Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 20/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti Magistrati:
IC GU Presidente Gianpiero D’Alia Consigliere CA IS Marrè Brunenghi Giudice (relatore)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 23960 del registro di segreteria relativo al conto giudiziale n. 39497 avente per oggetto la gestione contabile di NL UT, sulla Cassa ALPI dell’ASP di Crotone per l’esercizio finanziario 2016;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
All’udienza del 16.12.2025, letta la relazione del relatore, Primo referendario dott. CA IS Marrè Brunenghi, udito il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Giovanni Di Pietro, nessuno comparso per l’agente né per l’amministrazione.
FATTO E DIRITTO
1. Con relazione introduttiva n. 23/24 del 12.04.2024, il magistrato istruttore, dato atto del corretto deposito del conto secondo le formalità normativamente previste, nel merito ha Sentenza n. 10/2026 rilevato talune criticità nella gestione. In particolare, la mancata concordanza tra versamenti effettuati (da ordinativi di incasso/ricevute di versamento quietanzate) e versamenti iscritti sul conto giudiziale, rispettivamente pari ad €
427.513,23 ed € 432.206,22 con una differenza pari ad €
4.692,99, oltre ad importi per rimborsi non giustificati di €
1.817,28.
2. In esito alla prima udienza del 16.10.24, con ordinanza n.
94/24, gli atti erano rimessi al magistrato designato per il completamente dell’istruttoria entro il 30.06.25, con riferimento alle riscossioni e alla documentazione depositata il 26 settembre 2024 da parte dell’Amministrazione.
3. A seguito di assegnazione del conto al nuovo magistrato istruttore del 3 luglio 2025, la relazione conclusiva è stata depositata in data 01.09.2025.
4. L’agente si è costituito col ministero dell’avv. IC Sirianni a mezzo memoria del 15.09.2025.
5. In esito all’udienza del 16.09.2025, il Collegio con ordinanza n. 95/2025 ha rinviato la discussione della causa all’udienza del 16 dicembre 2025, per consentire alla difesa dell’agente di articolare meglio le proprie difese.
6. All’udienza del 16 dicembre 2025, il pubblico ministero ha concluso per l’irregolarità della gestione con addebito all’agente;
all’esito la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Come l’istruttoria condotta dal magistrato istruttore ha avuto modo di appurare, il conto giudiziale n. 23960 reso da NL UT, quale agente contabile della Cassa ALPI dell’ASP di Crotone per l’esercizio finanziario 2016, presenta i requisiti di forma normativamente previsti. È redatto sul modello 21 secundum legem, è sottoscritto dall’agente contabile ed è munito del visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell’ente, nonché del responsabile del procedimento.
Risulta altresì che il sig. UT ha agito quale agente di fatto, senza investitura formale della nomina, ma la sottoscrizione del conto è elemento necessario e sufficiente per l’assunzione della responsabile giuscontabile delle sue risultanze in capo all’agente.
8. Nel merito della gestione, la relazione conclusiva, tenuto conto della documentazione in atti, ha ritenuto superata l’iniziale contestazione di € 4.692,99 relativa agli insufficienti riversamenti rispetto agli introiti, mentre ha confermato l’addebito di € 1.817,28 a titolo di rimborsi non giustificati, stante l’assenza di elementi giustificativi da parte dell’agente.
9. Il Collegio condivide tale conclusione, atteso che la difesa dell’agente non ha svolto né argomentazioni persuasive di segno contrario né ha depositato documentazione utile a superare il profilo di addebito contestato.
Infatti, mentre la contestazione sulla somma di € 4.692,99 concerneva i c.d. <storni> ingiustificati – rispetto ai quali il magistrato designato, esaminata la relazione tecnica del 26 settembre 2024 depositata dall’agente, ha potuto verificare che la somma degli ordinativi di incasso corrisponde effettivamente ai versamenti iscritti sul conto, sì da non costituire ammanco, per la somma di €1.817,28 relativa a prestazioni non valorizzate, invece, non è possibile comprendere la causale della prestazione resa. Tali spese restano pertanto ingiustificate e devono essere poste a carico dell’agente che le ha riportate sul conto.
10. In conclusione, il conto giudiziale n. 39497 reso da NL UT sulla Cassa ALPI dell’ASP di Crotone per l’esercizio finanziario 2016, deve essere dichiarato irregolare con addebito all’agente di € 1.817,28 da rifondere all’ASP di Crotone.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota a margine della sentenza.
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regionale Calabria, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale n.
39497, lo dichiara irregolare.
Condanna NL UT alla restituzione di € 1.817,28 in favore dell’ASP di Crotone, oltre la rivalutazione monetaria dalla data dell’evento lesivo e agli interessi dalla data della sentenza.
Condanna NL UT alla refusione delle spese di lite in favore dell’erario come da nota segretariale a margine della sentenza.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 16
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dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente CA IS Marre’ Brunenghi IC GU Firmato digitalmente firmato digitalmente Depositato in segreteria in data 19/01/2026 Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente