Art. 95.
Se prima che sia liquidata la pensione avvenga la morte dell'iscritto nel ruolo dei contributi riservati, la somma costituita dai versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati sara' assegnata nell'ordine e con le norme seguenti:
a) al coniuge;
b) ai figli legittimi o naturali;
c) agli ascendenti;
d) agli altri discendenti non compresi sotto la lettera b) e ai fratelli e alle sorelle, purche' tanto per i discendenti quanto per i fratelli e per le sorelle, concorrano queste due condizioni:
che siano minori di 18 anni o inabili al lavoro;
che vivessero a carico del defunto.
Se il coniuge concorra con i figli, due quinti della somma saranno assegnati al coniuge e tre ai figli; se, in mancanza de figli, il coniuge concorra con gli ascendenti, tre quinti della somma saranno assegnati al coniuge e due quinti agli ascendenti; in mancanza dei figli e degli ascendenti, la somma sara' interamente assegnata al coniuge.
In mancanza, del coniuge, la somma sara' interamente, e in parti eguali, assegnata ai figli, e, in mancanza di questi, agli ascendenti, e, in mancanza degli uni e degli altri, sara', interamente, e in parti eguali, assegnata agli aventi diritto indicati sotto la lettera d).
Per avere diritto alle assegnazioni stabilite dal presente articolo, deve esserne fatta domanda all'Istituto, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla morte dell'iscritto.
Se prima che sia liquidata la pensione avvenga la morte dell'iscritto nel ruolo dei contributi riservati, la somma costituita dai versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati sara' assegnata nell'ordine e con le norme seguenti:
a) al coniuge;
b) ai figli legittimi o naturali;
c) agli ascendenti;
d) agli altri discendenti non compresi sotto la lettera b) e ai fratelli e alle sorelle, purche' tanto per i discendenti quanto per i fratelli e per le sorelle, concorrano queste due condizioni:
che siano minori di 18 anni o inabili al lavoro;
che vivessero a carico del defunto.
Se il coniuge concorra con i figli, due quinti della somma saranno assegnati al coniuge e tre ai figli; se, in mancanza de figli, il coniuge concorra con gli ascendenti, tre quinti della somma saranno assegnati al coniuge e due quinti agli ascendenti; in mancanza dei figli e degli ascendenti, la somma sara' interamente assegnata al coniuge.
In mancanza, del coniuge, la somma sara' interamente, e in parti eguali, assegnata ai figli, e, in mancanza di questi, agli ascendenti, e, in mancanza degli uni e degli altri, sara', interamente, e in parti eguali, assegnata agli aventi diritto indicati sotto la lettera d).
Per avere diritto alle assegnazioni stabilite dal presente articolo, deve esserne fatta domanda all'Istituto, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla morte dell'iscritto.