza e buona fede che del combinato disposto degli artt. 1418-1427-
1439 cc e di norme imperative di legge, presenti nel Codice Civile, nel TUF (ex pluris art. 23), nei reg. Consob e nelle Direttive Europee in materia, determinanti altresì l'illiceità della causa di qualsiasi negozio giuridico ad esse contrario e, conseguentemente, ritenere e dichiarare, altresì, le operazioni finanziarie effettuate inefficaci, condannando CP_3 alla restituzione in favore dell'attore sia della somma investita, che di commissioni e spese indebitamente incamerate e di quelle versate per imposte, oltre da interessi e rivalutazione;
3) in ulteriore subordine viste le violazioni di legge compiute, accertati tali gravi inadempimenti, dichiarare comunque risolti i contratti de quo, condannando controparte alla restituzione in favore del sia delle somme incassate, delle commissioni e CP_1 spese indebitamente incamerate e di quelle versate per imposte, maggiorate da interessi e rivalutazione;
4) in via alternativa sempre alla luce della violazioni di legge compiute dalla convenuta con la sua condotta nella fase precontrattuale del “collocamento” del CP_3 prodotto finanziario, accertati e dichiarati tali gravi inadempimenti, condannarla sempre e comunque al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non subiti dall'attore a causa ed in dipendenza delle predette violazioni, ovvero ex art. 2043 cc, la cui valutazione si rimette ex art. 1226 cc al Giudicante, ovvero nella misura della differenza tra la somma versate ed il valore nominale dei bond, oltre alla restituzione in favore del delle somme CP_1 incassate, delle commissioni e spese indebitamente incamerate e di quelle versate per imposte, maggiorate da interessi e rivalutazione;
5) condannare controparte ex art 96 cpc
3 per responsabilità aggravata ravvisandosene tutti i presupposti con liquidazione ex officio, ovvero ex art. 283 cpc uc;
6) comunque ed in ogni caso condannare ancora ed altresì controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado lite, oltre maggiorazione TP con attribuzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1128/2024, il Tribunale di Nocera RI, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti della CP_1 [...]
con atto di citazione notificato il 16 dicembre 2015, così Parte_1 provvedeva: 1) accoglieva la domanda e, per l'effetto, pronunciava la risoluzione per inadempimento della “ dei contratti di Parte_1 investimento stipulati dal l'8 luglio 2010 per l'acquisto di bond GR 3/13 ISIN CP_1
0124021552 4,60% al valore nominale di euro 23.000,00, il 20 agosto 2010 per l'acquisto di bond GR 2/22 ISIN 0133002155 5,90% al valore nominale di euro 50.000,00, il 20 agosto 2010 per l'acquisto di bond GR 10/20 ISIN 0124032666 6,25% al valore nominale di euro 50.000,00, il 29 giugno 2011 per l'acquisto di bond GR 9/19 ISIN 0124031650
6% al valore nominale di euro 6.000,00, il 24 ottobre 2011 per l'acquisto di bond GR 9/19
ISIN 0124031650 6% al valore nominale di euro 2.000,00, il 26 ottobre 2011 per l'acquisto di bond GR 2/22 ISIN 0133002155 5,90% al valore nominale di euro 25.000,00;
2) condannava la alla restituzione della somma Parte_1 di euro 128.510,90 (pari alla differenza tra euro 156.000,00, valore nominale di acquisto dei predetti titoli, ed euro 27.489,10, valore delle cedole riscosse); 3) rigettava l'ulteriore domanda proposta dal per ottenere il risarcimento dei danni lamentati;
4) CP_1 condannava la alla refusione delle spese di lite;
Parte_1
5) poneva definitivamente a carico della ” le spese delle Parte_1 consulenze tecniche d'ufficio in materia di intermediazione finanziaria e grafologica.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Parte_1
con atto di citazione notificato il 7 giugno 2024, formulando i seguenti motivi di
[...] gravame: 1) il giudice di primo grado aveva violato l'art. 100 c.p.c., non avendo dichiarato inammissibile la domanda proposta dal per ottenere la risoluzione dei contratti di CP_1 acquisto delle obbligazioni governative greche, nonostante l'attore fosse privo di interesse ad agire, per aver effettuato, per il tramite della “Santander Private Banking s.p.a.”, con valuta del 12 marzo 2012, un'operazione di concambio di tali titoli con altri aventi valore nominale di euro 74.100,00; 2) in ogni caso, il giudice di prime cure aveva violato gli artt.
