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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 136/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ME PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di NA, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 136/2024 R.G. vertente tra:
TRA Parte_1
di NA (C.F. ) in persona del Dirigente pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NA (C.F.
presso i cui uffici, in via dei Mille is.221, è ope legis domiciliato (PEC: C.F._1
fax 090674168); Email_1
-APPELLANTE- Contro (C.F. ), in proprio e nella qualità di legale Controparte_1 C.F._2 rappresentante della società (p. IVA , entrambi Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. (C.F. Controparte_2
che li rappresenta e difende in giudizio (PEC: C.F._3
Email_2
- APPELLATI-
*************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Patti, n.972/2023, pubblicata in data 24.10.2023 non notificata, in materia di opposizione a ordinanza- ingiunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: “In riforma della sentenza di primo grado, accertare che le ordinanze ingiunzioni nn. 18/0065 e 18/0064 sono state notificate nel rispetto dei termini di cui all'art. 28 L. 689/81 e, per l'effetto, dichiararne la legittimità; - adottare le conseguenti statuizioni in punto di spese processuali. Con vittoria di spese, compensi e onorari”.
1 Per l'appellato: “
1. In via preliminare dichiarare inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. i documenti prodotti al fascicolo di appello denominati “all. 5 verbale unico accertamento notificato” e “all. 5 verbale unico accertamento notificato (1)”.
2. In conseguenza dichiarare inammissibile l'appello fondato sulla nuova documentazione prodotta.
3. In ogni caso dichiarare infondato e comunque rigettare l'appello poiché infondato, rilevato che il giudice di primo grado ha correttamente valutato i documenti depositati al fascicolo di parte di primo grado e conseguentemente annullato le ordinanze impugnate per intervenuta prescrizione.
4. In via gradata, ove si ritenesse legittima l'irrogazione delle sanzioni disporre che le stesse siano fissate nel minimo edittale.
5. Con vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In prime cure, con ricorso depositato presso il Tribunale di Patti, – in proprio Controparte_1
e nella qualità di legale rappresentante della società proponeva Controparte_2 opposizione avverso le Ordinanze-Ingiunzione n. 18/0065 (protocollo nr. 2347/2018) e n. 18/0064 (protocollo nr.2344/2018) del 23/05/2018, emesse dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro di NA, in forza delle quali è stato ordinato ed ingiunto allo stesso – come responsabile delle violazioni di cui all'art. 3, co. 3, D.L. n.12/2002, e dell'art. 39, comm1 1 e 2 D.L. n. 112/2008 per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato e per aver il datore di lavoro registrato in modo infedele sul libro unico del lavoro i dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39, commi 1 e 2, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali – di pagare le sanzioni amministrative di euro 2.060,00 e 14.700,00.
Con il predetto ricorso sosteneva l'illegittimità dei provvedimenti opposti Controparte_1 per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ingiunte ex. art. 28 L.689/1981, nonché carenza di motivazione dei provvedimenti adottati dall' per la non Parte_1 corretta applicazione della normativa di riferimento.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'
[...]
, Controparte_3
, l'infondatezza dei motivi di opposizione, la regolarità del procedimento sanzionatorio, nonché degli importi ingiunti in applicazione delle disposizioni di legge, citate nelle ordinanze-ingiunzioni di cui si chiedeva la conferma.
Con l'impugnata sentenza, n. 972/2023, pubblicata in data 24/10/2023, il Tribunale di Patti:
- Accoglie l'opposizione alle ordinanze-ingiunzioni per intervenuta prescrizione, rigettando gli ulteriori motivi di opposizione;
- Per l'effetto dichiara l'illegittimità degli atti opposti;
- Compensa interamente le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
Con atto di appello, del 2.02.2024, l' Parte_2
impugnava la suddetta decisione in
[...] forza di un unico motivo di cui infra.
Fissata l'udienza “cartolare” per la comparizione delle parti con termine per il ricorrente per la notifica alla controparte, si costituiva con comparsa del 2.05.2024, , il quale Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
2 All'esito dell'udienza “virtuale” del 27.05.2024 – svolta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149) – la Corte, rilevato il deposito di note di trattazione scritte di entrambe le parti, rinviava la causa, per la decisione, alla data del 17 febbraio 2025, con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte. Assegnava alle parti termine, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 437 e 429, comma 2, c.p.c., fino a 10 giorni prima della suddetta data per il deposito di note difensive e fino a 5 giorni prima della stessa data per il deposito di eventuali note di replica.
In vista dell'udienza di discussione, entrambe le parti depositavano tempestivamente i rispettivi scritti difensivi.
Indi, la Corte, in data 17 febbraio 2025, decideva la causa come da separato dispositivo di sentenza che veniva telematicamente pubblicato in luogo della lettura in udienza, con riserva di deposito delle motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, l'appellante deduce la violazione dell'art. 28 L.689/1981; il travisamento dei fatti, nonché l'omessa valutazione del compendio probatorio.
