Articolo 54 della Legge 5 agosto 1988, n. 330
Articolo 53Articolo 55
Versione
25 agosto 1988
Art. 54. null ita', indicare i motivi per i quali ha derogato alle forme ordinarie. E' salva in ogni caso la facolta' del difensore di interevenire o di altra persona di fiducia di assistere".
Nota all'art. 54:
L'intero testo vigente dell' art. 304-ter del codice di procedura penale , comprensivo della modifica recata dal presente articolo, riportato nella nota all'art. 53.
Entrata in vigore il 25 agosto 1988