40 cod. pen., 115, 116 c.p.c., 2697 cod. civ., 21 d.lgs. n. 58/1998, 27 e 54 regolamento
4 n. 16190/2007, atteso che, da un lato, il aveva piena cognizione della CP_4 CP_1 rischiosità delle obbligazioni emesse dalla Repubblica GR, per assurgere tale circostanza al rango di fatto notorio e per avere l'attore elevate competenze finanziarie, sicché, per ciò stesso, non era configurabile alcuna violazione degli obblighi informativi,
e, dall'altro, comunque, non sussisteva il nesso di casualità tra l'asserito inadempimento da parte dell'istituto di credito e i danni lamentati, nel senso che l'investitore, quand'anche specificamente reso edotto dell'aleatorietà dei titoli, non avrebbe desistito dal loro acquisto, proprio in ragione delle ampie conoscenze che ne avevano orientato la scelta;
3) il Tribunale di Nocera RI, in violazione degli artt. 1453, 1458 e 2033 cod. civ. nonché dei principi scaturenti dagli artt. 1123, 1126, 1227 e 2041 cod. civ., aveva erroneamente accolto la domanda restitutoria spiegata dal giacché l'intervenuto CP_1 concambio delle obbligazioni greche con altri prodotti finanziari impediva all'istituto di credito di riacquisire la disponibilità delle prime, non consentendo il paritetico ripristino delle originarie posizioni delle parti;
in ogni caso, il quantum debeatur era stato inesattamente determinato, dal momento che la somma investita dal per l'acquisto CP_1 delle obbligazioni in contestazione corrispondeva non ad euro 156.000,00, che ne costituiva il valore nominale, ma ad euro 106.128,21 e da tale importo doveva essere detratto non solo l'ammontare delle cedole riscosse dall'investitore, pari ad euro
27.489,10, ma anche quello dei prodotti finanziari ricevuti in concambio, per un valore nominale di euro 74.100,00, e delle relative cedole, di cui sarebbe stato possibile conoscere l'entità mediante il richiesto ordine di esibizione previsto dall'art. 210 c.p.c. nei confronti della “Santander Private Banking s.p.a.”, intermediario finanziario presso il quale l'attore aveva trasferito la gestione dei titoli, sicché l'esposizione debitoria gravante sull'istituto di credito convenuto non eccedeva comunque la misura di euro 4.639,11.
Con ordinanza del 7/26 agosto 2024, emanata a conclusione del subprocedimento di cui agli artt. 283, comma 1, e 351, comma 3, c.p.c., questa Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ravvisando la sussistenza del presupposto del pregiudizio grave ed irreparabile.
Costituitosi anche nella fase di merito del giudizio con comparsa di risposta depositata il
31 ottobre 2024, il contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il CP_1 rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 25 settembre 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
5 Indi, con ordinanza del 13 ottobre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto.
In via pregiudiziale, deve essere rilevata l'inammissibilità delle domande riproposte dal ai sensi dell'art. 346 c.p.c., per ottenere la declaratoria di nullità o l'annullamento CP_1 dei contratti di acquisto delle obbligazioni greche o il risarcimento dei danni derivanti dall'asserita violazione dei doveri informativi gravanti sulla Parte_1
prima di procedere al collocamento di tali titoli, giacché, avverso i capi della
[...] sentenza di primo grado con i quali il Tribunale di Nocera RI le ha espressamente esaminate e disattese, accogliendo quella di risoluzione per inadempimento dell'intermediario finanziario, l'investitore avrebbe dovuto spiegare appello incidentale,
a norma dell'art. 343 c.p.c., non essendo sufficiente la loro mera reiterazione.
Ed invero, in tema di impugnazioni, qualora una delle domande sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, in maniera chiara ed inequivoca, una valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice di appello della sua cognizione da parte dell'attore rimasto comunque vittorioso in ordine all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, onde evitare la formazione del giudicato interno, a norma dell'art. 329, comma 2, c.p.c., non essendo sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo esplicito, qualora quella domanda non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 12 maggio 2017, n. 11799; Cass. 5 aprile
2023, n. 9377; Cass. ord. 27 settembre 2024, n. 25876).