In particolare, l'appellante impugna il capo di sentenza in cui il giudice di prime cure ha ritenuto maturato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L.689/1981 al momento della notifica delle ordinanze ingiunzioni, motivando la propria decisione sull'omessa prova dell'avvenuta notifica del verbale unico di accertamento.
Orbene, l'appellante prendendo le mosse dalla disposizione di cui all'art. 28 L.689/1981 argomenta in ordine all'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Amministrazione convenuta.
Rileva che l'irrogazione della sanzione amministrativa presuppone l'accertamento della violazione da parte dell'autorità competente, la cui attività istruttoria culmina con l'emissione e la notifica del verbale di accertamento, con cui viene contestato l'addebito al trasgressore.
A tal proposito, citando giurisprudenza sul punto (Cass. civ., sez II, 24/08/2023 n.25226 “In tema di sanzioni amministrative, ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. e ad interrompere la prescrizione, ma ciò sempre se e dal momento in cui l'atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo”.), evidenzia che la notifica del verbale di accertamento valga certamente ad interrompere la prescrizione.
Nel caso di specie, sostiene l'appellante, il termine di prescrizione per la riscossione della sanzione amministrativa è iniziato a decorrere dalla conclusione dell'accertamento, avvenuto in data 23.05.2013. Ciononostante, chiarisce ulteriormente l'Amministrazione “la successiva notifica del verbale unico di accertamento – avvenuta in data 11.06.2013 (cfr. all.5) – ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale, secondo quanto previsto dall'art. 28 L.689/1981”. Da talché, per effetto dell'interruzione della prescrizione, sarebbe iniziato – a detta dell'appellante – un nuovo termine prescrizionale indipendente da quello precedente.
3 Pertanto, sostiene l'appellante che al tempo in cui sono state notificate le ordinanze all'opponente (in data 01.06.2018) “non erano ancora decorsi cinque anni dall'illecito e, a fortiori, dalla notifica del verbale unico di accertamento”.
§
Tale motivo di appello risulta fondato.
Giova anzitutto evidenziare, con particolare riferimento all'eccepita inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. della prova della notifica del verbale di accertamento sollevata dall'appellato - secondo il quale nel giudizio di primo grado l' ha prodotto solo il verbale di Parte_1 accertamento del 25.05.2013 e non anche la prova dell'avvenuta notifica - che “Nel procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo, non prevede particolari sanzioni processuali per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, sicché l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione fissato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare”. (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 02/11/2021, n. 31108 (rv. 662715-01).
Peraltro, in virtù di giurisprudenza ormai consolidata, “la trasmissione di questi atti relativi all'accertamento da parte dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato non è soggetta ad un termine perentorio: in correlazione, il potere giudiziale di acquisire officiosamente, nell'interesse dell'accertamento della verità sostanziale e quindi potenzialmente di entrambe le parti, atti ritenuti "indispensabili" (art. 437 c.p.c.), permane anche in appello, a differenza di quanto accade per il rito ordinario, secondo l'art. 345 c.p.c.”(Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 23/09/2022) 28/12/2022, n. 37860; ex multis: Cass. civ, Sez. 3, Sentenza n. 15887 del 2019).
Va, invero, precisato che il presente procedimento è iniziato dopo l'entrata in vigore (in data 6 ottobre 2011) del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, che ha abrogato il citato art. 23 ed ha disposto, all'art. 6, comma 1, che «le controversie previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 (opposizione ad ordinanza-ingiunzione), sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo».
Orbene, per effetto della regola generale dell'applicabilità alle suddette controversie del rito del lavoro, salva espressa eccezione, non è dubitabile che la previsione in esame si applichi anche a questo giudizio.
L'art. 2 del medesimo decreto legislativo, infatti, dispone, al comma 1, che «nelle controversie disciplinate dal Capo II [rubricato Delle controversie regolate dal rito del lavoro, tra cui appunto le opposizioni ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 6], non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo 6 al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile».
Il che comporta che alle medesime controversie siano invece applicabili, in mancanza appunto della previsione in contrario, le altre disposizioni per le controversie in materia di lavoro dettate dal codice di rito. Tra le quali, appunto quelle di cui all'art. 437 c.p.c. che per l'appunto prevede che il “collegio, anche d'ufficio” può ammettere nuovi mezzi di prova qualora “li ritenga
4 indispensabili ai fini della decisione della causa” (Cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 34034 del 19/12/2019; Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 72 del 2018).
Ebbene, in virtù dei superiori principi, la prova dell'avvenuta notifica del verbale unico di accertamento, ancorché prodotta in questo grado di giudizio, deve ritenersi ammissibile, in quanto indispensabile ai fini della decisione del presente giudizio.
E' stato, sul punto, in maniera condivisibile sostenuto da parte della giurisprudenza di legittimità che nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (cfr. Cassazione civile, Sez. L - , Ordinanza n. 16358 del 12/06/2024 -Rv. 671437 – 01-, che, in fattispecie assimilabile alla presente ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione;
nello stesso senso: Cass, sez. L. sentenza n. 22907 del 19.08.2024).
Secondo la S. Corte, invero, “non si tratta di vanificare od alterare il regime delle preclusioni istruttorie del primo grado, ma di contemperarlo con il principio della ricerca della verità materiale” (Cass. n. 10790 cit.).
Nel caso di specie poi l'allegazione del fatto storico dell'avvenuta notifica in data 11.06.2013 era già contenuta negli scritti difensivi di primo grado (cfr. comparsa di costituzione e risposta dell' ) pur senza la relativa produzione probante, avvenuta solo in questo grado di Parte_1 giudizio.
L'obiezione di parte appellata, quindi, circa l'applicabilità del disposto di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c. solo alle cause in materia di lavoro e non a quelle assoggettate al c.d. “rito lavoro”, alla luce di quanto sopra evidenziato risulta priva di fondamento.
Ciò chiarito, nel caso di specie, come correttamente osservato dal giudice di prime cure: “la condotta illecita consistente nell'occupare lavoratori non denunciati come per legge agli organi competenti, integra un illecito di natura permanente”. La permanenza dell'illecito cessa nel momento in cui il datore di lavoro regolarizza il rapporto di lavoro sommerso, ovvero tale rapporto si interrompe o, ancora, all'atto dell'accertamento da parte dell'organo ispettivo”. Dal momento in cui cessa la permanenza della condotta illecita, nella maniera sopra specificata, potranno trarsi (…) le opportune conclusioni circa la corretta normativa applicabile e in ordine al decorso della prescrizione quinquennale (ex art. 28 L.689/1981), da intendere riferita al diritto a riscuotere la sanzione irrogata”.
In punto di diritto, va puntualizzato che secondo l'art. 28 L. n. 689/1981, il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Lo stesso art. 28, comma 2, L. 689/81, poi rimanda alle norme del Codice Civile per la regolamentazione dell'interruzione.
Orbene, ogni singolo atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione prodromico alla comminazione di una sanzione amministrativa, costituendo esercizio di una pretesa sanzionatoria, assolve alla funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla 5 riscossione della pena pecuniaria ed è, quindi, idoneo a costituire il debitore in mora ai sensi dell'art. 2943 c.c.
La notifica al trasgressore del verbale di accertamento dell'infrazione, pertanto, in quanto atto idoneo nel senso testé indicato, interrompe la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981.
Nella fattispecie in esame, il termine di prescrizione per la riscossione della sanzione amministrativa è iniziato a decorrere dalla conclusione dell'accertamento, avvenuto in data 23.05.2013. Tuttavia, la notifica del verbale unico di accertamento, avvenuta in data 11.06.2013, ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale secondo quanto previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981, iniziando così a decorrere un nuovo termine prescrizionale indipendente da quello precedente.
Ne consegue che il superiore atto, interrompendo la prescrizione, ha fatto slittare il termine quinquennale oltre la data di notifica delle ordinanze ingiunzioni (emesse il 23.05.2018 e notificate a mani all'appellato in data 01.06.2018), ivi per cui la censura mossa dall'appellante sul punto non può che trovare accoglimento, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
§
Va, puntualizzato, che la parte opponente, in proprio e nella spiegata qualità, Controparte_1 costituendosi in questo grado di giudizio non ha riproposto alcuna delle domande ed eccezioni di merito rigettate dal giudice di prime cure, limitandosi a prendere posizione sui motivi di appello proposti dalla controparte, salvo chiedere solo nelle conclusioni dell'atto di costituzione in appello al n. 4. “in via gradata, ove si ritenesse legittima l'irrogazione delle sanzioni disporre che le stesse siano fissate nel minimo edittale.”
Ebbene, occorre osservare che il principio, sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., secondo cui le domande ed eccezioni non accolte o rimaste assorbite in primo grado debbono essere riproposte espressamente, a pena di esclusione dal tema del giudizio di appello, è applicabile anche alle controversie soggette al rito del lavoro, per le quali l'art. 436 cod. civ. prevede per l'appellato l'obbligo di costituirsi mediante deposito di memoria contenente l'esposizione dettagliata di tutte le sue difese.
Ne consegue che il mero richiamo generico contenuto in tale memoria alle conclusioni assunte in primo grado non può essere ritenuto sufficiente a manifestare la volontà di sottoporre al giudice dell'appello una domanda o eccezione non accolta dal primo giudice, al fine di evitare che essa si intenda rinunciata. (Cfr. in tal senso: Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 23925 del 25/11/2010 - Rv. 615645 – 01-, la quale, sulla base di tale principio, ha confermato la sentenza d'appello di rigetto del gravame, rilevando che l'appellato, nel costituirsi, non aveva contestato espressamente i conteggi relativi a differenze economiche pretese dalla controparte).
Si è affermato, altresì, che anche nel rito del lavoro “opera la presunzione di rinuncia da parte del soggetto vittorioso in prime cure alle domande ed eccezioni non accolte, sicché vi è la necessità per la medesima, con riferimento alle questioni non esaminate dal primo giudice, di dedurle nuovamente nella memoria di costituzione entro il termine prescritto dall'art. 436 c.p.c.” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 19571 del 18/09/2020 -Rv. 659188 - 01).
6 Nel caso in esame, l'appellato, non solo non ha riproposto nella parte narrativa e argomentativa dell'atto di costituzione in giudizio altre questioni di forma o di merito, neanche quelle relative al quantum della pretesa, ma non si è neanche confrontato con la motivazione della sentenza di primo grado che aveva esaminato tale questione ritenendola infondata (Cfr. sentenza di prime cure: “nel caso di specie non risulta applicata la sanzione massina, ma risulta essere applicata la sanzione di poco superiore a quella minima”).
Ne deriva che la relativa domanda, proposta solo nelle conclusioni dell'atto di costituzione in appello, deve ritenersi inammissibile ed in ogni caso va rigettata, dovendosi richiamare sul punto quanto statuito dal Giudice di prime cure circa la legittimità della pretesa opposta.
§
Alla luce di quanto sopra, pertanto, l'appello merita accoglimento e, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, va rigettata l'opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni nn. 18/0065 e 18/0064 del 23.05.2018.
§
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellati, in favore dell'appellante, liquidandole sulla base dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) avuto riguardo alla data della decisione. Ciò, peraltro, risulta in linea con il principio affermato dalla Suprema Corte, parametrandolo alle precedenti modifiche, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale
“in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di «compenso» evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (Cass. Civ. n. 31884/2018).
Ne discende che nel presente giudizio, avuto riguardo al valore della controversia determinato in base alla domanda e applicando valori minimi, da ritenersi adeguati rispetto all'entità delle questioni trattate, tali compensi possono essere liquidati in complessivi €. 2.906,00 (di cui €. 567,00 per studio;
€ 461,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase trattazione ed €. 956,00 fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, ed IVA e CPA come per legge.
Non vanno invece liquidate le spese del giudizio di primo grado, essendosi l'Amministrazione costituita a mezzo di proprio funzionario.
Ciò in applicazione dell'orientamento consolidato della S.C. di Cassazione, dal quale non vi è motivo di discostarsi, secondo il quale “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento
7 sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cfr. Cassazione civile, Sezione Lavoro n. 19501/2022 del 16.06.2022, che a sua volta richiama “Cass. n. 30597 del 2017; v. anche Cass. n. 26855 del 2013; n. 11816 del 2011; n. 11389 del 2011; n. 18066 del 2007; n. 17674 del 2004; n. 12232 del 2003; più recentemente, v. Cass. n. 40976 del 2021; n. 8258 del 2021; n. 2362 del 2020; n. 2034 del 2020, non massimate”).
In tale pronuncia è stato, invero, precisato che <Nei procedimenti di opposizione a ordinanza ingiunzione non rileva la disciplina dettata dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c., ai sensi del quale “nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”>>. Tale disposizione, come precisato dalla S.C (Cfr. Cass. n. 9878 del 2019; n. 19034 del 2019), si applica alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417-bis c.p.c., ed anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l' si avvalga della difesa CP_4 diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti. Sicchè <l'art. 152 bis cit. non può trovare applicazione nei procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione che “abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva”, in quanto non rientrano tra le controversie indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., come statuito dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 2145 del 2021”>> (Cfr. cit. Cass. n. 19501/22).
P. Q. M.
la Corte di Appello di NA, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, sopra generalizzato, avverso Parte_2 la sentenza n° 972/2023 emessa dal Tribunale di Patti, pubblicata in data 24.10.2023, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni nn. 18/0065 e 18/0064 del 23.05.2018;
2) Condanna gli appellati in proprio e nella qualità di legale Controparte_1 rappresentante della società in solido tra loro, al pagamento Controparte_2 in favore dell'appellante, dell te grado di giudizio, che liquida in complessivi euro €. 2.906,00 (di cui €. 567,00 per studio;
€ 461,00 per fase introduttiva,
€. 922,00 per fase trattazione ed €. 956,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, ed IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
8 Così deciso in NA, nella camera di consiglio (svoltasi con la partecipazione da remoto del Consigliere Sabatini) del 17 febbraio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dr. Massimo Gullino)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Oriana Santoro (tirocinante ex art.73 D.L. n. 69/2013)
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ME PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di NA, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 136/2024 R.G. vertente tra:
TRA Parte_1
di NA (C.F. ) in persona del Dirigente pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NA (C.F.
