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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/08/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1980/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1980/2025, promossa con ricorso depositato il 16/05/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...], il [...],
cittadina italiana, C.F. , CodiceFiscale_1
residente in [...],
con gli Avv.ti Fabrizio Bini e Stefania Di Pietro;
e
2) Parte_2 nato a [...] in data [...],
cittadino italiano, C.F. , CodiceFiscale_2
residente in [...],
con l'Avv. Fulvio Dagnoni;
pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 22 settembre 2007 in Valganna
(VA), (anno 2007 atto n. 3 parte I); separati con verbale in data 16.02.2023 omologato con decreto del 02.03.2023 depositato il 06.03.2023; con i seguenti figli minorenni: Per_1 nato a [...] il [...], nato a [...] il [...].
[...] Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 16/05/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA CASA CONIUGALE
1. l'immobile coniugale sito in Valganna, Via della Gesiola n. 9, già assegnato alla
IG , rimarrà alla stessa unitamente ai beni mobili che Parte_1 lo arredano.
DISPOSIZIONI INERENTI AI FIGLI MINORI, LE E MO: AFFIDO,
COLLOCAMENTO, DIRITTO DI VISITA E CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
2. I figli minori e resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con residenza anagrafica presso il padre, in Valganna, Via Taburri n. 14;
3. i predetti minori trascorreranno mensilmente due settimane con il padre e due con la madre, indicativamente dalle ore 18:00 della domenica alle ore 18.00 della domenica di competenza dell'altro genitore, nel rispetto dell'alternanza delle settimane, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei ricorrenti, nonché delle esigenze dei figli medesimi.
Il periodo delle festività natalizie, suddiviso dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1, sarà trascorso con il padre o con la madre nel rispetto del principio di alternanza, salvo diversi accordi tra le parti.
Le vacanze pasquali, pure suddivise in due periodi, dal giovedì al giorno di Pasqua compreso e dal lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo, saranno trascorse dai minori alternativamente con il padre o con la madre, secondo gli accordi assunti tra gli stessi.
Ulteriori periodi di vacanza e festività civili saranno trascorsi dai figli rispettando l'alternanza delle settimane già fissate, salvo diverso accordo tra le parti.
Durante le vacanze estive e trascorreranno con il padre e con la Per_1 Per_2 madre almeno due settimane, anche non consecutive, la cui cadenza e periodo pagina 2 di 5 saranno da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
I ricorrenti si impegnano a tenersi reciprocamente informati sul luogo dove soggiorneranno con i figli, all'uopo comunicandosi, vicendevolmente in ogni caso, un recapito telefonico.
4. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti - o di altro documento valido per l'espatrio - dei figli minori.
5. Con riferimento al contributo al mantenimento della prole, il Signor Pt_2 corrisponderà alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma complessiva di €
800,00, ossia € 400,00 per ciascun figlio, oltre alla somma mensile di € 400,00 a titolo di assegni familiari svizzeri.
Il padre, inoltre, si obbliga a contribuire - in misura pari al 50% - al pagamento delle spese straordinarie (così come determinante nelle cd “linee guida” del Tribunale di
Varese) sostenute nell'interesse esclusivo dei minori: spese che dovranno essere previamente concordate e documentate tra i ricorrenti, salva l'indifferibilità.
6. Nell'ipotesi in cui uno o entrambi i figli dovessero, in futuro, manifestare il desiderio di frequentare un corso universitario, i genitori potranno stabilire una differente ripartizione delle tasse universitarie, che sarà valutata sulla base delle situazione economica degli stessi al momento dell'iscrizione, in considerazione altresì della scelta dell'ateneo e dei relativi costi.
CON RIGUARDO ALLA SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE DELLE PARTI
7. Con precipuo riferimento alla condizione economico-patrimoniale delle parti, le stesse risultano essere lavorativamente occupate ed economicamente autosufficienti.
In particolare, il Signor risulta ricoprire la mansione di operaio specializzato Pt_2 presso l'impresa di gessatura Pegi S.A. con sede in Pambio-Noranco (Svizzera), Via ai
Pree 6/A, percependo un emolumento netto mensile di circa Chf. 4.200,00, mentre la
IG risulta svolgere, anch'essa su territorio elvetico, l'attività di Parte_1 collaboratrice domestica percependo un emolumento mensile netto di circa Chf. 1500.