In particolare, il Tribunale di Nocera RI respingeva sia “le domande di nullità ed annullamento dei contratti de quibus, del pari spiegate dagli attori”, sulla base del principio giurisprudenziale (cfr. Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724) secondo cui, “ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità
e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità”, con la conseguenza che, “in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato
6 a regolare i successivi rapporti tra le parti e può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro”, sia “la domanda risarcitoria” sul presupposto che,
“tenuto conto dell'accoglimento della domanda di restituzione, ai fini del riconoscimento del danno l'attore avrebbe dovuto compiutamente dimostrare un danno ulteriore che tuttavia non è stato né dedotto né provato”, in tal modo non limitandosi a ritenerle assorbite dalla pronuncia di risoluzione dei contratti di acquisto dei titoli in oggetto, sicché il al fine di ottenerne il riesame, aveva l'onere di impugnare la sentenza di primo CP_1 grado mediante specifici motivi che, alla luce dell'art. 342, comma 1, c.p.c., potessero incrinare le argomentazioni poste a base delle loro statuizioni di rigetto.
Pertanto, il perimetro cognitivo del giudizio di appello resta circoscritto al capo della sentenza di primo grado con il quale il Tribunale di Nocera RI ha accolto la domanda di risoluzione dei contratti di investimento stipulati dal per il tramite CP_1 della , condannando, per l'effetto, l'istituto di Parte_1 credito alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di euro 128.510,90.
Ciò posto, risulta fondato il primo motivo di gravame, con il quale la
[...]
lamenta la violazione dell'art. 100 c.p.c., giacché il Tribunale di Parte_1
Nocera RI ha accolto la domanda di risoluzione contrattuale delle operazioni di investimento in contestazione, sebbene il fosse privo di interesse ad agire, inteso, CP_1 ai sensi dell'art. 100 c.p.c., come esigenza di ottenere un risultato utile, concreto, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Cass. 28 novembre 2008, n. 28405; Cass. ord. 28 giugno 2010, n. 15355; Cass. ord. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2057), la cui mancanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in assenza di un contrasto tra le parti sul punto, per costituire un requisito necessario ai fini della trattazione del merito della controversia (cfr., ex plurimis, Cass. 7 marzo 2002, n. 3330; Cass. 30 giugno
2006, n. 15084; Cass. 29 settembre 2016, n. 19268).
L'inammissibilità della domanda, del resto, integra una questione rilevabile d'ufficio, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, sicché il giudice, prima di statuire sul merito, è tenuto ad accertare le condizioni che rendono proponibile l'azione di cognizione anche in mancanza di una specifica contestazione al riguardo.
In particolare, l'accertamento dell'interesse ad agire, id est dell'esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una
7 situazione giuridica, deve essere compiuto in relazione all'utilità del provvedimento richiesto rispetto alla lesione denunciata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (cfr., ex plurimis, Cass. 4 marzo 2002, n. 3060;
Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass., Sez. Un., ord. 22 novembre 2022, n. 34388).
Nel caso in esame, il Tribunale di Nocera RI ha vagliato ed accolto la domanda di risoluzione spiegata dal senza avvedersi che l'attore non era portatore di un CP_1 interesse giuridicamente rilevante ad ottenere una pronuncia di scioglimento dei contratti di acquisto dei bond greci, per aver effettuato, con valuta del 12 marzo 2012, per il tramite della “Santander Private Banking s.p.a.”, intermediario presso cui aveva trasferito la gestione dei propri titoli il 14 novembre 2011, un'operazione di concambio delle predette obbligazioni con altri prodotti finanziari del valore nominale di euro 74.100,00, in tal modo determinando l'estinzione per novazione dei pregressi rapporti giuridici, ai sensi dell'art. 1230 cod. civ., e, dunque, precludendo ab imis l'emanazione di una sentenza che sancisse la cessazione degli effetti di vincoli negoziali già caducati.
Del resto, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui, in tema di intermediazione finanziaria, l'adesione dei risparmiatori ad offerte pubbliche di scambio di obbligazioni comporta, a fronte della restituzione dei titoli, la ricezione in concambio di nuove obbligazioni e la conseguente novazione del rapporto preesistente, con la conseguente carenza di interesse ad agire rispetto alla domanda di risoluzione della pregressa operazione contrattuale di investimento, ancorché sia accertata, in relazione ad essa, l'intervenuta violazione degli obblighi informativi (cfr. Cass. ord. 31 maggio 2018,
n. 13994; Cass. ord. 19 settembre 2022, n. 27378).