presso i cui uffici, in via dei Mille is.221, è ope legis domiciliato (PEC: C.F._1
fax 090674168); Email_1
-APPELLANTE- Contro (C.F. ), in proprio e nella qualità di legale Controparte_1 C.F._2 rappresentante della società (p. IVA , entrambi Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. (C.F. Controparte_2
che li rappresenta e difende in giudizio (PEC: C.F._3
Email_2
- APPELLATI-
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Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Patti, n.972/2023, pubblicata in data 24.10.2023 non notificata, in materia di opposizione a ordinanza- ingiunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: “In riforma della sentenza di primo grado, accertare che le ordinanze ingiunzioni nn. 18/0065 e 18/0064 sono state notificate nel rispetto dei termini di cui all'art. 28 L. 689/81 e, per l'effetto, dichiararne la legittimità; - adottare le conseguenti statuizioni in punto di spese processuali. Con vittoria di spese, compensi e onorari”.
1 Per l'appellato: “
1. In via preliminare dichiarare inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. i documenti prodotti al fascicolo di appello denominati “all. 5 verbale unico accertamento notificato” e “all. 5 verbale unico accertamento notificato (1)”.
2. In conseguenza dichiarare inammissibile l'appello fondato sulla nuova documentazione prodotta.
3. In ogni caso dichiarare infondato e comunque rigettare l'appello poiché infondato, rilevato che il giudice di primo grado ha correttamente valutato i documenti depositati al fascicolo di parte di primo grado e conseguentemente annullato le ordinanze impugnate per intervenuta prescrizione.
4. In via gradata, ove si ritenesse legittima l'irrogazione delle sanzioni disporre che le stesse siano fissate nel minimo edittale.
5. Con vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In prime cure, con ricorso depositato presso il Tribunale di Patti, – in proprio Controparte_1
e nella qualità di legale rappresentante della società proponeva Controparte_2 opposizione avverso le Ordinanze-Ingiunzione n. 18/0065 (protocollo nr. 2347/2018) e n. 18/0064 (protocollo nr.2344/2018) del 23/05/2018, emesse dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro di NA, in forza delle quali è stato ordinato ed ingiunto allo stesso – come responsabile delle violazioni di cui all'art. 3, co. 3, D.L. n.12/2002, e dell'art. 39, comm1 1 e 2 D.L. n. 112/2008 per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato e per aver il datore di lavoro registrato in modo infedele sul libro unico del lavoro i dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39, commi 1 e 2, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali – di pagare le sanzioni amministrative di euro 2.060,00 e 14.700,00.
Con il predetto ricorso sosteneva l'illegittimità dei provvedimenti opposti Controparte_1 per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ingiunte ex. art. 28 L.689/1981, nonché carenza di motivazione dei provvedimenti adottati dall' per la non Parte_1 corretta applicazione della normativa di riferimento.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'
[...]
, Controparte_3
, l'infondatezza dei motivi di opposizione, la regolarità del procedimento sanzionatorio, nonché degli importi ingiunti in applicazione delle disposizioni di legge, citate nelle ordinanze-ingiunzioni di cui si chiedeva la conferma.
Con l'impugnata sentenza, n. 972/2023, pubblicata in data 24/10/2023, il Tribunale di Patti:
- Accoglie l'opposizione alle ordinanze-ingiunzioni per intervenuta prescrizione, rigettando gli ulteriori motivi di opposizione;
- Per l'effetto dichiara l'illegittimità degli atti opposti;
- Compensa interamente le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
Con atto di appello, del 2.02.2024, l' Parte_2
impugnava la suddetta decisione in
[...] forza di un unico motivo di cui infra.
Fissata l'udienza “cartolare” per la comparizione delle parti con termine per il ricorrente per la notifica alla controparte, si costituiva con comparsa del 2.05.2024, , il quale Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
2 All'esito dell'udienza “virtuale” del 27.05.2024 – svolta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149) – la Corte, rilevato il deposito di note di trattazione scritte di entrambe le parti, rinviava la causa, per la decisione, alla data del 17 febbraio 2025, con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte. Assegnava alle parti termine, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 437 e 429, comma 2, c.p.c., fino a 10 giorni prima della suddetta data per il deposito di note difensive e fino a 5 giorni prima della stessa data per il deposito di eventuali note di replica.
In vista dell'udienza di discussione, entrambe le parti depositavano tempestivamente i rispettivi scritti difensivi.
Indi, la Corte, in data 17 febbraio 2025, decideva la causa come da separato dispositivo di sentenza che veniva telematicamente pubblicato in luogo della lettura in udienza, con riserva di deposito delle motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, l'appellante deduce la violazione dell'art. 28 L.689/1981; il travisamento dei fatti, nonché l'omessa valutazione del compendio probatorio.
In particolare, l'appellante impugna il capo di sentenza in cui il giudice di prime cure ha ritenuto maturato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L.689/1981 al momento della notifica delle ordinanze ingiunzioni, motivando la propria decisione sull'omessa prova dell'avvenuta notifica del verbale unico di accertamento.
Orbene, l'appellante prendendo le mosse dalla disposizione di cui all'art. 28 L.689/1981 argomenta in ordine all'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Amministrazione convenuta.
Rileva che l'irrogazione della sanzione amministrativa presuppone l'accertamento della violazione da parte dell'autorità competente, la cui attività istruttoria culmina con l'emissione e la notifica del verbale di accertamento, con cui viene contestato l'addebito al trasgressore.
A tal proposito, citando giurisprudenza sul punto (Cass. civ., sez II, 24/08/2023 n.25226 “In tema di sanzioni amministrative, ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. e ad interrompere la prescrizione, ma ciò sempre se e dal momento in cui l'atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo”.), evidenzia che la notifica del verbale di accertamento valga certamente ad interrompere la prescrizione.
Nel caso di specie, sostiene l'appellante, il termine di prescrizione per la riscossione della sanzione amministrativa è iniziato a decorrere dalla conclusione dell'accertamento, avvenuto in data 23.05.2013. Ciononostante, chiarisce ulteriormente l'Amministrazione “la successiva notifica del verbale unico di accertamento – avvenuta in data 11.06.2013 (cfr. all.5) – ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale, secondo quanto previsto dall'art. 28 L.689/1981”. Da talché, per effetto dell'interruzione della prescrizione, sarebbe iniziato – a detta dell'appellante – un nuovo termine prescrizionale indipendente da quello precedente.
3 Pertanto, sostiene l'appellante che al tempo in cui sono state notificate le ordinanze all'opponente (in data 01.06.2018) “non erano ancora decorsi cinque anni dall'illecito e, a fortiori, dalla notifica del verbale unico di accertamento”.
§
Tale motivo di appello risulta fondato.
Giova anzitutto evidenziare, con particolare riferimento all'eccepita inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. della prova della notifica del verbale di accertamento sollevata dall'appellato - secondo il quale nel giudizio di primo grado l' ha prodotto solo il verbale di Parte_1 accertamento del 25.05.2013 e non anche la prova dell'avvenuta notifica - che “Nel procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo, non prevede particolari sanzioni processuali per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, sicché l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione fissato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare”. (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 02/11/2021, n. 31108 (rv. 662715-01).
Peraltro, in virtù di giurisprudenza ormai consolidata, “la trasmissione di questi atti relativi all'accertamento da parte dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato non è soggetta ad un termine perentorio: in correlazione, il potere giudiziale di acquisire officiosamente, nell'interesse dell'accertamento della verità sostanziale e quindi potenzialmente di entrambe le parti, atti ritenuti "indispensabili" (art. 437 c.p.c.), permane anche in appello, a differenza di quanto accade per il rito ordinario, secondo l'art. 345 c.p.c.”(Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 23/09/2022) 28/12/2022, n. 37860; ex multis: Cass. civ, Sez. 3, Sentenza n. 15887 del 2019).
Va, invero, precisato che il presente procedimento è iniziato dopo l'entrata in vigore (in data 6 ottobre 2011) del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, che ha abrogato il citato art. 23 ed ha disposto, all'art. 6, comma 1, che «le controversie previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 (opposizione ad ordinanza-ingiunzione), sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo».
Orbene, per effetto della regola generale dell'applicabilità alle suddette controversie del rito del lavoro, salva espressa eccezione, non è dubitabile che la previsione in esame si applichi anche a questo giudizio.
L'art. 2 del medesimo decreto legislativo, infatti, dispone, al comma 1, che «nelle controversie disciplinate dal Capo II [rubricato Delle controversie regolate dal rito del lavoro, tra cui appunto le opposizioni ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 6], non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo 6 al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile».
Il che comporta che alle medesime controversie siano invece applicabili, in mancanza appunto della previsione in contrario, le altre disposizioni per le controversie in materia di lavoro dettate dal codice di rito. Tra le quali, appunto quelle di cui all'art. 437 c.p.c. che per l'appunto prevede che il “collegio, anche d'ufficio” può ammettere nuovi mezzi di prova qualora “li ritenga
4 indispensabili ai fini della decisione della causa” (Cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 34034 del 19/12/2019; Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 72 del 2018).
Ebbene, in virtù dei superiori principi, la prova dell'avvenuta notifica del verbale unico di accertamento, ancorché prodotta in questo grado di giudizio, deve ritenersi ammissibile, in quanto indispensabile ai fini della decisione del presente giudizio.
