Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/05/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4754/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4754 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
11.03.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata come in Parte_1 C.F._1 atti presso lo studio dell'avv. Maria Mottola, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f.: , elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._2 come in atti presso lo studio dell'avv. Marcello De Luca, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.03.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 06.12.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Acerra (NA) il 30.06.2014
e che dalla loro unione erano nati due figli, minorenni, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza dell' 11.03.25 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. e ribadivano la loro volontà di volersi separare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione sul visto del PM apposto in data 08.01.2025.
***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata formulata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e il SI Pt_2 ha già lasciato la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, nella quale resterà la sig. con i figli minori;
Pt_1
2. I figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza ed abitazione presso la madre;
3. Il padre avrà facoltà di tenere con sé figli dal venerdì alle 16 alla domenica
2 sino alle ore 21,00 a settimane alterne;
la SI. preleverà i figli da scuola e Pt_1 li accompagnerà dal padre, salvo che il padre sia libero dal lavoro, in tal caso provvederà lui stesso. Inoltre il padre avrà facoltà di incontrare i figli il martedì ed il giovedì dalle 16.00 alle 20.00, compatibilmente con i propri turni lavorativi;
Per 4. per le festività natalizie e pasquali : i minori e Persona_2 trascorreranno ad anni alterni, e con un genitore, le festività natalizie dal 24 al 26 dicembre con uno dei genitori e dal 31 dicembre al 2 gennaio con l'altro genitore. L'Epifania verrà trascorsa con il genitore con il quale i figli non sono stati dal 24 al 26 dicembre.
5. Per le festività di Pasqua i minori, ad anni alterni, trascorreranno la domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro genitore senza pernottamento, salvo diverso accordo tra le parti. Per
6. per le altre festività: 1 novembre, 1 maggio, 25 aprile e 02 giugno, e trascorreranno tali festività con il genitore con cui spetterà Persona_2 di stare durante la settimana o per il weekend;
Per
7. per le ferie estive: e potranno trascorrere le vacanze Persona_2 estive con i genitori per 15 giorni continuativi nel mese di luglio e/o agosto. I genitori dovranno comunicare tempestivamente la località ove si trasferiranno con i figli, prima di recarsi in tali località nonché il recapito telefonico per eventuali comunicazioni concordando il periodo a ciascuno spettante entro il
15 giugno di ogni anno. Per 8. I minori e trascorreranno, altresì, la festa del papà, Persona_2
l'onomastico ed il compleanno del padre con il detto genitore a prescindere dal calendario di visite, secondo l'orario ordinario di visita e la festa della mamma, l'onomastico ed il compleanno della madre con quest'ultima, a prescindere dal calendario di visite. Per
9. Il compleanno dei minori ed sarà festeggiato con Persona_2 ciascun genitore ad anni alternati a prescindere dal calendario di visite, sul presupposto che i fratelli resteranno insieme.
10. A decorrere dal giorno della comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale, il marito corrisponderà alla moglie un contributo di € 225,00 per Per il mantenimento della figlia , un contributo di € 225,00 per il mantenimento del figlio L'importo di € 450,00 dovrà essere versato entro Persona_2
3 il giorno quindici di ogni mese, a mezzo assegno bancario e/o bonifico bancario su conto corrente che sarà indicato dalla SI.ra ; Pt_1
11. L'assegno unico sarà corrisposto in pari importo ad entrambi i genitori previa comunicazione all'Ente erogante;
12. I coniugi precisano che relativamente al mutuo acceso con la Banca Popolare
Pugliese SpA, per una rata mensile di € 530,00, sarà pagato da netrambi al
50% ciascuno.
13. Il padre e la madre si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli minori. Tali spese comprendono: tutte le spese mediche eseguite a mezzo del SSN, le spese scolastiche (incluse costi di iscrizione a scuola, acquisto di libri emateriale didattico, retta e buoni pasto, corsi di recupero, gite scolastiche, viaggi di istruzione, etc.) le spese per attività sportive (inclusi iscrizione ai corsi, attrezzatura sportiva occorrenda, etc); Per quanto riguarda spese mediche in regime privato e spese scolastiche per Istituti privati le stesse dovranno essere preventivamente concordate fra i coniugi
14. I coniugi acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento del nominativo dei figli minori.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse dei minori, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: . Parte_1
) e (c.f.: ), ai C.F._1 Parte_2 C.F._2 sensi dell'art. 151 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acerra (NA) (atto n.28,
Parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2014) per la trascrizione, le annotazioni
4 e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 7.5.25
Il giudice est. dott.ssa Cristiana Satta
Il presidente dott.ssa Alessandra Tabarro
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