In sostanza, avendo il più di tre anni prima dell'introduzione del giudizio nei CP_1 confronti della , avvenuta con atto di citazione Parte_1 notificato il 16 dicembre 2015, eseguito il concambio delle obbligazioni emesse dalla
Grecia con altri titoli, peraltro mediante un intermediario finanziario diverso dall'istituto di credito convenuto, che, dunque, restava completamente estraneo a tale operazione, il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale, per essere venute meno le fattispecie negoziali nelle quali l'attore aveva deciso di investire il proprio denaro e rispetto alle quali lamentava la violazione degli obblighi informativi, anziché valutarla nel merito ed accoglierla.
Né assume alcuna rilevanza, in senso contrario, l'affermazione del secondo cui CP_1 non avrebbe prestato adesione al concambio, rispetto al quale, di contro, avrebbe espresso il proprio dissenso mediante comunicazione trasmessa a mezzo fax alla “Santander Private
8 Banking s.p.a.” il 7 marzo 2012, ma priva del riscontro dell'avvenuta ricezione, atteso che, da un lato, quand'anche la sostituzione delle obbligazioni greche con altri titoli fosse avvenuta senza il suo consenso, l'oggettiva circostanza della novazione dei precedenti rapporti giuridici ne avrebbe comunque impedito la risoluzione, non potendo il Tribunale di Nocera RI pronunciare lo scioglimento di negozi ormai estinti ed improduttivi di effetti, e, dall'altro, nessuna responsabilità avrebbe potuto essere imputata alla
[...]
, giacché l'operazione in oggetto venne eseguita con Parte_1 valuta del 12 marzo 2012 da un diverso intermediario finanziario.
Sebbene la manifesta carenza di interesse del a proporre la domanda di risoluzione CP_1 dei contratti di acquisto dei bond di cui trattasi assuma dirimente rilevanza ai fini dell'accoglimento dell'appello e della riforma della sentenza impugnata, tuttavia, risulta fondato anche il secondo motivo di gravame, con il quale la Parte_1
eccepisce l'insussistenza della violazione degli obblighi informativi e,
[...] comunque, del nesso di causalità tra tale inosservanza e i danni lamentati dall'investitore.
In effetti, come emerge per tabulas, il 1) acquistava le obbligazioni della CP_1
Repubblica GR tra l'8 luglio 2010 e il 26 ottobre 2011, per il complessivo valore nominale di euro 156.000,00, mediante il sistema del trading on line in remote banking e, dunque, in maniera autonoma, senza la preventiva consulenza della
[...]
; 2) svolgeva la professione di commercialista ed era socio della Parte_1
“Falanga Financial Solution s.r.l.”, avente ad oggetto l'attività di mediazione, agenzia e procacciamento in prodotti finanziari;
3) alla data dell'8 luglio 2010, vale a dire nel momento in cui effettuava il primo ordine di acquisto dei bond greci (che, comunque, come evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, nel 2010, erano titoli speculativi “con limitato rischio di insolvenza. Successivamente la situazione si è aggravata”), possedeva numerosi strumenti finanziari ad alto rischio, quali le obbligazioni “Citigroup Tm 10/16” del valore di euro 40.000,00, le azioni “BMPS Aor Fraz.” del valore di euro 28.000,00, le obbligazioni “Bei-Zc 96/26” in dollari americani del valore di euro 100.000,00; 4) aveva piena cognizione, prima di compiere le operazioni di investimento nelle obbligazioni greche, della loro elevata aleatorietà per effetto della crisi economica che stava attraversando lo Stato ellenico dalla fine dell'anno 2009, dimostrando, mediante la produzione di articoli tratti da quotidiani e siti internet, che tale notizia era di dominio pubblico e, come tale, costituiva fatto notorio almeno dal 27 aprile 2010, circostanza rimarcata anche dal consulente tecnico d'ufficio proprio sulla base della documentazione depositata dall'attore; 5) nonostante il progressivo peggioramento delle condizioni
9 economiche della Grecia e la riduzione del rating delle relative obbligazioni a decorrere dal 13 giugno 2011, continuava ad acquistare tali titoli, per ulteriori euro 33.000,00, con ordini del 29 giugno 2011, del 24 ottobre 2011 e del 26 ottobre 2011.
Pertanto, la consolidata competenza finanziaria del e, in ogni caso, l'assoluta CP_1 consapevolezza di acquistare titoli ad alto rischio, costituendo la crisi economica della
Repubblica GR e l'aleatorietà delle relative obbligazioni fatti notori, intesi come circostanze rientranti nel patrimonio cognitivo della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili, elidono ab imis la sussistenza del nesso di causalità tra l'inosservanza degli obblighi informativi da parte della
[...]
e i danni lamentati dall'investitore, nel senso che costui, Parte_1 quand'anche fosse stato avvisato delle criticità dell'operazione, l'avrebbe comunque effettuata, proprio in ragione della loro preventiva conoscenza e della loro incondizionata accettazione al momento della formulazione degli ordini di negoziazione.
In definitiva, sebbene l'inottemperanza dell'intermediario agli obblighi informativi comporti l'insorgere di una presunzione di sussistenza del nesso causale tra tale inadempimento e il pregiudizio lamentato dall'investitore, la cui prova contraria, a carico del primo, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio del secondo, desunta anche da iniziative pregresse, atteso che anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli siano stati segnalati (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 11 novembre
2021, n. 33596; Cass. ord. 6 dicembre 2022, n. 35789; Cass. ord. 12 maggio 2023, n.
12990), nella fattispecie de qua agitur, era la perfetta ed incontrovertibile conoscenza, da parte del al momento dell'acquisto dei bond greci, della loro considerevole CP_1 aleatorietà, derivante da una vicenda oltremodo nota all'uomo di ordinaria cultura e media diligenza, ad escludere la derivazione eziologica delle perdite patrimoniali asseritamente patite dalla violazione normativa ascritta alla , Parte_1 per non avere l'appellante subito alcun disorientamento dalla mancata comunicazione di dati, indicazioni e notizie di cui aveva la più ampia cognizione nel compiere le operazioni di investimento negli strumenti finanziari in contestazione.
La fondatezza dei primi due motivi di gravame, comportando l'integrale accoglimento dell'appello e la conseguenziale riforma della sentenza di primo grado, assorbe la rilevanza e, dunque, rende del tutto ultronea la delibazione dell'ulteriore ragione di impugnazione con la quale la ha contestato, da Parte_1
10 un lato, la pronuncia di risoluzione dei contratti di acquisto delle obbligazioni greche a causa dell'impossibilità di ottenere, nell'ambito di un ripristino paritetico delle originarie posizioni delle parti, la restituzione di tali titoli, essendo stati novati con diversi strumenti finanziari, e, dall'altro, in ogni caso, la quantificazione della somma che avrebbe dovuto corrispondere al CP_1
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'inammissibilità della domanda proposta dal CP_1 per ottenere la risoluzione dei contratti di acquisto delle obbligazioni emesse dalla
Repubblica GR, devono gravare sull'investitore e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità dell'azionata pretesa restitutoria, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , Parte_1 per il primo grado, in euro 11.100,00 per compenso, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.600,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria ed euro
4.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 10.465,50, di cui euro
1.165,50 per esborsi ed euro 9.300,00 per compenso (euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 4.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Parimenti, sono destinate a cedere definitivamente a carico del le spese delle CP_1 consulenze tecniche d'ufficio in materia di intermediazione finanziaria e grafologica, per come rispettivamente liquidate dal Tribunale di Nocera RI, con decreto del 17 luglio
2019, in euro 4.400,00 per compenso, oltre Cnp ed Iva, e, con decreto del 12 aprile 2021, in euro 1.644,68 per compenso, oltre Cnp ed Iva, con detrazione degli acconti eventualmente percepiti dagli ausiliari.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 1128/2024 del Parte_1
Tribunale di Nocera RI con atto di citazione notificato a il 7 giugno CP_1
2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara inammissibile la domanda di risoluzione contrattuale proposta da con CP_1 citazione notificata alla “ il 16 dicembre 2015; Parte_1
2. condanna alla refusione, in favore della CP_1 Parte_1
, delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il primo
[...] grado, in euro 11.100,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.600,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 10.465,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 9.300,00 per compenso difensivo (euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 4.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
3. pone definitivamente a carico di le spese delle consulenze tecniche CP_1
d'ufficio in materia di intermediazione finanziaria e grafologica, per come rispettivamente liquidate dal Tribunale di Nocera RI, con decreto del 17 luglio
2019, in euro 4.400,00 per compenso, oltre Cnp ed Iva, e, con decreto del 12 aprile
2021, in euro 1.644,68 per compenso, oltre Cnp ed Iva, con detrazione degli acconti eventualmente percepiti dagli ausiliari.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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