E' stato, sul punto, in maniera condivisibile sostenuto da parte della giurisprudenza di legittimità che nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (cfr. Cassazione civile, Sez. L - , Ordinanza n. 16358 del 12/06/2024 -Rv. 671437 – 01-, che, in fattispecie assimilabile alla presente ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione;
nello stesso senso: Cass, sez. L. sentenza n. 22907 del 19.08.2024).
Secondo la S. Corte, invero, “non si tratta di vanificare od alterare il regime delle preclusioni istruttorie del primo grado, ma di contemperarlo con il principio della ricerca della verità materiale” (Cass. n. 10790 cit.).
Nel caso di specie poi l'allegazione del fatto storico dell'avvenuta notifica in data 11.06.2013 era già contenuta negli scritti difensivi di primo grado (cfr. comparsa di costituzione e risposta dell' ) pur senza la relativa produzione probante, avvenuta solo in questo grado di Parte_1 giudizio.
L'obiezione di parte appellata, quindi, circa l'applicabilità del disposto di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c. solo alle cause in materia di lavoro e non a quelle assoggettate al c.d. “rito lavoro”, alla luce di quanto sopra evidenziato risulta priva di fondamento.
Ciò chiarito, nel caso di specie, come correttamente osservato dal giudice di prime cure: “la condotta illecita consistente nell'occupare lavoratori non denunciati come per legge agli organi competenti, integra un illecito di natura permanente”. La permanenza dell'illecito cessa nel momento in cui il datore di lavoro regolarizza il rapporto di lavoro sommerso, ovvero tale rapporto si interrompe o, ancora, all'atto dell'accertamento da parte dell'organo ispettivo”. Dal momento in cui cessa la permanenza della condotta illecita, nella maniera sopra specificata, potranno trarsi (…) le opportune conclusioni circa la corretta normativa applicabile e in ordine al decorso della prescrizione quinquennale (ex art. 28 L.689/1981), da intendere riferita al diritto a riscuotere la sanzione irrogata”.
In punto di diritto, va puntualizzato che secondo l'art. 28 L. n. 689/1981, il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Lo stesso art. 28, comma 2, L. 689/81, poi rimanda alle norme del Codice Civile per la regolamentazione dell'interruzione.
Orbene, ogni singolo atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione prodromico alla comminazione di una sanzione amministrativa, costituendo esercizio di una pretesa sanzionatoria, assolve alla funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla 5 riscossione della pena pecuniaria ed è, quindi, idoneo a costituire il debitore in mora ai sensi dell'art. 2943 c.c.
La notifica al trasgressore del verbale di accertamento dell'infrazione, pertanto, in quanto atto idoneo nel senso testé indicato, interrompe la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981.
Nella fattispecie in esame, il termine di prescrizione per la riscossione della sanzione amministrativa è iniziato a decorrere dalla conclusione dell'accertamento, avvenuto in data 23.05.2013. Tuttavia, la notifica del verbale unico di accertamento, avvenuta in data 11.06.2013, ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale secondo quanto previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981, iniziando così a decorrere un nuovo termine prescrizionale indipendente da quello precedente.
Ne consegue che il superiore atto, interrompendo la prescrizione, ha fatto slittare il termine quinquennale oltre la data di notifica delle ordinanze ingiunzioni (emesse il 23.05.2018 e notificate a mani all'appellato in data 01.06.2018), ivi per cui la censura mossa dall'appellante sul punto non può che trovare accoglimento, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
§
Va, puntualizzato, che la parte opponente, in proprio e nella spiegata qualità, Controparte_1 costituendosi in questo grado di giudizio non ha riproposto alcuna delle domande ed eccezioni di merito rigettate dal giudice di prime cure, limitandosi a prendere posizione sui motivi di appello proposti dalla controparte, salvo chiedere solo nelle conclusioni dell'atto di costituzione in appello al n. 4. “in via gradata, ove si ritenesse legittima l'irrogazione delle sanzioni disporre che le stesse siano fissate nel minimo edittale.”
Ebbene, occorre osservare che il principio, sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., secondo cui le domande ed eccezioni non accolte o rimaste assorbite in primo grado debbono essere riproposte espressamente, a pena di esclusione dal tema del giudizio di appello, è applicabile anche alle controversie soggette al rito del lavoro, per le quali l'art. 436 cod. civ. prevede per l'appellato l'obbligo di costituirsi mediante deposito di memoria contenente l'esposizione dettagliata di tutte le sue difese.
Ne consegue che il mero richiamo generico contenuto in tale memoria alle conclusioni assunte in primo grado non può essere ritenuto sufficiente a manifestare la volontà di sottoporre al giudice dell'appello una domanda o eccezione non accolta dal primo giudice, al fine di evitare che essa si intenda rinunciata. (Cfr. in tal senso: Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 23925 del 25/11/2010 - Rv. 615645 – 01-, la quale, sulla base di tale principio, ha confermato la sentenza d'appello di rigetto del gravame, rilevando che l'appellato, nel costituirsi, non aveva contestato espressamente i conteggi relativi a differenze economiche pretese dalla controparte).