8. I coniugi risultano essere comproprietari, in misura pari ad ½ ciascuno, dell'immobile coniugale sito in Valganna, Via della Gesiola n. 9, nonché rispettivamente titolari di diritti reali su beni mobili registrati [(segnatamente, autovettura modello Ford KU e motociclo Benelli RK intestati al Signor Pt_2 ed autovettura modello Mazda intestata alla IG ]; oltre che essere Parte_1
pagina 3 di 5 entrambi titolari di rapporti di conti corrente bancario.
9. Con riferimento, invece, alla posizione debitoria degli odierni ricorrenti, si segnala come il Signor sia gravato dei seguenti costi mensili: A) € 500,00 a titolo di Pt_2 ratei mensili per acquisto immobile;
B) circa € 410,00 a titolo di rateo di mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile coniugale;
C) € 266,00 a titolo di rateo di finanziamento contratto per l'acquisto dell' autovettura Ford KU, nonché D) € 100 quale rateo di finanziamento acceso per l'acquisto del motociclo Benelli Trk.
La IG , invece, risulta gravata dal rateo mensile di circa € 410,00 a Parte_1 titolo di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, nonché circa € 308,00, quale rateo di finanziamento acceso per l'acquisto della propria autovettura Mazda.
10. Stante la rappresentata situazione lavorativa e reddituale dei ricorrenti , gli stessi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano espressamente a qualsivoglia domanda di assegno divorzile.
11. Le parti dichiarano di non avere ulteriori rapporti di carattere economico- patrimoniale, connessi al matrimonio per qualsiasi titolo o ragione, da disciplinare.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 23/05/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 4 di 5 1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio fra , Parte_1 nata a [...], il [...], e nato a Varese in [...]_2
20/07/1973, contratto dai coniugi con rito civile in data 22.09.2007 in Valganna (VA),
(anno 2007 atto n. 3 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 5 di 5
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1980/2025, promossa con ricorso depositato il 16/05/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...], il [...],
cittadina italiana, C.F. , CodiceFiscale_1
residente in [...],
con gli Avv.ti Fabrizio Bini e Stefania Di Pietro;
e
2) Parte_2 nato a [...] in data [...],
cittadino italiano, C.F. , CodiceFiscale_2
residente in [...],
con l'Avv. Fulvio Dagnoni;
pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 22 settembre 2007 in Valganna
(VA), (anno 2007 atto n. 3 parte I); separati con verbale in data 16.02.2023 omologato con decreto del 02.03.2023 depositato il 06.03.2023; con i seguenti figli minorenni: Per_1 nato a [...] il [...], nato a [...] il [...].
[...] Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 16/05/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA CASA CONIUGALE
1. l'immobile coniugale sito in Valganna, Via della Gesiola n. 9, già assegnato alla
IG , rimarrà alla stessa unitamente ai beni mobili che Parte_1 lo arredano.
DISPOSIZIONI INERENTI AI FIGLI MINORI, LE E MO: AFFIDO,
COLLOCAMENTO, DIRITTO DI VISITA E CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
2. I figli minori e resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con residenza anagrafica presso il padre, in Valganna, Via Taburri n. 14;
3. i predetti minori trascorreranno mensilmente due settimane con il padre e due con la madre, indicativamente dalle ore 18:00 della domenica alle ore 18.00 della domenica di competenza dell'altro genitore, nel rispetto dell'alternanza delle settimane, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei ricorrenti, nonché delle esigenze dei figli medesimi.
Il periodo delle festività natalizie, suddiviso dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1, sarà trascorso con il padre o con la madre nel rispetto del principio di alternanza, salvo diversi accordi tra le parti.
Le vacanze pasquali, pure suddivise in due periodi, dal giovedì al giorno di Pasqua compreso e dal lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo, saranno trascorse dai minori alternativamente con il padre o con la madre, secondo gli accordi assunti tra gli stessi.