Si è affermato, altresì, che anche nel rito del lavoro “opera la presunzione di rinuncia da parte del soggetto vittorioso in prime cure alle domande ed eccezioni non accolte, sicché vi è la necessità per la medesima, con riferimento alle questioni non esaminate dal primo giudice, di dedurle nuovamente nella memoria di costituzione entro il termine prescritto dall'art. 436 c.p.c.” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 19571 del 18/09/2020 -Rv. 659188 - 01).
6 Nel caso in esame, l'appellato, non solo non ha riproposto nella parte narrativa e argomentativa dell'atto di costituzione in giudizio altre questioni di forma o di merito, neanche quelle relative al quantum della pretesa, ma non si è neanche confrontato con la motivazione della sentenza di primo grado che aveva esaminato tale questione ritenendola infondata (Cfr. sentenza di prime cure: “nel caso di specie non risulta applicata la sanzione massina, ma risulta essere applicata la sanzione di poco superiore a quella minima”).
Ne deriva che la relativa domanda, proposta solo nelle conclusioni dell'atto di costituzione in appello, deve ritenersi inammissibile ed in ogni caso va rigettata, dovendosi richiamare sul punto quanto statuito dal Giudice di prime cure circa la legittimità della pretesa opposta.
§
Alla luce di quanto sopra, pertanto, l'appello merita accoglimento e, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, va rigettata l'opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni nn. 18/0065 e 18/0064 del 23.05.2018.
§
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellati, in favore dell'appellante, liquidandole sulla base dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) avuto riguardo alla data della decisione. Ciò, peraltro, risulta in linea con il principio affermato dalla Suprema Corte, parametrandolo alle precedenti modifiche, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale
“in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di «compenso» evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (Cass. Civ. n. 31884/2018).
Ne discende che nel presente giudizio, avuto riguardo al valore della controversia determinato in base alla domanda e applicando valori minimi, da ritenersi adeguati rispetto all'entità delle questioni trattate, tali compensi possono essere liquidati in complessivi €. 2.906,00 (di cui €. 567,00 per studio;
€ 461,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase trattazione ed €. 956,00 fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, ed IVA e CPA come per legge.
Non vanno invece liquidate le spese del giudizio di primo grado, essendosi l'Amministrazione costituita a mezzo di proprio funzionario.
Ciò in applicazione dell'orientamento consolidato della S.C. di Cassazione, dal quale non vi è motivo di discostarsi, secondo il quale “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento
7 sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cfr. Cassazione civile, Sezione Lavoro n. 19501/2022 del 16.06.2022, che a sua volta richiama “Cass. n. 30597 del 2017; v. anche Cass. n. 26855 del 2013; n. 11816 del 2011; n. 11389 del 2011; n. 18066 del 2007; n. 17674 del 2004; n. 12232 del 2003; più recentemente, v. Cass. n. 40976 del 2021; n. 8258 del 2021; n. 2362 del 2020; n. 2034 del 2020, non massimate”).
In tale pronuncia è stato, invero, precisato che <Nei procedimenti di opposizione a ordinanza ingiunzione non rileva la disciplina dettata dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c., ai sensi del quale “nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”>>. Tale disposizione, come precisato dalla S.C (Cfr. Cass. n. 9878 del 2019; n. 19034 del 2019), si applica alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417-bis c.p.c., ed anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l' si avvalga della difesa CP_4 diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti. Sicchè <l'art. 152 bis cit. non può trovare applicazione nei procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione che “abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva”, in quanto non rientrano tra le controversie indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., come statuito dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 2145 del 2021”>> (Cfr. cit. Cass. n. 19501/22).
P. Q. M.
la Corte di Appello di NA, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, sopra generalizzato, avverso Parte_2 la sentenza n° 972/2023 emessa dal Tribunale di Patti, pubblicata in data 24.10.2023, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni nn. 18/0065 e 18/0064 del 23.05.2018;
2) Condanna gli appellati in proprio e nella qualità di legale Controparte_1 rappresentante della società in solido tra loro, al pagamento Controparte_2 in favore dell'appellante, dell te grado di giudizio, che liquida in complessivi euro €. 2.906,00 (di cui €. 567,00 per studio;
€ 461,00 per fase introduttiva,
€. 922,00 per fase trattazione ed €. 956,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, ed IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
8 Così deciso in NA, nella camera di consiglio (svoltasi con la partecipazione da remoto del Consigliere Sabatini) del 17 febbraio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dr. Massimo Gullino)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Oriana Santoro (tirocinante ex art.73 D.L. n. 69/2013)
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