Ulteriori periodi di vacanza e festività civili saranno trascorsi dai figli rispettando l'alternanza delle settimane già fissate, salvo diverso accordo tra le parti.
Durante le vacanze estive e trascorreranno con il padre e con la Per_1 Per_2 madre almeno due settimane, anche non consecutive, la cui cadenza e periodo pagina 2 di 5 saranno da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
I ricorrenti si impegnano a tenersi reciprocamente informati sul luogo dove soggiorneranno con i figli, all'uopo comunicandosi, vicendevolmente in ogni caso, un recapito telefonico.
4. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti - o di altro documento valido per l'espatrio - dei figli minori.
5. Con riferimento al contributo al mantenimento della prole, il Signor Pt_2 corrisponderà alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma complessiva di €
800,00, ossia € 400,00 per ciascun figlio, oltre alla somma mensile di € 400,00 a titolo di assegni familiari svizzeri.
Il padre, inoltre, si obbliga a contribuire - in misura pari al 50% - al pagamento delle spese straordinarie (così come determinante nelle cd “linee guida” del Tribunale di
Varese) sostenute nell'interesse esclusivo dei minori: spese che dovranno essere previamente concordate e documentate tra i ricorrenti, salva l'indifferibilità.
6. Nell'ipotesi in cui uno o entrambi i figli dovessero, in futuro, manifestare il desiderio di frequentare un corso universitario, i genitori potranno stabilire una differente ripartizione delle tasse universitarie, che sarà valutata sulla base delle situazione economica degli stessi al momento dell'iscrizione, in considerazione altresì della scelta dell'ateneo e dei relativi costi.
CON RIGUARDO ALLA SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE DELLE PARTI
7. Con precipuo riferimento alla condizione economico-patrimoniale delle parti, le stesse risultano essere lavorativamente occupate ed economicamente autosufficienti.
In particolare, il Signor risulta ricoprire la mansione di operaio specializzato Pt_2 presso l'impresa di gessatura Pegi S.A. con sede in Pambio-Noranco (Svizzera), Via ai
Pree 6/A, percependo un emolumento netto mensile di circa Chf. 4.200,00, mentre la
IG risulta svolgere, anch'essa su territorio elvetico, l'attività di Parte_1 collaboratrice domestica percependo un emolumento mensile netto di circa Chf. 1500.
8. I coniugi risultano essere comproprietari, in misura pari ad ½ ciascuno, dell'immobile coniugale sito in Valganna, Via della Gesiola n. 9, nonché rispettivamente titolari di diritti reali su beni mobili registrati [(segnatamente, autovettura modello Ford KU e motociclo Benelli RK intestati al Signor Pt_2 ed autovettura modello Mazda intestata alla IG ]; oltre che essere Parte_1
pagina 3 di 5 entrambi titolari di rapporti di conti corrente bancario.
9. Con riferimento, invece, alla posizione debitoria degli odierni ricorrenti, si segnala come il Signor sia gravato dei seguenti costi mensili: A) € 500,00 a titolo di Pt_2 ratei mensili per acquisto immobile;
B) circa € 410,00 a titolo di rateo di mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile coniugale;
C) € 266,00 a titolo di rateo di finanziamento contratto per l'acquisto dell' autovettura Ford KU, nonché D) € 100 quale rateo di finanziamento acceso per l'acquisto del motociclo Benelli Trk.
La IG , invece, risulta gravata dal rateo mensile di circa € 410,00 a Parte_1 titolo di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, nonché circa € 308,00, quale rateo di finanziamento acceso per l'acquisto della propria autovettura Mazda.
10. Stante la rappresentata situazione lavorativa e reddituale dei ricorrenti , gli stessi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano espressamente a qualsivoglia domanda di assegno divorzile.
11. Le parti dichiarano di non avere ulteriori rapporti di carattere economico- patrimoniale, connessi al matrimonio per qualsiasi titolo o ragione, da disciplinare.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 23/05/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 4 di 5 1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio fra , Parte_1 nata a [...], il [...], e nato a Varese in [...]_2
20/07/1973, contratto dai coniugi con rito civile in data 22.09.2007 in Valganna (VA),
(anno 2007 atto n. 3 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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